TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento sub R.G. 2456/2024 su domanda congiunta ex art. 473-bis.51
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...] entrambi Parte_2 C.F._2 con l'avv.to Damiana Princic
CON L'INTERVENTO del rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis51 c.p.c. depositato in data 8 agosto 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i
1 termini di legge, successiva sentenza di divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 178/24 del 23 ottobre 2024 (passata in giudicato come attestazione in data 8 maggio 2025) è stata pronunciata la separazione personale alle condizioni congiuntamente formulate.
Con successive note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza, le parti hanno insistito per ottenere la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, e dunque:
“- i coniugi dichiarano di voler procedere alla vendita dell'immobile adibito a casa familiare
e sito in Trieste, via degli Alpini n. 145 e di dividere tra di loro il ricavato al 50% detratti gli importi eventualmente ancora dovuti all'istituto di credito;
- ciascun coniuge trasferirà altrove la propria residenza;
la residenza anagrafica dei figli minori verrà fissata presso l'abitazione materna;
- affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento paritario presso ciascuno di essi secondo il seguente schema:
Nella settimana in cui trascorrono il fine settimana con la mamma:
Il lunedì e martedì i bambini stanno con la mamma, mentre il mercoledì e giovedì staranno con il papà. Il fine settimana i minori stanno con la mamma dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
Nella settimana in cui trascorrono il fine settimana con il papà:
Il lunedì e martedì i bambini stanno con il papà, mentre il mercoledì e giovedì staranno con la mamma. Il fine settimana i minori stanno con il papà dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.
- I coniugi potranno concordare anche giornate diverse di permanenza dei figli presso l'uno o
l'altro genitore tenendo conto della necessità di collaborazione in ragione anche del loro impegno lavorativo nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
- nel periodo estivo ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con e due Per_1 Per_2
settimane anche non consecutive nelle quali il regime di permanenza sopra descritto sarà sospeso comunicando tali periodi all'altro genitore con un anticipo di almeno 15 giorni e, solo in caso di disaccordo, la priorità della scelta delle settimane spetterà a ciascun genitore ad anni alternati;
- durante le festività natalizie e trascorreranno il periodo dal 24/12 al 30/12 Per_1 Per_2
con un genitore e quello dal 31/12 al 06/01con l'altro ad anni alternati;
2 - considerato il tempo paritario di permanenza dei minori presso ciascun genitore, le parti provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario dei figli, mentre le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori così come le spese per la mensa scolastica dei figli. Le parti intendono osservare, per quanto concerne la determinazione delle spese straordinarie, la necessità di accordo ed i tempi di rimborso, il protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati vigente presso l'intestato Tribunale;
- l'A.U.U. verrà percepito da ciascun coniuge nella misura del 50%;
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, conseguentemente, nulla pretendono l'una dall'altro”.
Le parti hanno anche rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, nonché ex art. 473bis.49 c.p.c., accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, è decorso il termine a tal fine previsto ed è passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato la separazione.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Trieste il giorno
13.9.2015 (Atto N. 113 parte II serie A – anno 2015) tra nato a [...] il Parte_1
giorno 8.11.1984 e nata a [...] il giorno 4.3.1983, alle condizioni di cui in Parte_2
premessa;
3 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento sub R.G. 2456/2024 su domanda congiunta ex art. 473-bis.51
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...] entrambi Parte_2 C.F._2 con l'avv.to Damiana Princic
CON L'INTERVENTO del rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis51 c.p.c. depositato in data 8 agosto 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i
1 termini di legge, successiva sentenza di divorzio.
Con sentenza non definitiva n. 178/24 del 23 ottobre 2024 (passata in giudicato come attestazione in data 8 maggio 2025) è stata pronunciata la separazione personale alle condizioni congiuntamente formulate.
Con successive note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza, le parti hanno insistito per ottenere la pronuncia di divorzio alle medesime condizioni stabilite per la separazione, e dunque:
“- i coniugi dichiarano di voler procedere alla vendita dell'immobile adibito a casa familiare
e sito in Trieste, via degli Alpini n. 145 e di dividere tra di loro il ricavato al 50% detratti gli importi eventualmente ancora dovuti all'istituto di credito;
- ciascun coniuge trasferirà altrove la propria residenza;
la residenza anagrafica dei figli minori verrà fissata presso l'abitazione materna;
- affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento paritario presso ciascuno di essi secondo il seguente schema:
Nella settimana in cui trascorrono il fine settimana con la mamma:
Il lunedì e martedì i bambini stanno con la mamma, mentre il mercoledì e giovedì staranno con il papà. Il fine settimana i minori stanno con la mamma dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
Nella settimana in cui trascorrono il fine settimana con il papà:
Il lunedì e martedì i bambini stanno con il papà, mentre il mercoledì e giovedì staranno con la mamma. Il fine settimana i minori stanno con il papà dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.
- I coniugi potranno concordare anche giornate diverse di permanenza dei figli presso l'uno o
l'altro genitore tenendo conto della necessità di collaborazione in ragione anche del loro impegno lavorativo nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
- nel periodo estivo ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con e due Per_1 Per_2
settimane anche non consecutive nelle quali il regime di permanenza sopra descritto sarà sospeso comunicando tali periodi all'altro genitore con un anticipo di almeno 15 giorni e, solo in caso di disaccordo, la priorità della scelta delle settimane spetterà a ciascun genitore ad anni alternati;
- durante le festività natalizie e trascorreranno il periodo dal 24/12 al 30/12 Per_1 Per_2
con un genitore e quello dal 31/12 al 06/01con l'altro ad anni alternati;
2 - considerato il tempo paritario di permanenza dei minori presso ciascun genitore, le parti provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario dei figli, mentre le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori così come le spese per la mensa scolastica dei figli. Le parti intendono osservare, per quanto concerne la determinazione delle spese straordinarie, la necessità di accordo ed i tempi di rimborso, il protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati vigente presso l'intestato Tribunale;
- l'A.U.U. verrà percepito da ciascun coniuge nella misura del 50%;
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, conseguentemente, nulla pretendono l'una dall'altro”.
Le parti hanno anche rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, nonché ex art. 473bis.49 c.p.c., accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, è decorso il termine a tal fine previsto ed è passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato la separazione.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Trieste il giorno
13.9.2015 (Atto N. 113 parte II serie A – anno 2015) tra nato a [...] il Parte_1
giorno 8.11.1984 e nata a [...] il giorno 4.3.1983, alle condizioni di cui in Parte_2
premessa;
3 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
4