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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/10/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5906/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Tra
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Stefano Cavalcanti
Email_1
a TE
[...]
e
CP_1
- parte resistente –
Avv. Umberto Ferrato
t Email_2
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.12.2022, il ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di CP_1 aver presentato in data 15.2.2022 domanda volta alla corresponsione dell'indennità c.d. NASPI, domanda che l' aveva respinto in applicazione di una circolare (n. 179/1989) sulla base della CP_1 quale si era ritenuto che il cessato rapporto di lavoro, siccome intercorso tra parenti, era da ritenere a titolo gratuito e privo del carattere della subordinazione.
Esponeva che, per contro, il rapporto intercorso con la (di cui è socio unico ed CP_2 amministratore il padre del ricorrente, ), si era svolto sulla base di un contratto Persona_1 di assunzione, con suo inserimento nell'organizzazione aziendale e con la corresponsione di una retribuzione fissa e continuativa.
Dedotta l'illegittimità della determinazione assunta dall' in sede amministrativa (con CP_1 provvedimento del 19.09.2022), il ricorrente chiedeva una condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione dell'indennità non corrisposta.
Si costituiva l' sollevando, in via preliminare, eccezione di inammissibilità e improcedibilità CP_1 del ricorso per mancata prova della presentazione del ricorso amministrativo, nonché
l'infondatezza della domanda nel merito, sostenendo che il rapporto di lavoro fosse fittizio in quanto intercorso tra padre (socio unico ed amministratore della e figlio convivente, CP_2 con riferimento alla citata circolare n. 179/1989, nonché ribadendo la correttezza delle determinazioni assunte in sede amministrativa.
La causa è stata istruita a mezzo prove per testi e, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate.
* * *
2. In via preliminare, va dichiarata la proponibilità e procedibilità della domanda avendo la parte ricorrente dato prova di avere presentato, nei termini, la domanda e il ricorso in sede amministrativa (come da documentazione in atti).
Ciò premesso, si osserva che dal 1° maggio 2015 è operativa la NASPI (Nuova Assicurazione
Sociale per l'Impiego) introdotta dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2015 n.22.
L'ASPI e la mini-ASPI sono così sostituite e non potranno più essere richieste a partire da tale data.
La NASPI, il nuovo ammortizzatore sociale introdotto quale sostegno per coloro che versano in stato di disoccupazione, è stato definito dal legislatore secondo i principi di equità ed universalizzazione tracciati dalla Legge Delega 183/2014.
Il Decreto Legislativo n. 22/2015 ha previsto che la fruizione e la durata della Naspi siano legate principalmente alla contribuzione versata del soggetto beneficiario, slegandola quindi dall'anzianità anagrafica o assicurativa. La Naspi può essere erogata nei confronti dei lavoratori privati dipendenti (con l'esclusione dei lavoratori agricoli per i quali resta in vigore la disoccupazione agricola) e dei lavoratori a tempo determinato del settore pubblico.
La prestazione spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione involontaria;
b) almeno
13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione;
c) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.
Con riferimento alla disoccupazione involontaria, possono fruire della Naspi anche i lavoratori che si sono dimessi per giusta causa (tra cui, in particolare, le lavoratrici madri), coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 604/1966. Sono esclusi, invece, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per motivi diversi dalla giusta causa o di risoluzione consensuale dato che, in tale circostanza, la perdita del rapporto di lavoro non risulterebbe involontaria.
Ebbene, l' ha respinto la domanda sulla base di una circolare che considera il rapporto di CP_1 lavoro tra parenti o affini non caratterizzato dal vincolo della subordinazione e a titolo gratuito.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Tale principio è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l'irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale” (ex multis, Sez. L. n. 14434/2025).
Ritiene il Tribunale che la documentazione versata in atti sia sufficiente a riscontrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società datrice di lavoro, di cui è socio unico ed amministratore il padre del ricorrente, nel periodo 30.05.2017-31.012022
(data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Infatti, sono stati prodotti: contratto di lavoro e lettera di licenziamento, certificazioni uniche, visura camerale buste paga, bonifici e dichiarazioni. CP_2
I suddetti documenti (in alcun modo contestati nella memoria di costituzione) consentono di ritenere che il ricorrente fosse stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, che abbia lavorato con continuità, percependo una retribuzione fissa e predeterminata (sulla base dei parametri di cui al CCNL per il settore gas ed acqua) e con il versamento sistematico della relativa contribuzione.
l ricorrente ha documentalmente provato, inoltre, di aver lavorato per una società di capitali - seppure riconducibile al padre (quale socio unico ed amministratore) del ricorrente - dotata di personalità giuridica distinta, con struttura organizzativa articolata e presenza di altri dipendenti.
Pertanto, la presunzione di gratuità prevista dalla circolare n. 179/1989 risulta superata da elementi concreti e coerenti, apparendo - invece - il provvedimento di diniego viziato da CP_1 un'applicazione automatica e non contestualizzata della circolare in parola.
Infatti, l' non allega con sufficiente puntualità gli elementi posti a fondamento del proprio CP_1 assunto, elementi che non appaiono neppure sufficientemente delineati, non solo con riferimento ai presupposti, essenzialmente soggettivi nel caso di specie, della convivenza ma anche in termini di negazione della subordinazione. Come si è detto, in mancanza di un elemento sintomatico della totale carenza di esercizio di potere eterodirettivo da parte di colei che risulta parte datoriale, ovvero la l'unico elemento a supporto della tesi dell' è la sussistenza del CP_2 CP_1 vincolo familiare con il socio unico ed amministratore, posto a fondamento della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito (asseritamente) familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiue causae").
Tuttavia, anche le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio depongono unanimanente per la ricorrenza, nel caso specifico, della cd. eterodirezione datoriale da parte della azienda seppure amministrata dal padre del ricorrente). CP_2
Il teste , ex collaboratore della ha confermato che il Testimone_1 CP_2 ricorrente aveva svolto attività lavorativa continuativa e strutturata, sia in sede che presso impianti di depurazione esterni, con compiti amministrativi e tecnici, ricevendo direttive settimanali e sottoponendosi a controlli periodici.
Il teste padre del ricorrente e amministratore della società, ha confermato Persona_1
l'assunzione del figlio nel 2017, la natura subordinata del rapporto, la presenza di 26 dipendenti non familiari e l'organizzazione gerarchica dell'attività aziendale.
In definitiva, la prova documentale e testimoniale è risultata idonea a superare la presunzione di gratuità prevista dalla circolare 179/1989, soprattutto in presenza di una società con CP_1 personalità giuridica distinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennità NASPI richiesta con domanda CP_1 amministrativa del 15.2.2022, oltre interessi legali;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_1 complessive € 886,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
Tra
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Stefano Cavalcanti
Email_1
a TE
[...]
e
CP_1
- parte resistente –
Avv. Umberto Ferrato
t Email_2
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20.12.2022, il ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di CP_1 aver presentato in data 15.2.2022 domanda volta alla corresponsione dell'indennità c.d. NASPI, domanda che l' aveva respinto in applicazione di una circolare (n. 179/1989) sulla base della CP_1 quale si era ritenuto che il cessato rapporto di lavoro, siccome intercorso tra parenti, era da ritenere a titolo gratuito e privo del carattere della subordinazione.
Esponeva che, per contro, il rapporto intercorso con la (di cui è socio unico ed CP_2 amministratore il padre del ricorrente, ), si era svolto sulla base di un contratto Persona_1 di assunzione, con suo inserimento nell'organizzazione aziendale e con la corresponsione di una retribuzione fissa e continuativa.
Dedotta l'illegittimità della determinazione assunta dall' in sede amministrativa (con CP_1 provvedimento del 19.09.2022), il ricorrente chiedeva una condanna dell'istituto previdenziale alla corresponsione dell'indennità non corrisposta.
Si costituiva l' sollevando, in via preliminare, eccezione di inammissibilità e improcedibilità CP_1 del ricorso per mancata prova della presentazione del ricorso amministrativo, nonché
l'infondatezza della domanda nel merito, sostenendo che il rapporto di lavoro fosse fittizio in quanto intercorso tra padre (socio unico ed amministratore della e figlio convivente, CP_2 con riferimento alla citata circolare n. 179/1989, nonché ribadendo la correttezza delle determinazioni assunte in sede amministrativa.
La causa è stata istruita a mezzo prove per testi e, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate.
* * *
2. In via preliminare, va dichiarata la proponibilità e procedibilità della domanda avendo la parte ricorrente dato prova di avere presentato, nei termini, la domanda e il ricorso in sede amministrativa (come da documentazione in atti).
Ciò premesso, si osserva che dal 1° maggio 2015 è operativa la NASPI (Nuova Assicurazione
Sociale per l'Impiego) introdotta dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2015 n.22.
L'ASPI e la mini-ASPI sono così sostituite e non potranno più essere richieste a partire da tale data.
La NASPI, il nuovo ammortizzatore sociale introdotto quale sostegno per coloro che versano in stato di disoccupazione, è stato definito dal legislatore secondo i principi di equità ed universalizzazione tracciati dalla Legge Delega 183/2014.
Il Decreto Legislativo n. 22/2015 ha previsto che la fruizione e la durata della Naspi siano legate principalmente alla contribuzione versata del soggetto beneficiario, slegandola quindi dall'anzianità anagrafica o assicurativa. La Naspi può essere erogata nei confronti dei lavoratori privati dipendenti (con l'esclusione dei lavoratori agricoli per i quali resta in vigore la disoccupazione agricola) e dei lavoratori a tempo determinato del settore pubblico.
La prestazione spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione involontaria;
b) almeno
13 settimane lavorate nei quattro anni precedenti la disoccupazione;
c) almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.
Con riferimento alla disoccupazione involontaria, possono fruire della Naspi anche i lavoratori che si sono dimessi per giusta causa (tra cui, in particolare, le lavoratrici madri), coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 604/1966. Sono esclusi, invece, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per motivi diversi dalla giusta causa o di risoluzione consensuale dato che, in tale circostanza, la perdita del rapporto di lavoro non risulterebbe involontaria.
Ebbene, l' ha respinto la domanda sulla base di una circolare che considera il rapporto di CP_1 lavoro tra parenti o affini non caratterizzato dal vincolo della subordinazione e a titolo gratuito.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Tale principio è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l'irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale” (ex multis, Sez. L. n. 14434/2025).
Ritiene il Tribunale che la documentazione versata in atti sia sufficiente a riscontrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società datrice di lavoro, di cui è socio unico ed amministratore il padre del ricorrente, nel periodo 30.05.2017-31.012022
(data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Infatti, sono stati prodotti: contratto di lavoro e lettera di licenziamento, certificazioni uniche, visura camerale buste paga, bonifici e dichiarazioni. CP_2
I suddetti documenti (in alcun modo contestati nella memoria di costituzione) consentono di ritenere che il ricorrente fosse stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, che abbia lavorato con continuità, percependo una retribuzione fissa e predeterminata (sulla base dei parametri di cui al CCNL per il settore gas ed acqua) e con il versamento sistematico della relativa contribuzione.
l ricorrente ha documentalmente provato, inoltre, di aver lavorato per una società di capitali - seppure riconducibile al padre (quale socio unico ed amministratore) del ricorrente - dotata di personalità giuridica distinta, con struttura organizzativa articolata e presenza di altri dipendenti.
Pertanto, la presunzione di gratuità prevista dalla circolare n. 179/1989 risulta superata da elementi concreti e coerenti, apparendo - invece - il provvedimento di diniego viziato da CP_1 un'applicazione automatica e non contestualizzata della circolare in parola.
Infatti, l' non allega con sufficiente puntualità gli elementi posti a fondamento del proprio CP_1 assunto, elementi che non appaiono neppure sufficientemente delineati, non solo con riferimento ai presupposti, essenzialmente soggettivi nel caso di specie, della convivenza ma anche in termini di negazione della subordinazione. Come si è detto, in mancanza di un elemento sintomatico della totale carenza di esercizio di potere eterodirettivo da parte di colei che risulta parte datoriale, ovvero la l'unico elemento a supporto della tesi dell' è la sussistenza del CP_2 CP_1 vincolo familiare con il socio unico ed amministratore, posto a fondamento della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito (asseritamente) familiare (che trova la sua fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese "affectionis vel benevolentiue causae").
Tuttavia, anche le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio depongono unanimanente per la ricorrenza, nel caso specifico, della cd. eterodirezione datoriale da parte della azienda seppure amministrata dal padre del ricorrente). CP_2
Il teste , ex collaboratore della ha confermato che il Testimone_1 CP_2 ricorrente aveva svolto attività lavorativa continuativa e strutturata, sia in sede che presso impianti di depurazione esterni, con compiti amministrativi e tecnici, ricevendo direttive settimanali e sottoponendosi a controlli periodici.
Il teste padre del ricorrente e amministratore della società, ha confermato Persona_1
l'assunzione del figlio nel 2017, la natura subordinata del rapporto, la presenza di 26 dipendenti non familiari e l'organizzazione gerarchica dell'attività aziendale.
In definitiva, la prova documentale e testimoniale è risultata idonea a superare la presunzione di gratuità prevista dalla circolare 179/1989, soprattutto in presenza di una società con CP_1 personalità giuridica distinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennità NASPI richiesta con domanda CP_1 amministrativa del 15.2.2022, oltre interessi legali;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_1 complessive € 886,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Castrovillari, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del
2021.