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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/12/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, iscritta al n. 1840 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Vignanello (VT), alla Via del C.F._1
Teatro n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), alla C.F._2
Via Catalano n. 12, presso lo studio dell'Avv. Mauro De Angelis che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 21 e 28 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 11 aprile 1994 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di ON (CE), parte II, serie A, n. 15).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Taranto (TA) il 10 gennaio 1995 ed economicamente indipendente, Per_2
a Roma il 29 novembre 2005, e a Roma il 7 marzo 2007, questi
[...] Persona_3
ultimi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
che sono separati per effetto della sentenza n. 320/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 16 dicembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, serbando reciproco rispetto e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento secondo le attuali capacità reddituali;
2) i figl e maggiorenni ma non ancora economicamente auto- Persona_3 Per_2
sufficienti vivranno con il padre che provvederà al mantenimento dei suddetti figli e al pagamento integrale delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione;
3) l'abitazione familiare sita in Nepi (VT) – Via San Pio V n. 46, condotta in locazione dai coniugi, verrà assegnata al SI , il quale vi continuerà Parte_1
ad abitare con i figli e continuerà a corrispondere il canone mensile di € 650,00;
4) il padre provvederà al mantenimento dei figl maggiorenni Persona_3 Per_2
ma non economicamente autosufficienti, oltre al pagamento integrale delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ludiche e ricreative documentate e necessarie”.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
ON (CE) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi ed alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, iscritta al n. 1840 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Vignanello (VT), alla Via del C.F._1
Teatro n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), alla C.F._2
Via Catalano n. 12, presso lo studio dell'Avv. Mauro De Angelis che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 21 e 28 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 11 aprile 1994 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di ON (CE), parte II, serie A, n. 15).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Taranto (TA) il 10 gennaio 1995 ed economicamente indipendente, Per_2
a Roma il 29 novembre 2005, e a Roma il 7 marzo 2007, questi
[...] Persona_3
ultimi maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
che sono separati per effetto della sentenza n. 320/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 16 dicembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, serbando reciproco rispetto e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento secondo le attuali capacità reddituali;
2) i figl e maggiorenni ma non ancora economicamente auto- Persona_3 Per_2
sufficienti vivranno con il padre che provvederà al mantenimento dei suddetti figli e al pagamento integrale delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione;
3) l'abitazione familiare sita in Nepi (VT) – Via San Pio V n. 46, condotta in locazione dai coniugi, verrà assegnata al SI , il quale vi continuerà Parte_1
ad abitare con i figli e continuerà a corrispondere il canone mensile di € 650,00;
4) il padre provvederà al mantenimento dei figl maggiorenni Persona_3 Per_2
ma non economicamente autosufficienti, oltre al pagamento integrale delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ludiche e ricreative documentate e necessarie”.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
ON (CE) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi ed alle condizioni indicate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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