CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RE, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 855/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO: e , rappresentate e difese Parte_1 Parte_2
diffamazione a mezzo dall'avv. FEROLA RENATO, elettivamente domiciliate in VIA VIVAIO 22 stampa 20122 MILANO presso il difensore avv. FEROLA RENATO, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTI PRINCIPALI
c o n t r o pagina 1 di 13 , rappresentato e difeso dall'avv. DI BIASE Controparte_1
CHIARINA e dall'avv. BOGLIONE ANTONELLA
( ) C/O DR.CANNIZZO VIA SABOTINO N.2 24100 C.F._1
BERGAMO; elettivamente domiciliato in VIA P. ANDREANI, 4 MILANO
presso il difensore avv. DI BIASE CHIARINA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di RE ( Prima Sezione Civile)
n. 1842/23.
CONCLUSIONI
Delle appellanti principali
“Accogliere l'appello principale e respingere quello incidentale e per
l'effetto: nel merito, respingere integralmente le domande attoree;
sulle spese,
porle a carico dell'attore per il doppio grado, oltre oneri di legge e rifusione
del C.U.”
Dell'appellato e appellante incidentale
“Nel merito: rigettare l'appello proposto dalla e da Parte_1
, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi indicati Parte_2
in atti, e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di RE n.
1842/2023 per quanto di ragione. In via d'appello incidentale riformare il
pagina 2 di 13 capo della suddetta sentenza, esplicitato alle pagine 6 e 7 della statuizione,
relativo al rigetto della domanda del dott. con riferimento CP_1
all'articolo pubblicato il 13 gennaio 2021 su , recante in prima CP_2
pagina il titolo: “Né lunare né solare: arriva il calendario delle manette” e a
pagina 7 “L'INIZIATIVA DEL FATTO QUOTIDIANO Manette e pm star: c'è
anche il calendario”, nella parte e per i motivi dedotti in atti e,
conseguentemente, accogliere le seguenti conclusioni: accertato
[... incidentalmente e dichiarato che l'articolo pubblicato sul quotidiano
data 13 gennaio 2021 a firma di , intitolato a CP_3 Parte_2
pagina 1: “Né lunare né solare: arriva il calendario delle manette”, e a
pagina 7 “L'INIZIATIVA DEL FATTO QUOTIDIANO Manette e pm star: c'è
anche il calendario”, costituisce diffamazione aggravata ai sensi degli artt.
595, 185 cod. pen., 2043, 2049, 2059 cod. civ., e della L. n. 47/1948, ai danni
del dott. nei passi specificamente indicati al paragrafo 2B Controparte_1
dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale;
- condannare e la Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1
solido tra loro, a risarcire al dott. il danno non Controparte_1
patrimoniale subito per effetto del suddetto articolo riconosciuto di natura
diffamatoria e per i fatti e le conseguenze dedotte in atti, quantificando tale
danno in misura non inferiore ad € 16.000,00, da liquidarsi anche in via
equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del fatto alla
pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza pagina 3 di 13 sino all'effettivo soddisfo;
- ordinare, a cura e spese della Parte_1
e della sig.ra , la pubblicazione integrale dell'emananda Parte_2
sentenza sui quotidiani Corriere della Sera, La Repubblica, Il Riformista.Col
favore delle spese e competenze sia del procedimento di mediazione che del
doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario delle spese generali e gli
accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1842/23 il Tribunale di RE condannava, in solido fra loro,
la giornalista e l'editore al pagamento in Parte_2 Parte_1
favore di , all'epoca dei fatti procuratore aggiunto presso la Controparte_1
Procura della Repubblica di Milano, della somma di euro 16.000, a titolo di risarcimento del danno subito per le espressioni diffamatorie contenute nell'articolo pubblicato il 23 luglio 2020 sul quotidiano “ ”, CP_2
nonché alla pubblicazione, a proprie cure e spese, della sentenza, per una sola
[... volta, sui quotidiani “Corriere della Sera”, “ La Repubblica” e “
”. CP_2
Argomentava il primo giudice che, attraverso un richiamo parziale ed impreciso ai fatti occorsi nel 1993, relativi al suicidio in carcere dell'allora
Part presidente dell' – che il De LE “aveva interrogato Persona_1
cinque giorni prima, lasciando intendere di essere disponibile alla sua
scarcerazione, ma poi cambiando idea” – la giornalista finiva, di fatto, con pagina 4 di 13 l'attribuire al magistrato la responsabilità del tragico accaduto.
Part Inoltre, collegando eventi del passato ( inchiesta del 1993) al processo
Part riguardante celebrato dinanzi al Tribunale di Milano all'epoca della pubblicazione dell'articolo, la giornalista, laddove aveva fatto riferimento al “
sapore della vendetta” e all'ossessione del P.M. per l'Eni, aveva utilizzato “
un registro linguistico spiccatamente critico, idoneo ad insinuare dubbi
nell'opinione pubblica circa la correttezza dell'operato del e CP_1
ancor prima sulla sua correttezza e rettitudine”.
La sentenza è stata gravata da e dall'editore Parte_2 Parte_1
che hanno insistito per il rigetto della domanda risarcitoria.
In via incidentale, la sentenza è stata gravata da che ha Controparte_1
insistito perché venisse accertata la natura diffamatoria anche dell'articolo datato 13 gennaio 2021, scritto dalla stessa giornalista e pubblicato sul medesimo quotidiano.
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Le censure alla sentenza gravata non sono state articolate in motivi.
Assumono gli appellanti principali che l'errore di fondo commesso dal pagina 5 di 13 tribunale era consistito nel non aver considerato che nell'articolo veniva mossa una critica alle modalità con cui il dott. era solito condurre le CP_1
inchieste, con particolare riferimento alle esagerate richieste di condanna degli imputati e nella nota inchiesta relativa alla maxi tangente CP_4 CP_5
Part
e al ripensamento del magistrato, nell'inchiesta del 1993, Parte_4
sulla sostituzione della detenzione in carcere dell'ing. con la Per_1
detenzione agli arresti domiciliari.
Deducono che l'opinione critica espressa dalla giornalista faceva riferimento ad un fatto storico, non contestato, costituito dal giudizio espresso dal
Tribunale di RE nel provvedimento di archiviazione del GIP, in data 23
febbraio 1996, nel quale il comportamento del magistrato era stato definito incauto o inopportuno.
Di conseguenza, aveva errato il tribunale nel ritenere la natura diffamatoria dell'articolo in questione perché l'esercizio del diritto di critica poteva estendersi sino a contestare la professionalità del magistrato e la sua imparzialità, purchè fosse provata rigorosamente la verità storica del fatto.
Fanno rilevare che, nella specie, si era rimarcata e criticata la correttezza delle scelte investigative del magistrato evidenziando che l'inchiesta si Parte_4
era conclusa con l'assoluzione degli imputati e che la critica mossa all'operato del P.M. aveva trovato un'ulteriore conferma nel fatto sopravvenuto, costituito dalla condanna del medesimo, a otto mesi di carcere per rifiuto di atti pagina 6 di 13 d'ufficio, pronunciata l'8.10.2024 dal Tribunale di RE.
Deducono, infine, che il preteso danno non era stato provato.
APPELLO INCIDENTALE
L'appellante incidentale censura la sentenza gravata nella parte in cui si è
esclusa la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sul “ ” il 13 CP_2
gennaio 2021 laddove la giornalista scriveva: “Come Parte_2
dimenticare l'arringa del pm milanese che ha chiesto otto anni CP_1
Part di carcere ... nella stessa data tragica del suicidio di un altro presidente
da lui indagato e “ imbrogliato” sulla concessione della Persona_1
libertà”.
Assume che i fatti narrati non erano veri e sotto il profilo della continenza espositiva erano infamanti.
------------------------------
La natura diffamatoria dell'articolo giornalistico, pubblicato il 23 luglio 2020
sul “ , veniva desunta dal tribunale dal superamento dei limiti CP_2
della verità oggettiva dei fatti narrati e della continenza espositiva.
Part In relazione al suicidio dell'ing. (inchiesta del 1993), la Persona_1
giornalista riferiva che il dott. “ aveva interrogato cinque giorni CP_1
prima il detenuto, lasciando intendere di essere disponibile alla sua
scarcerazione, ma poi cambiando idea”.
pagina 7 di 13 A detta del primo giudice, il richiamo “ parziale ed impreciso” ai fatti del
1993, di fatto induceva i lettori a ritenere che il magistrato fosse responsabile del suicidio.
Con riguardo ai medesimi fatti 1si legge a pag. 19 del decreto di archiviazione pronunciato dal Gip presso il Tribunale Penale di RE: “ In buona sostanza
e riassuntivamente pare verosimile che la dinamica dei fatti si sia svolta nel
seguente ordine: in un primo tempo il a fronte di un buon inizio CP_1
dell'interrogatorio si è sbilanciato più del necessario, ed in maniera forse
incauta, esternando il proprio pensiero, in quel momento favorevole alla
scarcerazione, al ed al di lui difensore;
successivamente però, Per_1
quando l'interrogatorio si evolse negativamente cambiò idea …”.
Risulta, pertanto, evidente che la giornalista si è limitata a riferire, sia pure nel loro "minimum" storico, senza arbitrarie aggiunte o indebite insinuazioni, i fatti accertati dal GIP nel provvedimento citato.
In relazione al superamento del secondo limite (correttezza espositiva), le espressioni che, a detta del tribunale, non sono scriminate dal diritto di critica giudiziaria riguardano sia il titolo dell'articolo “ Quel P.M. ossessionato 1 Per i quali il dott. risultava indagato in ordine a due ipotesi delittuose che si Controparte_1 ricollegavano ad un'unica condotta: in primo luogo, abuso di atto d'ufficio non patrimoniale, per aver fornito all'indagato-detenuto nel corso dell'interrogatorio reso da quest'ultimo il 15 Persona_1 luglio 1993, assicurazioni circa la formulazione di un successivo parere favorevole alla concessione allo stesso della misura cautelare meno grave degli arresti domiciliari e per avere, per contro, il giorno
16 luglio 1993, espresso parere contrario;
in secondo luogo, si ipotizzava che dal predetto abuso di ufficio o dalla suddetta condotta fosse derivata, quale conseguenza non voluta dal dott. CP_1 anche a titolo colposo, la morte del avvenuta in data 20 luglio 1993 presso la casa Per_1 circondariale di San Vittore in Milano. pagina 8 di 13 Part dall' sia le seguenti espressioni: “ Sono passati 27 anni e ritroviamo il
dottor de ancora a dissertare di tangenti, ancora a sospettare fatti CP_6
di corruzione. E a sparare ( verbo quanto mai appropriato vista l'entità degli
anni di carcere richiesti) richieste di pena….Inoltre anche un gesto simbolico,
quasi con il sapore della vendetta: confisca per equivalente dell'intera cifra
del versamento…Richieste sconcertanti …Ma non tutte le ciambelle escono
con il buco e non tutta la magistratura è composta da pubblici ministeri. C'è
ancora qualche giudice che giudica in autonomia”.
A detta del primo giudice, trattasi di espressioni caratterizzate da “ un registro
linguistico spiccatamente critico”, idonee ad ingenerare nei lettori dubbi circa la correttezza dell'operato del e, ancora prima, sulla sua CP_1
personalità e rettitudine.
Al riguardo, mette conto evidenziare che, si è ormai stabilizzato un orientamento di particolare apertura nei confronti della liceità della critica giudiziaria (intesa come critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati), sulla base del principio di derivazione anche dalla giurisprudenza europea, secondo cui, in democrazia, a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica.
Il diritto di critica giudiziaria, pertanto, deve essere riconosciuto nel modo più
ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo pagina 9 di 13 democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che godono di ampia autonomia ed indipendenza.
Da ciò discende che il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato ( cfr. Cass. Pen. N.
19960/2019).
Tale ampiezza espansiva della critica consentita si riscontra sul fronte delle censure alla professionalità del magistrato, anche quando esse si manifestino in una forma espressiva aspra e sferzante, ma non altrettanto può dirsi qualora la critica coinvolga i pre requisiti della funzione giurisdizionale, costituiti dai caratteri di indipendenza ed autonomia, percepiti come imprescindibili attribuzioni dell'essere appartenenti all'ordine giudiziario.
Ciò premesso, nell'articolo del 23 luglio 2020 la giornalista Parte_2
affermava che la richiesta, avanzata dal dottor di confisca CP_1
dell'intera cifra versata da Eni/Shell per aggiudicarsi il diritto di esplorare il maggior giacimento nigeriano ( un miliardo e novantaquattro milioni di dollari) aveva “ quasi il sapore della vendetta” lasciando così intendere che il magistrato era mosso, nell'esercizio delle sue funzioni, da sentimenti di carattere personale che inficiavano la sua imparzialità.
Giudizio ripreso e confermato nel successivo passo dell'articolo in cui è
pagina 10 di 13 scritto: “ non tutta la magistratura è composta da Pubblici Ministeri. C'è
ancora qualche giudice che decide in autonomia”.
In entrambi i passaggi viene dunque espresso un giudizio di valore e di stima sulla persona del magistrato, piuttosto che sulle sue capacità professionali;
si attribuisce a quest'ultimo una volontà vendicativa e, quindi, un deficit di imparzialità e di indipendenza che per chi esercita la funzione giudiziaria sono intrinsecamente offensivi, in difetto di prova della verità dei fatti che,
diversamente da quanto prospettato dalle appellanti principali, non può essere desunta da circostanze sopravvenute, del tutto ignote all'epoca in cui fu pubblicato l'articolo.
In relazione al danno liquidato, genericamente censurato dalle appellanti principali, mette conto evidenziare che la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, che può essere fornita anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Nel caso di specie, il tribunale, ai fini del riconoscimento e della liquidazione del danno, teneva conto della gravità dell'offesa, delle funzioni pubbliche di particolare rilevanza esercitate dal danneggiato, della idoneità offensiva del mezzo di comunicazione, costituito da un quotidiano a tiratura nazionale e della rilevanza attribuita all'articolo, pubblicato in copertina accanto ad una pagina 11 di 13 fotografia del magistrato;
tutte le predette circostanze non hanno formato oggetto di specifica censura da parte delle appellanti incidentali sicchè la doglianza deve ritenersi inammissibile.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, in relazione alla verità dei fatti narrati, riguardanti il ripensamento del dott. in ordine al parere CP_1
sulla detenzione domiciliare dell'ing. si è già detto a Persona_1
proposito delle censure sollevate dall'appellante principale.
Quanto, invece, alla pretesa natura infamante dell'espressione “ imbrogliato”
utilizzata dalla giornalista per indicare il ripensamento del magistrato vanno condivise le argomentazioni svolte al riguardo dal primo giudice, non espressamente censurate dall'appellante incidentale.
In particolare, si evidenzia che, nell'articolo, la parola veniva posta tra virgolette al fine di sottolinearne la natura figurativa e ironica sicchè il lettore era messo in condizione di attribuire a quel termine non già il suo significato proprio e letterale, come sinonimo di “truffato, abbindolato, turlupinato”, ma,
piuttosto, un senso diverso da quello suo proprio che, ancora una volta,
rimandava al cambiamento di idea del magistrato.
La sentenza va, pertanto, confermata, con motivazione, in parte, diversa.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese del grado.
Ricorrono i presupposti per porre a carico sia delle appellanti principali che dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al pagina 12 di 13 contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE – Seconda Sezione Civile-, definitivamente pronunciando:
conferma la sentenza gravata con motivazione, in parte, diversa;
compensa integralmente le spese del grado;
accerta che sussistono i presupposti per porre a carico delle appellanti principali e dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RE, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 855/23 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO: e , rappresentate e difese Parte_1 Parte_2
diffamazione a mezzo dall'avv. FEROLA RENATO, elettivamente domiciliate in VIA VIVAIO 22 stampa 20122 MILANO presso il difensore avv. FEROLA RENATO, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTI PRINCIPALI
c o n t r o pagina 1 di 13 , rappresentato e difeso dall'avv. DI BIASE Controparte_1
CHIARINA e dall'avv. BOGLIONE ANTONELLA
( ) C/O DR.CANNIZZO VIA SABOTINO N.2 24100 C.F._1
BERGAMO; elettivamente domiciliato in VIA P. ANDREANI, 4 MILANO
presso il difensore avv. DI BIASE CHIARINA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di RE ( Prima Sezione Civile)
n. 1842/23.
CONCLUSIONI
Delle appellanti principali
“Accogliere l'appello principale e respingere quello incidentale e per
l'effetto: nel merito, respingere integralmente le domande attoree;
sulle spese,
porle a carico dell'attore per il doppio grado, oltre oneri di legge e rifusione
del C.U.”
Dell'appellato e appellante incidentale
“Nel merito: rigettare l'appello proposto dalla e da Parte_1
, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi indicati Parte_2
in atti, e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di RE n.
1842/2023 per quanto di ragione. In via d'appello incidentale riformare il
pagina 2 di 13 capo della suddetta sentenza, esplicitato alle pagine 6 e 7 della statuizione,
relativo al rigetto della domanda del dott. con riferimento CP_1
all'articolo pubblicato il 13 gennaio 2021 su , recante in prima CP_2
pagina il titolo: “Né lunare né solare: arriva il calendario delle manette” e a
pagina 7 “L'INIZIATIVA DEL FATTO QUOTIDIANO Manette e pm star: c'è
anche il calendario”, nella parte e per i motivi dedotti in atti e,
conseguentemente, accogliere le seguenti conclusioni: accertato
[... incidentalmente e dichiarato che l'articolo pubblicato sul quotidiano
data 13 gennaio 2021 a firma di , intitolato a CP_3 Parte_2
pagina 1: “Né lunare né solare: arriva il calendario delle manette”, e a
pagina 7 “L'INIZIATIVA DEL FATTO QUOTIDIANO Manette e pm star: c'è
anche il calendario”, costituisce diffamazione aggravata ai sensi degli artt.
595, 185 cod. pen., 2043, 2049, 2059 cod. civ., e della L. n. 47/1948, ai danni
del dott. nei passi specificamente indicati al paragrafo 2B Controparte_1
dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale;
- condannare e la Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1
solido tra loro, a risarcire al dott. il danno non Controparte_1
patrimoniale subito per effetto del suddetto articolo riconosciuto di natura
diffamatoria e per i fatti e le conseguenze dedotte in atti, quantificando tale
danno in misura non inferiore ad € 16.000,00, da liquidarsi anche in via
equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del fatto alla
pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza pagina 3 di 13 sino all'effettivo soddisfo;
- ordinare, a cura e spese della Parte_1
e della sig.ra , la pubblicazione integrale dell'emananda Parte_2
sentenza sui quotidiani Corriere della Sera, La Repubblica, Il Riformista.Col
favore delle spese e competenze sia del procedimento di mediazione che del
doppio grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario delle spese generali e gli
accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1842/23 il Tribunale di RE condannava, in solido fra loro,
la giornalista e l'editore al pagamento in Parte_2 Parte_1
favore di , all'epoca dei fatti procuratore aggiunto presso la Controparte_1
Procura della Repubblica di Milano, della somma di euro 16.000, a titolo di risarcimento del danno subito per le espressioni diffamatorie contenute nell'articolo pubblicato il 23 luglio 2020 sul quotidiano “ ”, CP_2
nonché alla pubblicazione, a proprie cure e spese, della sentenza, per una sola
[... volta, sui quotidiani “Corriere della Sera”, “ La Repubblica” e “
”. CP_2
Argomentava il primo giudice che, attraverso un richiamo parziale ed impreciso ai fatti occorsi nel 1993, relativi al suicidio in carcere dell'allora
Part presidente dell' – che il De LE “aveva interrogato Persona_1
cinque giorni prima, lasciando intendere di essere disponibile alla sua
scarcerazione, ma poi cambiando idea” – la giornalista finiva, di fatto, con pagina 4 di 13 l'attribuire al magistrato la responsabilità del tragico accaduto.
Part Inoltre, collegando eventi del passato ( inchiesta del 1993) al processo
Part riguardante celebrato dinanzi al Tribunale di Milano all'epoca della pubblicazione dell'articolo, la giornalista, laddove aveva fatto riferimento al “
sapore della vendetta” e all'ossessione del P.M. per l'Eni, aveva utilizzato “
un registro linguistico spiccatamente critico, idoneo ad insinuare dubbi
nell'opinione pubblica circa la correttezza dell'operato del e CP_1
ancor prima sulla sua correttezza e rettitudine”.
La sentenza è stata gravata da e dall'editore Parte_2 Parte_1
che hanno insistito per il rigetto della domanda risarcitoria.
In via incidentale, la sentenza è stata gravata da che ha Controparte_1
insistito perché venisse accertata la natura diffamatoria anche dell'articolo datato 13 gennaio 2021, scritto dalla stessa giornalista e pubblicato sul medesimo quotidiano.
All'udienza del 22 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
Le censure alla sentenza gravata non sono state articolate in motivi.
Assumono gli appellanti principali che l'errore di fondo commesso dal pagina 5 di 13 tribunale era consistito nel non aver considerato che nell'articolo veniva mossa una critica alle modalità con cui il dott. era solito condurre le CP_1
inchieste, con particolare riferimento alle esagerate richieste di condanna degli imputati e nella nota inchiesta relativa alla maxi tangente CP_4 CP_5
Part
e al ripensamento del magistrato, nell'inchiesta del 1993, Parte_4
sulla sostituzione della detenzione in carcere dell'ing. con la Per_1
detenzione agli arresti domiciliari.
Deducono che l'opinione critica espressa dalla giornalista faceva riferimento ad un fatto storico, non contestato, costituito dal giudizio espresso dal
Tribunale di RE nel provvedimento di archiviazione del GIP, in data 23
febbraio 1996, nel quale il comportamento del magistrato era stato definito incauto o inopportuno.
Di conseguenza, aveva errato il tribunale nel ritenere la natura diffamatoria dell'articolo in questione perché l'esercizio del diritto di critica poteva estendersi sino a contestare la professionalità del magistrato e la sua imparzialità, purchè fosse provata rigorosamente la verità storica del fatto.
Fanno rilevare che, nella specie, si era rimarcata e criticata la correttezza delle scelte investigative del magistrato evidenziando che l'inchiesta si Parte_4
era conclusa con l'assoluzione degli imputati e che la critica mossa all'operato del P.M. aveva trovato un'ulteriore conferma nel fatto sopravvenuto, costituito dalla condanna del medesimo, a otto mesi di carcere per rifiuto di atti pagina 6 di 13 d'ufficio, pronunciata l'8.10.2024 dal Tribunale di RE.
Deducono, infine, che il preteso danno non era stato provato.
APPELLO INCIDENTALE
L'appellante incidentale censura la sentenza gravata nella parte in cui si è
esclusa la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sul “ ” il 13 CP_2
gennaio 2021 laddove la giornalista scriveva: “Come Parte_2
dimenticare l'arringa del pm milanese che ha chiesto otto anni CP_1
Part di carcere ... nella stessa data tragica del suicidio di un altro presidente
da lui indagato e “ imbrogliato” sulla concessione della Persona_1
libertà”.
Assume che i fatti narrati non erano veri e sotto il profilo della continenza espositiva erano infamanti.
------------------------------
La natura diffamatoria dell'articolo giornalistico, pubblicato il 23 luglio 2020
sul “ , veniva desunta dal tribunale dal superamento dei limiti CP_2
della verità oggettiva dei fatti narrati e della continenza espositiva.
Part In relazione al suicidio dell'ing. (inchiesta del 1993), la Persona_1
giornalista riferiva che il dott. “ aveva interrogato cinque giorni CP_1
prima il detenuto, lasciando intendere di essere disponibile alla sua
scarcerazione, ma poi cambiando idea”.
pagina 7 di 13 A detta del primo giudice, il richiamo “ parziale ed impreciso” ai fatti del
1993, di fatto induceva i lettori a ritenere che il magistrato fosse responsabile del suicidio.
Con riguardo ai medesimi fatti 1si legge a pag. 19 del decreto di archiviazione pronunciato dal Gip presso il Tribunale Penale di RE: “ In buona sostanza
e riassuntivamente pare verosimile che la dinamica dei fatti si sia svolta nel
seguente ordine: in un primo tempo il a fronte di un buon inizio CP_1
dell'interrogatorio si è sbilanciato più del necessario, ed in maniera forse
incauta, esternando il proprio pensiero, in quel momento favorevole alla
scarcerazione, al ed al di lui difensore;
successivamente però, Per_1
quando l'interrogatorio si evolse negativamente cambiò idea …”.
Risulta, pertanto, evidente che la giornalista si è limitata a riferire, sia pure nel loro "minimum" storico, senza arbitrarie aggiunte o indebite insinuazioni, i fatti accertati dal GIP nel provvedimento citato.
In relazione al superamento del secondo limite (correttezza espositiva), le espressioni che, a detta del tribunale, non sono scriminate dal diritto di critica giudiziaria riguardano sia il titolo dell'articolo “ Quel P.M. ossessionato 1 Per i quali il dott. risultava indagato in ordine a due ipotesi delittuose che si Controparte_1 ricollegavano ad un'unica condotta: in primo luogo, abuso di atto d'ufficio non patrimoniale, per aver fornito all'indagato-detenuto nel corso dell'interrogatorio reso da quest'ultimo il 15 Persona_1 luglio 1993, assicurazioni circa la formulazione di un successivo parere favorevole alla concessione allo stesso della misura cautelare meno grave degli arresti domiciliari e per avere, per contro, il giorno
16 luglio 1993, espresso parere contrario;
in secondo luogo, si ipotizzava che dal predetto abuso di ufficio o dalla suddetta condotta fosse derivata, quale conseguenza non voluta dal dott. CP_1 anche a titolo colposo, la morte del avvenuta in data 20 luglio 1993 presso la casa Per_1 circondariale di San Vittore in Milano. pagina 8 di 13 Part dall' sia le seguenti espressioni: “ Sono passati 27 anni e ritroviamo il
dottor de ancora a dissertare di tangenti, ancora a sospettare fatti CP_6
di corruzione. E a sparare ( verbo quanto mai appropriato vista l'entità degli
anni di carcere richiesti) richieste di pena….Inoltre anche un gesto simbolico,
quasi con il sapore della vendetta: confisca per equivalente dell'intera cifra
del versamento…Richieste sconcertanti …Ma non tutte le ciambelle escono
con il buco e non tutta la magistratura è composta da pubblici ministeri. C'è
ancora qualche giudice che giudica in autonomia”.
A detta del primo giudice, trattasi di espressioni caratterizzate da “ un registro
linguistico spiccatamente critico”, idonee ad ingenerare nei lettori dubbi circa la correttezza dell'operato del e, ancora prima, sulla sua CP_1
personalità e rettitudine.
Al riguardo, mette conto evidenziare che, si è ormai stabilizzato un orientamento di particolare apertura nei confronti della liceità della critica giudiziaria (intesa come critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati), sulla base del principio di derivazione anche dalla giurisprudenza europea, secondo cui, in democrazia, a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica.
Il diritto di critica giudiziaria, pertanto, deve essere riconosciuto nel modo più
ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo pagina 9 di 13 democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che godono di ampia autonomia ed indipendenza.
Da ciò discende che il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato ( cfr. Cass. Pen. N.
19960/2019).
Tale ampiezza espansiva della critica consentita si riscontra sul fronte delle censure alla professionalità del magistrato, anche quando esse si manifestino in una forma espressiva aspra e sferzante, ma non altrettanto può dirsi qualora la critica coinvolga i pre requisiti della funzione giurisdizionale, costituiti dai caratteri di indipendenza ed autonomia, percepiti come imprescindibili attribuzioni dell'essere appartenenti all'ordine giudiziario.
Ciò premesso, nell'articolo del 23 luglio 2020 la giornalista Parte_2
affermava che la richiesta, avanzata dal dottor di confisca CP_1
dell'intera cifra versata da Eni/Shell per aggiudicarsi il diritto di esplorare il maggior giacimento nigeriano ( un miliardo e novantaquattro milioni di dollari) aveva “ quasi il sapore della vendetta” lasciando così intendere che il magistrato era mosso, nell'esercizio delle sue funzioni, da sentimenti di carattere personale che inficiavano la sua imparzialità.
Giudizio ripreso e confermato nel successivo passo dell'articolo in cui è
pagina 10 di 13 scritto: “ non tutta la magistratura è composta da Pubblici Ministeri. C'è
ancora qualche giudice che decide in autonomia”.
In entrambi i passaggi viene dunque espresso un giudizio di valore e di stima sulla persona del magistrato, piuttosto che sulle sue capacità professionali;
si attribuisce a quest'ultimo una volontà vendicativa e, quindi, un deficit di imparzialità e di indipendenza che per chi esercita la funzione giudiziaria sono intrinsecamente offensivi, in difetto di prova della verità dei fatti che,
diversamente da quanto prospettato dalle appellanti principali, non può essere desunta da circostanze sopravvenute, del tutto ignote all'epoca in cui fu pubblicato l'articolo.
In relazione al danno liquidato, genericamente censurato dalle appellanti principali, mette conto evidenziare che la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, che può essere fornita anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.
Nel caso di specie, il tribunale, ai fini del riconoscimento e della liquidazione del danno, teneva conto della gravità dell'offesa, delle funzioni pubbliche di particolare rilevanza esercitate dal danneggiato, della idoneità offensiva del mezzo di comunicazione, costituito da un quotidiano a tiratura nazionale e della rilevanza attribuita all'articolo, pubblicato in copertina accanto ad una pagina 11 di 13 fotografia del magistrato;
tutte le predette circostanze non hanno formato oggetto di specifica censura da parte delle appellanti incidentali sicchè la doglianza deve ritenersi inammissibile.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, in relazione alla verità dei fatti narrati, riguardanti il ripensamento del dott. in ordine al parere CP_1
sulla detenzione domiciliare dell'ing. si è già detto a Persona_1
proposito delle censure sollevate dall'appellante principale.
Quanto, invece, alla pretesa natura infamante dell'espressione “ imbrogliato”
utilizzata dalla giornalista per indicare il ripensamento del magistrato vanno condivise le argomentazioni svolte al riguardo dal primo giudice, non espressamente censurate dall'appellante incidentale.
In particolare, si evidenzia che, nell'articolo, la parola veniva posta tra virgolette al fine di sottolinearne la natura figurativa e ironica sicchè il lettore era messo in condizione di attribuire a quel termine non già il suo significato proprio e letterale, come sinonimo di “truffato, abbindolato, turlupinato”, ma,
piuttosto, un senso diverso da quello suo proprio che, ancora una volta,
rimandava al cambiamento di idea del magistrato.
La sentenza va, pertanto, confermata, con motivazione, in parte, diversa.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese del grado.
Ricorrono i presupposti per porre a carico sia delle appellanti principali che dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al pagina 12 di 13 contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE – Seconda Sezione Civile-, definitivamente pronunciando:
conferma la sentenza gravata con motivazione, in parte, diversa;
compensa integralmente le spese del grado;
accerta che sussistono i presupposti per porre a carico delle appellanti principali e dell'appellante incidentale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 13 di 13