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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 4206/2024 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 10/09/2024 da
nato a [...] il [...] con gli avv.ti Parte_1
Riccardo Gallese e Marta Larese De Santo ricorrente contro
nata in [...] il [...] con l'avv. CP_1
Samuele Maria Castucci
resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni in punto status: per la ricorrente: “pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione” per il resistente: “pronunciare la separazione personale dei coniugi anche in via provvisoria”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.09.2024 , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio con il 26.01.2013 in CP_2
Padova, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Padova al n. 15, parte I, vol. 01 dell'anno 2013 e che 2
dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito a carico della moglie, ordine alla stessa di lasciare la casa coniugale e condanna alla restituzione dell'importo di €. 39.741,40 sottratto dal conto corrente cointestato.
Allegava a sostegno che:
- egli è pensionato e proprietario della casa coniugale (gravata da mutuo)
e di un'auto (per cui paga la rata di finanziamento), mentre la moglie lavora presso i Servizi Ospedalieri con stipendio mensile pari a 1.900; tutte le spese inerenti all'abitazione sono sempre state corrisposte dal ricorrente;
- la crisi dell'unione coniugale era da attribuire al comportamento della resistente, che aveva nel tempo trasformato il rapporto di coniugio in mera amicizia, rifiutando ogni contatto fisico col marito e lasciando a suo carico ogni incombente economico;
- nel corso dell'anno 2023 egli veniva arrestato per atti di violenza sessuale su minore e la moglie, approfittando della situazione di difficoltà del marito, provvedeva a prelevare dal conto corrente cointestato (ma alimentato col denaro del marito) n. 22770.82 acceso presso Mps la quasi totalità dei denari ivi presenti senza fornire spiegazioni in merito.
Si costituiva in giudizio la parte ricorrente, nulla opponendo alla domanda di separazione ma chiedendo l'addebito di responsabilità al marito. Chiedeva inoltre l'assegnazione a sé della casa familiare e la corresponsione di un assegno di mantenimento pari euro 300 in caso di assegnazione in suo favore della casa coniugale ovvero 800 a far data dall'eventuale rilascio.
Allegava a sostegno che:
- lo era stato condannato per violenza sessuale perpetrata per Parte_1
anni nei confronti di nipote della signora Persona_1
; CP_1
- la vita coniugale sin dall'inizio della relazione matrimoniale era stata serena e le parti avevano sempre coabitato (sino all'arresto del ricorrente)
e condiviso le esigenze di vita quotidiana;
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- sino alla scoperta delle violenze commesse dal marito ai danni della nipotina , le parti avevano condiviso viaggi e vacanze e Per_1
frequentato amici e parenti;
- ella non aveva mai notato alcun atteggiamento sospetto del marito nei confronti della nipote, essendo stata resa edotta dell'accaduto dalla nuora;
a seguito delle evidenze emerse nel corso del processo, la resistente subiva un gravissimo shock e soffriva tutt'ora di gravi stati di ansia con attacchi di panico e tremori e si sottoponeva a cure medico-specialistiche per lo stato ansioso;
a causa di tali eventi ella non era riuscita più a sostenere psicologicamente l'attività lavorativa e la frequentazione di altre persone e da diversi mesi era stata posta dai sanitari in congedo dal lavoro per malattia;
- quanto agli aspetti economici, ella attualmente vive presso l'abitazione coniugale mentre lo è altrove;
non è proprietaria di alcun Parte_1
cespite immobiliare;
è proprietaria di un'autovettura Citroen C3; ha percepito nei mesi di agosto -settembre -ottobre 2024 uno stipendio di circa 600 € mensili;
di contro lo percepisce una pensione Parte_1
mensile netta di circa 2.400 euro per 13 mensilità ed è titolare di multipli rapporti bancari attivi.
Instaurato il contraddittorio, le parti comparivano personalmente all'udienza del 08.05.2024 con l'assistenza dell'interprete LIS rendendo le dichiarazioni di cui al verbale e il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 13.05.2025 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi: “1. autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. dispone che il ricorrente versi alla resistente un Parte_1
assegno di mantenimento pari a euro 300 mensili a far data dalla domanda alla data di rilascio della casa coniugale e di euro 800 a far data dal momento del rilascio dell'immobile, somma annualmente rivalutabile secondo indice Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese”, rigettava le istanze istruttorie e, visto l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione in punto status riservando
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all'esito la fissazione dell'udienza per la decisione sulle restanti domande.
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Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte resistente è nata in [...] ed ha la CP_1
cittadinanza moldava), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto i) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle
“autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in
Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato in data 10.09.2024.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione,
l'art. 8 lett. A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del 08.05.2025 è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
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Poiché l'istruttoria sulle altre domande deve essere proseguita, la causa va rimessa nel ruolo come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite avverrà in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , ordinandosi all'Ufficiale di Stato
[...] CP_1
Civile del Comune di Padova di annotare la sentenza nei registri (atto n.
15, parte I, vol. 01 dell'anno 2013 del registro degli atti di matrimonio);
2. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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