Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 76/2024 r.g. promossa da in persona della legale Parte_1
rappresentante con sede in Arcugnano (VI) (p. iva Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Pasetto per mandato P.IVA_1
e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(C.F. ) residente a [...]di Controparte_1 C.F._1
Arcugnano (VI), rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bortolotto e
Stefano Dato per mandato e domiciliato come in atti – appellato –
o 0 o
appello contro sentenza del Tribunale di IC
o O o
Conclusioni per l'appellante
1
e, per l'effetto, disporre la restituzione Parte_1
dell'importo di € 118.272,19 corrisposto nelle more all'appellato. In via subordinata: in caso di conferma della sentenza di primo grado in punto an:
a) accertare che le patologie preesistenti di cui era affetto il sig. CP_1
hanno aggravato il danno subito e i postumi residuati e, all'esito,
rideterminare i ristori quantificando i danni direttamente eziologicamente correlati con l'evento; b) accertare in termini percentuali il concorso del sig.
nella causazione delle lesioni, riducendo i ristori entro la residua CP_1
misura percentuale imputata all'appellante. In via istruttoria: per i motivi dedotti in esposto, si chiede il rinnovo della CTU. In ogni caso: spese di lite di primo e secondo grado rifuse.
Conclusioni per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis: Nel merito:
1) rigettare ogni domanda proposta da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in ogni caso, confermare, in ogni sua parte, la sentenza di primo grado appellata. In via istruttoria principale: 3) rigettare e/o dichiarare inammissibile l'istanza di rinnovo della CTU formulata ex adverso, nonché
l'utilizzabilità e ammissibilità dei documenti nuovi ex adverso prodotti. In via istruttoria subordinata: 4) Nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte
d'Appello volesse ammettere una seppur parziale rinnovazione istruttoria,
nonché ritenesse utilizzabili i nuovi documenti prodotti da controparte (nella specie i verbali resi dai testimoni in sede penale) ammettere la prova testimoniale della sig.ra , di AN NO per i motivi Testimone_1
2 esposti in comparsa di risposta, nei capitoli di prova da 1 a 15 richiesti nella memoria istruttoria 183 cpc n. 2 depositata in data 22.03.2021. Spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio completamente rifuse.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 12 gennaio 2024, il
[...]
in persona dell'omonimo titolare, evocava Parte_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la Controparte_1
sentenza n. 2497/2023 del Tribunale di IC (pubblicata il 13 dicembre
2023 e notificata il 14 dicembre) che aveva accolto la domanda da inadempimento contrattuale condannandola ai danni patrimoniali e non per l'errato intervento estetico di pedicure eseguito il 16 gennaio 2018 che aveva determinato gravi lesioni personali (il distacco di tutte le dita dei piedi ad eccezione dell'alluce destro comunque lesionato con perdita di tessuto dei calcagni e con fistola ancora secernente e necessità di medicazioni) in €.
86.936,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi con le spese processuali.
Sosteneva, con il primo motivo, la violazione del giudicato di cui alla sentenza penale irrevocabile che aveva assolto perché il fatto Parte_1
non costituisce reato;
con il secondo motivo si doleva dell'omesso esame delle risultanze istruttorie del giudizio penale;
con il terzo motivo lamentava l'acritica adesione alle risultanze della c.t.u.; con il quarto motivo lamentava il mancato rilievo al danno differenziale e con il quinto motivo censurava il mancato accertamento del concorso di colpa del ex art. 1227 Cod. CP_1
Civ.. Insisteva per l'ammissione delle prove e per il rinnovo della c.t.u..
Si costituiva contestando i motivi di appello e chiedendone Controparte_1
la reiezione.
3 2.- La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 19
maggio 2025 con modalità telematiche non in presenza, previa assegnazione,
a ritroso, dei termini ordinari e perentori per il deposito degli scritti conclusivi e per la precisazione delle conclusioni.
3.- Osserva la Corte.
L'appello è infondato e va respinto. Le spese seguono la soccombenza e,
liquidiate secondo i criteri del DM 55/2014 vanno addebitate al
[...]
in persona dell'omonimo titolare, per la Parte_1
soccombenza.
4.- Il Tribunale di IC accolse le domande del , riconoscendo i CP_1
danni e liquidando le spese, osservando che:
-) erano da disattendere le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti e superflue, anche alla luce dell'istruttoria del processo penale, per lesioni personali, conclusosi con sentenza di assoluzione della “perché il fatto non costituisce reato”; Pt_1
-) la sentenza non aveva valore di giudicato nel processo civile a norma dell'art. 652 Cod. proc. Pen.;
-) , che non si era costituito parte civile, era stato esaminato Controparte_1
quale persona offesa ribadendo la versione dei fatti esposta in citazione mentre aveva ammesso di avere lei stessa (e non la dipendente Parte_1
come sostenuto in citazione) preparato la vaschetta con l'acqua Testimone_1
calda, personalmente emulsionandola con le mani, anche se ha precisato di non averla scaldata col bollitore, usato per altra cliente, ma miscelata dal rubinetto, come sempre;
4 -) , in sede penale, aveva anche aggiunto la particolarità che la Parte_1
vaschetta sarebbe stata munita di un sacchetto monouso che non sarebbe stato utilizzabile se l'acqua avesse avuto una temperatura superiore ai 45 gradi,
particolare non esposto in comparsa;
-) parte convenuta aveva ribadito negli atti che il “Ha confermato CP_1
al dibattimento che 1. non aveva mai avuto problemi nei suoi vari accessi precedenti;
2. il trattamento era sempre lo stesso, identiche le “modalità e tutto quanto;
... Per il CT del PM (v. verbali), egli era affetto da “un diabete sicuramente scompensato, anche perché sarebbe l'unico in grado di dare una neuropatia. Tenete conto che la neuropatia insorge dopo anni di diabete scompensato, non è che basta dopo 2 anni che uno ha i valori glicemici elevati
è già compare la neuropatia””;
-) a prescindere dalla patologia diabetica, sino ad allora ignorata dal
, nel trattamento praticato il giorno 16 gennaio 2018 la temperatura CP_1
doveva essere più elevata del solito, atteso che la patologia non aveva insorgenza immediata e che negli altri trattamenti praticati dal Centro di estetica non aveva dato alcuna conseguenza;
-) il consulente del Pubblico Ministero, dott. , ha precisato che Persona_1
la neuropatia derivante dal diabete è “molto progressiva, graduale,… per cui la sensibilità pian piano decresce” e che alla domanda del giudice “Quindi un soggetto senza patologie si sarebbe comunque ustionato?” ha risposto
“Tenendo i piedi per lo stesso tempo, nella stessa acqua, probabilmente sì,
avrebbe avuto le stesse conseguenze” e alla successiva domanda del giudice:
“Ma in questo caso non c'era il piede diabetico?” il consulente ha risposto “In
questo caso non sembrerebbe, nel senso che all'inizio si parla comunque di
5 neuropatia. Poi si fa riferimento al piede diabetico ma non viene descritto che ci sia qualche altro problema oltre alla neuropatia”;
-) se nei precedenti pediluvi cui il cliente si era sottoposto ai trattamenti con le medesime modalità (ad intervalli da 3 a 6 mesi) non vi erano state complicanze, ciò dimostra che nel caso di specie vi era stata una anomala temperatura dell'acqua;
-) il consulente ha infatti ricordato che era rimasta ignota la temperatura dell'acqua e che certamente non si sarebbe potuto ritenerla accertata sulla base del suggestivo argomento del sacchetto asseritamente non utilizzabile sopra i 45 gradi, argomento introdotto solo nel processo penale e del tutto fallace, visto anche che nessuno aveva accertato le condizioni del sacchetto dopo l'accaduto;
-) le risultanze della c.t.u. convergevano dato che il consulente stesso aveva osservato che la neuropatia diabetica di cui il era del tutto CP_1
inconsapevole all'epoca dell'evento e non aveva in alcun modo concorso a determinare le lesioni patite, nel senso che un soggetto sano, probabilmente,
avrebbe ritratto prima le estremità dalla bacinella a seguito di una normale reazione alla sensazione caldo-freddo;
-) le risultanze della c.t.u. erano documentate e prive di vizi logici e davano risposta alle osservazioni di consulenti delle parti;
-) ed infatti in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta dott.
, il c.t.u. ha precisato “D'altra parte in nessun punto delle Per_2
osservazioni, il CTP ha spiegato con che meccanismo eziopatogenetico, in presenza di acqua a temperatura “nella norma”, le due condizioni patologiche avrebbero prodotto il quadro ben evidente alle foto (si veda in particolare
6 come nella terza foto risulta evidente la netta linea di passaggio tra cute ustionata e non, verosimilmente relativa al livello dell'acqua) presenti nel fascicolo, foto che, si precisa, sono state fatte, nell'immediatezza dei fatti,
quando il signor si trovava ancora nell'Istituto di estetica”; CP_1
-) anche per la questione relativa al sacchetto impiegato per i pediluvi il c.t.u.
ha dato precisa risposta ribadendo le conclusioni rese;
-) era da escludere il concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227
Cod. Civ. in quanto il era del tutto ignaro della patologia diabetica, CP_1
scoperta solo in occasione del ricovero per le ustioni riportate il 16 gennaio
2028;
-) non sussistevano menomazioni preesistenti ai fini della quantificazione del danno;
-) il c.t.u. aveva quantificato il danno in 113 giorni di invalidità temporanea totale, 60 giorni al 75%, 60 giorni al 50%, 60 giorni al 25%, e i postumi permanenti nel 21 %, con stima di congruità delle spese mediche per euro
947,00 oltre agli euro 788,00 per la perizia stragiudiziale;
-) applicando le tabelle del Tribunale di Milano e tenuto conto dell'età del al momento del fatto (anni 64) il danno biologico era da risarcire CP_1
in €. 66.636,00 mentre il danno biologico temporaneo parziale, considerato il valore di 100,00 euro pro die, in €. 11.300,00 per i 113 giorni di totale, €.
4500,00 per i 60 giorni al 75%, €. 3000,00 per i 60 giorni al 50%, €. 1500,00
per i 60 giorni al 25%, per il totale di €. 86.936,00 escludendosi la personalizzazione, per complessivi € 86.936,00 per danni non patrimoniali ed euro 1735,00 per danni patrimoniali oltre le spese di c.t.u. e le spese processuali.
7 5.- Con il primo motivo si lamenta la mancata applicazione del giudicato in sede penale, di assoluzione della perché il fatto non costituisce reato. Pt_1
Si lamenta che l'accertamento del fatto ivi reso (per cui l'acqua del pediluvio non era bollente) considerato che la parte avrebbe potuto ivi costituirsi, aveva fatto stato in sede civile e che il primo giudice non aveva rilevato questo.
Il motivo è infondato. Innanzi tutto, perché non si è costituito Controparte_1
parte civile nel processo penale tanto che risulta assente, nei due giudizi, la medesima partecipazione soggettiva che esclude l'efficacia del giudicato assolutorio in sede civile (Cass. sentenza n. 20252 del 25 settembre 2014). In
secondo luogo, perché i fatti risultano sostanzialmente gli stessi nella loro complessiva materialità (l'utilizzo di acqua con temperatura elevata per la pedicure del , ignaro della patologia diabetica) sicché profili fattuali CP_1
parziali ed ulteriori del medesimo fatto materiale, anche in considerazione di quanto sopra, non rilevano. Ne consegue che l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale» (Cass. 30 ottobre 2007 n. 22883; Cass. 30 agosto 2004 n.
17401;13 settembre 2006 n. 19559; 20 settembre 2006 n. 20325; 9 marzo
2010 n. 5676; 11 febbraio 2011 n. 3376; 13 novembre 2013 n. 25538).
L'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste"
non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile,
8 considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale (Cass.,
9/5/2019, n. 12225; Cass., 21/4/2016, n. 8035) e tale soluzione a fortiori s'impone in caso di assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo del reato nella specie ravvisato da parte del giudice penale (Cass., 7/5/2021, n. 12164.
Cfr. altresì Cass., 18/8/2020, n. 17221). Vale inoltre il rilievo che (Cass., Sez.
Unite penali, 28/1/2021, n. 22065) nel giudizio civile il giudice è libero di procedere autonomamente alla ricostruzione dei fatti e alla relativa valutazione facendo applicazione del criterio civilistico del "più probabile che non", in luogo di quello tipico del processo penale dell'alta probabilità logica,
quanto all'accertamento del nesso di causalità. Inoltre il giudizio penale mette al centro dell'osservazione la figura dell'imputato e il suo status libertatis,
quello civile il danneggiato e le sue posizioni soggettive giuridicamente protette.
6.1.- Con il secondo motivo si lamenta l'errata valutazione delle prove rilevando che in sede penale non era emerso che l'acqua fosse bollente e che il giudice civile era erratamente pervenuto a tale conclusione perché i precedenti pediluvi non avevano dato problemi, nonostante fosse da presumere che il soffrisse da anni di diabete scompensato;
che la CP_1
decisione era stata assunta senza alcun dato scientifico essendo a tutte le parti coinvolte, ignota l'evoluzione della malattia e la sua gravità nel tempo e che era solo chiaro che al momento del pediluvio il diabete aveva raggiunto il punto critico. Si lamenta l'estrapolazione di alcuni passaggi della c.t.u. e la mancata valorizzazione di altri elementi quali il fatto che il era CP_1
affetto anche da arteriopatia vascolare deficit che, saldato alla neuropatia,
9 avrebbe indicizzato uno stato di piede diabetico, ed il fatto che il consulente aveva confermato che il malato affetto da piede diabetico avrebbe potuto scottarsi anche con acqua tiepida. Si assume che il Tribunale avrebbe dovuto registrare che anche l'acqua tiepida in un soggetto affetto da piede diabetico avrebbe generato ustioni;
che la coesistenza di neuropatia e arteriopatia erano,
per quanto riferito dal Consulente, indicatori pressoché certi della particolare patologia e che lo stesso CT penale aveva principiato le proprie dichiarazioni attribuendo al l'afflizione da piede diabetico;
che il 16 agosto del CP_1
2018 il medico curante aveva prescritto un ricovero per piede diabetico
(prescrizione - doc. 15 allegato da parte attrice all'atto di citazione pag. 2 –
doc. 03), mirato alla resezione del calcagno.
Si lamenta che i testimoni escussi in sede penale, Tes_2 Testimone_3
e , avevano negato che l'acqua fosse bollente e Testimone_4
scaldata con bollitore anziché utilizzando il rubinetto in dotazione nel box ove era stato eseguito il trattamento e questo perché la caldaia era guasta.
Il motivo è complessivamente infondato.
6.2.1.- Da un lato non vi è prova alcuna che fosse stato Controparte_1
consapevole, anche in precedenza, della patologia diabetica al piede e dall'altro risulta dalle prove testimoniali, dalla perizia in sede penale e dalla c.t.u. in sede civile che il danno era stato occasionato proprio dall'elevata temperatura dell'acqua dunque bollente, che non era stata percepita dal
, che quindi non aveva potuto ritrarre il piede, proprio a causa della CP_1
patologia diabetica. In tal senso la motivazione della pronuncia è
condivisibile.
10 6.2.2.- Valutando le prove in modo unitario e convergente si osserva, in senso contrario al motivo, quanto di seguito.
6.2.3.- In sede penale il consulente del Pubblico Ministero, dr. , ha Per_1
esattamente confermato che il non era consapevole della patologia CP_1
diabetica e che aveva tenuto i piedi nell'acqua bollente, non accorgendosi di un tanto, per il solo fatto che gli arti erano insensibili. “Quindi un soggetto senza patologie si sarebbe comunque ustionato?” “Tenendo i piedi per lo stesso tempo, nella stessa acqua, probabilmente sì, avrebbe avuto le stesse conseguenze” “Ma in questo caso c'era il piede diabetico?” “In questo caso non sembrerebbe, nel senso che all'inizio si parla comunque di neuropatia.
Poi si fa riferimento al piede diabetico ma non viene descritto che ci sia qualche altro problema oltre alla neuropatia” “…diciamo che qui si parla di neuropatia non ancora di piede diabetico in senso esplicito, franco. Perché
faccio questo ragionamento? Perché la neuropatia riguarda solamente la sensibilità del piede e non coinvolge verosimilmente la cute, il trofismo, la normalità, la resistenza della cute. Se invece ci fosse stato anche un problema vascolare, quindi il piede diabetico in senso stretto, cioè quel piede che oltre alla neuropatia ha anche un deficit di circolo, per cui la cute soffre, ed è una cute che quindi è meno elastica, meno resistente, a questo punto sì,
probabilmente avrebbe avuto delle conseguenze maggiori anche per il fatto di essere diabetico. (…) Sì, non risulterebbe questa circostanza. (…) nel senso che all'inizio si parla comunque di neuropatia. Poi si fa riferimento al piede diabetico ma non viene descritto che ci sia qualche altro problema oltre alla neuropatia”.
11 Che l'acqua fosse bollente risulta anche dal fatto che il non aveva CP_1
avuto alcuna percezione di questo a causa della patologia diabetica che non conosceva. Se, viceversa, la temperatura dell'acqua non fosse stata elevata,
evidentemente alcuna successiva lesione vi sarebbe stata. Le lesioni accertate il giorno stesso al Pronto soccorso (ustioni di secondo grado profondo ad entrambi i piedi) non altrimenti potrebbero spiegarsi.
6.2.4.- Dalla c.t.u. si trae conferma della indicata ricostruzione.
Innanzi il c.t.u. ha dato conto che nessun elemento della documentazione medica aveva consentito di ritenere che il fosse stato a conoscenza CP_1
della patologia diabetica ai piedi e che l'avesse sottaciuta alla operatrice. Il
mero richiamo al documento 15 allegato all'atto di citazione pag.
2 - doc 03
in tema di prescrizione di ricovero per piede diabetico risulta in data 16 agosto
2018 e si colloca temporalmente dopo l'evento del gennaio di quell'anno.
Dalla c.t.u. emerge poi, in base al richiamo di dottrina specialistica, a dimostrazione in termini presuntivi (con requisito di gravità particolare) che laddove l'acqua non fosse stata calda le lesioni non si sarebbero potute determinare in quanto le ustioni cutanee derivavano dal contatto con la superficie corporea di gas, liquidi, solidi a temperatura elevata o dall'azione diretta della fiamma, od anche da calore irradiante. E trattandosi di ustioni era ed è difficile derivare il contrario. La causa delle lesioni riferibile alla neuropatia diabetica non era sostenibile in quanto “il dolore neuropatico è
prevalentemente notturno e tende a regredire con la deambulazione. Talvolta
è lancinante, configurando il quadro della neuropatia dolorosa. Ci sono dei casi in cui il paziente ha i piedi completamente “addormentati”, cioè
totalmente insensibili agli stimoli esogeni, compresi i traumatismi ripetuti,
12 fonti di calore etc. Classico esempio è l'ustione da contatto con pavimenti o suolo rovente in estate” … “all'attore non è stato possibile, a causa della patologia pregressa “sentire” che la temperatura era diversa dalla norma e quindi non ha potuto porre, poi, in atto il comune meccanismo di difesa e,
cioè allontanare subito i piedi dalla fonte di calore” ... “A conferma di tali affermazioni va considerato il fatto che, in precedenza, lo stesso soggetto, con la stessa patologia, aveva già fatto lo stesso trattamento, nell'arco dell'ultimo anno, altre volte presso lo stesso centro, senza problema alcuno”. Il tutto in termini condivisibili e non altrimenti dimostrati con dati scientifici, credibili,
dall'appellante.
6.2.5.- Le dichiarazioni rese dai testimoni e Tes_2 Testimone_3
nonché del consulente dr. , in sede penale e quali Testimone_4
prove atipiche (Cass. ordinanza n. 2947 del 1 febbraio 2023), ammissibili processualmente, non tolgono rilievo a quanto sopra (escludendosi dunque le prove dell'appellato anche in quanto generiche). E' vero che i testimoni ed il consulente hanno sostanzialmente ribadito che l'acqua non era stata portata dal bollitore;
che l'acqua non era bollente ma tiepida anche in quanto era stata esaminata con le mani e che il aveva posto i piedi nell'acqua non CP_1
direttamente a contatto ma per il mezzo di un sacchetto di plastica. Tuttavia
le prove atipiche di cui sopra non possono essere valutate in questa sede in quanto le risultanze scientifiche della c.t.u. (ut supra) e la logica, escludono da un lato che le lesioni possano essere state determinate da fattori diversi da quelli inerenti l'immersione dei piedi in acqua bollente, irrilevante il comportamento della parte in merito al trasporto del liquido e rilevandosi le contraddizioni come dato conto in sentenza in merito alla preparazione
13 dell'acqua da parte della;
dall'altro comprovano che il non Pt_1 CP_1
era a conoscenza di patologie diabetiche tanto che non aveva potuto sentire il calore;
che in precedenza, altrimenti detto, trattamenti consimili non avevano portato ad effetti lesivi. Le concordi conclusioni scientifiche desumibili dalla perizia in sede penale e dalla c.t.u. prevalgono, a giudizio di questa Corte,
sulle prove atipiche di cui sopra anche in quanto altra ragione causale
(secondo leggi scientifiche) non si rinviene rispetto il grave trauma da scottatura accertato il giorno stesso in pronto soccorso.
Che le operatrici avessero immerso le mani nell'acqua (in contrasto con quanto allegato dalla non rileva come prova risultando il fatto smentito Pt_1
dalle riposte peritali.
7.- Con il terzo motivo si censura la mancata risposta alle osservazioni del consulente di parte adducendosi che il c.t.u. non aveva considerato che il pediluvio era stato preparato versando l'acqua ed emulsionando con le mani un prodotto igienizzante;
che se l'acqua fosse stata calda l'operatore l'avrebbe percepito;
che il Centro operava in tal modo da oltre 20 anni e che non erano insorti incidenti;
che il consulente in sede penale aveva confermato che un piede diabetico avrebbe riportato ustioni anche con acqua tiepida;
che il piede del era scompensato e già giunto ad un punto critico come risultava CP_1
da certificazioni successive.
Anche tale motivo è infondato.
La rilevanza delle prove testimoniali rese in sede penale appare, per quanto sopra, assai dubbia anche sul piano logico e scientifico causale. Per quanto attiene la c.t.u. si osserva che la dr.ssa con l'ausiliario dr. Persona_3
14 , hanno dato puntuale riscontro scientifico e logico alle Persona_4
suesposte censure.
a.- innanzi tutto rilevando che non era stato dimostrato il presunto grave quadro arteriopatico dallo specialista che aveva eseguito l'ecodoppler ed era contraddetto dalle curve di velocità e dalla loro morfologia, così come agli atti (cartella clinica relativa 1 al I ricovero). “Il confronto con le velocità
normali degli assi arteriosi oggetto di esame doppler e le curve spettrali registrate ed allegate agli atti, dimostrano, invece, una arteriopatia di lieve entità nel distretto femoro-popliteo e di lieve-media entità distalmente a carico della tibiale anteriore dx, di lieve entità a carico della tibiale posteriore dx, tibiale anteriore e posteriore sin. Si tratta, quindi, di una vasculopatia periferica strumentalmente accertata e non ancora sintomatica (vi è
alterazione prevalentemente distale del flusso “demodulato” ma non ancora critico)”;
b.- alcun esame strumentale avrebbe potuto sostenere l'affermata gravità della neuropatia diabetica;
c.- in nessun modo risultava spiegato da come un Testimone_4
meccanismo eziopatogenetico, in presenza di acqua a temperatura “nella
norma”, avrebbe potuto determinare lesioni così gravi evidenziate nelle foto effettuate nell'immediatezza dei fatti;
d.- il primo dato di partenza della cascata di eventi che avevano portato alla lesione da ustione era il calore, calore che aveva provocato una coagulazione delle proteine, coagulazione che era indipendente da eventuali patologie preesistenti. La diagnosi di ustioni di secondo grado profonde era stata posta in un reparto di chirurgia specialistica;
15 e.- quanto alla temperatura dell'acqua, inferiore ai 45 gradi come sostiene l'appellante e quanto al preteso uso del sacchetto di plastica, il c.t.u. ha rilevato da un lato che il primo assunto risultava sconfessato dalle stesse gravi lesioni, non altrimenti giustificabili mentre, quanto al preteso uso del sacchetto di plastica (foto di “Sacchetti podologia HD” (doc. 3 dossier foto e macchinari attrezzature, foto 6)” il c.t.u. ha evidenziato che da un riscontro presso due Istituti di Estetica (estranei alla vicenda) e da una ricerca in internet era emerso che i sacchetti per podologia fossero in Polietilene HD
(verosimilmente come quelli in foto), dove HD sta per high density (alta densità), sostanza plastica molto resistente, che aveva una temperatura di rammollimento di 125°C in contrasto con quanto affermato dal CTP;
f.- era da sconfessare la tesi dell'appellante in quanto 1) le lesioni riportate dall'attore erano ustioni (vedi diagnosi della chirurgia plastica); 2) che tali lesioni si erano evidenziate in rapporto cronologico con il pediluvio ed alcuna diversa ragione causale era stata affermata anche per i precedenti pediluvi che non avevano dato corso a conseguenze.
8.- Con il quarto motivo si censura il rapporto di causalità giuridica rilevandosi che le precedenti patologie del avevano avuto rilievo CP_1
causale (danno differenziale) in dissenso dalla pronuncia che l'aveva negato;
il tutto in forza delle dichiarazioni del consulente di parte ed in forza del rilievo per cui le lesioni erano state causate in via assorbente ed esclusiva dalla arteriopativa obliterante da cui i piedi erano affetti.
Il motivo è nel complesso infondato.
L'inquadramento giuridico della fattispecie operato dall'appellante non convince in quanto (Cass. ordinanza n. 21261 del 30 luglio 2024) in ipotesi
16 di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore (medico) ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno.
Nel caso di specie non solo l'appellane non spiega la ragione per cui la pretesa precedente patologia (arteriopatia obliterante) avesse causato le gravi lesioni o concorso ad aggravarle, ma neppure ha dimostrato tale rilievo causale che appare contraddetto chiaramente dalle sopraesposte considerazioni
(l'immersione dei piedi in acqua bollente da parte di soggetto divenuto insensibile). Le stesse risultanze peritali, oltre che la concatenazione dei fatti sopra evidenziati, comprovano che le ustioni erano state prodotte esclusivamente dall'acqua bollente, tanto che in precedenza non si erano avuti episodi simili;
che altre possibili spiegazioni scientifiche delle lesioni occorse non erano state accertate come possibili;
che la diagnosi di ustioni di secondo grado profonde era stata resa dai chirurghi specialisti senza alcun richiamo ad altri elementi causali delle lesioni. In altri termini le ustioni causate dall'acqua bollente utilizzata dal avevano avuto effetto diretto e Parte_1
17 complessivo mentre le patologie preesistenti non avevano a tal proposito avuto effetti causali diretti.
9.- Con il quinto motivo si censura il mancato rilievo al concorso di colpa del nella causazione del danno evidenziandosi che il paziente, sin dal CP_1
1982, era consapevole di essere a rischio diabete tanto che erano anni che soffriva dei sintomi.
Il motivo è infondato.
Premesso che la prova della conoscenza della pregressa patologia in capo al avrebbe dovuto offrirla l'operatrice del Centro estetico, appare CP_1
evidente come la stessa non sia stata offerta tanto che la sentenza non si espone a censura. Il consulente del Pubblico Ministero nell'udienza del 14
aprile 2022 ha precisato che “… nel senso che proprio nel corso di questo ricovero emerge una condizione patologica che è un diabete scompensato;
scompensato e complicato, questo documentato dai sanitari che hanno avuto in degenza il signor , da una neuropatia diabetica, quindi il CP_1
cosiddetto “piede diabetico”. PUBBLICO MINISTERO - Quindi non era sensibile al dolore? CONSULENTE RANIERO - Sostanzialmente il diabete può portare tra le complicanze varie cose, tra le più frequenti c'è anche la retinopatia e ci sono altre cose. Una delle più frequenti, ed è anche causa di invalidità, morbilità, è proprio la neuropatia, e il piede diabetico è una delle manifestazioni della neuropatia insieme a problemi vascolari, anche quelli possono dare nel diabete, al cosiddetto “piede diabetico”. In particolar modo la neuropatia è una condizione che deriva dal diabete e colpisce tipicamente prima le fibre nervose e sensitive. Quindi avviene prima un'alterazione della capacità del soggetto di percepire il dolore o il calore o anche il freddo, la
18 sensibilità appunto termo-dolorifica, e solo successivamente, ma qui siamo nelle fasi ben più gravi, avviene il coinvolgimento anche nei neuroni motori,
quindi con problemi anche ai movimenti. Ma viene colpita prima di tutto la sensibilità termo-dolorifica. Questo, in realtà, avviene anche in maniera abbastanza graduale, perché poi sono alterazioni che avvengono dopo anni di diabete scompensato. Probabilmente il signor non sapeva di essere CP_1
diabetico”.
La c.t.u. ha parimenti concluso evidenziando che “non vi è alcun elemento della documentazione medica che faccia presagire che il Sig. al CP_1
momento dell'evento lesivo fosse a conoscenza della patologia diabetica e l'avesse sottaciuta colposamente agli operatori del centro di estetica”
La specialista in endocrinologia dell'Ospedale di IC ha evidenziato indirettamente quanto sopra.
Il fatto che molti anni prima, nel 1982, si fosse affermata una propensione del al diabete anche in forza di una cartella clinica da cui risulta che CP_1
“il paziente non sapeva di essere diabetico anche se in una lettera di dimissione da Endocrinologia di VR del 1982 si parla di ipoparatiroidismo
(iniziata la terapia) e di iperglicemia per la quale era stata consigliata dieta”
non comprova affatto la conoscenza di tale patologia in capo al CP_1
trattandosi di riferimenti a patologia diversa e che non aveva dato corso a quella diabetica afferendo la prima alla mera alterazione glicemica con fattori del tutto diversi. Il paziente non sapeva di essere successivamente divenuto diabetico come rilevato dai consulenti. Gli elementi traibili dalla suddetta nota, in quanto presuntivi ma non evidentemente gravi, non possono indurre alle diverse conclusioni offerta dall'appellante.
19 10.- Non possono trovare ingresso le istanze istruttorie in mancanza di esplicita allegazione mentre la c.t.u., conforme del resto alle risultanze della consulenza penale, non va integrata non emergendo dalla stessa (anche per quanto sopra) lacune o carenze logiche essendo meramente posta critica senza valida ragione scientifica.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta dal in persona del Parte_1
titolare contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di IC;
condanna l'appellante alle spese in € 9.991 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 20 maggio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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