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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/11/2024, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 aprile 2024, iscritta al n. 1002 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Soriano nel Cimino (VT), alla Via Roma n. 6, presso lo studio dell'Avv. Angela Ricci che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 11 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 20 settembre 2007 hanno contratto matrimonio civile (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino (VT), parte I,
n. 9); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 30 marzo Persona_1
2003, maggiorenne non economicamente autosufficiente, e a Vi- Persona_2
terbo il 20 dicembre 2010; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi;
che, a seguito delle ordinanze interlocutorie con cui il collegio invitava i ricorrenti a chiarire le modalità con cui gli stessi avrebbero gestito la loro coabitazione fino al momento di effettiva cessazione della convivenza presso la casa coniugale, il sig. con note depositate in data 11 novembre 2024, Pt_1
ha dato atto dell'avvenuto trasferimento della propria residenza presso l'abitazione sita in Soriano nel Cimino (VT), alla Via del Fossatello n. 25; hanno concordato, pertanto, le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. i figl verranno affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Persona_2
i genitori, con stabile collocamento e residenza presso la casa natale in Soriano nel
Cimino (VT) Contrada Pantane 56/A. Entrambi i coniugi eserciteranno la responsa- bilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e con- giuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di mag- giore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, te- nendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei figli, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, come detto, la responsabilità potrà es- sere esercitata separatamente. I coniugi, in ogni caso, assumono il comune impegno di educare ed istruire i figli;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, quando vorrà salvo diverso accordo: un week- end ogni quindici giorni, dal venerdì alle 18,00 alla domenica alle 19,00 (in pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
estate fino alle ore 22,00); due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00; durante le vacanze estive (luglio e agosto), 30 giorni anche non consecutivi, da suddividersi in due periodi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capo- danno;
per tre giorni consecutivi nel corso delle festività scolastiche Pasquali, com- prendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Nei giorni di visita del padre, la minore sarà prelevata presso la casa materna ovvero nel luogo in cui si trovi con la madre;
4. per il mantenimento dei figli, il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 450,00, mediante bonifico sul c/c che la Sig.ra si Parte_2
obbliga a comunicare al Sig. detto importo dovrà rivalutarsi an- Controparte_1
nualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
5. per il mantenimento della Sig.ra il Sig. si obbliga Parte_2 Controparte_1
entro giorno 5 di ogni mese a corrisponderle l'importo di € 250,00, mediante boni- fico sul c/c Banco Posta N. 001070152408 alla Sig.r Parte_2
6. le spese straordinarie per i figli, di natura medico-sanitaria, scolastica, parascola- stica e ricreativa, purché previamente concordate per iscritto e rendicontate (tramite e-mail o whatsapp), ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o aventi carattere di urgenza, sono integralmente a carico del padre;
7. le detrazioni fiscali per i figli saranno poste integralmente in favore del marito.
L'assegno unico per i figli o emolumenti analoghi saranno percepiti al 100% dal ma- rito;
8. i coniugi dichiarano di essere ampiamente soddisfatti e tacitati di ogni loro credito e pretesa relativa all'oggetto del presente accordo e di non aver, pertanto, altro a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo e/o ragione direttamente o indiretta- mente connesso al contenuto del presente accordo, fatta eccezione ovviamente per quanto convenuto per le statuizioni afferenti i figli. I coniugi precisano che il mobilio pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
e gli arredi della casa familiare sono di proprietà del sig seppur vi abbia con- Pt_1
tribuito in parte anche la moglie;
9. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore;
10. le spese legali sono integralmente compensate”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.
Il Presidente est. (Francesco Oddi) pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 28 aprile 2024, iscritta al n. 1002 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Soriano nel Cimino (VT), alla Via Roma n. 6, presso lo studio dell'Avv. Angela Ricci che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 11 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 20 settembre 2007 hanno contratto matrimonio civile (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Soriano nel Cimino (VT), parte I,
n. 9); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 30 marzo Persona_1
2003, maggiorenne non economicamente autosufficiente, e a Vi- Persona_2
terbo il 20 dicembre 2010; che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi;
che, a seguito delle ordinanze interlocutorie con cui il collegio invitava i ricorrenti a chiarire le modalità con cui gli stessi avrebbero gestito la loro coabitazione fino al momento di effettiva cessazione della convivenza presso la casa coniugale, il sig. con note depositate in data 11 novembre 2024, Pt_1
ha dato atto dell'avvenuto trasferimento della propria residenza presso l'abitazione sita in Soriano nel Cimino (VT), alla Via del Fossatello n. 25; hanno concordato, pertanto, le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. i figl verranno affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Persona_2
i genitori, con stabile collocamento e residenza presso la casa natale in Soriano nel
Cimino (VT) Contrada Pantane 56/A. Entrambi i coniugi eserciteranno la responsa- bilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e con- giuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione. Le decisioni di mag- giore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, te- nendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei figli, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, come detto, la responsabilità potrà es- sere esercitata separatamente. I coniugi, in ogni caso, assumono il comune impegno di educare ed istruire i figli;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, quando vorrà salvo diverso accordo: un week- end ogni quindici giorni, dal venerdì alle 18,00 alla domenica alle 19,00 (in pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
estate fino alle ore 22,00); due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00; durante le vacanze estive (luglio e agosto), 30 giorni anche non consecutivi, da suddividersi in due periodi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- per metà delle festività scolastiche natalizie, invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capo- danno;
per tre giorni consecutivi nel corso delle festività scolastiche Pasquali, com- prendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Nei giorni di visita del padre, la minore sarà prelevata presso la casa materna ovvero nel luogo in cui si trovi con la madre;
4. per il mantenimento dei figli, il padre verserà alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 450,00, mediante bonifico sul c/c che la Sig.ra si Parte_2
obbliga a comunicare al Sig. detto importo dovrà rivalutarsi an- Controparte_1
nualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
5. per il mantenimento della Sig.ra il Sig. si obbliga Parte_2 Controparte_1
entro giorno 5 di ogni mese a corrisponderle l'importo di € 250,00, mediante boni- fico sul c/c Banco Posta N. 001070152408 alla Sig.r Parte_2
6. le spese straordinarie per i figli, di natura medico-sanitaria, scolastica, parascola- stica e ricreativa, purché previamente concordate per iscritto e rendicontate (tramite e-mail o whatsapp), ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o aventi carattere di urgenza, sono integralmente a carico del padre;
7. le detrazioni fiscali per i figli saranno poste integralmente in favore del marito.
L'assegno unico per i figli o emolumenti analoghi saranno percepiti al 100% dal ma- rito;
8. i coniugi dichiarano di essere ampiamente soddisfatti e tacitati di ogni loro credito e pretesa relativa all'oggetto del presente accordo e di non aver, pertanto, altro a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo e/o ragione direttamente o indiretta- mente connesso al contenuto del presente accordo, fatta eccezione ovviamente per quanto convenuto per le statuizioni afferenti i figli. I coniugi precisano che il mobilio pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
e gli arredi della casa familiare sono di proprietà del sig seppur vi abbia con- Pt_1
tribuito in parte anche la moglie;
9. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore;
10. le spese legali sono integralmente compensate”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Soriano nel Cimino (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.
Il Presidente est. (Francesco Oddi) pag. 4 di 4