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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 54/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.01.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FLORE Parte_1 C.F._1
LUISA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Viale della Libertà n. 24;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FARERI FLAVIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Calco (LC), Largo
Pomeo n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Porto Azzurro (LI), in data
19/08/2021, (atto n. 15, Parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2021) in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.01.2025, successivamente integrato con l'indicazione completa delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1.I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2.La casa coniugale (condotta in locazione), sita in Bereguardo (PV), via Generale
Alberto Dalla Chiesa n. 7, con tutti i mobili, gli arredi, i corredi e le suppellettili ivi presenti, resta assegnata alla signora in qualità di unica intestataria del contratto Pt_1
pag. 1 di 4 di locazione in essere, fatta eccezione per quei beni di proprietà esclusiva e per i seguenti beni, che verranno prelevati dal marito in vista del suo trasferimento, da attuarsi entro e non oltre il 15 gennaio 2025: un letto singolo, armadio con cassettiera blu, n. 2 comodini, mobile vetrinetta, cassetta postale antica, un mobile con ante e cassetti in legno massiccio cucina;
affettatrice; 1 Tv color piccolo;
quadro domenicano posto in sala;
quadro
Davoli; 2 cassapanche poste in giardino con lampadari e plafoniere ivi custoditi;
porta
Cd; DVD sala;
effetti personali e attrezzatura di sua proprietà presente nel box. Il signor
entro la data del suo trasferimento, provvederà' altresì ad agevolare la voltura CP_1
di tutte le utenze domestiche (acqua, luce e gas) in capo alla signora la quale Pt_1
sosterrà in via esclusiva i costi relativi alla voltura.
I costi relativi ai consumi delle utenze sino al trasferimento del sig. saranno a CP_1
carico integrale ed esclusivo dello stesso.
3.Il cane Biba, di proprietà della signora verrà riconsegnato nella piena Pt_1 disponibilità di quest'ultima e lasciato nell'abitazione coniugale, in occasione del trasferimento del signor CP_1
4.Quanto ai profili economici, non vi sono domande di contributo economico. Le parti si dichiarano reciprocamente autonome ed economicamente indipendenti, escludendo reciprocamente un assegno divorzile per carenza dei presupposti di cui all'art. 5 della L.
898/1970, in capo all'uno e all'altra.
5.Con l'adempimento delle obbligazioni sopra disciplinate, i coniugi dichiarano di aver definito e regolato i loro rapporti di natura economico/patrimoniale derivanti (o collegati) dall'unione matrimoniale. Residuano tra le Parti ulteriori rapporti da definire:
- è infatti pendente procedimento civile (causa di lavoro) presso il Tribunale di Pavia
(RG 1266/2024 – dott.ssa Frangipani con I udienza fissata per il 26/03/2025 ore 10.00);
- e' altresì pendente innanzi al Tribunale di Pavia procedimento ex art. 473bis69 c.p.c.
(proc. n. 4256/24 R.G. Dott.ssa Caldore ud. 21/01/2025 ore 13) che, a seguito dell'effettivo rilascio della casa coniugale da parte del signor verrà rinunciato CP_1 dalla signora tramite deposito di atto di rinuncia agli atti e all'azione (con rinuncia Pt_1
al termine per proporre reclamo e(o opposizione) e conseguente estinzione del procedimento;
pag. 2 di 4 - risultano essere pendenti querele tra le Parti;
le stesse si sono però impegnate a procedere con la loro totale remissione (ed accettazione della remissione) con riferimento a tutte le querele sporte, con rinuncia altresì al termine per proporre opposizione all'archiviazione. Relativamente ad eventuali ipotesi di reato procedibili
d'ufficio, le Parti si sono impegnate a prestare, se necessario, il proprio assenso a non procedersi, stante la cessazione di ogni conflitto in essere.
6.Compensi e spese per l'assistenza legale sono a carico di ciascuno dei coniugi con riferimento alla propria assistenza, ferma la ripartizione al 50% del contributo unificato”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
pag. 3 di 4 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati in Porto Azzurro (LI), in data 19/08/2021, (atto n. 15, Parte
[...]
II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, Camera di Consiglio dell'11.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 54/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.01.2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FLORE Parte_1 C.F._1
LUISA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Viale della Libertà n. 24;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
FARERI FLAVIA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Calco (LC), Largo
Pomeo n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Porto Azzurro (LI), in data
19/08/2021, (atto n. 15, Parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2021) in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09.01.2025, successivamente integrato con l'indicazione completa delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1.I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2.La casa coniugale (condotta in locazione), sita in Bereguardo (PV), via Generale
Alberto Dalla Chiesa n. 7, con tutti i mobili, gli arredi, i corredi e le suppellettili ivi presenti, resta assegnata alla signora in qualità di unica intestataria del contratto Pt_1
pag. 1 di 4 di locazione in essere, fatta eccezione per quei beni di proprietà esclusiva e per i seguenti beni, che verranno prelevati dal marito in vista del suo trasferimento, da attuarsi entro e non oltre il 15 gennaio 2025: un letto singolo, armadio con cassettiera blu, n. 2 comodini, mobile vetrinetta, cassetta postale antica, un mobile con ante e cassetti in legno massiccio cucina;
affettatrice; 1 Tv color piccolo;
quadro domenicano posto in sala;
quadro
Davoli; 2 cassapanche poste in giardino con lampadari e plafoniere ivi custoditi;
porta
Cd; DVD sala;
effetti personali e attrezzatura di sua proprietà presente nel box. Il signor
entro la data del suo trasferimento, provvederà' altresì ad agevolare la voltura CP_1
di tutte le utenze domestiche (acqua, luce e gas) in capo alla signora la quale Pt_1
sosterrà in via esclusiva i costi relativi alla voltura.
I costi relativi ai consumi delle utenze sino al trasferimento del sig. saranno a CP_1
carico integrale ed esclusivo dello stesso.
3.Il cane Biba, di proprietà della signora verrà riconsegnato nella piena Pt_1 disponibilità di quest'ultima e lasciato nell'abitazione coniugale, in occasione del trasferimento del signor CP_1
4.Quanto ai profili economici, non vi sono domande di contributo economico. Le parti si dichiarano reciprocamente autonome ed economicamente indipendenti, escludendo reciprocamente un assegno divorzile per carenza dei presupposti di cui all'art. 5 della L.
898/1970, in capo all'uno e all'altra.
5.Con l'adempimento delle obbligazioni sopra disciplinate, i coniugi dichiarano di aver definito e regolato i loro rapporti di natura economico/patrimoniale derivanti (o collegati) dall'unione matrimoniale. Residuano tra le Parti ulteriori rapporti da definire:
- è infatti pendente procedimento civile (causa di lavoro) presso il Tribunale di Pavia
(RG 1266/2024 – dott.ssa Frangipani con I udienza fissata per il 26/03/2025 ore 10.00);
- e' altresì pendente innanzi al Tribunale di Pavia procedimento ex art. 473bis69 c.p.c.
(proc. n. 4256/24 R.G. Dott.ssa Caldore ud. 21/01/2025 ore 13) che, a seguito dell'effettivo rilascio della casa coniugale da parte del signor verrà rinunciato CP_1 dalla signora tramite deposito di atto di rinuncia agli atti e all'azione (con rinuncia Pt_1
al termine per proporre reclamo e(o opposizione) e conseguente estinzione del procedimento;
pag. 2 di 4 - risultano essere pendenti querele tra le Parti;
le stesse si sono però impegnate a procedere con la loro totale remissione (ed accettazione della remissione) con riferimento a tutte le querele sporte, con rinuncia altresì al termine per proporre opposizione all'archiviazione. Relativamente ad eventuali ipotesi di reato procedibili
d'ufficio, le Parti si sono impegnate a prestare, se necessario, il proprio assenso a non procedersi, stante la cessazione di ogni conflitto in essere.
6.Compensi e spese per l'assistenza legale sono a carico di ciascuno dei coniugi con riferimento alla propria assistenza, ferma la ripartizione al 50% del contributo unificato”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
pag. 3 di 4 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
sposati in Porto Azzurro (LI), in data 19/08/2021, (atto n. 15, Parte
[...]
II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, Camera di Consiglio dell'11.03.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4