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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 653/2024 r.g.
promossa da:
, in persona del titolare sig. , elettivamente Controparte_1 _1
domiciliata in Prato presso lo studio dell'Avv. Giacomo Mari, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, in persona del Curatore fallimentare, Controparte_2
dott. elettivamente domiciliato in Montemurlo (PO) presso lo studio Controparte_3
dell'Avv. Simone Goti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 151/2024 del Tribunale di Prato
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
151/2024 pubbl. il 22/02/2024 (doc. 1) emessa dal Tribunale di Prato, Dott.ssa Paola
Compagna, in data 20.02.2024, nell'ambito del giudizio N.R.G.2404/2023, notifica in data 22.02.24, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, - INAUDITA ALTERA
PARTE e comunque in via preliminare, ex art. 649 CPC, ritenuti sussistenti i presupposti del FUME e del , sospendere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto CP_4
risultando pure il credito interamente contestato e l'opposizione fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione e/o per i motivi e comunque per tutte le causali e motivazioni di cui al presente atto;
- nel merito: accogliere la presente opposizione, dichiarare che nulla
è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, e così revocare il decreto ingiuntivo opposto 1064/23 – R.G. n. 2169/2023 emesso dal Tribunale di Prato e/o in ogni caso ritenere non dovute le somme come pretese. - in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per esclusivo inadempimento della TE NT avendo impedito l'acquisto dell'azienda almeno a far data dal 27.1.2021 e per gli effetti, verificato il “perimento” dell'azienda oggetto di cessione essendo la stessa stata posta in vendita ed oggi ceduta e dunque la conseguente impossibilità di restituzione della stessa, condannare la TE
NT a corrispondere al ricorrente la somma, anche a titolo di equo indennizzo, di
Euro 40.000,00= (quarantamila/00) o quella diversa che verrà accertata e ritenuta, oltre interessi nella misura legale dal dì del dovuto al saldo;
- in via di ipotesi ritenere risolto il contratto al momento ed alla data di restituzione dei beni con condanna della TE al pagamento di una somma a titolo risarcitorio o di indennità e con compensazione delle somme ritenute dovute alla TE. - in ogni caso, stante la condotta mostrata e/o il manifesto inadempimento condannare altresì la TE NT a pagare una somma a titolo di risarcimento nella misura che il Tribunale adito riterrà provata e/o di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 CC. Con condanna alle spese, oneri e competenze”. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. **** In via istruttoria,
2 si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria difesa, domanda, eccezione ed istanza reietta e disattesa, dichiarare l'appello promosso dalla avverso la Sentenza n. 151/2024, pubblicata in data Controparte_1
22.02.2024 dal Tribunale di Prato, Giudice Dott.ssa Paola Compagna, (RG n. 2404/2023) inammissibile o comunque improcedibile, infondato e quindi respingerlo per tutti i motivi indicati nella parte espositiva del presente atto e conseguentemente confermare la
Sentenza n. 151/2024, pubblicata in data 22.02.2024 dal Tribunale di Prato, Giudice
Dott.ssa Paola Compagna, (RG n. 2404/2023). Con vittoria di competenze e spese, oltre accessori”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 25.3.2024, la ditta (di Controparte_1
seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n. 151/2024 del Tribunale _1
di Prato, con la quale era stata respinta l'opposizione promossa dalla stessa _1
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1064/2023, emesso dal Tribunale di Prato per l'importo di € 34.102,45 (oltre accessori) e richiesto dal Controparte_2
(di seguito: ) a titolo di pagamento di canoni d'affitto scaduti e non
[...] CP_2
versati.
1.1) Il decreto ingiuntivo predetto era stato chiesto (ed ottenuto) dal Fallimento predetto adducendo che:
• in data 16.5.2018 era stato stipulato un contratto di affitto di azienda tra la soc.
(poi fallita) ed il sig. con riferimento all'attività Controparte_2 _1
di commercio al dettaglio di abbigliamento, esercitata nel locale sito in Poggio a
Caiano (FI), via Statale n. 61;
• il si era reso moroso nel pagamento dei canoni di affitto (pari ad € 750,00 _1
mensili) a decorrere dal novembre 2019 al settembre 2023;
• inutili si erano rilevati i solleciti di pagamento.
1.2) Nei confronti di tale decreto ingiuntivo aveva dunque proposto opposizione il quale titolare della ditta IA Bazaar di IA EO, esponendo che: _1
o nel contratto di affitto invocato da parte ingiungente era contenuta una clausola di acquisto, ad un prezzo prefissato, ai sensi della quale “...il canone di affitto è da intendersi in conto futuro prezzo di vendita e pertanto sarà decurtato dal prezzo di cessione di azienda determinato sin d'ora in Euro 40.000,00”;
3 o al momento della dichiarazione di fallimento di (il 30.10.2019), Controparte_2
la ditta individuale aveva già versato _1
− € 19.312,70 da ritenersi, come accordato allora tra le parti, a titolo di caparra in conto canoni sul futuro acquisto dell'azienda;
− € 15.000,00= oltre Iva di legge per canoni relativi al periodo maggio 2018 –
Dicembre 2019;
− € 1.400,00= in conto canoni del 2020;
− € 7.410,00= versati a titolo di trattamento di fine rapporto;
o in data 22.6.2020, il aveva formalizzato un'offerta di acquisto dell'azienda _1
affittata, che veniva tuttavia respinta dal (nonostante fosse ormai stato CP_2 superato l'ammontare indicato a titolo di prezzo d'acquisto);
o il , inoltre, aveva richiesto il pagamento dei canoni scaduti ed intimato CP_2
la restituzione dei beni dati in affitto;
o Il non aveva mai esercitato il recesso dal contratto, nel termine ex art. CP_2
79 L.F., sì che lo stesso contratto era rimasto valido, efficace e vincolante, con conseguente inadempimento dello stesso alle previsioni contrattuali CP_2 concernenti l'obbligo di stipula della compravendita dell'azienda;
o il contratto doveva quindi ritenersi risolto per inadempimento del;
CP_2
o infine, il aveva restituito i beni aziendali (nella primavera/estate del 2021), _1
salvo poi averli riacquistati nel settembre 2021.
1.2.1) Su tali basi l'opponente aveva chiesto nel merito: “accogliere la presente opposizione, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, e così revocare il decreto ingiuntivo opposto
1064/23 – R.G. n. 2169/2023 emesso dal Tribunale di Prato e/o in ogni caso ritenere non dovute le somme come pretese. - in via riconvenzionale: accertare e dichiarare
l'intervenuta risoluzione del contratto per esclusivo inadempimento della TE
NT avendo impedito l'acquisto dell'azienda almeno a far data dal 27.1.2021 e per gli effetti, verificato il “perimento” dell'azienda oggetto di cessione essendo la stessa stata posta in vendita ed oggi ceduta e dunque la conseguente impossibilità di restituzione della stessa, condannare la TE NT a corrispondere al ricorrente la somma, anche a titolo di equo indennizzo, di Euro 40.000,00= (quarantamila/00) o quella diversa che verrà accertata e ritenuta, oltre interessi nella misura legale dal dì del dovuto al saldo;
- in via di ipotesi ritenere risolto il contratto al momento ed alla data di restituzione dei beni con condanna della TE al pagamento di una somma a titolo risarcitorio o di indennità e con compensazione delle somme ritenute dovute alla
TE. - in ogni caso, stante la condotta mostrata e/o il manifesto inadempimento
4 condannare altresì la NT a pagare una somma a titolo di risarcimento CP_5
nella misura che il Tribunale adito riterrà provati e/o di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 CC. Con condanna alle spese, oneri e competenze”.
1.3) Il si era costituito contestando il fondamento dell'opposizione ed in CP_2
particolare evidenziando che:
− il non aveva mai offerto il pagamento dell'importo di € 40.000,00 (indicato _1
in contratto);
− gli importi indicati dall'opponente non erano stati versati, precisando che:
o l'importo di € 19.312,70 non era stato versato a titolo di caparra, ma a titolo di finanziamento della società per far fronte a debiti verso istituti di credito, peraltro con un'operazione avvenuta un anno prima della stipula del contratto di affitto d'azienda;
o non esisteva alcun riscontro, opponibile al , in ordine al CP_2 versamento dell'importo di € 7.410,00 (asseritamente a titolo di TFR ai dipendenti);
o non era vero (e non era dimostrato) l'intervenuto pagamento dei canoni addotto dall'opponente;
− il non aveva mai richiesto (e, per l'effetto, neppure mai ottenuto) il CP_2 rilascio dei beni affittati ed il contratto di affitto d'azienda era ancora in vigore;
− il sig. aveva acquistato, all'asta, solo la vettura BMW X5 (tg EJ927GS) che, _1 tuttavia, non rientrava tra i beni oggetto del contratto d'affitto d'azienda.
1.3.1) Il aveva quindi chiesto nel merito: “- respingere le domande CP_2
svolte nel merito, in via riconvenzionale ed in ipotesi dal Sig. poiché _1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto;
- confermare, conseguentemente, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1064/2023 (RG n. 2169/2023) emesso dal Giudice del Tribunale di Prato, Dott. Michele
Sirgiovanni, in data 23.10.2023, per le ragioni di cui alla parte espositiva del presente atto. Con vittoria di competenze e spese, oltre accessori”.
1.4) Il Tribunale di Prato, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
▪ il contratto di affitto d'azienda era valido ed efficace, non risultando peraltro alcun formale recesso;
▪ non era dimostrato il pagamento dei canoni di affitto, né del TFR alla dipendente
Parte_1
5 ▪ le ricevute dei pagamenti a titolo di affitto erano relative ad un periodo (maggio
2018-dicembre 2018) non attinente alla domanda avanzata in sede monitoria
(novembre 2019-settembre 2023), mentre alcune fatture non erano quietanzate;
▪ era infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal non sussistendo _1 dimostrazione del pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda ed essendo quindi legittimo il rifiuto del di vendere l'azienda stessa;
CP_2
▪ non sussisteva prova della restituzione dell'azienda;
▪ non erano ammissibili le istanze istruttorie dell'opponente.
1.4.1) Sulla scorta di tali rilievi, il giudice di prime cure aveva quindi emesso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti nel procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: CONFERMA il decreto ingiuntivo
n.1064/23 – R.G. n. 2169/2023 emesso dal Tribunale di Prato il 23 ottobre 2023;
RIGETTA le domande riconvenzionali di;
Controparte_1
CONDANNA a rifondere nei confronti del Controparte_1
le spese di questa procedura, Controparte_2
che si liquidano in euro 9.142,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari”.
2) Nei confronti della sentenza in oggetto ha proposto appello _1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “ERRONEA ED OMESSA VALUTAZIONE NELLA SENTENZA IMPUGNATA
DEGLI ELEMENTI PROBATORI, OMESSA E CARENTE MOTIVAZIONE IN
ORDINE AL RICONOSCIMENTO DELLE SOMME VERSATE DI CUI E'
CAUSA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.116 CPC IN
MATERIA DI ONERE DELLA PROVA”, contestando la decisione raggiunta dal giudice di prime cure in ordine alla ritenuta assenza di prova circa l'intervenuto versamento della caparra in conto canoni di affitto;
2°. “ERRONEA ED INSUFFICIENTE VALUTAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI
ELEMENTI PROBATORI, CARENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA
MANCATA AMMISSIONE DELLA CTU E DELLE PROVE PER TESTI COME
RICHIESTE DALL'OPPONENTE”, censurando la mancata ammissione della CTU
e delle prove orali chieste in prime cure dall'opponente;
3°. “ERRONEA ED INSUFFICIENTE VALUTAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI
ELEMENTI PROBATORI, CARENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA
MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI DEPOSITATE CON
6 MEMORIA del 16.2.2024”, contestando la decisione del Tribunale di Prato di non ammettere le prove documentali chieste dall'opponente con la memoria predetta;
4°. “INGIUSTA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI COME QUANTIFICATE
– ABNORMITA' DELLE SPESE DI LITE”, dal momento che il giudice di prime cure aveva liquidato le spese in questione facendo applicazione “...di importi superiori allo scaglione di riferimento o comunque applicati nei suoi massimi”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il ha preliminarmente eccepito CP_2
l'inammissibilità del gravame, rilevando peraltro che, dopo la proposizione del gravame stesso, aveva acquistato il compendio aziendale oggetto di causa. _1
Evidenziato poi che l'appellante non aveva proposto specifica impugnazione nei confronti di alcuni capi della sentenza, sì da dover ritenere gli stessi passati in giudicato, il ha comunque contestato nel merito la fondatezza delle censure mosse dalla CP_2
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha quindi chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
Preliminarmente, peraltro, deve prendersi in considerazione l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata, onde rilevarne l'infondatezza.
Il gravame risulta infatti formulato in termini tali da consentire di individuare con chiarezza sia i capi della sentenza impugnati, sia le motivazioni addotte a sostegno delle censure mosse.
3.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato le valutazioni esposte dal Tribunale di Prato onde ritenere indimostrato il pagamento di € 19.312,70 a titolo di caparra in conto canoni, al momento della conclusione del contratto.
3.1.1) Il Tribunale predetto ha ritenuto, in proposito, che:
• dall'analisi della contabilità della società fallita emergeva che “...il versamento che
l'opponente sostiene di aver effettuato a titolo di caparra ha ad oggetto un'operazione di giroconto del 22 maggio 2018, riguardante la somma complessiva di euro 47.632,84, di cui euro 30.000,00 per “caparra acquisto merci
e affitto di azienda”, euro 17.000,00 per “caparra acquisto auto” ed euro 632,84 per “sopravv. Attive, altri ricavi e proventi”...”;
• era altresì presente in atti una comunicazione PEC del , del 27.1.2021, CP_2 con cui era stata rilevata l'esistenza di un versamento a titolo di caparra, ma la cui qualificazione era stata contestata dallo stesso in assenza di riferimenti CP_2
7 contrattuali a tale versamento, rilevando poi che “...la ipotizza che tali CP_5 somme provengano dall'incasso dell'assegno del 29 settembre 2017 per euro
48.877,61, che ex amministratore della società fallita, aveva Persona_1
dichiarato di effettuare nella qualità di garante della ad Controparte_2
estinzione di un debito nei confronti di RE OL (doc. 5 parte opposta). Dai documenti prodotti emerge che tali somme siano state poi effettivamente destinate a tale scopo (doc. 6 parte opposta). Dal canto proprio,
l'opponente non ha, invece, dimostrato che l'operazione contabilizzata il 22 maggio 2018 trovi corrispondenza in un diverso flusso di denaro in entrata, né del versamento è stato dato atto nel coevo contratto di affitto”.
3.1.2) L'odierna parte appellante ha esposto, al riguardo, come il giudice di prime cure non avesse adeguatamente valutato i riscontri documentali in atti, in particolare rilevando che:
− “veniva versata in atti nel giudizio di primo grado copia documentale della PEC trasmessa al CURATORE del fallimento in liquidazione alla Controparte_2
(doc. 8 Comunicazione Controparte_1 [...]
d.d. 27.01.2021) ove le somme corrisposte venivano Controparte_6 riconosciute come effettivamente versate dall'Organo della Procedura”;
− “Tale evidenza documentale doveva esser ritenuta prova scritta ai fini della domanda di revoca del decreto emesso avanzata dall'opponente. Tale documento di riconoscimento del credito a favore dell'opponente infatti, proveniente proprio dall'organo della procedura, non è stato disconosciuto dalla parte opposta del giudizio ed il Giudice, in violazione dell'art.116 cpc, omette del tutto di considerarla come prova”;
− “Ulteriore errore nella valutazione delle prove si ha anche quando il giudicante ritiene fondata l'ipotesi che tali somme provengano dall'incasso dell'assegno del
29 settembre 2017 per euro 48.877,61 (doc.6 prodotto da controparte), che
ex amministratore della società fallita, aveva dichiarato di Persona_1
effettuare nella qualità di garante della ad estinzione di Controparte_2 un debito nei confronti di RE OL”, non potendosi condividere la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure (in base al doc. 6 prodotto dal ), in quanto: CP_2
o il Tribunale non aveva rilevato che “...l'importo indicato in tal documento pari ad Euro 48.877,61= non coincide affatto con quello indicato dal doc.7 prodotto dall'esponente relativo alle somme riconosciute dal Curatore con
Pec suddetta del 27.1.2021”;
8 o inoltre, che “...tale importo non coincide neppure a quello pari ad Euro
47.632,84 = di cui Euro 30.000,00= per “caparra acquisto merci e affitto di azienda”, Euro 17000,00= per caparra acquisto auto ed Euro 632,84 per sopravvenienze attivi e altri ricavi e proventi come da documento prodotto proprio dalla controparte (doc.4 parte opposta.)”.
3.1.3) Il motivo è infondato.
3.1.3.1) L'analisi delle argomentazioni critiche mosse dall'appellante evidenzia come, in definitiva, abbia sostanzialmente imperniato le proprie allegazioni _1
difensive sulla valorizzazione dell'asserito riconoscimento dell'intervenuto versamento delle somme in questione, da parte del , per il tramite della PEC del 27.1.2021. CP_2
In tale comunicazione non è tuttavia dato individuare il riconoscimento del versamento dell'importo di € 19.312,70 a titolo di caparra sul futuro acquisto dell'azienda.
La comunicazione in questione, in effetti, contiene (dopo la richiesta di pagamento dei canoni di affitto da novembre 2019 a dicembre 2020, per un residuo – detratto quanto già versato – di € 9.352,45) l'inciso: “Questo perché, nonostante le somme versate a titolo di “caparra acquisto d'azienda” siano reali, non è stata pero inserita nel contratto di affitto d'azienda nessun riferimento e, quindi, la suddetta pretesa creditoria non può essere pretermessa agli interessi del ceto creditorio al quale spetta in prededuzione
l'intero importo dei canoni di locazione in pendenza di fallimento”.
Dunque, il non ha mai riconosciuto la validità del versamento di CP_2 importi a titolo di caparra, ma solo che tale era l'intestazione formale data dal ad _1
alcuni versamenti, senza tuttavia che tale qualificazione unilaterale del fosse _1
vincolante per lo stesso , in assenza di indicazioni nel contratto che CP_2
consentissero versamenti con il titolo predetto.
Dunque, in assenza della dimostrazione della vincolatività della qualificazione in questione per il (dimostrazione non data in prime cure e neppure nel presente CP_2
grado di giudizio), le somme erogate dal (quale titolare della sono _1 _1
state correttamente imputate al pagamento dei canoni già scaduti, anche e soprattutto nell'interesse del ceto creditorio.
3.2) Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha censurato il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure onde escludere la possibilità di prendere in considerazione, al fine di scomputare il relativo ammontare dal prezzo dovuto per l'acquisto dell'azienda, le somme versate da per il TFR della dipendente di _1
, sig.ra Controparte_2 Parte_1
3.2.1) Il Tribunale ha esposto, al riguardo, che:
9 • nel contratto di affitto d'azienda era compreso anche il contratto di lavoro con la sig.ra Pt_1
• “...il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione” (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro Sent., 11/09/2013, n. 20837, rv. 627937; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
22/09/2011, n. 19291, rv. 618829”;
• aveva allegato che, mediante il pagamento del TFR spettante alla _1
sig.ra aveva adempiuto ad un debito altrui, surrogandosi nelle ragioni del Pt_1 creditore, e, per l'effetto, le somme versate alla sig.ra avrebbero dovuto Pt_1
essere imputate in conto canoni;
o tale impostazione non era tuttavia condivisibile, in quanto “...le ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati nel 2021, prodotte dall'attrice sono mere dichiarazioni di terzi, rese al di fuori del processo senza i vincoli derivanti dall'assunzione della testimonianza, con la conseguenza che, a fronte delle contestazioni dell'opposta e in assenza di altri elementi comprovanti il pagamento, non sono idonee a dimostrare che lo stesso sia effettivamente avvenuto”;
o inoltre, “La mancata insinuazione al passivo della dipendente a seguito del fallimento (doc. 9), dichiarato nel 2019, porta, d'altro canto, a presumere
(come avvalorato dall'interrogatorio dell'amministratore della Pt_2
fallita e dalla contabilità della stessa società, doc. 7 e 10), che il
[...] credito fosse stato soddisfatto ben prima del 2021”;
• “Quanto alle prove formulate nel ricorso introduttivo, sono inammissibili sia la richiesta di CTU, diretta a verificare le somme corrisposte dalla
[...]
a titolo di canoni di affitto, sia le prove orali”, atteso che: Controparte_1
o “...in assenza di documentazione dei versamenti effettuati, una consulenza tecnica si rivelerebbe meramente esplorativa, in quanto diretta a supplire a mancanze assertive e probatorie di competenza di una delle parti”, procedendo poi ad una ricostruzione delle finalità e dei limiti accertativi propri della consulenza tecnica d'ufficio;
o “...le istanze di prova orale sono inammissibili in quanto formulate mediante mero rinvio ai “capitoli di prova dedotti in ricorso”, senza che il
10 testo dell'atto introduttivo consenta di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali (in particolare dall'art. 244 c.p.c.)” e rilevando quindi che “...non può essere concesso o richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova dal testo degli atti difensivi (tramite una c.d. "lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi, peraltro, il principio della disponibilità della prova
(cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 07/06/2011, n. 12292, rv. 617887)”.
3.2.2) L'appellante ha contestato la fondatezza degli assunti posti dal giudice di prime cure a fondamento delle proprie valutazioni, esponendo che:
− “Erra il Giudicante quando ritiene che la Consulenza Tecnica richiesta da questa difesa non possa che risultare meramente esplorativa visto che la richiesta non poteva ritenersi solo diretta a supplire a mancanze assertive e probatorie di competenza di una delle parti ma semmai di ausilio al Giudicante , stante anche il tempo intercorso dalla stipula del contratto di affitto di Azienda (anno 2018)”;
− “L'esame puntuale da parte dell'esperto e una sua valutazione della contabilità afferente proprio in riferimento alle poste di cui al contratto sarebbe stata al contrario di enorme agevolazione al giudicante al fine di ricostruire l'esatto sviluppo della vicenda contabile ai fini della decisione. E cio' proprio perché attraverso la ricostruzione tecnica dell'esperto si potevano evidenziare aspetti contabili in assenza da parte di questa difesa di poter accedere se non con estrema difficoltà ai libri contabili dopo la dichiarazione di fallimento della
[...]
e quindi anche nell'impossibilità di poter reperire Controparte_2 documenti rilevanti ad attestare la verità fattuale”;
− la consulenza tecnica d'ufficio doveva quindi essere esperita proprio perché la prova non poteva essere fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, trattandosi della “...prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti” (cfr. Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).”;
− le prove per testi dovevano essere ammesse, dal momento che non era di ostacolo a tale ammissibilità il fatto che i capitoli di prova non fossero separati dalla narrativa in fatto, “...qualora l'articolazione della narrativa si componga di capitoli separati nei quali vengono schematicamente ed analiticamente indicati i fatti su cui la domanda si fonda (Cass. 22 luglio 2004, n. 13753, MGL, 2004, 871)”.
3.2.3) Il motivo è infondato, sia con riferimento al mancato espletamento della consulenza tecnica d'ufficio che alla mancata ammissione delle prove testimoniali.
11 3.2.3.1) Quanto al primo profilo si osserva come proprio le argomentazioni dell'appellante evidenzino che, nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da in prime cure aveva una funzione eminentemente esplorativa, di fatto _1 volta a superare il mancato assolvimento all'onere della prova gravante sulla stessa _1
[...]
Nel caso di specie, del resto, non si è neppure astrattamente in presenza di un'ipotesi in cui la prova del fatto di riferimento non possa che essere fornita mediante il ricorso alla conoscenza del consulente tecnico d'ufficio.
In una prospettiva generale occorre infatti anzitutto evidenziare come la consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento di integrazione probatoria finalizzato a fornire all'organo giudicante gli strumenti culturali necessari onde compiutamente valutare i risultati probatori aliunde raggiunti, possa comunque essere caratterizzata dalla funzione di procedere direttamente all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa.
La giurisprudenza di legittimità ha, in tal senso, da tempo delineato la distinzione tra consulenza tecnica “deducente” e consulenza tecnica “percipiente”, il cui dato distintivo è fornito dalla diversa estensione dei compiti attribuiti al consulente tecnico d'ufficio: meramente valutativo di fatti già accertati (nel primo caso) o esteso direttamente alla verifica di quei fatti (nel secondo caso). La Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone
a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così Cass. 3717 dell'8.2.2019).
Il limite funzionale posto al potere di accertamento diretto del consulente è dunque dato dalla necessita per cui anche lo stesso accertamento dei fatti necessiti di specifiche competenze tecniche e non sia, quindi, suscettibile di essere operato sulla base degli ordinari strumenti cognitivi.
Il caso di specie non rientra in alcun modo nell'ipotesi di consulenza tecnica percipiente, dal momento che – in definitiva – l'oggetto della dimostrazione da fornire risultava, puramente e semplicemente, quello di aver effettuato un pagamento.
12 3.2.3.2) Quanto al secondo profilo, poi, si ricorda come le istanze istruttorie per prova orale avanzate da parte opponente in prime cure siano state così formulate:
“ammettersi prova per testi sui capitoli di prova dedotti in ricorso, da intendersi preceduti dalla rituale locuzione «vero che»”.
Ciò, peraltro, a fronte di una narrativa dell'atto di opposizione caratterizzata da un'esposizione discorsiva, frammista ad allegazioni in fatto ed argomentazioni difensive, inestricabilmente tra loro interconnesse, in cui non è dato ravvisare in alcun modo capitoli di prova, tantomeno separati, “nei quali vengono schematicamente ed analiticamente indicati i fatti su cui la domanda si fonda” (come invece richiesto dallo stesso orientamento della giurisprudenza di legittimità invocato da parte appellante).
Dunque, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'istanza istruttoria in oggetto.
3.3) Con il terzo motivo di gravame è stata contestata la decisione del Tribunale di
Prato di ritenere inammissibile la produzione documentale effettuata da parte opponente dopo gli atti introduttivi, ed in particolare con la memoria dimessa il 16.2.2024.
3.3.1) Tale produzione è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale predetto sulla scorta dei seguenti rilievi:
• l'atto introduttivo doveva contenere, a pena di decadenza, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, ivi comprese le produzioni documentali;
• la decadenza in questione era rilevabile d'ufficio;
• i documenti di cui era stata tardivamente richiesta la produzione non risultavano essere venuti ad esistenza dopo il deposito degli atti introduttivi;
• i documenti non potevano essere oggetto di ammissione d'ufficio, atteso che “I poteri ufficiosi del Giudice trovano tuttavia un limite nel rispetto del principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costituitivi, impeditivi e modificativi del diritto controverso, considerato che il potere di allegazione spetta esclusivamente alle parti e deve essere esercitato nel rispetto delle preclusioni prescritte dal codice di rito (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
03/02/1998, n. 1099:”;
• “Nel caso che ci occupa le richieste istruttorie formulate tardivamente dall'opponente non possono essere recuperate nemmeno mediante l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, in quanto avrebbero dovuto essere indicate nel ricorso introduttivo (in particolare per quanto concerne la prova dei pagamenti effettuati nei confronti della concedente) o comunque si riferiscono ad allegazioni nuove
(conclusione di contratti estimatori aventi ad oggetto i medesimi beni venduti
13 all'asta dalla , che avrebbero dovuto essere formulate in replica alla CP_5 costituzione avversaria alla prima udienza del 9 gennaio 2024”.
3.3.2) L'appellante ha contestato tali rilievi, evidenziando che:
− il contratto estimatorio di cui era stata chiesta l'ammissione era stato stipulato contestualmente al contratto d'affitto d'azienda;
− “E' di tutta evidenza l'errore in cui è caduto il Tribunale di Prato. Se infatti il limite del Giudicante è quello del rispetto del principio della domanda e dei fatti costitutivi, impeditivi e modificativi del diritto controverso l'allegazione di documenti (peraltro eseguita prima del tentativo di conciliazione ex art. 420 cpc) afferenti a quella unica domanda ben avrebbe dovuto trovare conferma o affermazione nei potere di ufficio del Giudice. I documenti prodotti i dopo la prima udienza (ma prima del tentativo di conciliazione, ripetiamo) sono infatti documenti concernenti il fatto risoluzione del contratto già oggetto di puntuale contestazione e precisazione nell'atto di opposizione oltre a costituirne domanda riconvenzionale. I documenti dunque, peraltro noti, provenienti da controparte e non contestati (se non nella tardività) non tendono ad individuare fatti o circostanze diverse o distinte semmai a confermare quelle già dedotte”;
− il giudice, comunque, aveva il potere ex art. 447bis c.p.c. di assumere d'ufficio ogni mezzo di prova, in particolare quando “si sia resa necessaria alla luce delle difese formulate dalla controparte”.
3.3.3) Il motivo è infondato.
3.3.3.1) L'appellante opera una sovrapposizione concettuale tra la domanda
(risoluzione del contratto) e le allegazioni (in fatto, in questo caso) poste a supporto della stessa.
In alcun punto dell'atto introduttivo è stata fatta menzione dei contratti estimatori la cui produzione era stata operata con la predetta memoria, né del fatto che gli stessi avrebbero consentito la dimostrazione dell'affidamento delle scorte di magazzino dell'azienda concessa in affitto.
Del tutto correttamente, dunque, il Tribunale di Prato ha ritenuto tardiva tale produzione, senza peraltro che rivesta alcuna rilevanza il fatto che la produzione stessa è avvenuta prima del tentativo di conciliazione.
Non appare poi specificamente contestata la prospettazione interpretativa del giudice di prime cure in ordine ai limiti che caratterizzano l'ammissibilità d'ufficio dei mezzi di prova, ex art. 447bis c.p.c,, dal momento che l'appellante si è limitato a richiamare la norma predetta e ad argomentare che la produzione, nel caso di specie, si era resa necessaria in conseguenza delle difese della controparte.
14 Ora, a prescindere dal fatto che la difesa del non risulta aver CP_2
addentellati di sorta con la questione dei contratti estimatori in oggetto, deve rilevarsi come non constino rilievi critici nei confronti della ritenuta (da parte del giudice di prime cure) necessità che l'ammissione officiosa dei mezzi di prova avvenga nel “rispetto del principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costituitivi, impeditivi e modificativi del diritto controverso, considerato che il potere di allegazione spetta esclusivamente alle parti e deve essere esercitato nel rispetto delle preclusioni prescritte dal codice di rito” (con richiamo a precedenti di legittimità al riguardo).
Trattandosi di principio interpretativo del tutto condivisibile, e consolidato, la conclusione del Tribunale di Prato deve essere confermata nella presente sede, rilevando come la produzione documentale in oggetto attenga ad un fatto impeditivo del diritto vantato dalla controparte, che avrebbe dovuto essere dedotto nell'atto introduttivo.
3.4) Infine, il quarto motivo di appello concerne la regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e risulta articolato nella seguente contestazione: “La causa è risultata esclusivamente documentale, volta all'accertamento di un diritto di credito e conclusa dopo due udienze senza attività istruttoria alcuna. Nonostante che il contenzioso abbia avuto l'iter riassunto il Giudice di prime cure ha condannato l'esponente al pagamento della somma di Euro 9120,00 per spese legali, oltre oneri e imposte di legge.
Anche in merito alla condanna alle spese di lite, la sentenza impugnata appare erronea e quindi dovrà essere riformata anche sul punto. Non trova infatti giustificazione
l'applicazione di importi superiori allo scaglione di riferimento o comunque applicati nei suoi massimi atteso che la causa ha avuto un tenore prettamente documentale senza alcuna attività istruttoria, rendendo davvero sproporzionata la somma comminata a parte ricorrente, risultata soccombente”.
Il motivo è infondato.
3.4.1) Il giudice di prime cure ha espressamente rilevato che “Le spese gravano sulla parte totalmente soccombente e si liquidano in euro 9.142,00 avuto riguardo ai parametri previsti dal paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 (considerato che nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva, cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 29/11/2018, n. 30840, rv. 651861-01) con applicazione dei minimi per la fase di trattazione (svoltasi sui documenti allegati dalle parti) e per la fase decisoria (svoltasi senza deposito di memorie)”.
15 3.4.2) Come sopra indicato, l'appellante non ha contestato:
− né lo scaglione di riferimento individuato dal giudice di prime cure onde procedere alla liquidazione delle spese (e cioè quello compreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00);
− né le motivazioni addotte dal Tribunale di Prato a sostegno di tale individuazione
(imperniate sull'ampliamento del valore della causa derivante dalla proposizione di domanda riconvenzionale).
Le uniche doglianze dell'appellante, infatti, risultano attenere alla ritenuta eccessività delle spese in questione in quanto, a fronte di una causa caratterizzata da scarsa rilevanza della fase istruttoria/di trattazione, sarebbero stati liquidati importi superiori allo scaglione individuato o, comunque, pari al massimo applicabile.
3.4.2.1) Sul punto si osserva come l'applicazione dello scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 comporti, quanto al giudizio di prime cure, una liquidazione delle spese pari – come valore medio ed in base agli importi contemplati nelle tabelle professionali vigenti dal 2022 – ad € 14.103,00 per compenso (di cui €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria).
Dunque, avendo il giudice di prime cure complessivamente liquidato € 9.120,00 a titolo di spese di lite, ne consegue come sia stata operata una quantificazione di queste ultime in misura ben inferiore ai valori medi, con radicale infondatezza del motivo di gravame in oggetto.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 52.000,01 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore della causa e ricordato che, effettivamente, la Suprema Corte ha ritenuto che “...nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali (Cass. Sez. 2, sent. 3 luglio 1991, n. 7275, Rv.
472890-01; in senso analogo Cass. Sez. 2, sent. 27 novembre 1982, n. 6469, Rv. 424103-
01; Cass. Sez. 2, sent. 5 luglio 1974, n. 1948, Rv. 370178-01),”: cfr Cass. 30840 del
29.11.2018, in motivazione) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di
16 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 151/2024 del Tribunale di Prato, Controparte_1
così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Controparte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in Controparte_2 complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Controparte_1
quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 653/2024 r.g.
promossa da:
, in persona del titolare sig. , elettivamente Controparte_1 _1
domiciliata in Prato presso lo studio dell'Avv. Giacomo Mari, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, in persona del Curatore fallimentare, Controparte_2
dott. elettivamente domiciliato in Montemurlo (PO) presso lo studio Controparte_3
dell'Avv. Simone Goti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 151/2024 del Tribunale di Prato
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
151/2024 pubbl. il 22/02/2024 (doc. 1) emessa dal Tribunale di Prato, Dott.ssa Paola
Compagna, in data 20.02.2024, nell'ambito del giudizio N.R.G.2404/2023, notifica in data 22.02.24, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, - INAUDITA ALTERA
PARTE e comunque in via preliminare, ex art. 649 CPC, ritenuti sussistenti i presupposti del FUME e del , sospendere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto CP_4
risultando pure il credito interamente contestato e l'opposizione fondata su prova scritta
e/o di pronta soluzione e/o per i motivi e comunque per tutte le causali e motivazioni di cui al presente atto;
- nel merito: accogliere la presente opposizione, dichiarare che nulla
è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, e così revocare il decreto ingiuntivo opposto 1064/23 – R.G. n. 2169/2023 emesso dal Tribunale di Prato e/o in ogni caso ritenere non dovute le somme come pretese. - in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per esclusivo inadempimento della TE NT avendo impedito l'acquisto dell'azienda almeno a far data dal 27.1.2021 e per gli effetti, verificato il “perimento” dell'azienda oggetto di cessione essendo la stessa stata posta in vendita ed oggi ceduta e dunque la conseguente impossibilità di restituzione della stessa, condannare la TE
NT a corrispondere al ricorrente la somma, anche a titolo di equo indennizzo, di
Euro 40.000,00= (quarantamila/00) o quella diversa che verrà accertata e ritenuta, oltre interessi nella misura legale dal dì del dovuto al saldo;
- in via di ipotesi ritenere risolto il contratto al momento ed alla data di restituzione dei beni con condanna della TE al pagamento di una somma a titolo risarcitorio o di indennità e con compensazione delle somme ritenute dovute alla TE. - in ogni caso, stante la condotta mostrata e/o il manifesto inadempimento condannare altresì la TE NT a pagare una somma a titolo di risarcimento nella misura che il Tribunale adito riterrà provata e/o di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 CC. Con condanna alle spese, oneri e competenze”. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. **** In via istruttoria,
2 si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria difesa, domanda, eccezione ed istanza reietta e disattesa, dichiarare l'appello promosso dalla avverso la Sentenza n. 151/2024, pubblicata in data Controparte_1
22.02.2024 dal Tribunale di Prato, Giudice Dott.ssa Paola Compagna, (RG n. 2404/2023) inammissibile o comunque improcedibile, infondato e quindi respingerlo per tutti i motivi indicati nella parte espositiva del presente atto e conseguentemente confermare la
Sentenza n. 151/2024, pubblicata in data 22.02.2024 dal Tribunale di Prato, Giudice
Dott.ssa Paola Compagna, (RG n. 2404/2023). Con vittoria di competenze e spese, oltre accessori”.
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 25.3.2024, la ditta (di Controparte_1
seguito: ha proposto appello avverso la sentenza n. 151/2024 del Tribunale _1
di Prato, con la quale era stata respinta l'opposizione promossa dalla stessa _1
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1064/2023, emesso dal Tribunale di Prato per l'importo di € 34.102,45 (oltre accessori) e richiesto dal Controparte_2
(di seguito: ) a titolo di pagamento di canoni d'affitto scaduti e non
[...] CP_2
versati.
1.1) Il decreto ingiuntivo predetto era stato chiesto (ed ottenuto) dal Fallimento predetto adducendo che:
• in data 16.5.2018 era stato stipulato un contratto di affitto di azienda tra la soc.
(poi fallita) ed il sig. con riferimento all'attività Controparte_2 _1
di commercio al dettaglio di abbigliamento, esercitata nel locale sito in Poggio a
Caiano (FI), via Statale n. 61;
• il si era reso moroso nel pagamento dei canoni di affitto (pari ad € 750,00 _1
mensili) a decorrere dal novembre 2019 al settembre 2023;
• inutili si erano rilevati i solleciti di pagamento.
1.2) Nei confronti di tale decreto ingiuntivo aveva dunque proposto opposizione il quale titolare della ditta IA Bazaar di IA EO, esponendo che: _1
o nel contratto di affitto invocato da parte ingiungente era contenuta una clausola di acquisto, ad un prezzo prefissato, ai sensi della quale “...il canone di affitto è da intendersi in conto futuro prezzo di vendita e pertanto sarà decurtato dal prezzo di cessione di azienda determinato sin d'ora in Euro 40.000,00”;
3 o al momento della dichiarazione di fallimento di (il 30.10.2019), Controparte_2
la ditta individuale aveva già versato _1
− € 19.312,70 da ritenersi, come accordato allora tra le parti, a titolo di caparra in conto canoni sul futuro acquisto dell'azienda;
− € 15.000,00= oltre Iva di legge per canoni relativi al periodo maggio 2018 –
Dicembre 2019;
− € 1.400,00= in conto canoni del 2020;
− € 7.410,00= versati a titolo di trattamento di fine rapporto;
o in data 22.6.2020, il aveva formalizzato un'offerta di acquisto dell'azienda _1
affittata, che veniva tuttavia respinta dal (nonostante fosse ormai stato CP_2 superato l'ammontare indicato a titolo di prezzo d'acquisto);
o il , inoltre, aveva richiesto il pagamento dei canoni scaduti ed intimato CP_2
la restituzione dei beni dati in affitto;
o Il non aveva mai esercitato il recesso dal contratto, nel termine ex art. CP_2
79 L.F., sì che lo stesso contratto era rimasto valido, efficace e vincolante, con conseguente inadempimento dello stesso alle previsioni contrattuali CP_2 concernenti l'obbligo di stipula della compravendita dell'azienda;
o il contratto doveva quindi ritenersi risolto per inadempimento del;
CP_2
o infine, il aveva restituito i beni aziendali (nella primavera/estate del 2021), _1
salvo poi averli riacquistati nel settembre 2021.
1.2.1) Su tali basi l'opponente aveva chiesto nel merito: “accogliere la presente opposizione, dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto, e così revocare il decreto ingiuntivo opposto
1064/23 – R.G. n. 2169/2023 emesso dal Tribunale di Prato e/o in ogni caso ritenere non dovute le somme come pretese. - in via riconvenzionale: accertare e dichiarare
l'intervenuta risoluzione del contratto per esclusivo inadempimento della TE
NT avendo impedito l'acquisto dell'azienda almeno a far data dal 27.1.2021 e per gli effetti, verificato il “perimento” dell'azienda oggetto di cessione essendo la stessa stata posta in vendita ed oggi ceduta e dunque la conseguente impossibilità di restituzione della stessa, condannare la TE NT a corrispondere al ricorrente la somma, anche a titolo di equo indennizzo, di Euro 40.000,00= (quarantamila/00) o quella diversa che verrà accertata e ritenuta, oltre interessi nella misura legale dal dì del dovuto al saldo;
- in via di ipotesi ritenere risolto il contratto al momento ed alla data di restituzione dei beni con condanna della TE al pagamento di una somma a titolo risarcitorio o di indennità e con compensazione delle somme ritenute dovute alla
TE. - in ogni caso, stante la condotta mostrata e/o il manifesto inadempimento
4 condannare altresì la NT a pagare una somma a titolo di risarcimento CP_5
nella misura che il Tribunale adito riterrà provati e/o di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 CC. Con condanna alle spese, oneri e competenze”.
1.3) Il si era costituito contestando il fondamento dell'opposizione ed in CP_2
particolare evidenziando che:
− il non aveva mai offerto il pagamento dell'importo di € 40.000,00 (indicato _1
in contratto);
− gli importi indicati dall'opponente non erano stati versati, precisando che:
o l'importo di € 19.312,70 non era stato versato a titolo di caparra, ma a titolo di finanziamento della società per far fronte a debiti verso istituti di credito, peraltro con un'operazione avvenuta un anno prima della stipula del contratto di affitto d'azienda;
o non esisteva alcun riscontro, opponibile al , in ordine al CP_2 versamento dell'importo di € 7.410,00 (asseritamente a titolo di TFR ai dipendenti);
o non era vero (e non era dimostrato) l'intervenuto pagamento dei canoni addotto dall'opponente;
− il non aveva mai richiesto (e, per l'effetto, neppure mai ottenuto) il CP_2 rilascio dei beni affittati ed il contratto di affitto d'azienda era ancora in vigore;
− il sig. aveva acquistato, all'asta, solo la vettura BMW X5 (tg EJ927GS) che, _1 tuttavia, non rientrava tra i beni oggetto del contratto d'affitto d'azienda.
1.3.1) Il aveva quindi chiesto nel merito: “- respingere le domande CP_2
svolte nel merito, in via riconvenzionale ed in ipotesi dal Sig. poiché _1
infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto;
- confermare, conseguentemente, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1064/2023 (RG n. 2169/2023) emesso dal Giudice del Tribunale di Prato, Dott. Michele
Sirgiovanni, in data 23.10.2023, per le ragioni di cui alla parte espositiva del presente atto. Con vittoria di competenze e spese, oltre accessori”.
1.4) Il Tribunale di Prato, espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
▪ il contratto di affitto d'azienda era valido ed efficace, non risultando peraltro alcun formale recesso;
▪ non era dimostrato il pagamento dei canoni di affitto, né del TFR alla dipendente
Parte_1
5 ▪ le ricevute dei pagamenti a titolo di affitto erano relative ad un periodo (maggio
2018-dicembre 2018) non attinente alla domanda avanzata in sede monitoria
(novembre 2019-settembre 2023), mentre alcune fatture non erano quietanzate;
▪ era infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal non sussistendo _1 dimostrazione del pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda ed essendo quindi legittimo il rifiuto del di vendere l'azienda stessa;
CP_2
▪ non sussisteva prova della restituzione dell'azienda;
▪ non erano ammissibili le istanze istruttorie dell'opponente.
1.4.1) Sulla scorta di tali rilievi, il giudice di prime cure aveva quindi emesso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti nel procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: CONFERMA il decreto ingiuntivo
n.1064/23 – R.G. n. 2169/2023 emesso dal Tribunale di Prato il 23 ottobre 2023;
RIGETTA le domande riconvenzionali di;
Controparte_1
CONDANNA a rifondere nei confronti del Controparte_1
le spese di questa procedura, Controparte_2
che si liquidano in euro 9.142,00; il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari”.
2) Nei confronti della sentenza in oggetto ha proposto appello _1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “ERRONEA ED OMESSA VALUTAZIONE NELLA SENTENZA IMPUGNATA
DEGLI ELEMENTI PROBATORI, OMESSA E CARENTE MOTIVAZIONE IN
ORDINE AL RICONOSCIMENTO DELLE SOMME VERSATE DI CUI E'
CAUSA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.116 CPC IN
MATERIA DI ONERE DELLA PROVA”, contestando la decisione raggiunta dal giudice di prime cure in ordine alla ritenuta assenza di prova circa l'intervenuto versamento della caparra in conto canoni di affitto;
2°. “ERRONEA ED INSUFFICIENTE VALUTAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI
ELEMENTI PROBATORI, CARENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA
MANCATA AMMISSIONE DELLA CTU E DELLE PROVE PER TESTI COME
RICHIESTE DALL'OPPONENTE”, censurando la mancata ammissione della CTU
e delle prove orali chieste in prime cure dall'opponente;
3°. “ERRONEA ED INSUFFICIENTE VALUTAZIONE NELLA SENTENZA DEGLI
ELEMENTI PROBATORI, CARENTE MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA
MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI DEPOSITATE CON
6 MEMORIA del 16.2.2024”, contestando la decisione del Tribunale di Prato di non ammettere le prove documentali chieste dall'opponente con la memoria predetta;
4°. “INGIUSTA CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI COME QUANTIFICATE
– ABNORMITA' DELLE SPESE DI LITE”, dal momento che il giudice di prime cure aveva liquidato le spese in questione facendo applicazione “...di importi superiori allo scaglione di riferimento o comunque applicati nei suoi massimi”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il ha preliminarmente eccepito CP_2
l'inammissibilità del gravame, rilevando peraltro che, dopo la proposizione del gravame stesso, aveva acquistato il compendio aziendale oggetto di causa. _1
Evidenziato poi che l'appellante non aveva proposto specifica impugnazione nei confronti di alcuni capi della sentenza, sì da dover ritenere gli stessi passati in giudicato, il ha comunque contestato nel merito la fondatezza delle censure mosse dalla CP_2
parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha quindi chiesto la conferma.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
Preliminarmente, peraltro, deve prendersi in considerazione l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da parte appellata, onde rilevarne l'infondatezza.
Il gravame risulta infatti formulato in termini tali da consentire di individuare con chiarezza sia i capi della sentenza impugnati, sia le motivazioni addotte a sostegno delle censure mosse.
3.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato le valutazioni esposte dal Tribunale di Prato onde ritenere indimostrato il pagamento di € 19.312,70 a titolo di caparra in conto canoni, al momento della conclusione del contratto.
3.1.1) Il Tribunale predetto ha ritenuto, in proposito, che:
• dall'analisi della contabilità della società fallita emergeva che “...il versamento che
l'opponente sostiene di aver effettuato a titolo di caparra ha ad oggetto un'operazione di giroconto del 22 maggio 2018, riguardante la somma complessiva di euro 47.632,84, di cui euro 30.000,00 per “caparra acquisto merci
e affitto di azienda”, euro 17.000,00 per “caparra acquisto auto” ed euro 632,84 per “sopravv. Attive, altri ricavi e proventi”...”;
• era altresì presente in atti una comunicazione PEC del , del 27.1.2021, CP_2 con cui era stata rilevata l'esistenza di un versamento a titolo di caparra, ma la cui qualificazione era stata contestata dallo stesso in assenza di riferimenti CP_2
7 contrattuali a tale versamento, rilevando poi che “...la ipotizza che tali CP_5 somme provengano dall'incasso dell'assegno del 29 settembre 2017 per euro
48.877,61, che ex amministratore della società fallita, aveva Persona_1
dichiarato di effettuare nella qualità di garante della ad Controparte_2
estinzione di un debito nei confronti di RE OL (doc. 5 parte opposta). Dai documenti prodotti emerge che tali somme siano state poi effettivamente destinate a tale scopo (doc. 6 parte opposta). Dal canto proprio,
l'opponente non ha, invece, dimostrato che l'operazione contabilizzata il 22 maggio 2018 trovi corrispondenza in un diverso flusso di denaro in entrata, né del versamento è stato dato atto nel coevo contratto di affitto”.
3.1.2) L'odierna parte appellante ha esposto, al riguardo, come il giudice di prime cure non avesse adeguatamente valutato i riscontri documentali in atti, in particolare rilevando che:
− “veniva versata in atti nel giudizio di primo grado copia documentale della PEC trasmessa al CURATORE del fallimento in liquidazione alla Controparte_2
(doc. 8 Comunicazione Controparte_1 [...]
d.d. 27.01.2021) ove le somme corrisposte venivano Controparte_6 riconosciute come effettivamente versate dall'Organo della Procedura”;
− “Tale evidenza documentale doveva esser ritenuta prova scritta ai fini della domanda di revoca del decreto emesso avanzata dall'opponente. Tale documento di riconoscimento del credito a favore dell'opponente infatti, proveniente proprio dall'organo della procedura, non è stato disconosciuto dalla parte opposta del giudizio ed il Giudice, in violazione dell'art.116 cpc, omette del tutto di considerarla come prova”;
− “Ulteriore errore nella valutazione delle prove si ha anche quando il giudicante ritiene fondata l'ipotesi che tali somme provengano dall'incasso dell'assegno del
29 settembre 2017 per euro 48.877,61 (doc.6 prodotto da controparte), che
ex amministratore della società fallita, aveva dichiarato di Persona_1
effettuare nella qualità di garante della ad estinzione di Controparte_2 un debito nei confronti di RE OL”, non potendosi condividere la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure (in base al doc. 6 prodotto dal ), in quanto: CP_2
o il Tribunale non aveva rilevato che “...l'importo indicato in tal documento pari ad Euro 48.877,61= non coincide affatto con quello indicato dal doc.7 prodotto dall'esponente relativo alle somme riconosciute dal Curatore con
Pec suddetta del 27.1.2021”;
8 o inoltre, che “...tale importo non coincide neppure a quello pari ad Euro
47.632,84 = di cui Euro 30.000,00= per “caparra acquisto merci e affitto di azienda”, Euro 17000,00= per caparra acquisto auto ed Euro 632,84 per sopravvenienze attivi e altri ricavi e proventi come da documento prodotto proprio dalla controparte (doc.4 parte opposta.)”.
3.1.3) Il motivo è infondato.
3.1.3.1) L'analisi delle argomentazioni critiche mosse dall'appellante evidenzia come, in definitiva, abbia sostanzialmente imperniato le proprie allegazioni _1
difensive sulla valorizzazione dell'asserito riconoscimento dell'intervenuto versamento delle somme in questione, da parte del , per il tramite della PEC del 27.1.2021. CP_2
In tale comunicazione non è tuttavia dato individuare il riconoscimento del versamento dell'importo di € 19.312,70 a titolo di caparra sul futuro acquisto dell'azienda.
La comunicazione in questione, in effetti, contiene (dopo la richiesta di pagamento dei canoni di affitto da novembre 2019 a dicembre 2020, per un residuo – detratto quanto già versato – di € 9.352,45) l'inciso: “Questo perché, nonostante le somme versate a titolo di “caparra acquisto d'azienda” siano reali, non è stata pero inserita nel contratto di affitto d'azienda nessun riferimento e, quindi, la suddetta pretesa creditoria non può essere pretermessa agli interessi del ceto creditorio al quale spetta in prededuzione
l'intero importo dei canoni di locazione in pendenza di fallimento”.
Dunque, il non ha mai riconosciuto la validità del versamento di CP_2 importi a titolo di caparra, ma solo che tale era l'intestazione formale data dal ad _1
alcuni versamenti, senza tuttavia che tale qualificazione unilaterale del fosse _1
vincolante per lo stesso , in assenza di indicazioni nel contratto che CP_2
consentissero versamenti con il titolo predetto.
Dunque, in assenza della dimostrazione della vincolatività della qualificazione in questione per il (dimostrazione non data in prime cure e neppure nel presente CP_2
grado di giudizio), le somme erogate dal (quale titolare della sono _1 _1
state correttamente imputate al pagamento dei canoni già scaduti, anche e soprattutto nell'interesse del ceto creditorio.
3.2) Con il secondo motivo di gravame, parte appellante ha censurato il percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure onde escludere la possibilità di prendere in considerazione, al fine di scomputare il relativo ammontare dal prezzo dovuto per l'acquisto dell'azienda, le somme versate da per il TFR della dipendente di _1
, sig.ra Controparte_2 Parte_1
3.2.1) Il Tribunale ha esposto, al riguardo, che:
9 • nel contratto di affitto d'azienda era compreso anche il contratto di lavoro con la sig.ra Pt_1
• “...il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente, il cui rapporto sia proseguito con il datore di lavoro cessionario, per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario è obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà, e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione” (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro Sent., 11/09/2013, n. 20837, rv. 627937; Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
22/09/2011, n. 19291, rv. 618829”;
• aveva allegato che, mediante il pagamento del TFR spettante alla _1
sig.ra aveva adempiuto ad un debito altrui, surrogandosi nelle ragioni del Pt_1 creditore, e, per l'effetto, le somme versate alla sig.ra avrebbero dovuto Pt_1
essere imputate in conto canoni;
o tale impostazione non era tuttavia condivisibile, in quanto “...le ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati nel 2021, prodotte dall'attrice sono mere dichiarazioni di terzi, rese al di fuori del processo senza i vincoli derivanti dall'assunzione della testimonianza, con la conseguenza che, a fronte delle contestazioni dell'opposta e in assenza di altri elementi comprovanti il pagamento, non sono idonee a dimostrare che lo stesso sia effettivamente avvenuto”;
o inoltre, “La mancata insinuazione al passivo della dipendente a seguito del fallimento (doc. 9), dichiarato nel 2019, porta, d'altro canto, a presumere
(come avvalorato dall'interrogatorio dell'amministratore della Pt_2
fallita e dalla contabilità della stessa società, doc. 7 e 10), che il
[...] credito fosse stato soddisfatto ben prima del 2021”;
• “Quanto alle prove formulate nel ricorso introduttivo, sono inammissibili sia la richiesta di CTU, diretta a verificare le somme corrisposte dalla
[...]
a titolo di canoni di affitto, sia le prove orali”, atteso che: Controparte_1
o “...in assenza di documentazione dei versamenti effettuati, una consulenza tecnica si rivelerebbe meramente esplorativa, in quanto diretta a supplire a mancanze assertive e probatorie di competenza di una delle parti”, procedendo poi ad una ricostruzione delle finalità e dei limiti accertativi propri della consulenza tecnica d'ufficio;
o “...le istanze di prova orale sono inammissibili in quanto formulate mediante mero rinvio ai “capitoli di prova dedotti in ricorso”, senza che il
10 testo dell'atto introduttivo consenta di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali (in particolare dall'art. 244 c.p.c.)” e rilevando quindi che “...non può essere concesso o richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova dal testo degli atti difensivi (tramite una c.d. "lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi, peraltro, il principio della disponibilità della prova
(cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 07/06/2011, n. 12292, rv. 617887)”.
3.2.2) L'appellante ha contestato la fondatezza degli assunti posti dal giudice di prime cure a fondamento delle proprie valutazioni, esponendo che:
− “Erra il Giudicante quando ritiene che la Consulenza Tecnica richiesta da questa difesa non possa che risultare meramente esplorativa visto che la richiesta non poteva ritenersi solo diretta a supplire a mancanze assertive e probatorie di competenza di una delle parti ma semmai di ausilio al Giudicante , stante anche il tempo intercorso dalla stipula del contratto di affitto di Azienda (anno 2018)”;
− “L'esame puntuale da parte dell'esperto e una sua valutazione della contabilità afferente proprio in riferimento alle poste di cui al contratto sarebbe stata al contrario di enorme agevolazione al giudicante al fine di ricostruire l'esatto sviluppo della vicenda contabile ai fini della decisione. E cio' proprio perché attraverso la ricostruzione tecnica dell'esperto si potevano evidenziare aspetti contabili in assenza da parte di questa difesa di poter accedere se non con estrema difficoltà ai libri contabili dopo la dichiarazione di fallimento della
[...]
e quindi anche nell'impossibilità di poter reperire Controparte_2 documenti rilevanti ad attestare la verità fattuale”;
− la consulenza tecnica d'ufficio doveva quindi essere esperita proprio perché la prova non poteva essere fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, trattandosi della “...prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti” (cfr. Cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).”;
− le prove per testi dovevano essere ammesse, dal momento che non era di ostacolo a tale ammissibilità il fatto che i capitoli di prova non fossero separati dalla narrativa in fatto, “...qualora l'articolazione della narrativa si componga di capitoli separati nei quali vengono schematicamente ed analiticamente indicati i fatti su cui la domanda si fonda (Cass. 22 luglio 2004, n. 13753, MGL, 2004, 871)”.
3.2.3) Il motivo è infondato, sia con riferimento al mancato espletamento della consulenza tecnica d'ufficio che alla mancata ammissione delle prove testimoniali.
11 3.2.3.1) Quanto al primo profilo si osserva come proprio le argomentazioni dell'appellante evidenzino che, nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da in prime cure aveva una funzione eminentemente esplorativa, di fatto _1 volta a superare il mancato assolvimento all'onere della prova gravante sulla stessa _1
[...]
Nel caso di specie, del resto, non si è neppure astrattamente in presenza di un'ipotesi in cui la prova del fatto di riferimento non possa che essere fornita mediante il ricorso alla conoscenza del consulente tecnico d'ufficio.
In una prospettiva generale occorre infatti anzitutto evidenziare come la consulenza tecnica d'ufficio, quale strumento di integrazione probatoria finalizzato a fornire all'organo giudicante gli strumenti culturali necessari onde compiutamente valutare i risultati probatori aliunde raggiunti, possa comunque essere caratterizzata dalla funzione di procedere direttamente all'accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa.
La giurisprudenza di legittimità ha, in tal senso, da tempo delineato la distinzione tra consulenza tecnica “deducente” e consulenza tecnica “percipiente”, il cui dato distintivo è fornito dalla diversa estensione dei compiti attribuiti al consulente tecnico d'ufficio: meramente valutativo di fatti già accertati (nel primo caso) o esteso direttamente alla verifica di quei fatti (nel secondo caso). La Corte di Cassazione ha infatti evidenziato che “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone
a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così Cass. 3717 dell'8.2.2019).
Il limite funzionale posto al potere di accertamento diretto del consulente è dunque dato dalla necessita per cui anche lo stesso accertamento dei fatti necessiti di specifiche competenze tecniche e non sia, quindi, suscettibile di essere operato sulla base degli ordinari strumenti cognitivi.
Il caso di specie non rientra in alcun modo nell'ipotesi di consulenza tecnica percipiente, dal momento che – in definitiva – l'oggetto della dimostrazione da fornire risultava, puramente e semplicemente, quello di aver effettuato un pagamento.
12 3.2.3.2) Quanto al secondo profilo, poi, si ricorda come le istanze istruttorie per prova orale avanzate da parte opponente in prime cure siano state così formulate:
“ammettersi prova per testi sui capitoli di prova dedotti in ricorso, da intendersi preceduti dalla rituale locuzione «vero che»”.
Ciò, peraltro, a fronte di una narrativa dell'atto di opposizione caratterizzata da un'esposizione discorsiva, frammista ad allegazioni in fatto ed argomentazioni difensive, inestricabilmente tra loro interconnesse, in cui non è dato ravvisare in alcun modo capitoli di prova, tantomeno separati, “nei quali vengono schematicamente ed analiticamente indicati i fatti su cui la domanda si fonda” (come invece richiesto dallo stesso orientamento della giurisprudenza di legittimità invocato da parte appellante).
Dunque, del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile l'istanza istruttoria in oggetto.
3.3) Con il terzo motivo di gravame è stata contestata la decisione del Tribunale di
Prato di ritenere inammissibile la produzione documentale effettuata da parte opponente dopo gli atti introduttivi, ed in particolare con la memoria dimessa il 16.2.2024.
3.3.1) Tale produzione è stata ritenuta inammissibile dal Tribunale predetto sulla scorta dei seguenti rilievi:
• l'atto introduttivo doveva contenere, a pena di decadenza, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, ivi comprese le produzioni documentali;
• la decadenza in questione era rilevabile d'ufficio;
• i documenti di cui era stata tardivamente richiesta la produzione non risultavano essere venuti ad esistenza dopo il deposito degli atti introduttivi;
• i documenti non potevano essere oggetto di ammissione d'ufficio, atteso che “I poteri ufficiosi del Giudice trovano tuttavia un limite nel rispetto del principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costituitivi, impeditivi e modificativi del diritto controverso, considerato che il potere di allegazione spetta esclusivamente alle parti e deve essere esercitato nel rispetto delle preclusioni prescritte dal codice di rito (cfr. Cass. civ. Sez. Unite,
03/02/1998, n. 1099:”;
• “Nel caso che ci occupa le richieste istruttorie formulate tardivamente dall'opponente non possono essere recuperate nemmeno mediante l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, in quanto avrebbero dovuto essere indicate nel ricorso introduttivo (in particolare per quanto concerne la prova dei pagamenti effettuati nei confronti della concedente) o comunque si riferiscono ad allegazioni nuove
(conclusione di contratti estimatori aventi ad oggetto i medesimi beni venduti
13 all'asta dalla , che avrebbero dovuto essere formulate in replica alla CP_5 costituzione avversaria alla prima udienza del 9 gennaio 2024”.
3.3.2) L'appellante ha contestato tali rilievi, evidenziando che:
− il contratto estimatorio di cui era stata chiesta l'ammissione era stato stipulato contestualmente al contratto d'affitto d'azienda;
− “E' di tutta evidenza l'errore in cui è caduto il Tribunale di Prato. Se infatti il limite del Giudicante è quello del rispetto del principio della domanda e dei fatti costitutivi, impeditivi e modificativi del diritto controverso l'allegazione di documenti (peraltro eseguita prima del tentativo di conciliazione ex art. 420 cpc) afferenti a quella unica domanda ben avrebbe dovuto trovare conferma o affermazione nei potere di ufficio del Giudice. I documenti prodotti i dopo la prima udienza (ma prima del tentativo di conciliazione, ripetiamo) sono infatti documenti concernenti il fatto risoluzione del contratto già oggetto di puntuale contestazione e precisazione nell'atto di opposizione oltre a costituirne domanda riconvenzionale. I documenti dunque, peraltro noti, provenienti da controparte e non contestati (se non nella tardività) non tendono ad individuare fatti o circostanze diverse o distinte semmai a confermare quelle già dedotte”;
− il giudice, comunque, aveva il potere ex art. 447bis c.p.c. di assumere d'ufficio ogni mezzo di prova, in particolare quando “si sia resa necessaria alla luce delle difese formulate dalla controparte”.
3.3.3) Il motivo è infondato.
3.3.3.1) L'appellante opera una sovrapposizione concettuale tra la domanda
(risoluzione del contratto) e le allegazioni (in fatto, in questo caso) poste a supporto della stessa.
In alcun punto dell'atto introduttivo è stata fatta menzione dei contratti estimatori la cui produzione era stata operata con la predetta memoria, né del fatto che gli stessi avrebbero consentito la dimostrazione dell'affidamento delle scorte di magazzino dell'azienda concessa in affitto.
Del tutto correttamente, dunque, il Tribunale di Prato ha ritenuto tardiva tale produzione, senza peraltro che rivesta alcuna rilevanza il fatto che la produzione stessa è avvenuta prima del tentativo di conciliazione.
Non appare poi specificamente contestata la prospettazione interpretativa del giudice di prime cure in ordine ai limiti che caratterizzano l'ammissibilità d'ufficio dei mezzi di prova, ex art. 447bis c.p.c,, dal momento che l'appellante si è limitato a richiamare la norma predetta e ad argomentare che la produzione, nel caso di specie, si era resa necessaria in conseguenza delle difese della controparte.
14 Ora, a prescindere dal fatto che la difesa del non risulta aver CP_2
addentellati di sorta con la questione dei contratti estimatori in oggetto, deve rilevarsi come non constino rilievi critici nei confronti della ritenuta (da parte del giudice di prime cure) necessità che l'ammissione officiosa dei mezzi di prova avvenga nel “rispetto del principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costituitivi, impeditivi e modificativi del diritto controverso, considerato che il potere di allegazione spetta esclusivamente alle parti e deve essere esercitato nel rispetto delle preclusioni prescritte dal codice di rito” (con richiamo a precedenti di legittimità al riguardo).
Trattandosi di principio interpretativo del tutto condivisibile, e consolidato, la conclusione del Tribunale di Prato deve essere confermata nella presente sede, rilevando come la produzione documentale in oggetto attenga ad un fatto impeditivo del diritto vantato dalla controparte, che avrebbe dovuto essere dedotto nell'atto introduttivo.
3.4) Infine, il quarto motivo di appello concerne la regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e risulta articolato nella seguente contestazione: “La causa è risultata esclusivamente documentale, volta all'accertamento di un diritto di credito e conclusa dopo due udienze senza attività istruttoria alcuna. Nonostante che il contenzioso abbia avuto l'iter riassunto il Giudice di prime cure ha condannato l'esponente al pagamento della somma di Euro 9120,00 per spese legali, oltre oneri e imposte di legge.
Anche in merito alla condanna alle spese di lite, la sentenza impugnata appare erronea e quindi dovrà essere riformata anche sul punto. Non trova infatti giustificazione
l'applicazione di importi superiori allo scaglione di riferimento o comunque applicati nei suoi massimi atteso che la causa ha avuto un tenore prettamente documentale senza alcuna attività istruttoria, rendendo davvero sproporzionata la somma comminata a parte ricorrente, risultata soccombente”.
Il motivo è infondato.
3.4.1) Il giudice di prime cure ha espressamente rilevato che “Le spese gravano sulla parte totalmente soccombente e si liquidano in euro 9.142,00 avuto riguardo ai parametri previsti dal paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per le cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 (considerato che nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva, cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 29/11/2018, n. 30840, rv. 651861-01) con applicazione dei minimi per la fase di trattazione (svoltasi sui documenti allegati dalle parti) e per la fase decisoria (svoltasi senza deposito di memorie)”.
15 3.4.2) Come sopra indicato, l'appellante non ha contestato:
− né lo scaglione di riferimento individuato dal giudice di prime cure onde procedere alla liquidazione delle spese (e cioè quello compreso tra € 52.000,00 ed €
260.000,00);
− né le motivazioni addotte dal Tribunale di Prato a sostegno di tale individuazione
(imperniate sull'ampliamento del valore della causa derivante dalla proposizione di domanda riconvenzionale).
Le uniche doglianze dell'appellante, infatti, risultano attenere alla ritenuta eccessività delle spese in questione in quanto, a fronte di una causa caratterizzata da scarsa rilevanza della fase istruttoria/di trattazione, sarebbero stati liquidati importi superiori allo scaglione individuato o, comunque, pari al massimo applicabile.
3.4.2.1) Sul punto si osserva come l'applicazione dello scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 comporti, quanto al giudizio di prime cure, una liquidazione delle spese pari – come valore medio ed in base agli importi contemplati nelle tabelle professionali vigenti dal 2022 – ad € 14.103,00 per compenso (di cui €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria).
Dunque, avendo il giudice di prime cure complessivamente liquidato € 9.120,00 a titolo di spese di lite, ne consegue come sia stata operata una quantificazione di queste ultime in misura ben inferiore ai valori medi, con radicale infondatezza del motivo di gravame in oggetto.
4) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 52.000,01 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore della causa e ricordato che, effettivamente, la Suprema Corte ha ritenuto che “...nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali (Cass. Sez. 2, sent. 3 luglio 1991, n. 7275, Rv.
472890-01; in senso analogo Cass. Sez. 2, sent. 27 novembre 1982, n. 6469, Rv. 424103-
01; Cass. Sez. 2, sent. 5 luglio 1974, n. 1948, Rv. 370178-01),”: cfr Cass. 30840 del
29.11.2018, in motivazione) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di
16 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 151/2024 del Tribunale di Prato, Controparte_1
così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Controparte_1
le spese di lite, che vengono liquidate in Controparte_2 complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Controparte_1
quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
17