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4 maggio 2001
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18 dicembre 2025
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Art. 6. (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalita' e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.
2. ((La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore e' tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe inserite nel piano economico-finanziario, ove presente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge. Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario abbia riconosciuto al comune concedente nel procedimento di affidamento del servizio. Spetta al responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione l'attivita' di vigilanza in merito a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, della presente legge)) .
2. ((La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. Il soggetto gestore e' tenuto a rispettare le tariffe approvate annualmente dai comuni e le tariffe inserite nel piano economico-finanziario, ove presente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge. Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che l'affidatario abbia riconosciuto al comune concedente nel procedimento di affidamento del servizio. Spetta al responsabile del procedimento di affidamento della pubblica amministrazione l'attivita' di vigilanza in merito a quanto disposto all'articolo 1, comma 2, della presente legge)) .
Commentario • 1
- 1. Legge regionale (Sicilia) 17 agosto 2010 n. 18 Disposizioni in materia di cremazAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 12 dicembre 2010 · 3.1523356
[…] In attuazione dell'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, approva il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, contenente l'individuazione dei bacini di utenza, corredato dalle relative norme di attuazione. 2. […]
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Giurisprudenza • 23
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2024, n. 1664Provvedimento: […] L'amministrazione, infatti, aveva deciso di acquisire a sé la gestione del servizio di cremazione, in ossequio alle prescrizioni dell'art. 6, comma 2, della legge n. 130 del 2001 (a norma del quale “ La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ”) e aveva anche indetto un'apposita procedura di project financing , ad evidenza pubblica, per la costruzione di un nuovo tempio crematorio.Leggi di più...
- sospensione cautelare·
- art. 395 c.p.c.·
- autorizzazione ambientale·
- principio di parità di trattamento e libera concorrenza·
- acquisizione per accessione·
- diritto di superficie·
- errori di fatto·
- art. 106 cod. proc. amm.·
- omissione di pronuncia·
- revocazione sentenza·
- concessione perpetua·
- project financing·
- cessazione ope legis della concessione·
- inammissibilità del ricorso per revocazione·
- legge n. 130 del 2001