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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9511 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 29 maggio 2024 e vertente
TRA
, Nato a Tunisi (TUNISIA) il 30/08/1975, Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PRICOCO ROSARIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nata a Casablanca (MAROCCO) il 07/12/1965, Cod. Fisc. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.. DELLA VITE LUCIANO, SUSANNA DELLA VITE e FABRIZIO GAMBA.
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE RASSEGNATE DALLE PARTI CON NOTE DEL 2 DICEMBRE 2025
1) La difesa della signora in data 4 settembre 2025, provvedeva a depositare l'atto integrale del CP_1 matrimonio contratto col signor , regolarmente trascritto presso il Comune di RE RO (MI), da Pt_1 cui era agevole desumere che la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Tunisi in data 24.2.2025 non risultava trascritta nei registri di matrimonio del Comune in parola.
2) In epoca successiva e, segnatamente, l'11 settembre 2025, l'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune informava la signora che la pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, data CP_1
26.8.2025, era stata trascritta – su iniziativa della controparte – e che, in virtù dell'assolvimento di detto incombente, l'odierna deducente doveva ritenersi di stato libero.
3) Rebus sic stantibus, il difensore della parte ricorrente e i difensori della parte resistente chiedono congiuntamente che venga dichiarata l'improcedibilità della domanda di scioglimento di matrimonio proposta dal signor , per cessazione della materia del contendere. Pt_1
Il tutto con l'integrale compensazione delle spese di lite.
***************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo, la pronuncia di sentenza di separazione ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29 maggio 2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Tunisi (Tunisia) in data 24 ottobre 1998 (in seguito iscritto presso i registri dello Stato Civile del
Comune di RE RO - Anno 2023, n. 16, parte II, serie C) con dalla cui unione è nata CP_1 la figlia (in data 6.02.2002), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei Per_1 coniugi, senza altre statuizioni e senza prevedere alcun mantenimento in favore della moglie e della figlia ormai autonoma, e successivamente, decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Il 25 novembre 2024, oltre i termini assegnati per la costituzione, si costituiva parte convenuta con i difensori, senza invero formulare domande nel merito e instando solo per il rinvio dell'udienza prevista per il 28 novembre in vista di un possibile accordo.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 28 novembre 2024, il Giudice delegato, alla presenza di parte attrice e del suo difensore, in assenza della convenuta e dei suoi difensori, dava atto che risultava in effetti memoria difensiva e di costituzione depositata il 25 novembre 2024 di parte convenuta con richiesta di rinvio, senza peraltro che venissero formalizzate domande e senza alcuna indicazione della motivazione dell'assenza della parte e dei difensori né alcun riscontro documentato.
pagina 2 di 6 Il difensore di parte attrice non si opponeva al rinvio sebbene rilevasse come in effetti non vi fosse scritto nulla in ordine alla motivazione;
chiedeva comunque che il giudice procedesse a sentire la parte attrice, rinviando dopo l'udienza anche per verificare la possibilità di un accordo in ordine alla pronuncia di separazione senza altre condizioni, che avrebbe ridotto i tempi del divorzio.
Il Giudice dato atto, stante l'assenza di qualsivoglia motivazione e documentazione attestante la legittimità dell'impedimento della parte convenuta o dei difensori all'udienza, indicando solo la possibilità per le parti di trovare un'intesa con controparte, disponeva procedersi a sentire la parte attrice, la quale così dichiarava:” nostra figlia è già sposata, aspettava un figlio ma ha purtroppo abortito. Vive con il marito e la madre nella casa di
RE RO che è la nostra casa ex coniugale intestata solo a me. C'è un mutuo che non sono riuscito a pagare accumulando un debito, rischiamo di perdere la casa- mia moglie lavora come badante non so se in regola o meno. Lavora presso tante famiglie. Io sono andato via di casa dal novembre 2018, non andavamo più
d'accordo. Ho pagato per un po' gas luce e metano e condominio e poi le davo 400/500 euro a mani fino ad un anno e mezzo fa. Poi ho smesso perché non ce la facevo e lei non mi ha mai chiesto nulla. Non ho più rapporti particolari con mia moglie nè con mia figlia, però quando hanno bisogno di qualcosa ci vediamo e ci sentiamo.
Soldi non ne ho più dati, lei ne ha tanti. A me non interessa la casa. mia figlia lavora come estetista e il marito lavora come giardiniere o altro. Io lavoro come operaio presso un'azienda Calvi SPA e guadagno € 1650/1700 netti al mese. vivo in una casa in locazione da solo e pago € 350 al mese, a Trezzo sull'Adda. Io ho parlato tante volte con mia moglie della separazione, lei non vuole nulla mi ha già preso tutto. Io ho pagato una casa in
Marocco ma intestata a mia moglie. ”
Il difensore di parte attrice rappresentava la disponibilità del proprio assistito a raggiungere un accordo sulla pronuncia di status di separazione e decorsi 6 mesi di divorzio con rinuncia a qualsiasi ulteriore domanda.
Il Giudice Delegato, dato atto, così provvedeva:
“viste le domande delle parti, senza peraltro che la convenuta abbia avanzato alcuna istanza economica, accertato che la figlia maggiorenne sia autonoma economicamente e finanche sposata con proprio nucleo familiare sebbene viva con la madre;
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Non emette provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche.
Atteso che parte convenuta aveva chiesto il rinvio al fine di formalizzare un'intesa per la consensualizzazione della separazione che avrebbe accorciato anche i termini per la pronuncia di divorzio, in assenza di istanze istruttorie, il Giudice rinviava per la discussione finale all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 11 dicembre 2024, rimettendo all'esito la decisione al Collegio.
pagina 3 di 6 Le parti depositavano quindi note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con la precisazione di conclusioni congiunte sullo status con la pronuncia di separazione senza alcuna ulteriore statuizione e con richiesta, decorsi i termini di legge, di pronuncia anche dello scioglimento del matrimonio civile.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
Con sentenza n. 10897/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 11 dicembre 2024 (pubblicata in data 18 dicembre 2024) veniva pronunciata la separazione giudiziale delle parti senza altre statuizioni e con separata ordinanza collegiale emessa contestualmente, veniva disposta, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la rimessione sul ruolo della presente causa avanti al medesimo Giudice
Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta da parte attrice unitamente alla domanda di separazione personale ex art. 473 bis. 49 c.p.c., fissando udienza per il 26 giugno 2025.
A tale udienza si presentava solo la parte attrice personalmente il quale chiedeva di potere esibire e produrre sentenza di divorzio consensuale del Tribunale di Tunisi emessa il 12/05/2025 passata in giudicato con allegata traduzione e apostilla e così dichiarava:” faccio presente di aver contattato l'avv. ROrio Pricoco che mi ha dichiarato che non sarebbe venuto poiché non ho i soldi per pagarlo. su sua richiesta evidenzio che effettivamente io non ho revocato il mandato né risulta una rinuncia dell'avvocato al mandato. La mia ex moglie
è perfettamente a conoscenza del procedimento di divorzio incardinato dalla stessa in Tunisia e della sentenza, io ho ricevuto la notifica e sono comunque intervenuto pur senza avvocato e sono stato sentito dal giudice.
Abbiamo trovato un accordo e il divorzio è stato consensuale. Ho pagato regolarmente a mia moglie il mantenimento per tre mesi. Lei non mi ha avanzato ulteriori richieste. Ho portato questa sentenza già in
Comune all'ufficiale di stato civile per procedere alla trascrizione sull'atto di matrimonio integrale, riservandomi di produrla.”
All'esito, il Giudice, acquisita agli atti la sentenza di divorzio consensuale prodotta dalla parte, in assenza degli avvocati delle parti e in attesa di ricevere documentazione attestante la trascrizione della suddetta sentenza straniera di divorzio nell'atto integrale di matrimonio e di verificare la efficacia nel nostro ordinamento della stessa rilevante a questo punto ai fini della dichiarazione di eventuale improcedibilità del divorzio per cessata materia del contendere, rilevato altresì che comunque il termine di procedibilità per la pronuncia della sentenza di divorzio doveva intendersi non di sei mesi ma di un anno, atteso che la sentenza di separazione non era stata emessa ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., rinviava l'udienza per i medesimi incombenti previsti per procedere al divorzio all'udienza del 3 dicembre 2025 ore 9:30, fatta salva ogni diversa determinazione e valutazione nel caso in cui venisse accertata l'efficacia della sentenza di divorzio tunisina, invitando in tal senso le parti, a trasmettere la documentazione attestante la trascrizione della sentenza sull'atto integrale di matrimonio e a richiedere pagina 4 di 6 auspicabilmente con istanza congiunta, anche depositata prima dell'udienza, una dichiarazione di improcedibilità del giudizio di divorzio ove venisse accertata e riconosciuta l'efficacia della sentenza di divorzio.
Con nota scritta del 10.11.2025 i difensori di parte convenuta producevano l'atto integrale di matrimonio dove risultava in effetti essere stata trascritta in data 11.11.2025 nei Registri del Matrimonio del Comune di RE
RO al n. 32 P II serie C anno 2025 la sentenza del Tribunale di Tunisi n. 44333/2025 del 24.02.2025 con cui ero stato pronunciato lo scioglimento, cui si riferisce l'atto di matrimonio controscritto.
Con successiva nota scritta congiunta dei difensori di entrambe le parti, le stesse chiedevano pertanto la dichiarazione di improcedibilità della domanda di scioglimento di matrimonio proposta dal signor , per Pt_1 cessazione della materia del contendere, essendo stata già pronunciato lo scioglimento del matrimonio con la sentenza del Tribunale di Tunisi, a spese compensate.
Con provvedimento del 3.12.2025 il Giudice delegato, vista la nota congiunta delle parti con la precisazione delle conclusioni congiunte, rimetteva la causa subito al Collegio.
La causa è stata trattata alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Intervenuta improcedibilità della domanda di divorzio
Il presente procedimento è stato incardinato con ricorso del 29 maggio 2024 con cui è stata chiesta la pronuncia di separazione giudiziale e cumulativamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bs. 49
c.p.c..
La sentenza di separazione è stata già pronunciata con sentenza n. 10897/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 11 dicembre 2024 (pubblicata in data 18 dicembre 2024). Nelle more del decorso del termine per giungere alla pronuncia di divorzio è stata emessa dal Tribunale di Tunisi, su accordo delle parti medesime, sentenza n.
44333/2025 del 24.02.2025 con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio (cfr. sentenza prodotta in atti con il passaggio in giudicato e relativa apostilla). Solo successivamente in data 11.11.2025 è stata trascritta nei Registri del Matrimonio del Comune di RE RO al n. 32 P II serie C anno 2025 la sentenza del
Tribunale di Tunisi n. 44333/2025 del 24.02.2025, dando atto quindi dello scioglimento dell'unione legale già intervenuto tra le parti.
Tale sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Tunisi risulta pertanto immediatamente e pienamente efficace nell'ordinamento italiano a mente dell'art. 64, L. n. 218/1995, in base al quale le sentenze straniere sono infatti riconosciute in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento e successivamente è stata trascritta nei registri del matrimonio del Comune dove l'atto di matrimonio era stato iscritto.
Nel caso di specie, concordano entrambe le parti sull'efficacia e il riconoscimento della sentenza, non avendo nessuno opposto contestazioni ed essendo stata tale sentenza straniera pure trascritta nei Registri del matrimonio del Comune interessato. pagina 5 di 6 Ciò posto e premesso, in conformità anche alla richiesta congiunta delle parti, il giudizio di divorzio deve essere dichiarato improcedibile, in quanto cessata la materia del contendere, stante la sopravvenuta pronuncia da parte delle competenti autorità tunisine della sentenza di divorzio n. n. 44333/2025 del 24.02.2025, la quale decisione
è definitiva oltre che immediatamente e pienamente efficace in Italia ai sensi dell'art. 64, L. n. 218/1995.
Nessuna ulteriore statuizione va pronunciata, anche tenuto conto dell'assenza di figli minori e che non era stato infatti pronunciato alcun provvedimento a tutela di minori.
Sulle spese di lite
Come da accordo delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dando atto che era stata già pronunciata sentenza di separazione, in conformità anche alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così decide:
1) DICHIARA il presente giudizio di divorzio improcedibile, in quanto cessata la materia del contendere;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente relatore estensore
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 29 maggio 2024 e vertente
TRA
, Nato a Tunisi (TUNISIA) il 30/08/1975, Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. PRICOCO ROSARIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nata a Casablanca (MAROCCO) il 07/12/1965, Cod. Fisc. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.. DELLA VITE LUCIANO, SUSANNA DELLA VITE e FABRIZIO GAMBA.
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE E CONTESTUALE DOMANDA DI DIVORZIO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE RASSEGNATE DALLE PARTI CON NOTE DEL 2 DICEMBRE 2025
1) La difesa della signora in data 4 settembre 2025, provvedeva a depositare l'atto integrale del CP_1 matrimonio contratto col signor , regolarmente trascritto presso il Comune di RE RO (MI), da Pt_1 cui era agevole desumere che la sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Tunisi in data 24.2.2025 non risultava trascritta nei registri di matrimonio del Comune in parola.
2) In epoca successiva e, segnatamente, l'11 settembre 2025, l'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune informava la signora che la pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, data CP_1
26.8.2025, era stata trascritta – su iniziativa della controparte – e che, in virtù dell'assolvimento di detto incombente, l'odierna deducente doveva ritenersi di stato libero.
3) Rebus sic stantibus, il difensore della parte ricorrente e i difensori della parte resistente chiedono congiuntamente che venga dichiarata l'improcedibilità della domanda di scioglimento di matrimonio proposta dal signor , per cessazione della materia del contendere. Pt_1
Il tutto con l'integrale compensazione delle spese di lite.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo, la pronuncia di sentenza di separazione ed i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 29 maggio 2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Tunisi (Tunisia) in data 24 ottobre 1998 (in seguito iscritto presso i registri dello Stato Civile del
Comune di RE RO - Anno 2023, n. 16, parte II, serie C) con dalla cui unione è nata CP_1 la figlia (in data 6.02.2002), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei Per_1 coniugi, senza altre statuizioni e senza prevedere alcun mantenimento in favore della moglie e della figlia ormai autonoma, e successivamente, decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c..
Il 25 novembre 2024, oltre i termini assegnati per la costituzione, si costituiva parte convenuta con i difensori, senza invero formulare domande nel merito e instando solo per il rinvio dell'udienza prevista per il 28 novembre in vista di un possibile accordo.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 22 c.p.c. del 28 novembre 2024, il Giudice delegato, alla presenza di parte attrice e del suo difensore, in assenza della convenuta e dei suoi difensori, dava atto che risultava in effetti memoria difensiva e di costituzione depositata il 25 novembre 2024 di parte convenuta con richiesta di rinvio, senza peraltro che venissero formalizzate domande e senza alcuna indicazione della motivazione dell'assenza della parte e dei difensori né alcun riscontro documentato.
pagina 2 di 6 Il difensore di parte attrice non si opponeva al rinvio sebbene rilevasse come in effetti non vi fosse scritto nulla in ordine alla motivazione;
chiedeva comunque che il giudice procedesse a sentire la parte attrice, rinviando dopo l'udienza anche per verificare la possibilità di un accordo in ordine alla pronuncia di separazione senza altre condizioni, che avrebbe ridotto i tempi del divorzio.
Il Giudice dato atto, stante l'assenza di qualsivoglia motivazione e documentazione attestante la legittimità dell'impedimento della parte convenuta o dei difensori all'udienza, indicando solo la possibilità per le parti di trovare un'intesa con controparte, disponeva procedersi a sentire la parte attrice, la quale così dichiarava:” nostra figlia è già sposata, aspettava un figlio ma ha purtroppo abortito. Vive con il marito e la madre nella casa di
RE RO che è la nostra casa ex coniugale intestata solo a me. C'è un mutuo che non sono riuscito a pagare accumulando un debito, rischiamo di perdere la casa- mia moglie lavora come badante non so se in regola o meno. Lavora presso tante famiglie. Io sono andato via di casa dal novembre 2018, non andavamo più
d'accordo. Ho pagato per un po' gas luce e metano e condominio e poi le davo 400/500 euro a mani fino ad un anno e mezzo fa. Poi ho smesso perché non ce la facevo e lei non mi ha mai chiesto nulla. Non ho più rapporti particolari con mia moglie nè con mia figlia, però quando hanno bisogno di qualcosa ci vediamo e ci sentiamo.
Soldi non ne ho più dati, lei ne ha tanti. A me non interessa la casa. mia figlia lavora come estetista e il marito lavora come giardiniere o altro. Io lavoro come operaio presso un'azienda Calvi SPA e guadagno € 1650/1700 netti al mese. vivo in una casa in locazione da solo e pago € 350 al mese, a Trezzo sull'Adda. Io ho parlato tante volte con mia moglie della separazione, lei non vuole nulla mi ha già preso tutto. Io ho pagato una casa in
Marocco ma intestata a mia moglie. ”
Il difensore di parte attrice rappresentava la disponibilità del proprio assistito a raggiungere un accordo sulla pronuncia di status di separazione e decorsi 6 mesi di divorzio con rinuncia a qualsiasi ulteriore domanda.
Il Giudice Delegato, dato atto, così provvedeva:
“viste le domande delle parti, senza peraltro che la convenuta abbia avanzato alcuna istanza economica, accertato che la figlia maggiorenne sia autonoma economicamente e finanche sposata con proprio nucleo familiare sebbene viva con la madre;
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Non emette provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche.
Atteso che parte convenuta aveva chiesto il rinvio al fine di formalizzare un'intesa per la consensualizzazione della separazione che avrebbe accorciato anche i termini per la pronuncia di divorzio, in assenza di istanze istruttorie, il Giudice rinviava per la discussione finale all'udienza sostituita dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 11 dicembre 2024, rimettendo all'esito la decisione al Collegio.
pagina 3 di 6 Le parti depositavano quindi note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con la precisazione di conclusioni congiunte sullo status con la pronuncia di separazione senza alcuna ulteriore statuizione e con richiesta, decorsi i termini di legge, di pronuncia anche dello scioglimento del matrimonio civile.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendo al Collegio alla prima camera di consiglio utile.
Con sentenza n. 10897/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 11 dicembre 2024 (pubblicata in data 18 dicembre 2024) veniva pronunciata la separazione giudiziale delle parti senza altre statuizioni e con separata ordinanza collegiale emessa contestualmente, veniva disposta, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la rimessione sul ruolo della presente causa avanti al medesimo Giudice
Delegato dott.ssa Maria Laura Amato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta da parte attrice unitamente alla domanda di separazione personale ex art. 473 bis. 49 c.p.c., fissando udienza per il 26 giugno 2025.
A tale udienza si presentava solo la parte attrice personalmente il quale chiedeva di potere esibire e produrre sentenza di divorzio consensuale del Tribunale di Tunisi emessa il 12/05/2025 passata in giudicato con allegata traduzione e apostilla e così dichiarava:” faccio presente di aver contattato l'avv. ROrio Pricoco che mi ha dichiarato che non sarebbe venuto poiché non ho i soldi per pagarlo. su sua richiesta evidenzio che effettivamente io non ho revocato il mandato né risulta una rinuncia dell'avvocato al mandato. La mia ex moglie
è perfettamente a conoscenza del procedimento di divorzio incardinato dalla stessa in Tunisia e della sentenza, io ho ricevuto la notifica e sono comunque intervenuto pur senza avvocato e sono stato sentito dal giudice.
Abbiamo trovato un accordo e il divorzio è stato consensuale. Ho pagato regolarmente a mia moglie il mantenimento per tre mesi. Lei non mi ha avanzato ulteriori richieste. Ho portato questa sentenza già in
Comune all'ufficiale di stato civile per procedere alla trascrizione sull'atto di matrimonio integrale, riservandomi di produrla.”
All'esito, il Giudice, acquisita agli atti la sentenza di divorzio consensuale prodotta dalla parte, in assenza degli avvocati delle parti e in attesa di ricevere documentazione attestante la trascrizione della suddetta sentenza straniera di divorzio nell'atto integrale di matrimonio e di verificare la efficacia nel nostro ordinamento della stessa rilevante a questo punto ai fini della dichiarazione di eventuale improcedibilità del divorzio per cessata materia del contendere, rilevato altresì che comunque il termine di procedibilità per la pronuncia della sentenza di divorzio doveva intendersi non di sei mesi ma di un anno, atteso che la sentenza di separazione non era stata emessa ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., rinviava l'udienza per i medesimi incombenti previsti per procedere al divorzio all'udienza del 3 dicembre 2025 ore 9:30, fatta salva ogni diversa determinazione e valutazione nel caso in cui venisse accertata l'efficacia della sentenza di divorzio tunisina, invitando in tal senso le parti, a trasmettere la documentazione attestante la trascrizione della sentenza sull'atto integrale di matrimonio e a richiedere pagina 4 di 6 auspicabilmente con istanza congiunta, anche depositata prima dell'udienza, una dichiarazione di improcedibilità del giudizio di divorzio ove venisse accertata e riconosciuta l'efficacia della sentenza di divorzio.
Con nota scritta del 10.11.2025 i difensori di parte convenuta producevano l'atto integrale di matrimonio dove risultava in effetti essere stata trascritta in data 11.11.2025 nei Registri del Matrimonio del Comune di RE
RO al n. 32 P II serie C anno 2025 la sentenza del Tribunale di Tunisi n. 44333/2025 del 24.02.2025 con cui ero stato pronunciato lo scioglimento, cui si riferisce l'atto di matrimonio controscritto.
Con successiva nota scritta congiunta dei difensori di entrambe le parti, le stesse chiedevano pertanto la dichiarazione di improcedibilità della domanda di scioglimento di matrimonio proposta dal signor , per Pt_1 cessazione della materia del contendere, essendo stata già pronunciato lo scioglimento del matrimonio con la sentenza del Tribunale di Tunisi, a spese compensate.
Con provvedimento del 3.12.2025 il Giudice delegato, vista la nota congiunta delle parti con la precisazione delle conclusioni congiunte, rimetteva la causa subito al Collegio.
La causa è stata trattata alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
Intervenuta improcedibilità della domanda di divorzio
Il presente procedimento è stato incardinato con ricorso del 29 maggio 2024 con cui è stata chiesta la pronuncia di separazione giudiziale e cumulativamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bs. 49
c.p.c..
La sentenza di separazione è stata già pronunciata con sentenza n. 10897/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 11 dicembre 2024 (pubblicata in data 18 dicembre 2024). Nelle more del decorso del termine per giungere alla pronuncia di divorzio è stata emessa dal Tribunale di Tunisi, su accordo delle parti medesime, sentenza n.
44333/2025 del 24.02.2025 con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio (cfr. sentenza prodotta in atti con il passaggio in giudicato e relativa apostilla). Solo successivamente in data 11.11.2025 è stata trascritta nei Registri del Matrimonio del Comune di RE RO al n. 32 P II serie C anno 2025 la sentenza del
Tribunale di Tunisi n. 44333/2025 del 24.02.2025, dando atto quindi dello scioglimento dell'unione legale già intervenuto tra le parti.
Tale sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Tunisi risulta pertanto immediatamente e pienamente efficace nell'ordinamento italiano a mente dell'art. 64, L. n. 218/1995, in base al quale le sentenze straniere sono infatti riconosciute in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento e successivamente è stata trascritta nei registri del matrimonio del Comune dove l'atto di matrimonio era stato iscritto.
Nel caso di specie, concordano entrambe le parti sull'efficacia e il riconoscimento della sentenza, non avendo nessuno opposto contestazioni ed essendo stata tale sentenza straniera pure trascritta nei Registri del matrimonio del Comune interessato. pagina 5 di 6 Ciò posto e premesso, in conformità anche alla richiesta congiunta delle parti, il giudizio di divorzio deve essere dichiarato improcedibile, in quanto cessata la materia del contendere, stante la sopravvenuta pronuncia da parte delle competenti autorità tunisine della sentenza di divorzio n. n. 44333/2025 del 24.02.2025, la quale decisione
è definitiva oltre che immediatamente e pienamente efficace in Italia ai sensi dell'art. 64, L. n. 218/1995.
Nessuna ulteriore statuizione va pronunciata, anche tenuto conto dell'assenza di figli minori e che non era stato infatti pronunciato alcun provvedimento a tutela di minori.
Sulle spese di lite
Come da accordo delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, dando atto che era stata già pronunciata sentenza di separazione, in conformità anche alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così decide:
1) DICHIARA il presente giudizio di divorzio improcedibile, in quanto cessata la materia del contendere;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente relatore estensore
Dott.ssa Maria Laura Amato
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