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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11020 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22864/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dalla Legalelia Sta Srl, in persona Parte_1
dell'Avv. Francesco Elia e dall'Avv. Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliata presso Studio legale EDES in Roma, Largo Toniolo n. 6 in virtù di procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
LA PI in virtù di procura alle liti del 22 marzo 2024 n. repertorio
37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Distrettuale, Via
ES IA 29,
Resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13/06/2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, titolare dall'1.02.2012 della pensione n. 003-
700925764315 Cat. SO, ha convenuto in giudizio l' per ottenere CP_2 l'accertamento e la dichiarazione di inesistenza dell'indebito di € 1001,28, richiestole con nota del 7.03.2024 e derivante dal ricalcolo dal 1° gennaio 2020 della anzidetta pensione per effetto della comunicazione dei redditi dell'anno
2020 tramite Campagna Red.
L' , nel costituirsi in giudizio, in via preliminare ha chiesto la dichiarazione CP_2
della cessazione della materia del contendere per l'indebito relativo agli anni
2022, 2023 e 2024 e, nel merito, ha insistito per la dichiarazione della debenza delle somme a titolo di indebito per l'anno 2021, così come rideterminate a seguito di ricalcolo sulla base dei dati comunicati per gli anni successivi (€
55,83).
La causa, di natura documentale, all'udienza del 15.10.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione mediante deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. Le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per le annualità 2022, 2023 e 2024, essendo l'indebito stato riassorbito con il successivo ricalcolo, come rilevato dall' nella propria CP_2
memoria di costituzione. La parte ricorrente ha aderito alla richiesta formulata dall' . CP_1
3. Venendo al merito, l'indebito residuo relativo all'annualità 2021 ed ammontante ad € 55,83 non è dovuto alla luce dei chiari principi espressi dalla recente sentenza della Corte di Cassazione del 19/02/2025, n. 4290, richiamata in atti, per la quale “In tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento del beneficio (nella specie, l'assegno di invalidità civile), ai sensi dell'art. 35, commi 8 e 9, del d.l. n. 297 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, debbono coesistere con l'erogazione del trattamento, sicché il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non all'anno precedente, a differenza di quanto
2 avviene, invece, in sede amministrativa per ragioni pratiche;
pertanto, al fine della verifica del superamento dei limiti reddituali, la base di confronto non può essere data dalla sommatoria dei redditi da prestazione relativi all'anno in corso con redditi di natura diversa conseguiti nell'anno precedente, in quanto il cumulo di redditi riferiti ad anni diversi non ha alcuna base normativa.
Ne consegue, alla stregua dei superiori principi, l'irrilevanza della mancata comunicazione dei redditi 2020 da parte della pensionata, la quale nell'anno
2021 ha percepito solo redditi da pensione e non più da terreni e fabbricati.
A fronte della incontestata assenza di redditi per l'anno 2021, l'indebito residuo di € 55,83 non è pertanto dovuto.
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della parziale cessazione della materia del contendere e dell'annullamento di larga parte dell'indebito in via amministrativa, per disporre la compensazione per 2/3 delle spese di lite, mentre l' deve essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, CP_2
del residuo 1/3, che si liquida in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 147/2022. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso 22864/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'indebito imputato agli anni 2022, 2023 e 2024;
-accerta e dichiara l'inesistenza del residuo debito per l'anno 2021 pari ad €
55,83;
-compensa per 2/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento del residuo CP_2
1/3, che liquida in € 166,00 oltre IVA, CPA e spese generali. Con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente sentenza.
3 Roma, 15.10.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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