CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Alessandria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Alessandria |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
RO IO, Relatore
FERRARI MARCO DINO ARMANDO A, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IVA-ALIQUOTE 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IVA-ALIQUOTE 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IVA-ALIQUOTE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IVA-ALIQUOTE 2011 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 BOLLO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120110034704106000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120120022901674000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 001201200013815574000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120130005561609000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120130009325778000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120160001717822000 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0012018009099556000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120160007740780000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120140002404844000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120140009087201000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120190007482551000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120201015750000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120210005303784000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ribadisce i motivi di ricorso e dichiara che l' istanza di sospensione è stata inserita "per un refuso".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato e depositato, la ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 00180202300001375000 notificata il 12.12.2023, deducendo, in sintesi:
o mancata notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, quale atto prodromico al preavviso di fermo;
o vizi di notifica delle cartelle presupposte (in parte a mezzo compiuta giacenza) e conseguente lesione del diritto di difesa;
o prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e dall'avviso di addebito richiamati nel preavviso, invocando per diverse partite termini quinquennali (e, per talune, termini inferiori), con conseguente illegittimità degli atti.
2. Si costituisce Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare difetto di giurisdizione della Corte tributaria (in favore dell'A.G.O.) con riguardo ai carichi relativi a sanzioni C.d.S. e a crediti previdenziali INPS, e contestando nel merito tutte le censure:
o sostiene che il preavviso/fermo non rientra nella sequenza dell'esecuzione forzata e non richiede l'intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973;
o deduce la regolarità delle notifiche delle cartelle, anche ove effettuate ex art. 140 c.p.c.;
o nega la prescrizione richiamando atti interruttivi (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e plurimi avvisi di intimazione) e la disciplina emergenziale di sospensione/proroga.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte deve dichiarare la propria incompetenza per i carichi sottratti alla propria giurisdizione per le ragioni che seguono, nel resto rigetta il ricorso come in appresso motivato.
1). Giurisdizione
1.1. Ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, la giurisdizione tributaria ricomprende le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie e i relativi accessori, restando invece estranee le controversie che non abbiano ad oggetto entrate di natura tributaria.
1.2. Nel caso di specie, dagli atti emerge che il preavviso di fermo si fonda su una pluralità di carichi, tra i quali figurano anche partite riferite a sanzioni per violazioni al Codice della Strada (cartelle indicate come
“Polizia Urb. Comune Tortona (C.d.S.)”) e un avviso di addebito INPS.
1.3. Tali partite (sanzioni C.d.S. e crediti previdenziali) non rientrano nella giurisdizione delle Corti di
Giustizia Tributaria, sicché va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte limitatamente alle domande che le concernono.
1.4. Resta invece ferma la giurisdizione tributaria con riguardo alle altre partite aventi natura tributaria
(erariali e locali) incluse nel preavviso, per le quali occorre esaminare il merito. 2) Sulla dedotta necessità dell'intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973
2.1. La ricorrente sostiene l'illegittimità del preavviso di fermo per mancata notifica dell'intimazione ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973.
2.2. La censura è infondata. Il preavviso di fermo (e il fermo) sono misure che, pur funzionali alla riscossione, non costituiscono atti dell'esecuzione forzata in senso stretto, sicché non è applicabile in via necessaria la scansione procedimentale propria dell'espropriazione forzata e, in particolare, l'obbligo di intimazione ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata. Tale ricostruzione è coerente con l'indirizzo di legittimità richiamato dalla resistente.
2.3. In ogni caso, la resistente produce plurimi atti di sollecito/intimazione e di iniziativa cautelare, evidenziando una sequenza di atti (tra cui comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e avvisi di intimazione) idonei a rendere comunque priva di pregio l'affermazione di totale assenza di atti successivi alle cartelle.
3) Sulla notifica delle cartelle e sull'impugnazione “a cascata”
3.1. La ricorrente deduce di avere avuto conoscenza integrale del debito solo con il preavviso di fermo, lamentando che molte cartelle sarebbero state notificate per compiuta giacenza e senza adeguata prova di notifica.
3.2. La resistente, tuttavia, ha dettagliatamente indicato per ciascuna cartella le modalità e le date di notifica (raccomandata A/R con ritiro del destinatario o di familiare convivente;
notifiche ex art. 140 c.p.c.; notifica a mani proprie tramite messo), richiamando e producendo la relativa documentazione.
3.3. In particolare, per le notifiche ex art. 140 c.p.c., la resistente evidenzia il compimento dell'iter
(deposito in casa comunale e invio raccomandata informativa), precisando che la mancata materiale acquisizione del plico per compiuta giacenza non incide sulla regolarità del procedimento notificatorio.
3.4. Ne consegue che non risulta provata la dedotta inesistenza/nullità assoluta delle notifiche presupposte, sicché non può trovare accoglimento la richiesta di caducazione degli atti a monte.
4) Sulla prescrizione
4.1. La ricorrente deduce la prescrizione dei crediti (con differenti termini a seconda della natura del carico), assumendo che non vi sarebbero stati atti interruttivi.
4.2. L'assunto non è condivisibile: la resistente allega e indica una serie di atti interruttivi (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 05.01.2016; avvisi di intimazione notificati il 26.05.2016,
14.05.2018, 13.12.2019 e 16.12.2022, quest'ultimo riferito a tutte le cartelle impugnate).
4.3. Tanto basta a escludere la maturazione della prescrizione anche aderendo, in via meramente ipotetica e “di favore”, ai termini più brevi prospettati in ricorso, poiché gli atti indicati risultano idonei a interrompere il decorso prescrizionale.
4.4. La resistente richiama inoltre la disciplina emergenziale di sospensione/proroga dei termini (art. 68 D.
L. 18/2020 e successive modifiche), che concorre ulteriormente a escludere la maturazione di eventuali decadenze/prescrizioni nel periodo considerato.
4.5. Pertanto, la censura di prescrizione deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente alle domande afferenti i carichi non tributari e cioè le sanzioni al codice della strada e crediti INPS di cui in parte motiva. Rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 1000 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ALESSANDRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
RO ANTONIO, Presidente
RO IO, Relatore
FERRARI MARCO DINO ARMANDO A, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IVA-ALIQUOTE 2008
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IVA-ALIQUOTE 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IVA-ALIQUOTE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 IVA-ALIQUOTE 2011 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 00180202300001375000 BOLLO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120110034704106000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120120022901674000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 001201200013815574000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120130005561609000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120130009325778000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120160001717822000 BOLLO AUTO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0012018009099556000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120160007740780000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120140002404844000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120140009087201000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120190007482551000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120201015750000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120210005303784000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ribadisce i motivi di ricorso e dichiara che l' istanza di sospensione è stata inserita "per un refuso".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato e depositato, la ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 00180202300001375000 notificata il 12.12.2023, deducendo, in sintesi:
o mancata notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, quale atto prodromico al preavviso di fermo;
o vizi di notifica delle cartelle presupposte (in parte a mezzo compiuta giacenza) e conseguente lesione del diritto di difesa;
o prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e dall'avviso di addebito richiamati nel preavviso, invocando per diverse partite termini quinquennali (e, per talune, termini inferiori), con conseguente illegittimità degli atti.
2. Si costituisce Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare difetto di giurisdizione della Corte tributaria (in favore dell'A.G.O.) con riguardo ai carichi relativi a sanzioni C.d.S. e a crediti previdenziali INPS, e contestando nel merito tutte le censure:
o sostiene che il preavviso/fermo non rientra nella sequenza dell'esecuzione forzata e non richiede l'intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973;
o deduce la regolarità delle notifiche delle cartelle, anche ove effettuate ex art. 140 c.p.c.;
o nega la prescrizione richiamando atti interruttivi (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e plurimi avvisi di intimazione) e la disciplina emergenziale di sospensione/proroga.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte deve dichiarare la propria incompetenza per i carichi sottratti alla propria giurisdizione per le ragioni che seguono, nel resto rigetta il ricorso come in appresso motivato.
1). Giurisdizione
1.1. Ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 546/1992, la giurisdizione tributaria ricomprende le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie e i relativi accessori, restando invece estranee le controversie che non abbiano ad oggetto entrate di natura tributaria.
1.2. Nel caso di specie, dagli atti emerge che il preavviso di fermo si fonda su una pluralità di carichi, tra i quali figurano anche partite riferite a sanzioni per violazioni al Codice della Strada (cartelle indicate come
“Polizia Urb. Comune Tortona (C.d.S.)”) e un avviso di addebito INPS.
1.3. Tali partite (sanzioni C.d.S. e crediti previdenziali) non rientrano nella giurisdizione delle Corti di
Giustizia Tributaria, sicché va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte limitatamente alle domande che le concernono.
1.4. Resta invece ferma la giurisdizione tributaria con riguardo alle altre partite aventi natura tributaria
(erariali e locali) incluse nel preavviso, per le quali occorre esaminare il merito. 2) Sulla dedotta necessità dell'intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973
2.1. La ricorrente sostiene l'illegittimità del preavviso di fermo per mancata notifica dell'intimazione ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973.
2.2. La censura è infondata. Il preavviso di fermo (e il fermo) sono misure che, pur funzionali alla riscossione, non costituiscono atti dell'esecuzione forzata in senso stretto, sicché non è applicabile in via necessaria la scansione procedimentale propria dell'espropriazione forzata e, in particolare, l'obbligo di intimazione ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata. Tale ricostruzione è coerente con l'indirizzo di legittimità richiamato dalla resistente.
2.3. In ogni caso, la resistente produce plurimi atti di sollecito/intimazione e di iniziativa cautelare, evidenziando una sequenza di atti (tra cui comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e avvisi di intimazione) idonei a rendere comunque priva di pregio l'affermazione di totale assenza di atti successivi alle cartelle.
3) Sulla notifica delle cartelle e sull'impugnazione “a cascata”
3.1. La ricorrente deduce di avere avuto conoscenza integrale del debito solo con il preavviso di fermo, lamentando che molte cartelle sarebbero state notificate per compiuta giacenza e senza adeguata prova di notifica.
3.2. La resistente, tuttavia, ha dettagliatamente indicato per ciascuna cartella le modalità e le date di notifica (raccomandata A/R con ritiro del destinatario o di familiare convivente;
notifiche ex art. 140 c.p.c.; notifica a mani proprie tramite messo), richiamando e producendo la relativa documentazione.
3.3. In particolare, per le notifiche ex art. 140 c.p.c., la resistente evidenzia il compimento dell'iter
(deposito in casa comunale e invio raccomandata informativa), precisando che la mancata materiale acquisizione del plico per compiuta giacenza non incide sulla regolarità del procedimento notificatorio.
3.4. Ne consegue che non risulta provata la dedotta inesistenza/nullità assoluta delle notifiche presupposte, sicché non può trovare accoglimento la richiesta di caducazione degli atti a monte.
4) Sulla prescrizione
4.1. La ricorrente deduce la prescrizione dei crediti (con differenti termini a seconda della natura del carico), assumendo che non vi sarebbero stati atti interruttivi.
4.2. L'assunto non è condivisibile: la resistente allega e indica una serie di atti interruttivi (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 05.01.2016; avvisi di intimazione notificati il 26.05.2016,
14.05.2018, 13.12.2019 e 16.12.2022, quest'ultimo riferito a tutte le cartelle impugnate).
4.3. Tanto basta a escludere la maturazione della prescrizione anche aderendo, in via meramente ipotetica e “di favore”, ai termini più brevi prospettati in ricorso, poiché gli atti indicati risultano idonei a interrompere il decorso prescrizionale.
4.4. La resistente richiama inoltre la disciplina emergenziale di sospensione/proroga dei termini (art. 68 D.
L. 18/2020 e successive modifiche), che concorre ulteriormente a escludere la maturazione di eventuali decadenze/prescrizioni nel periodo considerato.
4.5. Pertanto, la censura di prescrizione deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione limitatamente alle domande afferenti i carichi non tributari e cioè le sanzioni al codice della strada e crediti INPS di cui in parte motiva. Rigetta nel resto il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 1000 oltre accessori di legge se dovuti.