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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 01/12/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 179/2025 R.G. promosso ex art. 281 decies c.p.c., da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Auricchiella, Parte_1
avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Enna del 19.12.2024, notificato il
4.1.2025, con il quale è stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. , in persona del pro tempore. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
-RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni del ricorrente: “Sulla scorta di quanto esposto e prodotto si insite nell'accoglimento del ricorso. Si chiede liquidarsi i compensi a carico dello Stato giusta istanza di liquidazione allegata, delibera di ammissione al gratuito patrocinio e alla nota spese prodotta.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
rilevato che con istanza del 12.3.2024 ha chiesto al Questore di Enna il rilascio del Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che con il provvedimento in data 19.12.2024, notificato il 4.1.2025, il Questore di Enna ha respinto l'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale, atteso che la Commissione
Territoriale aveva ritenuto che non sussistevano i presupposti per il permanere del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs.
286/1998;
che il ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato in data 3.2.2025, il suddetto provvedimento del Questore, chiedendo preliminarmente la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, il suo annullamento, con relativo rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito Controparte_1
e se ne deve dichiarare la contumacia;
ritenuto che, come detto, con il provvedimento impugnato la Questura di Enna ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, atteso che la Commissione
Territoriale aveva ritenuto che non sussistevano i presupposti per il permanere del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs.
286/1998;
considerato che con l'ordinanza in data 21.2.2025 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
ritenuto che non sussiste l'illegittimità del provvedimento del Questore sotto il profilo della mancata comunicazione del cd. “preavviso di rigetto” per violazione dell'art. 4 Reg. UE 604/2013
“Diritto di informazione” in relazione all'art. 10 bis L. 241/1990, tenuto conto del fatto che l'omessa comunicazione del parere della Commissione Territoriale non ha inciso in alcun modo sulla possibilità del ricorrente di impugnare il provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo e di fare valere ogni ragione anche rispetto all'eventuale erroneità del detto parere;
che, inoltre, al riguardo, appare opportuno ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa: "nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma sancita dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma
2 il quale, nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 28 giugno 2016, n. 2902 e 27 settembre
2016, n. 3948);
ritenuto, pertanto, che occorre valutare nel merito se sussistono i presupposti per il chiesto rinnovo del permesso per protezione speciale, non emergendo, comunque, la fondatezza delle dedotte censure inerenti la carenza di una effettiva valutazione circa la sussistenza dei relativi requisiti, posto che il Questore, nel prendere atto del parere negativo della Commissione
Territoriale, ha adottato il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, avendo ritenuto che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della normativa sopra richiamata, nella nuova formulazione di cui al
D.L. 20/2023;
che, al riguardo, occorre evidenziare che le precedenti richieste di protezione internazionale ex art. 35 D. Lgs. n. 25/2008 sono state rigettate, pur essendo state ritenute sussistenti esigenze di carattere umanitario derivanti dalla minore età del ricorrente al momento del suo arrivo in Italia
ed essendo stati trasmessi gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno (cfr.
relativa documentazione depositata dal ricorrente);
ritenuto, al riguardo, che sussistono i presupposti per il rilascio per permesso di soggiorno potendosi riconoscere in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale secondo la normativa di cui all'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1 e
1.1 del D. Lgs. 286/1998, nella nuova formulazione di cui al D.L. 20/2023;
ritenuto, infatti, che, pur non emergendo ragioni di tutela correlate al pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero che il ricorrente sia sottoposto a tortura o subire trattamenti disumani o degradanti, o rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, sussiste il pericolo che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, come tutelate dall'art. 8 C.E.D.U.;
ritenuto, a tal riguardo, che il ricorrente, presente in Italia dal dicembre del 2016, ha intrapreso, durante gli anni di permanenza e con adeguata continuità, un appropriato percorso di integrazione nel tessuto lavorativo e sociale italiano, avendo acquisito un grado di conoscenza della lingua italiana pari al livello A/2 ed avendo conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione
(anno scolastico 2017/2018) presso il C.P.I.A. di Caltanissetta – Enna, riportando una votazione di 9/DECIMI, nonché il diploma di istituto alberghiero (anno scolastico 2022/2023), con una votazione di 82/CENTESIMI (cfr. documentazione scolastica depositata), oltre ad aver frequentato dei corsi professionalizzanti per il settore del turismo e ristorazione (cfr. relativi certificati ed attestati di frequenza) ed essendo stato anche titolare di contratto di locazione di immobile situato in Catania (cfr. relativa documentazione);
che, inoltre, con specifico riferimento alla integrazione lavorativa, va rilevato che il ricorrente ha svolto, negli anni 2023 e 2024 attività lavorativa, così come emerge dalla documentazione depositata (cfr. in particolare l'estratto contributivo depositato), riuscendo ad ottenere, di recente la proroga del contratto di lavoro, instaurato a gennaio 2025 con la , (cfr. lettera CP_3
di assunzione), percependo una retribuzione adeguata (1.497,00 euro ad agosto 2025, cfr. buste paga depositate), potendosi, quindi, prevedere, per lui un consolidamento del percorso di integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano;
ritenuto che il ricorrente ha pure conseguito una buona integrazione linguistica, atteso che l'audizione in questo procedimento è stata sostenuta interamente in lingua italiana e senza l'ausilio di un interprete;
ritenuto che nessun profilo ostativo è stato evidenziato dal Questore nel provvedimento impugnato relativamente alle condotte di carattere penalmente rilevante, potendosi, allo stato, quindi, ritenere l'assenza di pregiudizi penali e carichi pendenti ad ulteriore riprova di una condotta di vita rispettosa dei principi del paese ospitante;
ritenuto, inoltre, che non appare opportuno un rientro in Guinea, da cui il ricorrente ormai manca da circa dieci anni, atteso che il ritorno nel Paese d'origine, comporterebbe, quasi certamente, anche gravi ricadute psicologiche, posto che il predetto verrebbe reinserito in un contesto sociale ormai a lui estraneo particolarmente sotto il profilo lavorativo;
ritenuto, pertanto, che la domanda di cui sopra deve essere accolta, sussistendo i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi della sopra ricordata normativa;
ritenuto che le spese possono essere compensate, tenuto conto che i presupposti e le condizioni per l'accoglimento della domanda sono emersi nel corso del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria, istanza ed eccezione,
riconosce il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di Parte_1
soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. n. 286/1998.
Spese compensate.
Si comunichi alle parti.
Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 179/2025 R.G. promosso ex art. 281 decies c.p.c., da:
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Auricchiella, Parte_1
avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Enna del 19.12.2024, notificato il
4.1.2025, con il quale è stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. , in persona del pro tempore. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
-RESISTENTE CONTUMACE-
Conclusioni del ricorrente: “Sulla scorta di quanto esposto e prodotto si insite nell'accoglimento del ricorso. Si chiede liquidarsi i compensi a carico dello Stato giusta istanza di liquidazione allegata, delibera di ammissione al gratuito patrocinio e alla nota spese prodotta.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
rilevato che con istanza del 12.3.2024 ha chiesto al Questore di Enna il rilascio del Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che con il provvedimento in data 19.12.2024, notificato il 4.1.2025, il Questore di Enna ha respinto l'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale, atteso che la Commissione
Territoriale aveva ritenuto che non sussistevano i presupposti per il permanere del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs.
286/1998;
che il ricorrente ha impugnato, con ricorso depositato in data 3.2.2025, il suddetto provvedimento del Questore, chiedendo preliminarmente la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, il suo annullamento, con relativo rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
rilevato che il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito Controparte_1
e se ne deve dichiarare la contumacia;
ritenuto che, come detto, con il provvedimento impugnato la Questura di Enna ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, atteso che la Commissione
Territoriale aveva ritenuto che non sussistevano i presupposti per il permanere del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs.
286/1998;
considerato che con l'ordinanza in data 21.2.2025 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
ritenuto che non sussiste l'illegittimità del provvedimento del Questore sotto il profilo della mancata comunicazione del cd. “preavviso di rigetto” per violazione dell'art. 4 Reg. UE 604/2013
“Diritto di informazione” in relazione all'art. 10 bis L. 241/1990, tenuto conto del fatto che l'omessa comunicazione del parere della Commissione Territoriale non ha inciso in alcun modo sulla possibilità del ricorrente di impugnare il provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo e di fare valere ogni ragione anche rispetto all'eventuale erroneità del detto parere;
che, inoltre, al riguardo, appare opportuno ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa: "nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma sancita dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma
2 il quale, nell'imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 28 giugno 2016, n. 2902 e 27 settembre
2016, n. 3948);
ritenuto, pertanto, che occorre valutare nel merito se sussistono i presupposti per il chiesto rinnovo del permesso per protezione speciale, non emergendo, comunque, la fondatezza delle dedotte censure inerenti la carenza di una effettiva valutazione circa la sussistenza dei relativi requisiti, posto che il Questore, nel prendere atto del parere negativo della Commissione
Territoriale, ha adottato il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, avendo ritenuto che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della normativa sopra richiamata, nella nuova formulazione di cui al
D.L. 20/2023;
che, al riguardo, occorre evidenziare che le precedenti richieste di protezione internazionale ex art. 35 D. Lgs. n. 25/2008 sono state rigettate, pur essendo state ritenute sussistenti esigenze di carattere umanitario derivanti dalla minore età del ricorrente al momento del suo arrivo in Italia
ed essendo stati trasmessi gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno (cfr.
relativa documentazione depositata dal ricorrente);
ritenuto, al riguardo, che sussistono i presupposti per il rilascio per permesso di soggiorno potendosi riconoscere in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale secondo la normativa di cui all'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008 e dell'art. 19, comma 1 e
1.1 del D. Lgs. 286/1998, nella nuova formulazione di cui al D.L. 20/2023;
ritenuto, infatti, che, pur non emergendo ragioni di tutela correlate al pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero che il ricorrente sia sottoposto a tortura o subire trattamenti disumani o degradanti, o rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, sussiste il pericolo che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, come tutelate dall'art. 8 C.E.D.U.;
ritenuto, a tal riguardo, che il ricorrente, presente in Italia dal dicembre del 2016, ha intrapreso, durante gli anni di permanenza e con adeguata continuità, un appropriato percorso di integrazione nel tessuto lavorativo e sociale italiano, avendo acquisito un grado di conoscenza della lingua italiana pari al livello A/2 ed avendo conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione
(anno scolastico 2017/2018) presso il C.P.I.A. di Caltanissetta – Enna, riportando una votazione di 9/DECIMI, nonché il diploma di istituto alberghiero (anno scolastico 2022/2023), con una votazione di 82/CENTESIMI (cfr. documentazione scolastica depositata), oltre ad aver frequentato dei corsi professionalizzanti per il settore del turismo e ristorazione (cfr. relativi certificati ed attestati di frequenza) ed essendo stato anche titolare di contratto di locazione di immobile situato in Catania (cfr. relativa documentazione);
che, inoltre, con specifico riferimento alla integrazione lavorativa, va rilevato che il ricorrente ha svolto, negli anni 2023 e 2024 attività lavorativa, così come emerge dalla documentazione depositata (cfr. in particolare l'estratto contributivo depositato), riuscendo ad ottenere, di recente la proroga del contratto di lavoro, instaurato a gennaio 2025 con la , (cfr. lettera CP_3
di assunzione), percependo una retribuzione adeguata (1.497,00 euro ad agosto 2025, cfr. buste paga depositate), potendosi, quindi, prevedere, per lui un consolidamento del percorso di integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano;
ritenuto che il ricorrente ha pure conseguito una buona integrazione linguistica, atteso che l'audizione in questo procedimento è stata sostenuta interamente in lingua italiana e senza l'ausilio di un interprete;
ritenuto che nessun profilo ostativo è stato evidenziato dal Questore nel provvedimento impugnato relativamente alle condotte di carattere penalmente rilevante, potendosi, allo stato, quindi, ritenere l'assenza di pregiudizi penali e carichi pendenti ad ulteriore riprova di una condotta di vita rispettosa dei principi del paese ospitante;
ritenuto, inoltre, che non appare opportuno un rientro in Guinea, da cui il ricorrente ormai manca da circa dieci anni, atteso che il ritorno nel Paese d'origine, comporterebbe, quasi certamente, anche gravi ricadute psicologiche, posto che il predetto verrebbe reinserito in un contesto sociale ormai a lui estraneo particolarmente sotto il profilo lavorativo;
ritenuto, pertanto, che la domanda di cui sopra deve essere accolta, sussistendo i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi della sopra ricordata normativa;
ritenuto che le spese possono essere compensate, tenuto conto che i presupposti e le condizioni per l'accoglimento della domanda sono emersi nel corso del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria, istanza ed eccezione,
riconosce il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di Parte_1
soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. n. 286/1998.
Spese compensate.
Si comunichi alle parti.
Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra