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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 4798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4798 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14060/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
nato a [...] il [...] (C. F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Pagliaro e Passanisi Alessandro;
C.F._1
CONTRO
(P. I.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Cavallaro
E CON L'INTERVENTO CP_2
nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Pagliaro e Passanisi Alessandro;
C.F._2
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il Parte_1 [...]
per ivi sentirlo dichiarare responsabile dei danni subiti al proprio fondo, sito Controparte_1 in Calatabiano, contrada Liberto, censito al catasto al fol. 24, part. 747, 748 e 750, confinante a sud con la via San Biagio del Comune in rubrica ed attraversata da condutture idriche le quali, danneggiate, disperdono ingenti quantità di acqua potabile che, riversandosi nel sottostante predio attoreo, hanno compromesso parte delle colture e delle essenze arboree quivi esistenti, per un danno complessivo indicativamente pari alla somma di euro 16.357,19. Parte attrice ha dedotto di aver più volte provveduto a denunciare i vari episodi di allagamento verificatisi e che tuttavia, nonostante vari solleciti e diffide all'ente territoriale competente sin dall'anno 2018 tramite segnalazioni verbali e p. e. c., la situazione dei luoghi rimaneva immutata;
peraltro, non avendo mai avuto riscontro e persistendo i fenomeni infiltrativi, il incaricava il Pt_1 dott. agr. di accertare e quantificare i danni subiti dal proprio fondo;
solo in data 6 luglio Persona_1
2020, a seguito di ulteriori solleciti, l' convenuto attuava sulla condotta idrica un Controparte_3 intervento manutentivo risolutivo ponendo così fine ai copiosi sversamenti d'acqua.
La responsabilità per i danni patiti (quantificati sulla base di perizia di parte) va imputata, alla stregua di quanto rappresentato, al ex art. 2051 c. c., in quanto proprietario Controparte_1
e custode della rete idrica in questione, per aver ommesso di provvedere alle attività di vigilanza e manutenzione della stessa.
A sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice ha prodotto copiosa documentazione, comprensiva di rappresentazioni fotografiche dei luoghi e relazione tecnica di parte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il quale, Controparte_1 nel contestare la domanda spiegata dal sig. ha eccepito l'insussistenza dei presupposti Pt_1 dell'invocata responsabilità.
Con comparsa depositata in data 6 aprile 2021 ha spiegato intervento volontario la sig.ra CP_2
, la quale, premettendo di essere comproprietaria del fondo agricolo interessato dai fenomeni
[...] infiltrativi oggetto di causa, ha dichiarato di “fare proprie” le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione dal coniuge col favore delle spese di lite. Parte_1
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, prova per testi e c.t. u. agronomica.
All'udienza del 10 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
In punto di qualificazione della domanda attorea, la fattispecie risarcitoria prospettata va inquadrata nell'ambito della peculiare ipotesi di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c. c.: infatti, parte attrice ed interveniente hanno prospettato, quale causa generatrice dei danni al fondo di loro proprietà e alle colture ivi insistenti, lo sversamento sul medesimo di ingenti quantitativi d'acqua provenienti dalla vicina conduttura idrica di proprietà del . Controparte_1 Elemento indispensabile ai fini della configurabilità della fattispecie di illecito aquiliano de qua è la ricorrenza di una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso: la ratio della disposizione in esame è da ricercarsi nel potere di vigilanza e controllo che il custode ha rispetto alla cosa oggetto della custodia.
A lungo si è dibattuto circa l'ambito di operatività dell'art. 2051 c. c., ovvero se si riferisse soltanto a danni cagionati da cose che avessero assunto un ruolo attivo nella produzione del danno in virtù di un intrinseco dinamismo ovvero se si potesse estendere anche ai pregiudizi derivanti da cose inerti;
la giurisprudenza, in proposito, ha più volte avuto modo di affermare che la norma in commento non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni ex se in quanto, anche in relazione alle cose prive di dinamismo, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione del fatto dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento.
L'ipotesi di responsabilità contemplata dall'art. 2051 c. c. si incentra sulla nozione di “custodia”: custode della cosa è, in particolare, colui che ha l'effettivo potere materiale o giuridico su di essa, ossia colui che ha il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
In ordine alla natura della responsabilità in commento, attese le indicazioni che si ritraggono sul punto nella più recente giurisprudenza di legittimità (sì come avallate dalle SS. UU. della S. c. nella sentenza n. 20943/2022), essa ha natura oggettiva sì che non occorre la prova della colpa quale requisito costitutivo della fattispecie, risultando invero sufficiente l'integrazione dell'elemento materiale
(evento dannoso e nesso causale); in particolare, la S.C. ha chiarito che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti
i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno” (cass. n. 28811/2008).
Assodato il carattere oggettivo della responsabilità in parola, il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c. c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (Cass. n. 25243/2006). D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (Cass. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Chiarito ciò in punto di diritto e tornando all'esame del caso concreto, deve ritenersi pienamente provato che i danni lamentati in giudizio dai coniugi – siano stati determinati per Pt_1 CP_2 diretta derivazione causale dallo stato di inefficiente manutenzione ed insufficiente intervento sulle CP_ condutture imputabili all' territoriale proprietario e gestore della rete idrica.
In primo luogo, risulta provato il fatto storico degli sversamenti d'acqua che nel biennio 2018 – 2020 ebbero ad interessare il fondo di parte attrice, circostanza risultante anche dai rilievi fotografici in atti e confermata dai testi escussi all'udienza tenuta in data 18 ottobre 2022. In particolare, il teste Tes_1
, all'epoca dei fatti dipendente del ha confermato la
[...] Controparte_1 circostanza che in occasione di uno dei sopralluoghi effettuato di concerto dai tecnici delle parti, il fondo – fosse completamente allagato. Dichiarazione di analogo tenore è stata resa Pt_1 CP_2 dal teste il quale ha ulteriormente precisato che il fondo, a cagione degli allagamenti, è Testimone_2 rimasto inaccessibile per circa un anno aggiungendo altresì che, a suo dire, la causa degli sversamenti era da rinvenirsi in una rottura della conduttura idrica comunale atteso che, una volta attuata la riparazione della condotta, i fenomeni infiltrativi sono andati via via scomparendo.
Dirimente, infine, la testimonianza resa dal teste , titolare dell'omonima ditta Testimone_3 incaricata dall'ente territoriale convenuto, nei mesi di febbraio e luglio 2020, di effettuare interventi manutentivi sul tratto di condotta idrica oggetto del contendere. Il teste ha riferito la presenza di una perdita della rete idrica comunale nel tratto di cui si chiede e di aver provveduto alla sua riparazione, confermando la fuoriuscita d'acqua dalla stessa e l'erosione del terreno circostante il punto di rottura.
Ha altresì aggiunto quanto segue: “sull'entità della perdita non sono in grado di riferire con precisione in quanto per la riparazione l'acqua fu chiusa;
c'era infatti molta pressione, quindi
l'acqua che era uscita era tanta;
una volta che abbiamo scavato abbiamo appurato che il terreno era tutto bagnato;
la pressione era tale senza chiudere l'acqua la riparazione non si sarebbe potuta fare”.
A fronte di siffatta prova fattuale, univoca e in alcun modo inficiata da prova contraria, non avendo il dedotto né provato il fortuito, deve ritenersi che i fatti produttivi del danno si sono CP_1 effettivamente verificati con le modalità e nei tempi appurati in corso di giudizio.
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica dei danni lamentati da parte attrice alla rottura delle condotte idriche di pertinenza comunale risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica a firma del dott. il quale, all'esito dei sopralluoghi eseguiti e di un'attenta Per_2 analisi, ha accertato l'eziologia dei fenomeni infiltrativi lamentati in citazione.
Nel dettaglio, la consulenza tecnica, disposta al fine di verificare lo stato dei luoghi in relazione a quanto lamentato nel libello introduttivo e stimare l'entità dei danni patiti, ha in primo luogo rilevato che, alla data del sopralluogo, la via San Biagio, confinante con il fondo di parte attrice, si presentava bagnata a causa del continuo sversamento superficiale di acque provenienti da un tombino comunale.
Detta acqua confluiva, prima, per principio di gravità, in un canale di gronda, per mezzo di un foro artificialmente realizzato nel muretto di contenimento, che consentiva alla stessa di fluire verso valle e, quindi, poi, per scorrimento superficiale ed infiltrazione nel sottosuolo, direttamente nel fondo del
All'interno del fondo – è stata riscontrata la presenza di un varco nel quale Pt_1 Pt_1 CP_2
è stata rilevata la presenza di un ingente quantitativo d'acqua, di molti detriti e di tre condotte idriche.
Tali condotte si presentavano in pessimo stato di conservazione, non facendo escludere rotture, considerata l'abbondante presenza di acqua e gli evidenti fenomeni ossidativi riscontrati a carico delle tubazioni. Atteso detto stato dei luoghi, il c. t. u. incaricato ha dunque così concluso: “si ritiene verosimile che la/e condotta/e risultino essere ancora danneggiate e, quindi, che gli sversamenti di acqua, ancora oggi presenti, possono avere causato la marcescenza delle vicine colture fondo
“Corica”, a causa di fitopatie funginee favorite dall'ambiente umido”.
In definitiva, il corredo probatorio, complessivamente considerato, consente ragionevolmente di affermare che i danni lamentati da parte attrice siano causalmente riconducibili agli sversamenti d'acqua provenienti dalle condutture idriche di pertinenza dell'ente territoriale convenuto, il quale, sul punto, non ha dato prova del fortuito, ragion per cui va ravvisata la piena responsabilità dello stesso.
CP_ Del resto, lo stesso convenuto, pur essendo gravato del relativo onere probatorio, non ha dedotto alcunché, neppure in via meramente assertiva, né ha allegato nulla circa la sussistenza di un eventuale fattore interruttivo del nesso di causalità riconducibile al caso fortuito, come previsto dall'art. 2051 c.
c. e dall'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che le carenze strutturali dell'impianto idrico di proprietà del unitamente alla Controparte_1 mancata effettuazione delle opere manutentive necessarie sulle condutture corroborano il convincimento sulla fondatezza della domanda attorea.
Ritenuto pertanto assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice in relazione al fatto storico ed al nesso di causalità tra il sinistro e lo stato dei luoghi, poiché parte convenuta di converso non ha fornito la prova del fortuito, deve dichiararsi sussistente la responsabilità ex art. 2051 c. c. della parte convenuta con conseguente diritto della parte attrice al risarcimento dei danni derivati.
In ordine alla liquidazione del risarcimento dei danni spettante all'attore, la c. t. u. redatta dal dott.
, da condividersi in quanto frutto di accertamento esaustivo e congruo adeguatamente motivato, Per_2 ha consentito di accertare che gli sversamenti d'acqua dalle condotte idriche oggetto di causa hanno causato al fondo di parte attrice danni patrimoniali da mancato guadagno e per la bonifica già effettuata e da effettuarsi, così distinguendo le voci di danno in: “a) mancato reddito relativo alla produzione di agrumi vari;
b) mancato reddito relativo alla produzione di frutti;
c) costi espianto soggetti arborei;
d) costi da sostenere per altre varie lavorazioni di sistemazione del terreno.
Tali importi sono stati quantificati dal c.t.u. in complessivi euro 7.680,00.
Vertendosi in ispecie in tema di debito di valore e non di valuta, la predetta somma, devalutata avuto riguardo al tempo dell'evento lesivo, va rivalutata secondo gli indici Istat di riferimento, anno per anno, dal dì dell'evento lesivo fino a quello di pubblicazione della presente decisione.
In difetto di prospettazione, non va accolta la domanda di liquidazione di interessi compensativi
(Cass. n. 635/2025).
Secondo soccombenza, il va condannata a rifondere parte attrice e Controparte_1 parte interveniente delle spese di lite, da liquidarsi in Euro 237,00 per spese vive e in Euro 5.077,00 per compensi al difensore, in base ai parametri previsti dal D. M. 55/2014, sì come aggiornati con D.
M. 147/2022, per le quattro fasi espletate ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum ex art. 5, co. 1, del D.
M. 55 cit. oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla c. t. u.
P. t. m. Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, condanna il a corrispondere ai sig.ri e la Controparte_1 Parte_1 CP_2 complessiva somma di Euro 7.680,00, con devalutazione e rivalutazione come da parte motiva;
rigetta la domanda di interessi compensativi. Condanna, altresì, l'ente territoriale convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,00 oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit., nonché euro 237,00 per spese vive. Spese di c.t.u. come da parte motiva.
Catania, 2 ottobre 2025
Il G. u.
Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
nato a [...] il [...] (C. F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Pagliaro e Passanisi Alessandro;
C.F._1
CONTRO
(P. I.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Graziano Cavallaro
E CON L'INTERVENTO CP_2
nata a [...] il [...] (C.F.
[...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Pagliaro e Passanisi Alessandro;
C.F._2
Conclusioni: in motivazione
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il Parte_1 [...]
per ivi sentirlo dichiarare responsabile dei danni subiti al proprio fondo, sito Controparte_1 in Calatabiano, contrada Liberto, censito al catasto al fol. 24, part. 747, 748 e 750, confinante a sud con la via San Biagio del Comune in rubrica ed attraversata da condutture idriche le quali, danneggiate, disperdono ingenti quantità di acqua potabile che, riversandosi nel sottostante predio attoreo, hanno compromesso parte delle colture e delle essenze arboree quivi esistenti, per un danno complessivo indicativamente pari alla somma di euro 16.357,19. Parte attrice ha dedotto di aver più volte provveduto a denunciare i vari episodi di allagamento verificatisi e che tuttavia, nonostante vari solleciti e diffide all'ente territoriale competente sin dall'anno 2018 tramite segnalazioni verbali e p. e. c., la situazione dei luoghi rimaneva immutata;
peraltro, non avendo mai avuto riscontro e persistendo i fenomeni infiltrativi, il incaricava il Pt_1 dott. agr. di accertare e quantificare i danni subiti dal proprio fondo;
solo in data 6 luglio Persona_1
2020, a seguito di ulteriori solleciti, l' convenuto attuava sulla condotta idrica un Controparte_3 intervento manutentivo risolutivo ponendo così fine ai copiosi sversamenti d'acqua.
La responsabilità per i danni patiti (quantificati sulla base di perizia di parte) va imputata, alla stregua di quanto rappresentato, al ex art. 2051 c. c., in quanto proprietario Controparte_1
e custode della rete idrica in questione, per aver ommesso di provvedere alle attività di vigilanza e manutenzione della stessa.
A sostegno della domanda risarcitoria, parte attrice ha prodotto copiosa documentazione, comprensiva di rappresentazioni fotografiche dei luoghi e relazione tecnica di parte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il il quale, Controparte_1 nel contestare la domanda spiegata dal sig. ha eccepito l'insussistenza dei presupposti Pt_1 dell'invocata responsabilità.
Con comparsa depositata in data 6 aprile 2021 ha spiegato intervento volontario la sig.ra CP_2
, la quale, premettendo di essere comproprietaria del fondo agricolo interessato dai fenomeni
[...] infiltrativi oggetto di causa, ha dichiarato di “fare proprie” le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione dal coniuge col favore delle spese di lite. Parte_1
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, prova per testi e c.t. u. agronomica.
All'udienza del 10 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
In punto di qualificazione della domanda attorea, la fattispecie risarcitoria prospettata va inquadrata nell'ambito della peculiare ipotesi di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c. c.: infatti, parte attrice ed interveniente hanno prospettato, quale causa generatrice dei danni al fondo di loro proprietà e alle colture ivi insistenti, lo sversamento sul medesimo di ingenti quantitativi d'acqua provenienti dalla vicina conduttura idrica di proprietà del . Controparte_1 Elemento indispensabile ai fini della configurabilità della fattispecie di illecito aquiliano de qua è la ricorrenza di una relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso: la ratio della disposizione in esame è da ricercarsi nel potere di vigilanza e controllo che il custode ha rispetto alla cosa oggetto della custodia.
A lungo si è dibattuto circa l'ambito di operatività dell'art. 2051 c. c., ovvero se si riferisse soltanto a danni cagionati da cose che avessero assunto un ruolo attivo nella produzione del danno in virtù di un intrinseco dinamismo ovvero se si potesse estendere anche ai pregiudizi derivanti da cose inerti;
la giurisprudenza, in proposito, ha più volte avuto modo di affermare che la norma in commento non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni ex se in quanto, anche in relazione alle cose prive di dinamismo, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione del fatto dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento.
L'ipotesi di responsabilità contemplata dall'art. 2051 c. c. si incentra sulla nozione di “custodia”: custode della cosa è, in particolare, colui che ha l'effettivo potere materiale o giuridico su di essa, ossia colui che ha il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
In ordine alla natura della responsabilità in commento, attese le indicazioni che si ritraggono sul punto nella più recente giurisprudenza di legittimità (sì come avallate dalle SS. UU. della S. c. nella sentenza n. 20943/2022), essa ha natura oggettiva sì che non occorre la prova della colpa quale requisito costitutivo della fattispecie, risultando invero sufficiente l'integrazione dell'elemento materiale
(evento dannoso e nesso causale); in particolare, la S.C. ha chiarito che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti
i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno” (cass. n. 28811/2008).
Assodato il carattere oggettivo della responsabilità in parola, il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c. c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare, da un lato, che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (Cass. n. 25243/2006). D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (Cass. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Chiarito ciò in punto di diritto e tornando all'esame del caso concreto, deve ritenersi pienamente provato che i danni lamentati in giudizio dai coniugi – siano stati determinati per Pt_1 CP_2 diretta derivazione causale dallo stato di inefficiente manutenzione ed insufficiente intervento sulle CP_ condutture imputabili all' territoriale proprietario e gestore della rete idrica.
In primo luogo, risulta provato il fatto storico degli sversamenti d'acqua che nel biennio 2018 – 2020 ebbero ad interessare il fondo di parte attrice, circostanza risultante anche dai rilievi fotografici in atti e confermata dai testi escussi all'udienza tenuta in data 18 ottobre 2022. In particolare, il teste Tes_1
, all'epoca dei fatti dipendente del ha confermato la
[...] Controparte_1 circostanza che in occasione di uno dei sopralluoghi effettuato di concerto dai tecnici delle parti, il fondo – fosse completamente allagato. Dichiarazione di analogo tenore è stata resa Pt_1 CP_2 dal teste il quale ha ulteriormente precisato che il fondo, a cagione degli allagamenti, è Testimone_2 rimasto inaccessibile per circa un anno aggiungendo altresì che, a suo dire, la causa degli sversamenti era da rinvenirsi in una rottura della conduttura idrica comunale atteso che, una volta attuata la riparazione della condotta, i fenomeni infiltrativi sono andati via via scomparendo.
Dirimente, infine, la testimonianza resa dal teste , titolare dell'omonima ditta Testimone_3 incaricata dall'ente territoriale convenuto, nei mesi di febbraio e luglio 2020, di effettuare interventi manutentivi sul tratto di condotta idrica oggetto del contendere. Il teste ha riferito la presenza di una perdita della rete idrica comunale nel tratto di cui si chiede e di aver provveduto alla sua riparazione, confermando la fuoriuscita d'acqua dalla stessa e l'erosione del terreno circostante il punto di rottura.
Ha altresì aggiunto quanto segue: “sull'entità della perdita non sono in grado di riferire con precisione in quanto per la riparazione l'acqua fu chiusa;
c'era infatti molta pressione, quindi
l'acqua che era uscita era tanta;
una volta che abbiamo scavato abbiamo appurato che il terreno era tutto bagnato;
la pressione era tale senza chiudere l'acqua la riparazione non si sarebbe potuta fare”.
A fronte di siffatta prova fattuale, univoca e in alcun modo inficiata da prova contraria, non avendo il dedotto né provato il fortuito, deve ritenersi che i fatti produttivi del danno si sono CP_1 effettivamente verificati con le modalità e nei tempi appurati in corso di giudizio.
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica dei danni lamentati da parte attrice alla rottura delle condotte idriche di pertinenza comunale risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica a firma del dott. il quale, all'esito dei sopralluoghi eseguiti e di un'attenta Per_2 analisi, ha accertato l'eziologia dei fenomeni infiltrativi lamentati in citazione.
Nel dettaglio, la consulenza tecnica, disposta al fine di verificare lo stato dei luoghi in relazione a quanto lamentato nel libello introduttivo e stimare l'entità dei danni patiti, ha in primo luogo rilevato che, alla data del sopralluogo, la via San Biagio, confinante con il fondo di parte attrice, si presentava bagnata a causa del continuo sversamento superficiale di acque provenienti da un tombino comunale.
Detta acqua confluiva, prima, per principio di gravità, in un canale di gronda, per mezzo di un foro artificialmente realizzato nel muretto di contenimento, che consentiva alla stessa di fluire verso valle e, quindi, poi, per scorrimento superficiale ed infiltrazione nel sottosuolo, direttamente nel fondo del
All'interno del fondo – è stata riscontrata la presenza di un varco nel quale Pt_1 Pt_1 CP_2
è stata rilevata la presenza di un ingente quantitativo d'acqua, di molti detriti e di tre condotte idriche.
Tali condotte si presentavano in pessimo stato di conservazione, non facendo escludere rotture, considerata l'abbondante presenza di acqua e gli evidenti fenomeni ossidativi riscontrati a carico delle tubazioni. Atteso detto stato dei luoghi, il c. t. u. incaricato ha dunque così concluso: “si ritiene verosimile che la/e condotta/e risultino essere ancora danneggiate e, quindi, che gli sversamenti di acqua, ancora oggi presenti, possono avere causato la marcescenza delle vicine colture fondo
“Corica”, a causa di fitopatie funginee favorite dall'ambiente umido”.
In definitiva, il corredo probatorio, complessivamente considerato, consente ragionevolmente di affermare che i danni lamentati da parte attrice siano causalmente riconducibili agli sversamenti d'acqua provenienti dalle condutture idriche di pertinenza dell'ente territoriale convenuto, il quale, sul punto, non ha dato prova del fortuito, ragion per cui va ravvisata la piena responsabilità dello stesso.
CP_ Del resto, lo stesso convenuto, pur essendo gravato del relativo onere probatorio, non ha dedotto alcunché, neppure in via meramente assertiva, né ha allegato nulla circa la sussistenza di un eventuale fattore interruttivo del nesso di causalità riconducibile al caso fortuito, come previsto dall'art. 2051 c.
c. e dall'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che le carenze strutturali dell'impianto idrico di proprietà del unitamente alla Controparte_1 mancata effettuazione delle opere manutentive necessarie sulle condutture corroborano il convincimento sulla fondatezza della domanda attorea.
Ritenuto pertanto assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice in relazione al fatto storico ed al nesso di causalità tra il sinistro e lo stato dei luoghi, poiché parte convenuta di converso non ha fornito la prova del fortuito, deve dichiararsi sussistente la responsabilità ex art. 2051 c. c. della parte convenuta con conseguente diritto della parte attrice al risarcimento dei danni derivati.
In ordine alla liquidazione del risarcimento dei danni spettante all'attore, la c. t. u. redatta dal dott.
, da condividersi in quanto frutto di accertamento esaustivo e congruo adeguatamente motivato, Per_2 ha consentito di accertare che gli sversamenti d'acqua dalle condotte idriche oggetto di causa hanno causato al fondo di parte attrice danni patrimoniali da mancato guadagno e per la bonifica già effettuata e da effettuarsi, così distinguendo le voci di danno in: “a) mancato reddito relativo alla produzione di agrumi vari;
b) mancato reddito relativo alla produzione di frutti;
c) costi espianto soggetti arborei;
d) costi da sostenere per altre varie lavorazioni di sistemazione del terreno.
Tali importi sono stati quantificati dal c.t.u. in complessivi euro 7.680,00.
Vertendosi in ispecie in tema di debito di valore e non di valuta, la predetta somma, devalutata avuto riguardo al tempo dell'evento lesivo, va rivalutata secondo gli indici Istat di riferimento, anno per anno, dal dì dell'evento lesivo fino a quello di pubblicazione della presente decisione.
In difetto di prospettazione, non va accolta la domanda di liquidazione di interessi compensativi
(Cass. n. 635/2025).
Secondo soccombenza, il va condannata a rifondere parte attrice e Controparte_1 parte interveniente delle spese di lite, da liquidarsi in Euro 237,00 per spese vive e in Euro 5.077,00 per compensi al difensore, in base ai parametri previsti dal D. M. 55/2014, sì come aggiornati con D.
M. 147/2022, per le quattro fasi espletate ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum ex art. 5, co. 1, del D.
M. 55 cit. oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese relative alla c. t. u.
P. t. m. Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, condanna il a corrispondere ai sig.ri e la Controparte_1 Parte_1 CP_2 complessiva somma di Euro 7.680,00, con devalutazione e rivalutazione come da parte motiva;
rigetta la domanda di interessi compensativi. Condanna, altresì, l'ente territoriale convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 5.077,00 oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit., nonché euro 237,00 per spese vive. Spese di c.t.u. come da parte motiva.
Catania, 2 ottobre 2025
Il G. u.
Dott. Gaetano Cataldo