Decreto cautelare 8 maggio 2023
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 17/04/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00646/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2023, proposto da
Mercurio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Sciatta e Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato RIngela Rosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela RI Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AS RI Fazio in Lecce, piazzetta Montale n. 2;
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione cautelare dell’efficacia ,
della nota dirigenziale AOO_197 prot. n. 1326 del 6 aprile 2023 della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, relativa alla Farmacia n. 1 di Via Galeso n. 52 del Comune di Taranto, avente a oggetto: “Riscontro nota Comune di Taranto rif. prot. AOO_197/PROT/30/3/2023/0001293 - Atto stragiudiziale di significazione e diffida - esecuzione della sentenza resa dal T.A.R. Puglia n. 260\2019, confermata dal C.d.S. n. 1568\2020 e dalla Suprema Corte di Cassazione n. 18638\2020 in merito alla sede farmaceutica n. 1 del Comune di Taranto”, recante nuovo invito al Comune di Taranto di procedere con urgenza alla revisione della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche provvedendo contestualmente, nell’ambito di tale revisione, alla soppressione della sede farmaceutica n. 1 di Via Galeso n. 52, vacante e soprannumeraria, in quanto oggetto dell’ordinanza di chiusura n. 7 del 31 marzo 2023 (confermata con ordinanza cautelare di questa Sezione n. 218 del 4 maggio 2023, poi riformata in appello dal Consiglio di Stato per approfondimenti nel merito) da parte del Comune di Taranto per decadenza della titolarità, significando inoltre che la predetta sede farmaceutica - ormai soprannumeraria - non può essere inserita tra le sedi assegnabili mediante procedure concorsuali, indirizzata al Comune di Taranto, e non comunicata alla Mercurio S.r.l., ma depositata nell'ambito del giudizio n. 323/2023 pendente dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Lecce e di ogni altro atto o provvedimento precedente, prodomico, successivo cognito e non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Taranto;
Visto il decreto cautelare presidenziale n. 221 dell’8 maggio 2023, con cui è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa RIchiara Basurto e uditi per le parti i difensori l’Avv. G. Prete per la parte ricorrente, l’Avv. P. Scagliola, in sostituzione dell'Avv. M. Rosato, per la Regione Puglia, l’Avv. T.M. Fazio, in sostituzione degli Avv.ti Buccoliero e Liuzzi, per l'Amministrazione Comunale resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alle controparti il 7 maggio 2023 e depositato in giudizio lo stesso giorno, la Società ricorrente - già autorizzata con decreto sindacale n. 28 dell’8 marzo 2021 (a seguito della pronuncia del decreto di decadenza del Sindaco di Taranto n. 11 del 29 aprile 2020, dopo l’annullamento in via giurisdizionale, con sentenza passata in giudicato, dell’autorizzazione del 26 marzo 2018 al trasferimento dell’esercizio farmaceutico in questione alla Mercurio S.r.l.) alla prosecuzione, in via meramente provvisoria della gestione dell’esercizio farmaceutico vacante (n. 1 del Comune di Taranto, situata in via Galeso n. 52) - ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto, quanto segue.
2.1. Espone che a seguito del decesso, avvenuto il 13 luglio 2015, senza disposizione testamentaria, del Dr. Giuseppe Pitrelli, titolare e direttore della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Taranto, situata in via Galeso n. 52, la moglie (Sig.ra Luccisano RI ER) e il figlio (dott. Pitrelli Stefano Igino) del de cuius, in qualità di chiamati per legge alla successione ereditaria, hanno chiesto in data 21 luglio 2015, all’Azienda Sanitaria Locale e al Comune di Taranto, l’autorizzazione alla gestione provvisoria della citata Farmacia (sotto la responsabilità di un Direttore abilitato) ai sensi dell’art. 12, comma 12, della legge 2 aprile 1968, n. 475, esercizio provvisorio che è stato concesso con decreto del 23 luglio 2015, successivamente prorogato.
2.2. In data 28 dicembre 2017, la Società ricorrente, ha acquistato la predetta azienda farmaceutica dagli eredi ed il 4 gennaio 2018 - in costanza di proroga della gestione provvisoria disposta con provvedimento sindacale del 16 gennaio 2018 - ha chiesto all’Amministrazione Comunale resistente, il rilascio dell’autorizzazione alla titolarità della sede farmaceutica in oggetto, affidando la direzione della Farmacia alla dott.ssa Giovanna Interno.
2.3. Il Sindaco di Taranto ha autorizzato il predetto trasferimento con decreto del 26 marzo 2018, che è stato impugnato dinanzi a questo T.A.R., con ricorso notificato in data 28 maggio 2018, dalla dott.ssa Marina Bottiglione Farmacista iscritta al relativo albo professionale che sosteneva che, essendo decorso il termine massimo per la vendita, ai sensi dei commi 10 e 9 del predetto art. 7 della L. n. 362 del 1991, nonché dell’art. 12 della Legge n. 475 del 1968, la sede farmaceutica avrebbe dovuto essere messa a concorso dal Comune. Concorso al quale la stessa avrebbe avuto interesse a partecipare.
2.4. Questo T.A.R. con sentenza n. 260 pubblicata il 14 febbraio 2019 (confermata dalla Sezione III^ del Consiglio di Stato con sentenza n. 1568 pubblicata il 3 marzo 2020) ha accolto il ricorso, annullando il decreto del Sindaco del Comune di Taranto n. 10 del 26 marzo 2018 di autorizzazione del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica oggetto di causa dagli eredi del titolare alla Società ricorrente.
2.5. Pertanto, il Sindaco del Comune di Taranto, con decreto n. 11 del 29 aprile 2020 notificato alla Mercurio S.r.l. il 6 maggio 2020, ha disposto “la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico sito in via Galeso 52, in Taranto - Farmacia Pitrelli di Mercurio S.r.l., con effetto immediato”.
2.6. Il predetto decreto sindacale (n. 11 del 29 aprile 2020) è stato impugnato dalla Mercurio S.r.l. dinanzi a questo T.A.R. (giudizio n.r.g 482\2020) e, nelle more del giudizio n. r.g. 482\2020, il Sindaco del Comune di Taranto con decreto n. 28 dell’8 marzo 2021, ha stabilito “il prosieguo in regime provvisorio della continuità dell’esercizio farmaceutico della sede di Via Galeso 52 -Pitrelli\Mercurio S.r.l. da parte dell’attuale gestore, durante l’emergenza sanitaria\pandemica in atto e tanto nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali di assegnazione della sede de qua da parte della Regione Puglia”, pertanto il T.A.R. Puglia - Lecce con sentenza n. 732 pubblicata il 14 maggio 2021, ha dichiarato l’improcedibilità del predetto ricorso per la cessazione della materia del contendere.
2.7. Espone, inoltre, la ricorrente che, senza che sia stata espletata la procedura concorsuale di assegnazione della sede farmaceutica de qua da parte della Regione Puglia, il Sindaco del Comune di Taranto ha adottato il 31 marzo 2023 l’ordinanza n. 7 di chiusura della Farmacia sita in Taranto Via Galeso n. 52, impugnata dinanzi a questa Sezione, con ricorso introduttivo del giudizio r.g. 323\2023, nell’ambito del quale il Comune di Taranto ha depositato la collegata nota del 6 aprile 2023 prot. AOO_97 prot. n. 1326, con cui il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale Sezione Farmaci - Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa della Regione Puglia ha dichiarato che la Farmacia n. 1 siccome in sovrannumero non verrà messa a concorso; invitando il Comune di Taranto a revisionare la pianta organica e a sopprimere la Farmacia n. 1 previo parere dell’Ordine dei Farmacisti e dell’A.S.L. di Taranto.
3. A sostegno del ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale la ricorrente ha chiesto anche misure cautelari monocratiche, sono state rassegnate le censure di seguito rubricate.
I) Illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza.
II) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 3 della Legge 241 del 1990 ss.mm. - Omessa e apparente motivazione - Assenza di istruttoria - mancata comunicazione di avvio del procedimento.
III) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione ed errata applicazione dell’art. 104 comma 1, del R.D. n. 1265 del 1934 (T.U.L.S.).
IV) Illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà con gli atti del procedimento di decadenza, per sviamento di potere, errore e travisamento dei fatti, per illogicità manifesta, per irragionevolezza, per violazione del principio di proporzionalità, per ingiustizia manifesta, per difetto e\o contraddittorietà della motivazione, per discriminazione.
4. Con decreto cautelare presidenziale n. 221 dell’8 maggio 2023, è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con la seguente motivazione: “ Considerato che, prescindendo - allo stato - da ogni valutazione sul fumus boni juris (che, nel particolare caso di specie, appare opportuno riservare al Collegio all’esito della piena esplicazione del contraddittorio tra le parti in causa), tenuto conto dell’ordinanza cautelare di rigetto di questa Sezione n. 218 del 4 Maggio 2023 e della circostanza che risulta per tabulas che le altre Farmacie presenti nel Quartiere Tamburi del Comune di Taranto “possono soddisfare transitoriamente il fabbisogno e le richieste degli utenti”, non si ravvisa nella vicenda de qua la presenza del presupposto di legge (art. 56 c.p.a.) per la concessione dell’invocata tutela cautelare monocratica urgente costituito da un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione (6 Giugno 2023). ”
5. In 1 giugno 2023 si è costituito in giudizio il Comune di Taranto eccependo l’infondatezza del ricorso.
6. Alla Camera di Consiglio del 6 giugno 2023, la Società ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare incidentalmente proposta.
7. Il 18 luglio 2023 si è costituita in giudizio la Regione Puglia chiedendo il rigetto del ricorso.
8. Il 7 dicembre 2023 la Regione Puglia ha depositato una memoria difensiva eccependo l’inammissibilità o, in subordine il rigetto del ricorso.
9. Con una memoria difensiva depositata in giudizio il 9 dicembre 2023, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
9. Il 18 dicembre 2023 la Società ricorrente ha depositato in giudizio memoria di replica insistendo per l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
10. In data 14 giugno 2024 la Regione Puglia ha depositato in giudizio una memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
11. Il 17 gennaio 2025 la Regione Puglia ha depositato in giudizio in giudizio la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Taranto n. 459 del 20 dicembre 2024, avente ad oggetto “Revisione pianta organica delle sedi farmaceutiche biennio 2022-2024”, nonché il progetto di revisione della pianta organica Farmacie ed il Verbale tecnico di approvazione progetto.
12. In data 7 marzo 2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
13. Il 18 marzo 2025 la Regione Puglia ha depositato in giudizio una memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
14. In data 19 marzo 2025 il Comune di Taranto ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.
15. Nella pubblica udienza del 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
16. Si può prescindere da ogni questione relativa all’ammissibilità del gravame, poiché il ricorso è divenuto - sicuramente - improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
A tal proposito, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “ La cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione ” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
Ebbene, si osserva che, nel caso di specie, risulta “per tabulas” che è stata pienamente soddisfatta (nelle more del giudizio) la pretesa sostanziale azionata dalla parte ricorrente, poiché con la sopravvenuta (esibita) deliberazione di Giunta Municipale n. 459 del 20 dicembre 2024, il Comune di Taranto ha (infine) disposto la revisione della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche del territorio comunale per il biennio 2022-2024, mantenendo la Farmacia n. 1 del Comune di Taranto, sita in via Galeso n. 52, gestita dalla Società odierna ricorrente, sicchè questo Tribunale non può che dichiarare il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, in quanto la predetta deliberazione giuntale non risulta adottata in adempimento dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e con riserva dell’esito di merito del presente giudizio ed è - con ogni evidenza - incompatibile con il provvedimento comunale impugnato con il ricorso n. 323/2023 (da ritenersi, dunque, implicitamente superato), in conseguenza del quale è stata emanata la nota dirigenziale regionale gravata dalla medesima ricorrente nel presente giudizio.
Il Collegio rileva, infatti, che non può essere obliterata la circostanza (dirimente) che la Regione Puglia, con l’impugnata nota dirigenziale prot. n. 1326 del 6 aprile 2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa relativa precipuamente alla Farmacia n. 1 di Via Galeso n. 52 del Comune di Taranto, aveva esplicitamente invitato il Comune di Taranto a procedere con urgenza alla revisione della P.O. delle sedi farmaceutiche del territorio comunale provvedendo contestualmente, nell’ambito di tale revisione, alla soppressione della sede farmaceutica n. 1 di Via Galeso n. 52, vacante e soprannumeraria, in quanto oggetto dell’ordinanza di chiusura n. 7 del 31 Marzo 2023; e che, invece, tale invito regionale è stato - consapevolmente e clamorosamente - disatteso dal Comune di Taranto con la più volte menzionata delibazione della Giunta Municipale n. 459 del 20 dicembre 2024, che (come detto) ha (infine) disposto la revisione della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche del territorio comunale per il biennio 2022-2024, mantenendo la Farmacia n. 1 del Comune di Taranto, sita in via Galeso n. 52, gestita dalla Società ricorrente.
15. Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
16. Sussistono, tuttavia, con ogni evidenza, i presupposti di legge per disporre la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
RIchiara Basurto, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RIchiara Basurto | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO