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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 04/02/2026, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1795/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7507/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_3511 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_3511 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_3511 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1048/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 117817/3511 alla TARI anno 2018-19-20 per omessa infedele dichiarazione per l'importo di euro 1.792 ,00, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che gli atti sono illegittimi per carenza di legittimazione in capo ad Resistente_1 s.r.l., inesistenza della notifica attraverso servizio postale, per carenza di motivazione e prescrizione della pretesa tributaria.
Si sono costituiti il Comune e Resistente_1 s.rl. e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Superata la questione relativa alla legittimazione della società Resistente_1 essendo intervenute la legge
15/25 e la sentenza della Corte di Cassazione n.14335/25, quanto alla eccepita inesistenza della notifica, giova richiamare l'art. 14 Legge n. 890/1982, come modificato dall'art. 20 Legge n. 146/1998, per il quale la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, e l'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata.
Pertanto, la dedotta inesistenza della notifica dell'avviso è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa.
Nel caso di specie la notifica è correttamente avvenuta e, in ogni caso, ogni irregolarità sarebbe sanata in quanto il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto, tanto da aver proposto tempestivo ricorso.
Quanto al difetto di motivazione, che l'atto impugnato contiene l'iter seguito dall'Ufficio impositore che ha indicato l'imposta, i periodi di riferimento, i criteri di calcolo, gli elementi giustificativi e probatori. D'altra parte, la motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica, purché il contribuente sia messo nelle condizioni di poter comprendere l'iter seguito dall'ente impositore e di poter adeguatamente articolare le proprie difese.
Sul punto l'art. 7 dello Statuto del contribuente rimanda espressamente all'art. 3 della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo e impone che negli atti degli uffici tributari siano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione", anche se non richiama “le risultanze dell'istruttoria", cui fa invece espresso riferimento la legge del 1990.
Ovviamente l'obbligo di motivazione non è identico per tutti gli atti amministrativi ed essa, pur se sommaria o semplificata, deve contenere requisiti minimi di richiamo alle circostanze di fatto che li determinano e ai criteri normativi su cui si fondano, soprattutto quando non vi sia stata una istruttoria in contraddittorio con il destinatario del provvedimento (sulla motivazione degli atti tributari cfr. Cass. 16 dicembre 2005 sent. n.
27758).
Nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta motivazione che ha permesso alla ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di articolare le proprie difese efficacemente in quanto l'atto impugnato è chiaro e ben motivato.
Passando al merito del ricorso, il ricorrente deduce la prescrizione della pretesa tributaria.
L'avviso di accertamento ha ad oggetto l'imposta TARI dovuta per gli anni 2018, 2019, 2020 e occorre, pertanto, distinguere tra i vari periodi.
Certamente in relazione agli anni dal 2019 al 2020 l'imposta non è prescritta in quanto i termini sarebbero scaduti rispettivamente a dicembre 2024 e a dicembre 2025.
Quanto al periodo di imposta 2018, invece, il termine è scaduto a dicembre 2023 e, pur applicando la normativa in materia di Covid 19, la notifica dell'1.2.25 dell'avviso è avvenuta a prescrizione già realizzatasi.
Il ricorso deve essere, pertanto, essere parzialmente accolto.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente all'imposta dovuta per l'anno 2018. Rigetta nel resto. Compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7507/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_3511 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_3511 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117817_3511 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1048/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 117817/3511 alla TARI anno 2018-19-20 per omessa infedele dichiarazione per l'importo di euro 1.792 ,00, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che gli atti sono illegittimi per carenza di legittimazione in capo ad Resistente_1 s.r.l., inesistenza della notifica attraverso servizio postale, per carenza di motivazione e prescrizione della pretesa tributaria.
Si sono costituiti il Comune e Resistente_1 s.rl. e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Superata la questione relativa alla legittimazione della società Resistente_1 essendo intervenute la legge
15/25 e la sentenza della Corte di Cassazione n.14335/25, quanto alla eccepita inesistenza della notifica, giova richiamare l'art. 14 Legge n. 890/1982, come modificato dall'art. 20 Legge n. 146/1998, per il quale la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, e l'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata.
Pertanto, la dedotta inesistenza della notifica dell'avviso è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa.
Nel caso di specie la notifica è correttamente avvenuta e, in ogni caso, ogni irregolarità sarebbe sanata in quanto il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto, tanto da aver proposto tempestivo ricorso.
Quanto al difetto di motivazione, che l'atto impugnato contiene l'iter seguito dall'Ufficio impositore che ha indicato l'imposta, i periodi di riferimento, i criteri di calcolo, gli elementi giustificativi e probatori. D'altra parte, la motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica, purché il contribuente sia messo nelle condizioni di poter comprendere l'iter seguito dall'ente impositore e di poter adeguatamente articolare le proprie difese.
Sul punto l'art. 7 dello Statuto del contribuente rimanda espressamente all'art. 3 della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo e impone che negli atti degli uffici tributari siano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione", anche se non richiama “le risultanze dell'istruttoria", cui fa invece espresso riferimento la legge del 1990.
Ovviamente l'obbligo di motivazione non è identico per tutti gli atti amministrativi ed essa, pur se sommaria o semplificata, deve contenere requisiti minimi di richiamo alle circostanze di fatto che li determinano e ai criteri normativi su cui si fondano, soprattutto quando non vi sia stata una istruttoria in contraddittorio con il destinatario del provvedimento (sulla motivazione degli atti tributari cfr. Cass. 16 dicembre 2005 sent. n.
27758).
Nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta motivazione che ha permesso alla ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di articolare le proprie difese efficacemente in quanto l'atto impugnato è chiaro e ben motivato.
Passando al merito del ricorso, il ricorrente deduce la prescrizione della pretesa tributaria.
L'avviso di accertamento ha ad oggetto l'imposta TARI dovuta per gli anni 2018, 2019, 2020 e occorre, pertanto, distinguere tra i vari periodi.
Certamente in relazione agli anni dal 2019 al 2020 l'imposta non è prescritta in quanto i termini sarebbero scaduti rispettivamente a dicembre 2024 e a dicembre 2025.
Quanto al periodo di imposta 2018, invece, il termine è scaduto a dicembre 2023 e, pur applicando la normativa in materia di Covid 19, la notifica dell'1.2.25 dell'avviso è avvenuta a prescrizione già realizzatasi.
Il ricorso deve essere, pertanto, essere parzialmente accolto.
In considerazione del parziale accoglimento del ricorso ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso limitatamente all'imposta dovuta per l'anno 2018. Rigetta nel resto. Compensa le spese.