Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 04/02/2026, n. 1795
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione della pretesa tributaria per l'anno 2018

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione per l'anno 2018, scaduto a dicembre 2023, fosse già maturato al momento della notifica dell'avviso avvenuta nel febbraio 2025, nonostante l'applicazione della normativa Covid-19.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria per l'anno 2019

    La Corte ha ritenuto che l'imposta per l'anno 2019 non sia prescritta, poiché i termini sarebbero scaduti a dicembre 2024, prima della notifica dell'avviso.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria per l'anno 2020

    La Corte ha ritenuto che l'imposta per l'anno 2020 non sia prescritta, poiché i termini sarebbero scaduti a dicembre 2025, prima della notifica dell'avviso.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione in capo a Resistente_1 s.r.l.

    La Corte ha superato la questione relativa alla legittimazione della società Resistente_1, facendo riferimento all'intervento della legge 15/25 e alla sentenza della Corte di Cassazione n. 14335/25.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica tramite servizio postale

    La Corte ha ritenuto che la notifica sia avvenuta correttamente a mezzo posta, richiamando l'art. 14 Legge n. 890/1982 e l'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973. Inoltre, ha considerato che ogni eventuale irregolarità sarebbe sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato contenesse l'iter seguito dall'Ufficio impositore, indicando l'imposta, i periodi di riferimento, i criteri di calcolo e gli elementi giustificativi. Ha altresì affermato che la motivazione, anche se sintetica, deve permettere al contribuente di comprendere l'iter seguito dall'ente e di articolare le proprie difese, principio rispettato nel caso di specie.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 04/02/2026, n. 1795
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1795
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo