Articolo 43 della Legge 28 febbraio 1967, n. 131
Articolo 42
Versione
14 aprile 1967
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Versione
11 giugno 1977
Art. 43.
Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui agli articoli 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , della legge 5 luglio 1961, n. 635 , e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi degli articoli 11 delle stesse leggi, restano regolate dalle leggi medesime.
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Entrata in vigore il 11 giugno 1977