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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/04/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3725/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3725/2023 tra (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. RICCIO PAOLA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) + 40, Controparte_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 8,50 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: on avv. RICCIO PAOLA Parte_1
per 40 nessuno è presente Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Ricco precisa le conclusioni come da separato foglio in atti da ritenersi per allegato al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 9,05 sospende la trattazione della causa per altre già calendarizzate. Ad ore 12,09 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,30.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3725/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. RICCIO PAOLA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) + 40, Controparte_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore evocava in Parte_1 giudizio i 41 convenuti per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che il sig.
è divenuto proprietario unico, esclusivo ed a titolo originario per Parte_1 maturata usucapione rispettivamente delle quote di fu per Controparte_2 Per_1
140/2520, fu per 140/2520, fu 140/2520, Controparte_3 Per_1 Controparte_4
per 140/2520 per 140/2520, Parte_2 Parte_3 Per_2
per 140/2520, di per Parte_4 Per_2 Parte_5 Per_2
140/2520 nei confronti dei loro eredi tutti o aventi causa del seguente bene immobile: catasto Fabbricati Comune di Senigallia, foglio 53 part.lla 184 casa di civile abitazione catasto Fabbricati Comune di Senigallia, foglio 53 part.lla 184 casa di civile abitazione ai piani terra, primo e secondo sottotetto, cat. A/6, classe 2, vani 8,5 rendita € 136,08 oggi demolita. Per l'effetto ordinarsi al Conservatore competente la trascrizione dell'emananda sentenza”. pagina 2 di 4 I convenuti rimanevano contumaci. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalla parte attrice e prova per testi.
Sulle conclusioni rassegante dalle parti in data odierna e dopo breve discussione orale la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.
132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Osserva il Giudicante che l'art.1158 c.c. sancisce l'acquisto della proprietà dei beni immobili in virtù del possesso continuato per venti anni, possesso che altresì non deve essere iniziato in modo violento o clandestino (nec vis nec clam), nel qual caso il termine inizia a decorrere dal momento della cessazione dei predetti vizi (art.1163 c.c.), né deve essere interrotto per oltre un anno, salva l'ipotesi del recupero in seguito ad azione giudiziaria (art.1167 c.c.).
Nel caso di specie parte attrice non è riuscita a fornire prova convincente quanto all'esistenza del possesso ultraventennale ad usucapendum. Difatti i testi escussi ( e ) hanno potuto riferire Testimone_1 Testimone_2 che il possesso da parte dell'attore è avvenuto solo per un periodo di molto inferiore al ventennio necessario per usucapire “… posso riferire dal 2008 in poi … (teste
), “….. è in possesso da circa 8/9 anni….. ed ancora rispondendo al capitolo Tes_1
c) ……si è vero. preciso che l'ha recintato circa 5/6 anni fa;” (teste . Tes_2
Detti testi, disinteressati e nel complesso credibili, così come citati da parte attrice, ha nno pertanto smentito quanto affermato da parte attrice.
Ma v'è più. Infatti anche la teste pur precisando un non meglio specificato CP_2 permesso risalente all'anno 2000, affermava che l'attore entrava “….in possesso nel 2009….”. Peraltro quanto emerso dalla prova testimoniale è confermato anche dall'atto di compravendita del 2009, così come versato in atti da parte attrice, ove all'art. 4 le parti danno atto che “… da tale data (01.07.2009) la parte acquirente ( ) Parte_1 viene immessa nel possesso degli immobili oggetto del presente atto”. pagina 3 di 4 Né ha dimostrato di aver continuato il possesso dei precedenti proprietari, in quanto non è emersa prova univoca in tal senso, peraltro nulla accennando neppure nelle rassegnate conclusioni.
Pertanto parte attrice non ha ottemperato ad un suo preciso onere ex art. 2697 cc (onere della prova), non avendo fornito il benché minimo riscontro probatorio alla domanda che alla luce di quanto emerso dall'istruttoria appare un goffo e maldestro tentativo di ottenere una impossibile pronuncia a se favorevole, che rasenta la temerarietà. Da ciò ne discende la ovvia necessità di rigettare la domanda, poiché assolutamente infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda
Nulla per le spese stante la contumacia dei convenuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3725/2023 tra (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. RICCIO PAOLA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) + 40, Controparte_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 7 aprile 2025 ad ore 8,50 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: on avv. RICCIO PAOLA Parte_1
per 40 nessuno è presente Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Ricco precisa le conclusioni come da separato foglio in atti da ritenersi per allegato al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 9,05 sospende la trattazione della causa per altre già calendarizzate. Ad ore 12,09 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,30.
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3725/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. RICCIO PAOLA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
Indirizzo Telematico, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) + 40, Controparte_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore evocava in Parte_1 giudizio i 41 convenuti per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che il sig.
è divenuto proprietario unico, esclusivo ed a titolo originario per Parte_1 maturata usucapione rispettivamente delle quote di fu per Controparte_2 Per_1
140/2520, fu per 140/2520, fu 140/2520, Controparte_3 Per_1 Controparte_4
per 140/2520 per 140/2520, Parte_2 Parte_3 Per_2
per 140/2520, di per Parte_4 Per_2 Parte_5 Per_2
140/2520 nei confronti dei loro eredi tutti o aventi causa del seguente bene immobile: catasto Fabbricati Comune di Senigallia, foglio 53 part.lla 184 casa di civile abitazione catasto Fabbricati Comune di Senigallia, foglio 53 part.lla 184 casa di civile abitazione ai piani terra, primo e secondo sottotetto, cat. A/6, classe 2, vani 8,5 rendita € 136,08 oggi demolita. Per l'effetto ordinarsi al Conservatore competente la trascrizione dell'emananda sentenza”. pagina 2 di 4 I convenuti rimanevano contumaci. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalla parte attrice e prova per testi.
Sulle conclusioni rassegante dalle parti in data odierna e dopo breve discussione orale la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt.
132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Osserva il Giudicante che l'art.1158 c.c. sancisce l'acquisto della proprietà dei beni immobili in virtù del possesso continuato per venti anni, possesso che altresì non deve essere iniziato in modo violento o clandestino (nec vis nec clam), nel qual caso il termine inizia a decorrere dal momento della cessazione dei predetti vizi (art.1163 c.c.), né deve essere interrotto per oltre un anno, salva l'ipotesi del recupero in seguito ad azione giudiziaria (art.1167 c.c.).
Nel caso di specie parte attrice non è riuscita a fornire prova convincente quanto all'esistenza del possesso ultraventennale ad usucapendum. Difatti i testi escussi ( e ) hanno potuto riferire Testimone_1 Testimone_2 che il possesso da parte dell'attore è avvenuto solo per un periodo di molto inferiore al ventennio necessario per usucapire “… posso riferire dal 2008 in poi … (teste
), “….. è in possesso da circa 8/9 anni….. ed ancora rispondendo al capitolo Tes_1
c) ……si è vero. preciso che l'ha recintato circa 5/6 anni fa;” (teste . Tes_2
Detti testi, disinteressati e nel complesso credibili, così come citati da parte attrice, ha nno pertanto smentito quanto affermato da parte attrice.
Ma v'è più. Infatti anche la teste pur precisando un non meglio specificato CP_2 permesso risalente all'anno 2000, affermava che l'attore entrava “….in possesso nel 2009….”. Peraltro quanto emerso dalla prova testimoniale è confermato anche dall'atto di compravendita del 2009, così come versato in atti da parte attrice, ove all'art. 4 le parti danno atto che “… da tale data (01.07.2009) la parte acquirente ( ) Parte_1 viene immessa nel possesso degli immobili oggetto del presente atto”. pagina 3 di 4 Né ha dimostrato di aver continuato il possesso dei precedenti proprietari, in quanto non è emersa prova univoca in tal senso, peraltro nulla accennando neppure nelle rassegnate conclusioni.
Pertanto parte attrice non ha ottemperato ad un suo preciso onere ex art. 2697 cc (onere della prova), non avendo fornito il benché minimo riscontro probatorio alla domanda che alla luce di quanto emerso dall'istruttoria appare un goffo e maldestro tentativo di ottenere una impossibile pronuncia a se favorevole, che rasenta la temerarietà. Da ciò ne discende la ovvia necessità di rigettare la domanda, poiché assolutamente infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda
Nulla per le spese stante la contumacia dei convenuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 7 aprile 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4