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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 198 R.G.A.C. dell'anno 2022
T R A
con sede legale in Balconi di Pescantina in via Ex Parte_1
Internati n.11/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Arrigo Varlaro Sinisi, giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
, con sede legale in Controparte_1
, in via Roma n. 188, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: appalto di opere pubbliche;
azione di adempimento e risarcimento danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Pt_1
agiva in giudizio contro il
[...] Controparte_1
.
[...]
L'attrice premetteva che in data 23 febbraio 2010 veniva stipulato un contratto di appalto pubblico di lavori fra l'ente locale e la detta società, in base al quale erano stati svolti “lavori di consolidamento dei quartieri Mirio, Stagnone e Convento”.
Sospesi i lavori, onde apportare le variazioni richieste dalla stazione appaltante e confluite nel progetto di variante, e successivamente ripresi, questi venivano conclusi in data 11 novembre 2011.
Tuttavia, il Comune non emetteva il 4° S.A.L., né il certificato di ultimazione dei lavori, né quello di collaudo e non pagava le ultime somme di spettanza, nonostante l'ente fosse stato sollecitato in via stragiudiziale.
In base a ciò, la società attrice lamentava tre pregiudizi (cfr. pag.
3 -7 dell'atto di citazione): 1) il mancato pagamento del saldo, con maturazione dei conseguenti interessi moratori ex d.lgs.
231/2002; 2) il danno per l'omissione relativa all'emissione del certificato di conclusione dei lavori e/o collaudo, oltre interessi e rivalutazione;
3) il mancato svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,5% effettuate sui tre certificati di pagamento emessi, oltre interessi e rivalutazione sino al dì del soddisfo.
Pertanto, parte attrice chiedeva di accertare l'inadempimento del e di condannare il medesimo al risarcimento del danno, CP_1
al pagamento del saldo del corrispettivo e allo svincolo delle ritenute dello 0,5% compiute nei vari S.A.L. (cfr. conclusioni a pag.
8-9 dell'atto di citazione), oltre interessi e rivalutazione.
La causa veniva istruita con le produzioni documentali di parte attrice e tramite l'escussione dei testi rilevanti e veniva posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27 gennaio 2025 con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
Parte attrice concludeva come da comparsa conclusionale agli atti.
2 2. Preliminarmente va ribadita la contumacia del convenuto regolarmente citato in Controparte_1
giudizio e non costituitosi.
3. Nel merito, si evidenzia che è onere del creditore dare prova dell'adempimento della propria prestazione, mentre spetta al debitore convenuto l'onere di dimostrare di aver adempiuto o il fatto estintivo o impeditivo dell'obbligazione.
Nel caso di specie, agli atti è stata data prova dell'ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatore, in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte in questo giudizio e al compendio fotografico allegato da parte attrice relativo alla variante apportata.
Il teste ha dichiarato che alla data del 10 Testimone_1
novembre 2011 i lavori erano in fase molto avanzata, anche se non ricordava esattamente se fossero ultimati (cfr. verbale del 16 novembre 2022).
Altresì, l'altro teste, ha dichiarato che i Testimone_2
lavori a tale data erano già stati ultimati (cfr. verbale del 16 novembre 2022).
Orbene, data la sostanziale coincidenza delle due dichiarazioni
(sulla cui attendibilità non sono emersi pregiudizi di sorta, non ravvisandosi distonie con il resto del materiale probatorio raccolto) circa il completamento dei lavori, il compendio fotografico (doc. 18), dal quale appare che i lavori sono stati realizzati conformemente alla variante di progetto (cfr. doc. 20),
e posto che non vi sono elementi raccolti di segno contrario, si può ritenere adempiuta l'obbligazione dell'appaltatore consistente nella realizzazione delle opere prevista dal contratto
3 di appalto.
A seguito di ciò sono sorte le obbligazioni gravanti in capo al convenuto. CP_1
Al riguardo, non vi sono elementi per ritenere avvenuto l'adempimento da parte del né un fatto estintivo o CP_1
impeditivo dell'obbligazione.
Per quanto concerne l'obbligazione di pagamento del saldo del corrispettivo, agli atti non vi è prova di alcun pagamento da parte del CP_1
Pertanto, il va condannato al pagamento del saldo del CP_1
corrispettivo, determinato nella misura di euro 10.948,13 (cfr. doc. 15 di parte attrice).
Inoltre, l'Ente va condannato anche al pagamento degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 su detta somma, dalla scadenza del termine di pagamento previsto per legge, ossia trenta giorni successivi alla richiesta di pagamento (e non all'ultimazione dei lavori), avvenuta in via stragiudiziale solo con lettera a mezzo fax del 31 luglio 2012 (cfr. doc. 16 di parte attrice)
e fino al soddisfo.
Per quanto riguarda il mancato svincolo delle ritenute di garanzia dello 0,5% per indennizzi per infortuni, effettuate sui tre certificati di pagamento emessi (doc. 4, 11 e 14), si rileva in via preliminare che la questione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attiene allo svolgimento del rapporto contrattuale (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 19049 del 06/09/2010 -
Rv. 614030 – 01).
Nel merito, tale domanda può essere accolta.
Al riguardo si rileva che l'omissione del certificato di collaudo
4 comporta il perdurare della ritenuta di tali somme, in base all'art. 4, comma 3, del regolamento attuativo (d.P.R. 207/2010) del d.l.gs
163/2006 applicabile ratione temporis.
Peraltro, non è nemmeno provato né allegata una giustificazione che abbia costituito fattore impeditivo all'emissione del certificato.
Anzi, dalle dichiarazioni testimoniali (cfr. verbale del 16 novembre 2022) emerge che non vi fossero difformità nei lavori, per quanto a conoscenza dei testi.
In ogni caso, stante le comunicazioni stragiudiziali inviate dall'appaltatore (cfr. lettera del 31 luglio 2012 – doc. 16), il
Comune avrebbe quantomeno dovuto rispondere per giustificare la mancata adozione del certificato, ma nulla di tutto questo è avvenuto.
Pertanto, si ritiene fondata la domanda di parte attrice sotto tale profilo.
L'importo delle ritenute è stabilito nei tre S.A.L. emessi dal responsabile del procedimento (cfr. allegati 4, 11 e 14 di parte attrice). La somma di tali importi ammonta ad euro 10.533,41.
Alla luce di tale disamina, il deve essere condannato al CP_1
pagamento della somma de qua.
Su tale somma sono anche dovuti gli interessi ex art. 1224 c.c. dalla data di ultimazione dei lavori (11 novembre 2011) e fino alla data della domanda giudiziale. Dalla data della domanda giudiziale sono poi dovuti gli interessi nella misura di cui al d.lgs.
231/2002 e fino al soddisfo, in base all'art. 1284, comma 4, c.c.
Nessuna rivalutazione è dovuta, in quanto l'obbligazione di restituire una somma di denaro costituisce un debito di valuta e
5 non un debito di valore.
4. Per quanto concerne, invece, il risarcimento del danno lamentato per l'omessa adozione del certificato di ultimazione dei lavori e/o di collaudo, si deve ritenere assente la prova di un effettivo pregiudizio subito dall'appaltatore, a differenza di quanto sostenuto da parte attrice.
Sul punto, si osserva che nel nostro ordinamento non è accolta la nozione di danno in re ipsa (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 32946 del 17/12/2024 - Rv. 673460 – 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 252 del 04/01/2024 - Rv. 669790 – 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 19551 del 10/07/2023 - Rv. 668139 – 01; Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 14268 del 25/05/2021 - Rv. 661551 - 02).
Conseguentemente, il danneggiato ha l'onere di allegare e provare specificamente il pregiudizio subito.
Infatti, seppur è provato l'evento lesivo consistente nell'omissione del certificato di ultimazione dei lavori e/o di collaudo, non sono state allegate e provate effettive conseguenze economiche pregiudizievoli in danno dell'attrice
Nel caso di specie è evidente la carenza di prova di tale elemento, in quanto parte attrice si è solo limitata a prospettare una modalità di liquidazione del danno di tipo equitativo, facendo riferimento ad una delibera dell'ANAC del 2013, senza provare le specifiche conseguenze economiche negative nella propria sfera patrimoniale.
Più nel dettaglio, nonostante si alleghi che il danno consista nelle spese per le garanzie fideiussorie e per le polizze assicurative mantenute in essere nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori, l'attrice ben avrebbe potuto produrre in giudizio i
6 documenti comprovanti gli esborsi compiuti, anziché limitarsi a citare il criterio equitativo (peraltro ben risalente, considerata la citata delibera ANAC del 2013 – cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'attrice (allegati
22 e 23), si evince che non sono state pagate somme ulteriori in data successiva all'ultimazione dei lavori (11 novembre 2011) né che siano state stipulate proroghe successive a tale data o altre polizze.
Pertanto, questa voce di danno non può essere riconosciuta cosi come formulata in domanda.
5. Alla luce del fatto che è stata accolta le domande di parte attrice sono state accolte in parte, si ritengono sussistenti motivi tali da compensare le spese di lite fra le parti per ½, dovendosi porre la restante quota a carico del convenuto, in base al CP_1
principio di soccombenza.
Tali spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/14 per le cause di valore compreso fra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, applicata una riduzione dei compensi in ragione della limitata attività processuale in concreto svolta e della non elevata complessità delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro 10.948,13 a titolo di saldo del corrispettivo dovuto, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5
d.lgs. 231/2002 dal termine di trenta giorni successivo alla
7 lettera del 31 luglio 2012 e sino al soddisfo;
2) condanna il al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di euro 10.533,41 a titolo di restituzione delle somme ritenute per infortuni, oltre interessi ex art. 1224 c.c. dalla data di ultimazione dei lavori (11 novembre 2011) e fino alla data della domanda giudiziale e interessi nella misura di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data della domanda giudiziale e fino al soddisfo, in base all'art. 1284, comma 4,
c.c.
3) rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
4) compensa per ½ le spese di lite, condannando il
[...]
alla rifusione della restante Controparte_1
quota in favore di che si liquida in euro Parte_1
7.051,50, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Caltanissetta, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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