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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 5158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5158 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10084/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice ID FI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 10084/2020 promossa da:
Parte_1
[...] con l'avv. S. Di Gangi;
ATTORI contro uale procuratrice della mandataria di Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 con l'avv. R.L.G. Giulini;
CONVENUTA
Oggetto: rapporti bancari, fideiussione;
Conclusioni: per gli opponenti:
Ogni contraria istanza, deduzione od eccezione disattesa, voglia l'On.le Tribunale Ordinario adito:
In via istruttoria:
Come da memorie ex art. 183, VI, numeri due e tre, cpc, depositate rispettivamente il 22.04.2022 ed il
09.05.2022, da intendersi qui richiamate e trascritte: ordinare a parte convenuta in opposizione il deposito della documentazione in quegli atti elencata, nonché disporre CTU sulla correttezza sostanziale e contabile dei rapporti garantiti. Il tutto con le salvezze del caso.
Nel merito, in principalità, come da memoria ex art. 183, VI, numero uno, cpc, depositata il 25.03.2022, da intendersi qui richiamata e trascritta:
pagina 1 di 5 Revocare l'opposto decreto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo per le ragioni esposte nel corpo di questo atto. Accettarsi e dichiararsi la nullità, l'inesistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori degli opponenti nei confronti della società opposta, in considerazione delle violazioni normative descritte in atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Nel merito, in subordine, come da memoria ex art. 183, VI, numero uno, cpc, depositata il 25.03.2022, da intendersi qui richiamata e trascritta: Ridurre la somma intimata a quella effettivamente garantita come accertata all'esito dell'esperienda istruttoria. Sempre, come da memoria ex art. 183, VI, numero uno, cpc, depositata il 25.03.2022, da intendersi qui richiamata e trascritta: Con il favore delle spese in itinere di CTU
e dei corrispettivi da pagare in futuro per ottenere la consulenza tecnica di parte.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con spese generali, C.P.A. ed I.V.A. ex lege.
Riservata ogni ulteriore attività istruttoria senza inversione dell'onere e con salvezza d'ogni altro diritto.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa, - previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 2877/2020 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE - dichiarare l'improcedibilità delle domande tutte formulate da parte opponente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 ss.mm.ii stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
- respingere la domanda avanzata da parte opponente di declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo n.
2877/2020, in quanto infondata per le ragioni sopra esposte e respingere la domanda volta alla declaratoria di nullità degli obblighi fideiussori degli odierni opponenti nei confronti della società opposta;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2877/2020, emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti degli odierni opponenti, in solido fra loro, per somma complessiva di Euro 611.645,37, oltre ad interessi convenzionali e/o, in subordine, legali maturati e maturandi dal 09.05.2020 sino all'effettivo saldo e comunque in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege 108/96 s.m.i. e DD.MM. applicativi per la specifica categoria di operazioni e successive modifiche, il tutto come risulta dagli estratti certificati conformi alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 T.U.L.B - D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, oltre ancora alle spese del presente procedimento che saranno liquidate;
NEL MERITO:- respingere tutte le domande avversarie proposte perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 2877/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 07.07.2020 e condannare gli opponenti al pagamento delle somme pagina 2 di 5 ivi indicate, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio;
- dichiarare tenuti e conseguentemente condannare gli attori in opposizione al pagamento in favore di Controparte_2 della somma di euro 611.645,37, oltre ad interessi convenzionali e/o, in subordine, legali maturati e maturandi dal 09.05.2020 sino all'effettivo saldo e comunque in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege 108/96 s.m.i. e DD.MM. applicativi per la specifica categoria di operazioni e successive modifiche, il tutto come risulta dagli estratti certificati conformi alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 T.U.L.B - D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, oltre ancora alle spese del presente procedimento che saranno liquidate.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone all'istanza di produzione documentale formulata da controparte ed alla richiesta di CTU contabile. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi liquidati con il decreto ingiuntivo opposto e da liquidare in relazione al presente giudizio. Con aumento fino ad un terzo ai sensi dell'art. 4 comma VIII del D.M. 55/2014 in ragione della manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta opposta.
Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre, capitolare ed indicare testi nei termini di Legge.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 2877/2020 del 7.07.2020, con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro – in qualità di fideiussori - di pagare in solido la somma di € 611.645,37, corrispondente all'esposizione debitoria derivante da scoperto di conto corrente, nonché corrispondente a quanto al residuo dovuto per finanziamento chirografario e mutuo fondiario, rapporti bancari intrattenuti da Arti e TT s.r.l. - debitrice principale - con (poi . Controparte_4 Controparte_5
A fondamento della propria opposizione, gli attori hanno eccepito: a) la nullità integrale delle fideiussioni dagli stessi sottoscritte, perché contenenti clausole riproduttive di quelle contenute nello schema ABI del
2003, censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per contrarietà alla normativa antitrust;
b) la nullità parziale delle fideiussioni con riferimento alle clausole riproduttive dello schema ABI ed, in particolare, della clausola di deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.; c) la conseguente applicabilità del termine ex art. 1957 c.c. e la liberazione dei fideiussori, non avendo la banca agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
d) la mancata prova del credito, non avendo la creditrice fornito adeguata prova della quantificazione della somma ingiunta.
cessionaria dei crediti, – per il tramite della mandataria e per Controparte_2 Controparte_3 essa – ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. Controparte_1
pagina 3 di 5 A seguito dell'ammissione di alla procedura di concordato minore, il giudizio è stato Parte_2 interrotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c. e poi riassunto su impulso della convenuta.
Successivamente, ha rinunciato agli atti e, a seguito dell'accettazione della convenuta, il Parte_2 giudizio si è estinto relativamente alla sua posizione ed è proseguito nei confronti di ed Parte_1
Parte_1
***
L'opposizione è fondata.
Sulla nullità delle fideiussioni
Gli opponenti hanno rilasciato due distinte fideiussioni a favore della debitrice principale Arti e TT
s.r.l.: a) una prima garanzia è stata sottoscritta in data 21.7.2004, sino alla concorrenza dell'importo di €
1.300.000,00; b) una seconda garanzia è stata rilasciata in data 7.12.2004, fino alla concorrenza dell'importo di € 71.500,00.
Si tratta in entrambi i casi di fideiussione omnibus, essendosi i garanti impegnati “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca ), dipendenti da operazioni bancarie di Controparte_4 qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo (Arti e
TT s.r.l.) o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito […]”.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni perché riproduttive delle clausole 2, 6 e 8 contenute nello schema ABI censurato da Banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55 del 2.5.2005 per violazione della normativa antitrust.
Con riferimento alla invalidità delle citate clausole, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, come noto, che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (SS.UU. 41994/2021).
Nel caso in esame le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti riproducono esattamente il contenuto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” predisposto dall'ABI, che la Suprema Corte ha ritenuto affette da nullità in quanto frutto di un'intesa illecita per contrarietà con l'art. 2, c. 2 lett. a) della legge n. 287/1990. Conseguentemente, tali clausole (art. 2 reviviscenza, art. 6 deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., art. 8 sopravvivenza) devono essere ritenute nulle. pagina 4 di 5
Sugli effetti dell'invalidità della deroga convenzionale al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.
L'invalidità della clausola di cui all'art. 6, di deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., determina l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. Tale norma, come noto, pone a carico del creditore l'onere di proporre tempestivamente, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, azioni giudiziarie contro il debitore principale, al fine di evitare la liberazione del fideiussore.
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, posto che nei sei mesi successivi alla data di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (19.12.2013) e di recesso dal rapporto di conto corrente ordinario e di risoluzione del finanziamento chirografario e del mutuo fondiario (23.01.2014) nessuna iniziativa giudiziale è stata avviata nei confronti della debitrice principale. Solo ad inizio aprile 2015 la creditrice ha provveduto a notificare ad un atto di pignoramento, al Parte_3 fine di avviare la relativa procedura esecutiva immobiliare.
Non avendo il creditore esercitato tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, deve ritenersi dunque decaduto dalla facoltà di rivolgere le sue pretese nei confronti dei garanti.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore degli opponenti, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dell'attività effettivamente espletata, dell'identità delle difese degli opponenti.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2877/2020 del 7.7.2020 emesso dal Tribunale di Brescia;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, in solido tra loro, spese liquidate in € 870,00 per spese vive (c.u. e marca da bollo), € 14.598,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 27.11.2025
Il giudice
ID FI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice ID FI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 10084/2020 promossa da:
Parte_1
[...] con l'avv. S. Di Gangi;
ATTORI contro uale procuratrice della mandataria di Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 con l'avv. R.L.G. Giulini;
CONVENUTA
Oggetto: rapporti bancari, fideiussione;
Conclusioni: per gli opponenti:
Ogni contraria istanza, deduzione od eccezione disattesa, voglia l'On.le Tribunale Ordinario adito:
In via istruttoria:
Come da memorie ex art. 183, VI, numeri due e tre, cpc, depositate rispettivamente il 22.04.2022 ed il
09.05.2022, da intendersi qui richiamate e trascritte: ordinare a parte convenuta in opposizione il deposito della documentazione in quegli atti elencata, nonché disporre CTU sulla correttezza sostanziale e contabile dei rapporti garantiti. Il tutto con le salvezze del caso.
Nel merito, in principalità, come da memoria ex art. 183, VI, numero uno, cpc, depositata il 25.03.2022, da intendersi qui richiamata e trascritta:
pagina 1 di 5 Revocare l'opposto decreto in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo per le ragioni esposte nel corpo di questo atto. Accettarsi e dichiararsi la nullità, l'inesistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori degli opponenti nei confronti della società opposta, in considerazione delle violazioni normative descritte in atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Nel merito, in subordine, come da memoria ex art. 183, VI, numero uno, cpc, depositata il 25.03.2022, da intendersi qui richiamata e trascritta: Ridurre la somma intimata a quella effettivamente garantita come accertata all'esito dell'esperienda istruttoria. Sempre, come da memoria ex art. 183, VI, numero uno, cpc, depositata il 25.03.2022, da intendersi qui richiamata e trascritta: Con il favore delle spese in itinere di CTU
e dei corrispettivi da pagare in futuro per ottenere la consulenza tecnica di parte.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, con spese generali, C.P.A. ed I.V.A. ex lege.
Riservata ogni ulteriore attività istruttoria senza inversione dell'onere e con salvezza d'ogni altro diritto.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa, - previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico opposto n. 2877/2020 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE - dichiarare l'improcedibilità delle domande tutte formulate da parte opponente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 1 D. Lgs. 28/2010 ss.mm.ii stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
- respingere la domanda avanzata da parte opponente di declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo n.
2877/2020, in quanto infondata per le ragioni sopra esposte e respingere la domanda volta alla declaratoria di nullità degli obblighi fideiussori degli odierni opponenti nei confronti della società opposta;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 2877/2020, emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti degli odierni opponenti, in solido fra loro, per somma complessiva di Euro 611.645,37, oltre ad interessi convenzionali e/o, in subordine, legali maturati e maturandi dal 09.05.2020 sino all'effettivo saldo e comunque in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege 108/96 s.m.i. e DD.MM. applicativi per la specifica categoria di operazioni e successive modifiche, il tutto come risulta dagli estratti certificati conformi alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 T.U.L.B - D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, oltre ancora alle spese del presente procedimento che saranno liquidate;
NEL MERITO:- respingere tutte le domande avversarie proposte perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 2877/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data 07.07.2020 e condannare gli opponenti al pagamento delle somme pagina 2 di 5 ivi indicate, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio;
- dichiarare tenuti e conseguentemente condannare gli attori in opposizione al pagamento in favore di Controparte_2 della somma di euro 611.645,37, oltre ad interessi convenzionali e/o, in subordine, legali maturati e maturandi dal 09.05.2020 sino all'effettivo saldo e comunque in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege 108/96 s.m.i. e DD.MM. applicativi per la specifica categoria di operazioni e successive modifiche, il tutto come risulta dagli estratti certificati conformi alle scritture contabili ai sensi dell'art. 50 T.U.L.B - D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, oltre ancora alle spese del presente procedimento che saranno liquidate.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone all'istanza di produzione documentale formulata da controparte ed alla richiesta di CTU contabile. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi liquidati con il decreto ingiuntivo opposto e da liquidare in relazione al presente giudizio. Con aumento fino ad un terzo ai sensi dell'art. 4 comma VIII del D.M. 55/2014 in ragione della manifesta fondatezza delle difese di parte convenuta opposta.
Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre, capitolare ed indicare testi nei termini di Legge.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 2877/2020 del 7.07.2020, con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro – in qualità di fideiussori - di pagare in solido la somma di € 611.645,37, corrispondente all'esposizione debitoria derivante da scoperto di conto corrente, nonché corrispondente a quanto al residuo dovuto per finanziamento chirografario e mutuo fondiario, rapporti bancari intrattenuti da Arti e TT s.r.l. - debitrice principale - con (poi . Controparte_4 Controparte_5
A fondamento della propria opposizione, gli attori hanno eccepito: a) la nullità integrale delle fideiussioni dagli stessi sottoscritte, perché contenenti clausole riproduttive di quelle contenute nello schema ABI del
2003, censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per contrarietà alla normativa antitrust;
b) la nullità parziale delle fideiussioni con riferimento alle clausole riproduttive dello schema ABI ed, in particolare, della clausola di deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.; c) la conseguente applicabilità del termine ex art. 1957 c.c. e la liberazione dei fideiussori, non avendo la banca agito nei confronti della debitrice principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
d) la mancata prova del credito, non avendo la creditrice fornito adeguata prova della quantificazione della somma ingiunta.
cessionaria dei crediti, – per il tramite della mandataria e per Controparte_2 Controparte_3 essa – ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. Controparte_1
pagina 3 di 5 A seguito dell'ammissione di alla procedura di concordato minore, il giudizio è stato Parte_2 interrotto ai sensi dell'art. 300 c.p.c. e poi riassunto su impulso della convenuta.
Successivamente, ha rinunciato agli atti e, a seguito dell'accettazione della convenuta, il Parte_2 giudizio si è estinto relativamente alla sua posizione ed è proseguito nei confronti di ed Parte_1
Parte_1
***
L'opposizione è fondata.
Sulla nullità delle fideiussioni
Gli opponenti hanno rilasciato due distinte fideiussioni a favore della debitrice principale Arti e TT
s.r.l.: a) una prima garanzia è stata sottoscritta in data 21.7.2004, sino alla concorrenza dell'importo di €
1.300.000,00; b) una seconda garanzia è stata rilasciata in data 7.12.2004, fino alla concorrenza dell'importo di € 71.500,00.
Si tratta in entrambi i casi di fideiussione omnibus, essendosi i garanti impegnati “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca ), dipendenti da operazioni bancarie di Controparte_4 qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo (Arti e
TT s.r.l.) o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito […]”.
Gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni perché riproduttive delle clausole 2, 6 e 8 contenute nello schema ABI censurato da Banca d'Italia con il noto provvedimento n. 55 del 2.5.2005 per violazione della normativa antitrust.
Con riferimento alla invalidità delle citate clausole, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, come noto, che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (SS.UU. 41994/2021).
Nel caso in esame le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti riproducono esattamente il contenuto delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)” predisposto dall'ABI, che la Suprema Corte ha ritenuto affette da nullità in quanto frutto di un'intesa illecita per contrarietà con l'art. 2, c. 2 lett. a) della legge n. 287/1990. Conseguentemente, tali clausole (art. 2 reviviscenza, art. 6 deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., art. 8 sopravvivenza) devono essere ritenute nulle. pagina 4 di 5
Sugli effetti dell'invalidità della deroga convenzionale al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.
L'invalidità della clausola di cui all'art. 6, di deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., determina l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. Tale norma, come noto, pone a carico del creditore l'onere di proporre tempestivamente, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, azioni giudiziarie contro il debitore principale, al fine di evitare la liberazione del fideiussore.
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, posto che nei sei mesi successivi alla data di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (19.12.2013) e di recesso dal rapporto di conto corrente ordinario e di risoluzione del finanziamento chirografario e del mutuo fondiario (23.01.2014) nessuna iniziativa giudiziale è stata avviata nei confronti della debitrice principale. Solo ad inizio aprile 2015 la creditrice ha provveduto a notificare ad un atto di pignoramento, al Parte_3 fine di avviare la relativa procedura esecutiva immobiliare.
Non avendo il creditore esercitato tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, deve ritenersi dunque decaduto dalla facoltà di rivolgere le sue pretese nei confronti dei garanti.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore degli opponenti, tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dell'attività effettivamente espletata, dell'identità delle difese degli opponenti.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2877/2020 del 7.7.2020 emesso dal Tribunale di Brescia;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, in solido tra loro, spese liquidate in € 870,00 per spese vive (c.u. e marca da bollo), € 14.598,00 per compensi, oltre spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 27.11.2025
Il giudice
ID FI
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