TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 14/07/2020 al n. 5220 R.G., avente ad oggetto: responsabilità medica.
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Berna;
C.F._2
- ATTORI -
E
R. SAN GIOVANNI DI Controparte_1
DIO E RU D'ARAGONA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv.to Annarita Colantuono;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis, e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2
l' (da Controparte_2 ora in poi: , per sentirla dichiarare responsabile della morte del di Controparte_1 loro padre . Persona_1
In particolare, gli attori esponevano che in data 23/09/2007 si sarebbe Persona_1 recato presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Battipaglia in preda ad un dolore
1 al fianco sinistro;
che, in tale sede, sarebbe stata emessa diagnosi di “colica renale sinistra” e sarebbe stato sottoposto a terapia antispastica e antidolorifica e dimesso con consiglio di visita urologica in caso di ulteriore presenza di algia;
che il sig. _1
, in preda a dolori lancinanti, si sarebbe presentato alle ore 12:37 del 23/09/07
[...] presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio e GG D'Aragona di Salerno dove sarebbe stata confermata la diagnosi di “colica renale sinistra resistente ai trattamenti di P.S.” e, alle ore 13:58, dopo due ore circa dall'accettazione; che, presso tale nosocomio, su insistenza del figlio , il sig. sarebbe Parte_2 Persona_1 stato ricoverato in Urologia ma appoggiato in Ortopedia per mancanza di posti letto;
che, in tale reparto, il sig. sarebbe stato visitato dal sanitario di turno che _1 avrebbe riportato nell'anamnesi, tra l'altro, che il paziente riferiva “intenso dolore al fianco sinistro” senza, tuttavia, operare alcun riscontro obiettivo (palpazione dell'addome, temperatura corporea, ecc.) e senza disporre alcun esame ematico ed ecografico;
che, solo verso le ore 19:00 del medesimo giorno, allorquando il _1 lamentò un forte malessere, sarebbe stato sottoposto ad ecografia dell'addome che avrebbe accertato l'esistenza di un aneurisma dell'Aorta addominale, e che, di conseguenza, sarebbe stato sottoposto a delicato intervento di chirurgia vascolare che si sarebbe concluso, dopo circa quattro ore, purtroppo, con la sua morte.
Gli attori evidenziavano che la perizia medico-legale effettuata dal dr. Per_2
e dal Prof. , disposta dal P.M. in seguito a denuncia presentata
[...] Persona_3 nell'imminenza della morte del sig. , avrebbe accertato che quest'ultimo Persona_1 sarebbe deceduto per shock ipovolemico per emoperitoneo da rottura di un aneurisma disseccante dell'arteria iliaca comune sinistra e che la condotta dei sanitari avrebbe presentato elementi di responsabilità professionale per imperizia, negligenza e imprudenza;
che la condotta dei sanitari, sempre in base alle valutazioni espresse dai consulenti in sede penale, avrebbe avuto un ruolo causale nell'exitus del sig. _1 dal momento che, se i sanitari avessero eseguito anche solo una semplice radiografia ci sarebbero state fortissime possibilità di pervenire ad un'esatta diagnosi;
che tale ritardo diagnostico avrebbe impedito che il sig. potesse essere sottoposto al _1 necessario trattamento chirurgico prima di quanto avvenuto;
che, se il sig. _1 fosse stato sottoposto ad intervento chirurgico in precedenza, l'intervento sarebbe stato attuato nei confronti di un paziente in condizioni cardiocircolatorie ed emodinamiche ancora buone;
che la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di Salerno sarebbe apparsa ancora più grave di quella dei sanitari del nosocomio di Battipaglia, considerando che gli stessi avrebbero avuto un dato inconfutabile, ovvero il ripresentarsi della sintomatologia algica e con maggiore intensità.
Gli attori, pertanto, lamentavano la sussistenza di una responsabilità dei sanitari nella determinazione della morte del loro de cuius.
2 Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni, gli attori agivano iure hereditatis, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali (danno biologico terminale e/o danno morale catastrofale) subiti da . Persona_1
Gli attori, inoltre, agivano anche iure proprio, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per perdita del rapporto parentale.
Gli attori rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:
“- Preliminarmente: ai sensi dell'artt. 186-quater e 278 c.p.c., condannare la Convenuta struttura ospedaliera al pagamento in favore dei ricorrenti, di una provvisionale di euro € 100.000,00 (somma ritenuta come la minima risarcibile) sussistendo in atti la piena prova attestante la responsabilità dell' (all. 3 Controparte_3
CTU, all. 8 sentenza penale).
Nel merito:
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'ospedale e Controparte_3 CP_2 CP_2 di Salerno nella causazione del decesso di riconducibile alla condotta dei sanitari della Persona_1 convenuta struttura ospedaliera che hanno operato con colpa medica grave sotto il profilo di errata diagnosi e trattamento terapeutico non adeguato e congruo e/o per deficit strutturale del convenuto Ospedale;
- per l'effetto condannare la resistente struttura ospedaliera al risarcimento integrale in favore dei ricorrenti di tutti i danni diretti e riflessi agli stessi, iure proprio e iure ereditatis, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, danno da lesione del diritto di autodeterminazione, danno da perdita di chance e/o qualsiasi altra voce di danno meglio specificati in premessa e comunque connessa e consequenziale ai fatti sopra esposti, nella misura che sarà accertata in corso di causa o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta o equa anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 114 c.p.c., o in quella che risulterà dall'espletanda C.T.U. medica che vorrà eventualmente disporre;
- rivalutare tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo;
- condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari del presente Giudizio in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari, oltre IVA e CNAP come per legge”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio tardivamente l' eccependo preliminarmente la prescrizione del credito, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per mancanza del previo esperimento dell'ATP conciliativo.
Nel merito, escludeva la responsabilità professionale degli operatori che ebbero in cura il sig. dal momento che essi avrebbero messo in campo tutto quanto era _1 possibile per ben adempiere alla loro prestazione. Poneva in evidenza come i due medici 3 del nosocomio salernitano imputati per il reato di omicidio colposo del sig. _1 sarebbero stati entrambi assolti: il dott. sarebbe stato assolto con Controparte_4 formula piena dal Tribunale di Salerno, il dott. invece, condannato in CP_5 primo grado, sarebbe stato assolto con formula piena dalla Corte di Appello di Salerno.
Concludeva, chiedendo: in via preliminare
“
1. dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno con effetto assorbente di ogni altra questione;
dichiarare l'improcedibilità e comunque l'inammissibilità del ricorso ex art 702 ter cpc per i motivi di cui in narrativa.
2. stante la complessità della vicenda oggetto del presente giudizio, disporre il mutamento da rito sommario richiesto dal ricorrente, in procedimento a cognizione piena, al fine di permettere la corretta valutazione del caso.
Nella denegata ipotesi di ammissibilità della domanda: nel merito:
3. rigettare la domanda come proposta perché infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provata la sussistenza di alcuna responsabilità riconducibile all'operato dei sanitari della
[...]
, non sussistendone i presupposti;
Controparte_2
4.rigettare la domanda come proposta, perché assolutamente non provato il nesso di causalità tra il presunto evento dannoso e l'eventus damni;
5.con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Con ordinanza del 06/01/2021 il Giudice, considerando la complessità e la rilevanza delle questioni oggetto di causa, disponeva il mutamento del rito da speciale in ordinario.
Con ordinanza del 14/02/2022 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/11/2021, riteneva necessario nominare un collegio peritale per l'espletamento di CTU.
Espletata la CTU, all'esito dell'udienza del 17/01/2023, Il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/01/2024.
Dopo vari rinvii, con ordinanza del 18/02/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini (60+20), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di prescrizione.
4 Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione proposta da parte convenuta occorre rilevare come quest'ultima, essendosi costituita tardivamente, sia decaduta dalla possibilità di presentare eccezioni in senso stretto. In base alla lettura in combinato disposto degli artt. 163, 167 e 168 c.p.c., è da considerarsi come la tardiva costituzione del convenuto comporti le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., ovvero l'impossibilità di presentare domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi e di sollevare eccezioni processuali o di merito, a meno che quest'ultime non siano rilevabili d'ufficio.
Orbene, nel caso di specie, il Giudice, su istanza dei ricorrenti, con decreto del 29/07/2020, fissava udienza per la comparizione delle parti per il giorno 24/11/2020, dando termine per la costituzione della parte convenuta sino a dieci giorni prima dell'udienza (entro il 14/11/2020) ed onerando parte attrice di notificare il ricorso unitamente al decreto almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto (entro il 14/10/2020).
In data 10/10/2020, risulta che effettivamente parte attrice abbia notificato a parte convenuta il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza. Parte convenuta, invece, risulta essersi costituita in giudizio solo alla data del 23/11/2020 e, dunque, tardivamente.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, in quanto proposta tardivamente, deve essere considerata come non proposta.
2. Eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato esperimento di accertamento preventivo conciliativo.
Per quanto attiene, invece, all'eccezione di improcedibilità spiegata da parte convenuta, trattandosi di eccezione rilevabile di ufficio dal Giudice, essa è da considerarsi ammissibile, ma infondata.
Parte convenuta fa riferimento all'art. 8 della L. n. 24 del 2017, il quale prescrive che “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente” e che “La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento”. Tuttavia, al comma secondo si prevede anche che “È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
Nel caso di specie, parte attrice ha infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; tentativo che aveva esito negativo (cfr. istanza di mediazione e verbale negativo allegato da parte attrice al suo atto introduttivo).
5 L'eccezione di parte convenuta deve ritenersi infondata e la domanda di parte attrice è, pertanto, da considerarsi procedibile.
3. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto.
Va osservato che oggetto precipuo della presente controversia è la risarcibilità del danno patito dai signori e per la morte del di loro padre Parte_1 Parte_2
, il quale, a detta degli attori, sarebbe morto per responsabilità Persona_1 imputabili al personale medico operante presso l'
[...]
Controparte_2
Precondizione per la risarcibilità del danno in favore dell'attrice è, dunque, l'accertamento di eventuali responsabilità della e dei sanitari Controparte_1 operanti al suo servizio nel determinismo dell'evento che ha condotto alla morte del signor e, in particolare, la verifica della sussistenza di un nesso causale Persona_1
o concausale fra l'exitus ed eventuali condotte attive o omissive colpose dei sanitari della struttura, connotate da profili di imprudenza e/o negligenza e/o imperizia.
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue.
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Va però evidenziato che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la
6 conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) sulle ripercussioni che tale condotta ha avuto nei confronti di un soggetto diverso dal paziente, debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità extracontrattuale (vedi ex plurimis Cass. 11320/2022).
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito extracontrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Sul punto, è necessario evidenziare come resti a carico del danneggiato la prova del nesso causale, che si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance (guarigione o sopravvivenza), nonché la prova di tutti gli altri requisiti di cui all'art. 2043 c.c.
2. Accertamento responsabilità in capo all' . Controparte_1
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, è necessario evidenziare come la ricostruzione prospettata da parte attrice nel suo atto introduttivo risulti sostanzialmente suffragata dai rilievi probatori in atti.
In particolare, l'espletata consulenza tecnica ha dimostrato come siano ascrivibili ai sanitari che ebbero in cura il sig. presso il nosocomio salernitano condotte _1 connotate da rilevanti profili di negligenza e imperizia sufficienti a considerarle deterministicamente causative dell'exitus del sig. . Persona_1
I consulenti tecnici prendono le mosse dal ripercorrere gli eventi che hanno condotto alla morte del sig. facendo riferimento alla documentazione sanitaria _1 depositata e a tutti i documenti presenti in atti compresi quelli relativi al procedimento penale che ha visto interessati i medici che ebbero in cura il sig. presso il _1 nosocomio salernitano.
I consulenti evidenziano che: “Il sig. di anni 70, all'epoca dei fatti, nativo di Persona_1
Giffoni sei Casali, il giorno 23.09.2007, accompagnato dal figlio , si recava per “algia Pt_2 addominale” presso il Pronto Soccorso del P.O. di Battipaglia.
7 Il medico del Nosocomio, dott. , che visitava il sig. la mattina del 23.09.2007, Persona_4 _1 riferiva, come si evince dal dato testimoniale riportato nella Sentenza n. 1610/2011 emessa dalla Prima Sezione Penale del Tribunale di Salerno, che il paziente, all'atto dell'accesso presso il P.S. del P.O. di Battipaglia lamentava dolore al fianco sinistro con irradiazione lombare omolaterale e bruciore alla minzione ed era sorretto dal figlio in quanto, a causa della sintomatologia algica, 'non era in grado di camminare da solo'” (pp. 14-15).
La vicenda del sig. dunque, con un ricovero presso il Pronto Parte_3
Soccorso dell'Ospedale di Battipaglia, ove, in base a quanto ricavabile dal verbale di P.S., viene espressa diagnosi di “colica renale sinistra” ed il paziente viene trattato mediante la somministrazione di “fisiologica da 250 cc + 2 fiale di AT + AD + ID e Voltaren + PL per via intramuscolare” (p. 15). I CC.TT.UU. evidenziano come, in tale fase, non si evince, sempre sulla base del verbale redatto, “che il Sanitario di turno abbia effettuato un esame obiettivo (che invece il medico descrive nella sua testimonianza) e la diagnosi parrebbe posta sulla scorta della sola anamnesi” (p. 15).
Questo primo accesso all'Ospedale di Battipaglia termina, dunque, con una diagnosi di colica renale sinistra, senza che venga fatto ricorso ad accertamenti strumentali o di laboratorio, e con un rifiuto di ricovero da parte del paziente e del figlio che lo accompagnava (cfr. p. 17).
I CC.TT.UU. rappresentano poi come “Dopo qualche ora (alle ore 12:37), il sig. _1 giunge al Pronto Soccorso dell' e viene visitato dal dott. Controparte_3 Persona_5 che diagnostica “una colica renale sx resistente ai trattamenti di PS”. I consulenti constatano come il verbale di Pronto Soccorso redatto in tale sede risulti “desolatamente vuoto di informazioni. Non vi è alcunché, né dal punto di vista anamnestico né obiettivo;
non vi sono elementi per comprendere non solo la diagnosi espressa ma anche la decisione di ricoverare il paziente” (p. 18). L'informazione che il paziente sarebbe stato ricoverato è invece ricavata dalla testimonianza resa dal dott. in sede penale. I consulenti riportano come il dott. Per_5
avesse evidenziato che “il paziente era più preoccupato che sofferente per il dolore;
l'esame Per_5 obiettivo mostrava addome trattabile e la manovra di risultava negativa per colica renale Per_6
(“circostanza attestante reperto fisiologico e pertanto non annotata e non riportata nella relazione di P.S.”). Il Sanitario conclude che ricoverava l'infermo solo per le insistenze del figlio, a tal fine forzando la diagnosi nello scrivere colica renale resistente ai trattamenti di Pronto Soccorso (circostanza confermata dalla testimonianza del figlio )” (p. 18). Pt_2
I consulenti riferiscono che successivamente “Il paziente esce dal Pronto Soccorso, alle ore 13:58, per essere ricoverato in Urologia, ma temporaneamente appoggiato al Reparto di II Ortopedia, stante la mancanza di posti disponibili nel Reparto di afferenza” (p. 18). Presso tale reparto, come risultante dal diario infermieristico, al paziente veniva misurata la pressione arteriosa che
8 risultava essere di 125/80 alle ore 16:00. Il paziente veniva inoltre visitato dal Chirurgo di guardia il quale “non disponeva di praticare alcun esame ematico o ECG” (p. 19).
Alle ore 19:00 si registrava nel diario infermieristico che il paziente presentasse dispnea e calo pressorio e che fosse stato avvisato il rianimatore di guardia.
I consulenti rappresentano come il rianimatore avesse descritto le condizioni del paziente come “in stato di shock ipovolemico (giugulare vuota), ricoverato in appoggio in II Ort per problemi urologici (colica renale). Assenza di polsi periferici e centrali, cianosi marcata estremità; PA assente, sensorio obnubilato” (p. 19) e come egli “incannulava delle vene periferiche di grosso calibro e somministrava al paziente un sostituto del volume plasmatico (Voluven 2 flac.), Dopamina LO (Revivan 2 fl in 250 cc a 30 ml/h), dieci fiale di Bicarbonato e Cortisone (Flebocortid 2 gr); effettuava un ECG ed il prelievo per gli esami ematochimici” (p. 19).
All'esito dell'ECG, rilevano i consulenti, “Poiché il tracciato dell'ECG deponeva per infarto del miocardio, veniva richiesta una Consulenza Cardiologica urgente. Il Cardiologo, alle 19:10, così scrive in cartella: 'Pz. in stato di shock. Sono presenti già i rianimatori. Si prende visione dell'ECG che evidenzia R5' con quadro di IMA inferiore con ST sopraslivellato in D2, D3 e VF e ST sottoslivellato V1, V2, V3 + blocco di branca destro. Addome con difesa nel quadrante della fossa iliaca sx'.
Era effettuata una ecografia dell'addome superiore (n. 5638) urgente che evidenziava 'la presenza di aneurisma dell'aorta addominale di 7X5 in parte a parete ispessita (da trombosi parietale). CP_6 raccolta in addome'.
Il Cardiologo richiedeva Consulenza del Chirurgo Vascolare.
Il Chirurgo chiamato in precedenza dal Rianimatore, alle 19:15 scrive: '… vedo il pz. in stato di shock, con difesa addominale più evidente al quadrante inferiore sinistro. Evidenza ecografica di aneurisma dell'aorta addominale ed ecgrafica di infarto inferiore. Si impone intervento chirurgico laparotomico urgente ed indifferibile nonostante la patologia cardiaca acuta. I familiari edotti sulla gravità delle condizioni e sull'indicazione chirurgica e sugli elevatissimi rischi connessi accettano'” (p. 20).
I consulenti rilevano poi come “Alle 20:10, inizia l'intervento chirurgico. L'operatore reperta un copioso emo e retroperitoneo per rottura anterolaterale sinistra di un aneurisma dell'aorta addominale e provvede alla confezione di una anastomosi aortobisiliaca ma mentre si ultima l'anastomosi finale (protesi iliaca sinistra) si verifica arresto cardiocircolatorio irreversibile e l'exitus del paziente” (p. 42).
Procedendo alla valutazione della condotta assunta dai medici in forza presso la convenuta i consulenti evidenziano che “il sig. come Controparte_1 Persona_1 si legge dalla Cartella Clinica dell' , presentava al Controparte_7 ricovero in appoggio presso la II Ortopedia, un dolore intenso al fianco sinistro, insorto presumibilmente nel mattino, resistente alla terapia già praticata presso il P.S. dei P.O. di Battipaglia ed il P.S.
9 dell' ; che “Il riferito dolore al fianco sinistro rappresenta l'unico dato Controparte_8 evincibile dalla lettura degli atti ed è stato sufficiente per porre diagnosi di colica renale”; che “Non vi è alcuna annotazione in merito alle caratteristiche di questo dolore se non la resistenza ai farmaci, né sono state praticate indagini strumentali (RX diretta addome, ecografia addomino-pelvica) per supportare tale diagnosi”. Proprio con riferimento a tale ultima evidenza, i consulenti rappresentano come “la mancata attenuazione del dolore (di rilevante intensità, sin dal primo accesso del sig. presso il P.S. del P.O. di Battipaglia, e senza menzione di intermittenza) dopo adeguata _1 terapia farmacologica avrebbe dovuto motivare i Sanitari che ebbero in cura il sig. ad _1 approfondire il caso clinico in esame, escludendo altre possibili cause, diverse dalla diagnosticata 'colica renale'”.
Inoltre, i consulenti rimarcano come dagli atti parrebbe “che nessun medico abbia posto una mano sull'addome del paziente alla ricerca di segni che potevano essere rilevanti” (p. 31) e come la palpazione sarebbe stata utile dal momento che un aneurisma dell'aorta addominale “può essere apprezzabile alla palpazione come una massa pulsatile, con una probabilità di rilevamento che aumenta, in dilatazioni che abbiano superato i 4 cm di diametro e, ovviamente, in relazione all'habitus corporeo del paziente. La normale semeiotica dell'addome (manovra di dolorabilità puntuale, Per_6 resistenza o difesa dell'addome) avrebbe potuto dare qualche informazione in più al Sanitario in merito all'ipotesi diagnostica formulata, come anche l'esecuzione degli esami strumentali, sin anche di primo livello (ad esempio, Rx e/o esame ecografico dell'addome per la ricerca di segni diretti ed indiretti di calcolosi delle vie uretero-vescico-renali, stenosi o dilatazioni ureterali), e di laboratorio” (p. 31).
L'esecuzione di una semplice diagnostica ultrasonografica, eseguita in modalità flussimetria doppler in B-mode, sottolineano sempre i consulenti, “avrebbe permesso, inoltre, di diagnosticare, senza ombra di dubbio e senza alcuna difficoltà, l'aneurisma dell'aorta addominale, basti pensare che all'esame ecografico praticato in urgenza al letto del paziente, tra le 19:00 e le 19:10, si evidenziava chiaramente la presenza dell'aneurisma” (p. 32).
L'imperizia e la negligenza del personale sanitario è consistita dunque nel fatto che
“nessun Medico che ha visitato il sig. ha messo in essere il necessario processo logico per una _1 corretta diagnosi differenziale né si è preoccupato di trascrivere in Cartella Clinica o nella certificazione di Pronto Soccorso, una anamnesi accurata e un minimo di esame obiettivo”. Di conseguenza “Il colpevole ritardo diagnostico ha impedito che il sig. fosse sottoposto ad un tempestivo intervento _1 chirurgico che avrebbe potuto elevare in modo sensibile le sue chance di sopravvivenza” (p. 32).
Con specifico riferimento alla patologia occorsa al sig. ovvero con riferimento _1 agli aneurismi dell'aorta addominale, i consulenti, facendo ricorso a letteratura elaborata in tema, evidenziano che “Comunemente un aneurisma aortico, silente per lungo tempo, può dare una intensa sintomatologia dolorosa addominale nel caso di fissurazione o rottura” e che, dunque,
“Nel caso del sig. vista l'ampia breccia sulla parete laterale sinistra dell'aorta addominale _1 descritta nell'intervento chirurgico, è ragionevole pensare che il dolore lamentato, in condizioni di relativa
10 stabilità emodinamica (unico dato reperibile: pressione arteriosa 125/80, alle 16:00) sia stato dovuto alla fissurazione della parete vasale” (p. 34).
Con riguardo alla fissurazione, la relativa sintomatologia può comparire “con dolore improvviso, incoercibile, continuo o parossistico, in regione epi‐mesogastrica o ipocondriaca, specie a sinistra, irradiato ai lombi” (p. 34), mentre con riguardo alla rottura, essa appare
“contraddistinta dalla brusca esacerbazione della sintomatologia suddetta (se segue la crisi fissurativa) o dalla sua brutale insorgenza, se si realizza come prima manifestazione (40% dei casi)” (p. 35). I consulenti, a tal proposito, osservano che “Alle 19:00, l'ecografia addominale dimostrava la presenza dell'aneurisma dell'aorta addominale con la trombosi parietale e la modesta raccolta in addome, comunque, indicativa di rottura già avvenuta;
all'incirca un'ora più tardi, durante l'intervento chirurgico, si osserva l'aumentata quota di sangue in addome” (p. 35).
In rapporto alla possibilità per il paziente con fissurazione o rottura dell'aorta addominale di salvarsi, i CC.TT.UU. evidenziano che “Nella pubblicazione I quaderni 4, del 2010, del Ministero della salute in merito alla clinica degli aneurismi addominali si individuano essenzialmente due condizioni: di urgenza (A.A.A. con dolore e/o altri sintomi di incombente rottura- crisi fissurativa e paziente emodinamicamente stabile) e di emergenza (A.A.A. con soluzione di continuo della parete -aneurisma rotto e pz. emodinamicamente instabile)” (p. 35) e che “Secondo queste definizioni, si può considerare che il sig. fino alle 19:00 fosse in una condizione di _1 urgenza trapassata drammaticamente in emergenza con l'evidenza clinica dello shock ipovolemico” (p. 36). In caso di intervento effettuato dopo la rottura dell'aneurisma e dunque in una fase di emergenza, “il tasso di mortalità è molto alto, superiore al 90%, secondo gli studi dell'epoca5, intorno al 70-80%, a seconda delle varie casistiche, con le più moderne modalità chirurgiche ed anestesiologiche”. In caso di intervento effettuato prima della rottura dell'aneurisma e dunque in fase di urgenza, risulta invece difficile “individuare la probabilità di sopravvivenza di un soggetto” e che “A parere dei sottoscritti Consulenti Tecnici d'Ufficio, le probabilità di sopravvivenza, nel caso di una diagnosi tempestiva e del necessario intervento chirurgico, prima della rottura conclamata dell'aneurisma, possono essere individuate nel 70-80%, con percentuale tanto maggiore quanto più precoce fosse stata il riconoscimento della patologia” (p. 37).
Ad ogni modo, evidenziano i consulenti, “Di certo, se la diagnosi fosse stata posta nel primo mattino del 03.09.2007 le chances di rimanere in vita del sig. sarebbero state più alte, _1 riducendosi con il passare delle ore” (p. 36). Di conseguenza è da ritenersi “che la condotta dei Sanitari dell' che hanno avuto in cura il sig. abbiano Controparte_3 Persona_1 apprezzabilmente ridotto le chance di sopravvivenza di quest'ultimo” (p. 37).
Ciò posto, appare evidente come dai rilievi su esposti risulti assolutamente provata la riconducibilità dell'exitus della sig. ad una condotta imperita e negligente dei _1 sanitari che lo ebbero in cura presso il nosocomio salernitano. I medesimi, infatti, hanno colpevolmente omesso di diagnosticare l'aneurisma addominale aortico che, con tutta
11 evidenza, aveva colpito il sig. fin dal mattino, ovvero fin dal primo accesso
_1 presso il Pronto Soccorso di Battipaglia, ove veniva al sig. diagnosticata una
_1 colica renale e somministrati medicinali antidolorifici e di altro tipo. In particolare, i sanitari del nosocomio salernitano, confermando erroneamente la diagnosi di “colica renale” già effettuata dai medici del nosocomio battipagliese, hanno omesso di eseguire in favore del sig. sia in Pronto Soccorso, sia in sede di ricovero, una serie di
_1 esami strumentali di primo livello attraverso i quali sarebbe stato certamente possibile diagnosticare l'aneurisma dell'aorta addominale che aveva colpito il e, di
_1 conseguenza, prendere i dovuti provvedimenti. In questo modo, il colpevole ritardo diagnostico ha impedito che il sig. fosse sottoposto ad un tempestivo
_1 intervento chirurgico che, come rilevato anche dai consulenti tecnici d'ufficio, avrebbe potuto elevare in modo sensibile le sue chance di sopravvivenza, con una percentuale di sopravvivenza fra il 70 e l'80%.
5. Liquidazione del danno.
Esaurito il problema dell'an della responsabilità in capo alla convenuta, occorre passare alla liquidazione dei danni richiesti da parte attrice.
Come è noto gli eredi di colui che è rimasto vittima di un fatto illecito possono far valere il diritto al risarcimento del danno iure hereditatis ovvero iure proprio ed è evidente che differenti saranno i presupposti per il riconoscimento di tali pretese.
Con la loro domanda, gli attori richiedono il risarcimento dei danni patiti sia iure hereditatis che iure proprio in conseguenza del decesso del padre (danno patrimoniale iure hereditatis; danno biologico terminale;
danno morale catastrofale;
danno patrimoniale iure proprio; danno da recisione del rapporto parentale).
In riferimento ai danni patiti iure hereditatis parte attrice fa riferimento all'interno del suo atto introduttivo ad un generico “danno patrimoniale subito da . Persona_1
La domanda si presenta del tutto generica, non avendo gli attori, prim'ancora che provato, allegato in cosa si sarebbe concretato questo danno patrimoniale patito dal loro de cuius.
In ordine al danno terminale biologico e al danno morale catastrofale – entrambe tipologie di danno a cui fa riferimento parte attrice nel suo atto introduttivo – è necessario osservare che essi si distinguono per caratteristiche e presupposti di risarcibilità e possono essere liquidati sia alternativamente che cumulativamente.
La Corte di legittimità è più volte tornata sul punto ribadendo che “il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere
12 dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Dai pregiudizi risarcibili “iure hereditatis” si differenzia radicalmente il danno da perdita del rapporto parentale che spetta “iure proprio” ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza” (Cass., sez. III, n. 21837 del 30/08/2019).
La risarcibilità del danno biologico terminale presuppone, dunque, che intercorra fra il prodursi delle lesioni in capo al danneggiato e la sua morte un apprezzabile lasso di tempo (è necessario che la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea: Cass., sez. III, n. 18056 del 05/07/2019), dovendosi prescindere dalla circostanza che il danneggiato abbia o meno avuto piena coscienza della morte che incombeva. Esso deve pertanto essere liquidato, nei termini di un'invalidità temporanea patita dal soggetto, avendo riguardo all'entità e all'intensità del danno medesimo.
Per quanto attiene, invece, al danno morale catastrofale, viene in luce non l'apprezzabile durata del periodo intercorrente fra la produzione delle lesioni e la morte del danneggiato, quanto, piuttosto, la cosciente e lucida percezione, una volta prodottesi le lesioni, dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine. Tale voce di danno, che può anche cumularsi a quella del danno biologico terminale, va liquidata facendo ricorso ad una valutazione di tipo equitativo.
Orbene, nel caso di specie, è da ritenersi che nessuna delle due distinte voci di danno sia risarcibile in favore degli odierni attori.
Infatti, in base ai rilievi probatori emersi, con riferimento al danno biologico terminale, non risulta che fra le lesioni e la morte del sig. sia intercorso un Persona_1 considerevole e apprezzabile lasso di tempo. Se anche si volesse far decorrere il prodursi delle lesioni al momento in cui il accedeva al Pronto Soccorso del nosocomio _1 salernitano (fra le ore 12:00 e le ore 13:00 del mattino del giorno 23/09/2007), è da considerarsi che da tale momento a quello dell'exitus (avvenuto intorno alle ore 23:45 del medesimo giorno) non è intercorso un lasso di tempo tale (almeno ventiquattro ore) da essere considerato rilevante ai fini della produzione di un eventuale danno biologico terminale.
13 Per quanto attiene, invece, al danno morale catastrofale, non si può ritenere che il necessario presupposto della lucida consapevolezza dell'inesorabile avvicinarsi della propria fine risulti, nel caso di specie, integrato. Il sig. in base a quanto _1 emerso, non ha, nel corso della sua degenza ospedaliera, prima di perdere conoscenza intorno alle ore 19:00 del giorno 23/09/2007, mai avuto consapevolezza dell'ineluttabile appropinquarsi del suo exitus. Al sig. infatti, seppur erroneamente, veniva _1 diagnosticata una colica renale, sicché è da presumersi, in assenza di una prova che deponga in senso contrario, che egli abbia confidato nella diagnosi effettuata dal personale medico dell' convenuta e sia pertanto rimasto Controparte_1 inconsapevole del reale morbo che lo aveva colpito e che lo avrebbe condotto di lì a poche ore alla morte.
Per le ragioni su esposte, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti iure hereditatis dagli attori va rigettata.
Per quanto attiene, invece, alla domanda di risarcimento danni subiti iure proprio da parte degli attori, si osserva quanto segue.
In riferimento al danno patrimoniale iure proprio lamentato dagli attori, esso deve ritenersi non provato.
Gli attori sostengono di aver perduto, con la morte del di loro padre, l'apporto economico, oltre che affettivo, di quest'ultimo alla vita familiare. Il sig. , Persona_1 infatti, a detta degli attori, avrebbe provveduto all'elargizione di gran parte della sua pensione per far fronte alle spese legate all'abitazione all'interno della quale egli avrebbe convissuto con i propri figli e ad ulteriori spese di carattere straordinario.
La domanda non può essere accolta perché, invero, difetta anzitutto prova dello stato di convivenza del padre con i figli. Parte attrice allega al suo atto introduttivo solo uno stato di famiglia originario e non un certificato storico di residenza dal quale si possa dedurre lo stato di convivenza dei figli col padre al momento della morte di quest'ultimo. Peraltro, la prova testimoniale articolata da parte attrice sul punto è risultata del tutto generica: all'interno del relativo quesito non si fa riferimento nemmeno al domicilio di presunta convivenza degli attori con il padre. Con riguardo, invece, alle spese straordinarie a cui il de cuius avrebbe aiutato a far fronte con la propria pensione, esse non risultano documentate e prim'ancora annoverate dagli attori.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale iure proprio patito dagli attori, ritenendo ultroneo, alla luce delle note sentenze a Sezioni Unite della Suprema Corte, disquisire sulla illegittima duplicazione delle voci di danno a seconda della terminologia ad essa applicata (danno morale e danno da perdita parentale), ricondotte ad unità in forza del predetto arresto giurisprudenziale, univocamente applicato dal novembre 2008, si osserva che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la 14 liquidazione del danno non patrimoniale - c.d. danno morale - non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, e ispirata alla precisa considerazione di tutte le circostanze concrete ed individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità (cfr. Cass., SS.UU., n. 26972 dell'11/11/2008).
Tale voce di danno, per sua natura, sfugge ad una valutazione economica vera e propria e non può, quindi, che liquidarsi con il ricorso a criteri equitativi, in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia.
Quanto ai criteri di liquidazione, questo Giudice, al fine di assicurare uniformità di orientamenti nel risarcimento del danno non patrimoniale, segue il sistema delle c.d.
“Tabelle Milanesi”, le quali, recependo pienamente il nuovo metodo di liquidazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti introdotto dalle Sezioni Unite, per un verso, hanno individuato, sulla base della media dei precedenti giurisprudenziali di quell'ufficio, i valori massimi e i valori minimi entro i quali determinare l'importo monetario da riconoscere a ciascun congiunto e, per un altro, consentono al giudice di individualizzare tale importo in ragione del grado di parentela di ciascun congiunto, della età della vittima e della gravità del sinistro.
Ebbene, premesso che non risulta documentato il rapporto di convivenza (come sopra specificato), occorre considerare, in ogni caso, che la sofferenza avvertita dai figli, a prescindere dalla convivenza, per la perdita del padre ed in circostanze alquanto repentine merita un ampio ristoro patrimoniale.
Invero, la sofferenza che consegue dalla perdita di un fratello o di una sorella può ritenersi sussistente già sulla base dell'id quod plerumque accidit, ricorrendo nella normalità dei casi.
Le tabelle utilizzate (Tribunale Milano 2024) prevedono, in ragione di specifici criteri parametrati sul grado di contiguità affettiva e di convivenza di ogni parente con la vittima, sulla sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nell'età della vittima primaria e secondaria, il riconoscimento ai figli per la perdita del genitore un importo oscillante tra un valore minimo e un valore massimo.
In tale quantificazione, necessariamente equitativa, non può non tenersi conto: 1) del presumibile e grave sconvolgimento delle abitudini di vita subito dagli attori, che si sono 15 visti privare di uno dei legami affettivi e parentali più intensi tra quelli che, secondo l'id quod plaerumque accidit, caratterizza l'esistenza umana (e, cioè quello instaurato con il proprio genitore), in un brevissimo lasso di tempo;
2) dell'età del defunto che, al momento della sua morte, aveva 70 anni;
3) della età degli attori al momento della dipartita del di loro padre (la sig.ra aveva 34 anni ed il sig. Parte_1 Parte_2
ne aveva 31), i quali hanno dovuto e dovranno confrontarsi quotidianamente e,
[...] sostanzialmente, per tutto il resto della propria esistenza, con la realtà rappresentata dalla perdita traumatica della persona cara;
4) dell'assenza di convivenza.
Ciò posto, ritiene il Tribunale, pertanto, di riconoscere in favore dell'attrice Parte_1
per il danno morale derivante dalla perdita del padre, la somma di € 262.037,00
[...]
e in favore dell'attore , sempre per il danno morale derivante dalla Parte_2 perdita del padre, la somma di € 262.037,00.
Tenuto conto che i CCTTUU hanno accertato che il colpevole ritardo diagnostico ha impedito che il sig. fosse sottoposto ad un tempestivo intervento chirurgico _1 che avrebbe potuto elevare del 70/80% le sue chance di sopravvivenza, le cifre un indicate vanno corrispondentemente adeguate prendendo come parametro una perdita di chance di sopravvivenza pari al 75%.
Pertanto, può essere liquidata, per ciascuno degli attori, la somma di €196.527,00 per il danno morale derivante dalla perdita del padre.
Tali importi, già all'attualità, vanno devalutati e riportati ai valori correnti all'epoca del fatto lesivo, trattandosi di responsabilità extracontrattuale (23/09/2007), e ad essi, in applicazione dei criteri indicati da Cass. S.U. 1712/1995 e successive pronunce, vanno aggiunti gli interessi che si ritiene di fissare al tasso legale, calcolati anno per anno sulla sorta capitale risultante dalla devalutazione, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici Istat.
Dalla data della pubblicazione della presente sentenza, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulle somme così determinate, fino all'effettivo soddisfo.
6. Spese di lite.
In ragione dell'accoglimento della domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta quest'ultima va condannata al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
In ragione della sua soccombenza, parte convenuta va condannata anche al pagamento delle spese di c.t.u.
16
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 5220/20 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda di e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, condanna l Controparte_2 al pagamento in favore dell'attrice della complessiva
[...] Parte_1 somma di euro 196.527,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali per come indicato in parte motiva, e in favore dell'attore Parte_2
della complessiva somma di euro 196.527,00 a titolo di risarcimento del danno
[...] non patrimoniale, oltre interessi legali per come indicato in parte motiva;
2) condanna la convenuta Controparte_2 al pagamento delle spese di lite in favore di e
[...] Parte_1 di , che si quantificano complessivamente in €260,00 per esborsi, ed Parte_2
€22.457,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori, avv.ti e Parte_1 Pt_2
dichiaratisi antistatari;
[...]
3) Pone a carico di parte convenuta le spese di C.T.U.
Così deciso in Salerno, il 2/07/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 14/07/2020 al n. 5220 R.G., avente ad oggetto: responsabilità medica.
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale Berna;
C.F._2
- ATTORI -
E
R. SAN GIOVANNI DI Controparte_1
DIO E RU D'ARAGONA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv.to Annarita Colantuono;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis, e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2
l' (da Controparte_2 ora in poi: , per sentirla dichiarare responsabile della morte del di Controparte_1 loro padre . Persona_1
In particolare, gli attori esponevano che in data 23/09/2007 si sarebbe Persona_1 recato presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Battipaglia in preda ad un dolore
1 al fianco sinistro;
che, in tale sede, sarebbe stata emessa diagnosi di “colica renale sinistra” e sarebbe stato sottoposto a terapia antispastica e antidolorifica e dimesso con consiglio di visita urologica in caso di ulteriore presenza di algia;
che il sig. _1
, in preda a dolori lancinanti, si sarebbe presentato alle ore 12:37 del 23/09/07
[...] presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio e GG D'Aragona di Salerno dove sarebbe stata confermata la diagnosi di “colica renale sinistra resistente ai trattamenti di P.S.” e, alle ore 13:58, dopo due ore circa dall'accettazione; che, presso tale nosocomio, su insistenza del figlio , il sig. sarebbe Parte_2 Persona_1 stato ricoverato in Urologia ma appoggiato in Ortopedia per mancanza di posti letto;
che, in tale reparto, il sig. sarebbe stato visitato dal sanitario di turno che _1 avrebbe riportato nell'anamnesi, tra l'altro, che il paziente riferiva “intenso dolore al fianco sinistro” senza, tuttavia, operare alcun riscontro obiettivo (palpazione dell'addome, temperatura corporea, ecc.) e senza disporre alcun esame ematico ed ecografico;
che, solo verso le ore 19:00 del medesimo giorno, allorquando il _1 lamentò un forte malessere, sarebbe stato sottoposto ad ecografia dell'addome che avrebbe accertato l'esistenza di un aneurisma dell'Aorta addominale, e che, di conseguenza, sarebbe stato sottoposto a delicato intervento di chirurgia vascolare che si sarebbe concluso, dopo circa quattro ore, purtroppo, con la sua morte.
Gli attori evidenziavano che la perizia medico-legale effettuata dal dr. Per_2
e dal Prof. , disposta dal P.M. in seguito a denuncia presentata
[...] Persona_3 nell'imminenza della morte del sig. , avrebbe accertato che quest'ultimo Persona_1 sarebbe deceduto per shock ipovolemico per emoperitoneo da rottura di un aneurisma disseccante dell'arteria iliaca comune sinistra e che la condotta dei sanitari avrebbe presentato elementi di responsabilità professionale per imperizia, negligenza e imprudenza;
che la condotta dei sanitari, sempre in base alle valutazioni espresse dai consulenti in sede penale, avrebbe avuto un ruolo causale nell'exitus del sig. _1 dal momento che, se i sanitari avessero eseguito anche solo una semplice radiografia ci sarebbero state fortissime possibilità di pervenire ad un'esatta diagnosi;
che tale ritardo diagnostico avrebbe impedito che il sig. potesse essere sottoposto al _1 necessario trattamento chirurgico prima di quanto avvenuto;
che, se il sig. _1 fosse stato sottoposto ad intervento chirurgico in precedenza, l'intervento sarebbe stato attuato nei confronti di un paziente in condizioni cardiocircolatorie ed emodinamiche ancora buone;
che la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di Salerno sarebbe apparsa ancora più grave di quella dei sanitari del nosocomio di Battipaglia, considerando che gli stessi avrebbero avuto un dato inconfutabile, ovvero il ripresentarsi della sintomatologia algica e con maggiore intensità.
Gli attori, pertanto, lamentavano la sussistenza di una responsabilità dei sanitari nella determinazione della morte del loro de cuius.
2 Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni, gli attori agivano iure hereditatis, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali (danno biologico terminale e/o danno morale catastrofale) subiti da . Persona_1
Gli attori, inoltre, agivano anche iure proprio, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per perdita del rapporto parentale.
Gli attori rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni:
“- Preliminarmente: ai sensi dell'artt. 186-quater e 278 c.p.c., condannare la Convenuta struttura ospedaliera al pagamento in favore dei ricorrenti, di una provvisionale di euro € 100.000,00 (somma ritenuta come la minima risarcibile) sussistendo in atti la piena prova attestante la responsabilità dell' (all. 3 Controparte_3
CTU, all. 8 sentenza penale).
Nel merito:
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'ospedale e Controparte_3 CP_2 CP_2 di Salerno nella causazione del decesso di riconducibile alla condotta dei sanitari della Persona_1 convenuta struttura ospedaliera che hanno operato con colpa medica grave sotto il profilo di errata diagnosi e trattamento terapeutico non adeguato e congruo e/o per deficit strutturale del convenuto Ospedale;
- per l'effetto condannare la resistente struttura ospedaliera al risarcimento integrale in favore dei ricorrenti di tutti i danni diretti e riflessi agli stessi, iure proprio e iure ereditatis, patiti e patendi, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compreso il danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, danno da lesione del diritto di autodeterminazione, danno da perdita di chance e/o qualsiasi altra voce di danno meglio specificati in premessa e comunque connessa e consequenziale ai fatti sopra esposti, nella misura che sarà accertata in corso di causa o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta o equa anche ai sensi dell'art. 1226 c.c. e dell'art. 114 c.p.c., o in quella che risulterà dall'espletanda C.T.U. medica che vorrà eventualmente disporre;
- rivalutare tutte le somme liquidate e sulla somma così rivalutata far decorrere gli interessi legali al saldo;
- condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari del presente Giudizio in favore dei sottoscritti Procuratori antistatari, oltre IVA e CNAP come per legge”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio tardivamente l' eccependo preliminarmente la prescrizione del credito, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per mancanza del previo esperimento dell'ATP conciliativo.
Nel merito, escludeva la responsabilità professionale degli operatori che ebbero in cura il sig. dal momento che essi avrebbero messo in campo tutto quanto era _1 possibile per ben adempiere alla loro prestazione. Poneva in evidenza come i due medici 3 del nosocomio salernitano imputati per il reato di omicidio colposo del sig. _1 sarebbero stati entrambi assolti: il dott. sarebbe stato assolto con Controparte_4 formula piena dal Tribunale di Salerno, il dott. invece, condannato in CP_5 primo grado, sarebbe stato assolto con formula piena dalla Corte di Appello di Salerno.
Concludeva, chiedendo: in via preliminare
“
1. dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno con effetto assorbente di ogni altra questione;
dichiarare l'improcedibilità e comunque l'inammissibilità del ricorso ex art 702 ter cpc per i motivi di cui in narrativa.
2. stante la complessità della vicenda oggetto del presente giudizio, disporre il mutamento da rito sommario richiesto dal ricorrente, in procedimento a cognizione piena, al fine di permettere la corretta valutazione del caso.
Nella denegata ipotesi di ammissibilità della domanda: nel merito:
3. rigettare la domanda come proposta perché infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provata la sussistenza di alcuna responsabilità riconducibile all'operato dei sanitari della
[...]
, non sussistendone i presupposti;
Controparte_2
4.rigettare la domanda come proposta, perché assolutamente non provato il nesso di causalità tra il presunto evento dannoso e l'eventus damni;
5.con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Con ordinanza del 06/01/2021 il Giudice, considerando la complessità e la rilevanza delle questioni oggetto di causa, disponeva il mutamento del rito da speciale in ordinario.
Con ordinanza del 14/02/2022 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/11/2021, riteneva necessario nominare un collegio peritale per l'espletamento di CTU.
Espletata la CTU, all'esito dell'udienza del 17/01/2023, Il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/01/2024.
Dopo vari rinvii, con ordinanza del 18/02/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini (60+20), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di prescrizione.
4 Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione proposta da parte convenuta occorre rilevare come quest'ultima, essendosi costituita tardivamente, sia decaduta dalla possibilità di presentare eccezioni in senso stretto. In base alla lettura in combinato disposto degli artt. 163, 167 e 168 c.p.c., è da considerarsi come la tardiva costituzione del convenuto comporti le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., ovvero l'impossibilità di presentare domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi e di sollevare eccezioni processuali o di merito, a meno che quest'ultime non siano rilevabili d'ufficio.
Orbene, nel caso di specie, il Giudice, su istanza dei ricorrenti, con decreto del 29/07/2020, fissava udienza per la comparizione delle parti per il giorno 24/11/2020, dando termine per la costituzione della parte convenuta sino a dieci giorni prima dell'udienza (entro il 14/11/2020) ed onerando parte attrice di notificare il ricorso unitamente al decreto almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto (entro il 14/10/2020).
In data 10/10/2020, risulta che effettivamente parte attrice abbia notificato a parte convenuta il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza. Parte convenuta, invece, risulta essersi costituita in giudizio solo alla data del 23/11/2020 e, dunque, tardivamente.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, in quanto proposta tardivamente, deve essere considerata come non proposta.
2. Eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato esperimento di accertamento preventivo conciliativo.
Per quanto attiene, invece, all'eccezione di improcedibilità spiegata da parte convenuta, trattandosi di eccezione rilevabile di ufficio dal Giudice, essa è da considerarsi ammissibile, ma infondata.
Parte convenuta fa riferimento all'art. 8 della L. n. 24 del 2017, il quale prescrive che “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente” e che “La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento”. Tuttavia, al comma secondo si prevede anche che “È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
Nel caso di specie, parte attrice ha infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; tentativo che aveva esito negativo (cfr. istanza di mediazione e verbale negativo allegato da parte attrice al suo atto introduttivo).
5 L'eccezione di parte convenuta deve ritenersi infondata e la domanda di parte attrice è, pertanto, da considerarsi procedibile.
3. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto.
Va osservato che oggetto precipuo della presente controversia è la risarcibilità del danno patito dai signori e per la morte del di loro padre Parte_1 Parte_2
, il quale, a detta degli attori, sarebbe morto per responsabilità Persona_1 imputabili al personale medico operante presso l'
[...]
Controparte_2
Precondizione per la risarcibilità del danno in favore dell'attrice è, dunque, l'accertamento di eventuali responsabilità della e dei sanitari Controparte_1 operanti al suo servizio nel determinismo dell'evento che ha condotto alla morte del signor e, in particolare, la verifica della sussistenza di un nesso causale Persona_1
o concausale fra l'exitus ed eventuali condotte attive o omissive colpose dei sanitari della struttura, connotate da profili di imprudenza e/o negligenza e/o imperizia.
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue.
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Va però evidenziato che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la
6 conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) sulle ripercussioni che tale condotta ha avuto nei confronti di un soggetto diverso dal paziente, debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità extracontrattuale (vedi ex plurimis Cass. 11320/2022).
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito extracontrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Sul punto, è necessario evidenziare come resti a carico del danneggiato la prova del nesso causale, che si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance (guarigione o sopravvivenza), nonché la prova di tutti gli altri requisiti di cui all'art. 2043 c.c.
2. Accertamento responsabilità in capo all' . Controparte_1
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, è necessario evidenziare come la ricostruzione prospettata da parte attrice nel suo atto introduttivo risulti sostanzialmente suffragata dai rilievi probatori in atti.
In particolare, l'espletata consulenza tecnica ha dimostrato come siano ascrivibili ai sanitari che ebbero in cura il sig. presso il nosocomio salernitano condotte _1 connotate da rilevanti profili di negligenza e imperizia sufficienti a considerarle deterministicamente causative dell'exitus del sig. . Persona_1
I consulenti tecnici prendono le mosse dal ripercorrere gli eventi che hanno condotto alla morte del sig. facendo riferimento alla documentazione sanitaria _1 depositata e a tutti i documenti presenti in atti compresi quelli relativi al procedimento penale che ha visto interessati i medici che ebbero in cura il sig. presso il _1 nosocomio salernitano.
I consulenti evidenziano che: “Il sig. di anni 70, all'epoca dei fatti, nativo di Persona_1
Giffoni sei Casali, il giorno 23.09.2007, accompagnato dal figlio , si recava per “algia Pt_2 addominale” presso il Pronto Soccorso del P.O. di Battipaglia.
7 Il medico del Nosocomio, dott. , che visitava il sig. la mattina del 23.09.2007, Persona_4 _1 riferiva, come si evince dal dato testimoniale riportato nella Sentenza n. 1610/2011 emessa dalla Prima Sezione Penale del Tribunale di Salerno, che il paziente, all'atto dell'accesso presso il P.S. del P.O. di Battipaglia lamentava dolore al fianco sinistro con irradiazione lombare omolaterale e bruciore alla minzione ed era sorretto dal figlio in quanto, a causa della sintomatologia algica, 'non era in grado di camminare da solo'” (pp. 14-15).
La vicenda del sig. dunque, con un ricovero presso il Pronto Parte_3
Soccorso dell'Ospedale di Battipaglia, ove, in base a quanto ricavabile dal verbale di P.S., viene espressa diagnosi di “colica renale sinistra” ed il paziente viene trattato mediante la somministrazione di “fisiologica da 250 cc + 2 fiale di AT + AD + ID e Voltaren + PL per via intramuscolare” (p. 15). I CC.TT.UU. evidenziano come, in tale fase, non si evince, sempre sulla base del verbale redatto, “che il Sanitario di turno abbia effettuato un esame obiettivo (che invece il medico descrive nella sua testimonianza) e la diagnosi parrebbe posta sulla scorta della sola anamnesi” (p. 15).
Questo primo accesso all'Ospedale di Battipaglia termina, dunque, con una diagnosi di colica renale sinistra, senza che venga fatto ricorso ad accertamenti strumentali o di laboratorio, e con un rifiuto di ricovero da parte del paziente e del figlio che lo accompagnava (cfr. p. 17).
I CC.TT.UU. rappresentano poi come “Dopo qualche ora (alle ore 12:37), il sig. _1 giunge al Pronto Soccorso dell' e viene visitato dal dott. Controparte_3 Persona_5 che diagnostica “una colica renale sx resistente ai trattamenti di PS”. I consulenti constatano come il verbale di Pronto Soccorso redatto in tale sede risulti “desolatamente vuoto di informazioni. Non vi è alcunché, né dal punto di vista anamnestico né obiettivo;
non vi sono elementi per comprendere non solo la diagnosi espressa ma anche la decisione di ricoverare il paziente” (p. 18). L'informazione che il paziente sarebbe stato ricoverato è invece ricavata dalla testimonianza resa dal dott. in sede penale. I consulenti riportano come il dott. Per_5
avesse evidenziato che “il paziente era più preoccupato che sofferente per il dolore;
l'esame Per_5 obiettivo mostrava addome trattabile e la manovra di risultava negativa per colica renale Per_6
(“circostanza attestante reperto fisiologico e pertanto non annotata e non riportata nella relazione di P.S.”). Il Sanitario conclude che ricoverava l'infermo solo per le insistenze del figlio, a tal fine forzando la diagnosi nello scrivere colica renale resistente ai trattamenti di Pronto Soccorso (circostanza confermata dalla testimonianza del figlio )” (p. 18). Pt_2
I consulenti riferiscono che successivamente “Il paziente esce dal Pronto Soccorso, alle ore 13:58, per essere ricoverato in Urologia, ma temporaneamente appoggiato al Reparto di II Ortopedia, stante la mancanza di posti disponibili nel Reparto di afferenza” (p. 18). Presso tale reparto, come risultante dal diario infermieristico, al paziente veniva misurata la pressione arteriosa che
8 risultava essere di 125/80 alle ore 16:00. Il paziente veniva inoltre visitato dal Chirurgo di guardia il quale “non disponeva di praticare alcun esame ematico o ECG” (p. 19).
Alle ore 19:00 si registrava nel diario infermieristico che il paziente presentasse dispnea e calo pressorio e che fosse stato avvisato il rianimatore di guardia.
I consulenti rappresentano come il rianimatore avesse descritto le condizioni del paziente come “in stato di shock ipovolemico (giugulare vuota), ricoverato in appoggio in II Ort per problemi urologici (colica renale). Assenza di polsi periferici e centrali, cianosi marcata estremità; PA assente, sensorio obnubilato” (p. 19) e come egli “incannulava delle vene periferiche di grosso calibro e somministrava al paziente un sostituto del volume plasmatico (Voluven 2 flac.), Dopamina LO (Revivan 2 fl in 250 cc a 30 ml/h), dieci fiale di Bicarbonato e Cortisone (Flebocortid 2 gr); effettuava un ECG ed il prelievo per gli esami ematochimici” (p. 19).
All'esito dell'ECG, rilevano i consulenti, “Poiché il tracciato dell'ECG deponeva per infarto del miocardio, veniva richiesta una Consulenza Cardiologica urgente. Il Cardiologo, alle 19:10, così scrive in cartella: 'Pz. in stato di shock. Sono presenti già i rianimatori. Si prende visione dell'ECG che evidenzia R5' con quadro di IMA inferiore con ST sopraslivellato in D2, D3 e VF e ST sottoslivellato V1, V2, V3 + blocco di branca destro. Addome con difesa nel quadrante della fossa iliaca sx'.
Era effettuata una ecografia dell'addome superiore (n. 5638) urgente che evidenziava 'la presenza di aneurisma dell'aorta addominale di 7X5 in parte a parete ispessita (da trombosi parietale). CP_6 raccolta in addome'.
Il Cardiologo richiedeva Consulenza del Chirurgo Vascolare.
Il Chirurgo chiamato in precedenza dal Rianimatore, alle 19:15 scrive: '… vedo il pz. in stato di shock, con difesa addominale più evidente al quadrante inferiore sinistro. Evidenza ecografica di aneurisma dell'aorta addominale ed ecgrafica di infarto inferiore. Si impone intervento chirurgico laparotomico urgente ed indifferibile nonostante la patologia cardiaca acuta. I familiari edotti sulla gravità delle condizioni e sull'indicazione chirurgica e sugli elevatissimi rischi connessi accettano'” (p. 20).
I consulenti rilevano poi come “Alle 20:10, inizia l'intervento chirurgico. L'operatore reperta un copioso emo e retroperitoneo per rottura anterolaterale sinistra di un aneurisma dell'aorta addominale e provvede alla confezione di una anastomosi aortobisiliaca ma mentre si ultima l'anastomosi finale (protesi iliaca sinistra) si verifica arresto cardiocircolatorio irreversibile e l'exitus del paziente” (p. 42).
Procedendo alla valutazione della condotta assunta dai medici in forza presso la convenuta i consulenti evidenziano che “il sig. come Controparte_1 Persona_1 si legge dalla Cartella Clinica dell' , presentava al Controparte_7 ricovero in appoggio presso la II Ortopedia, un dolore intenso al fianco sinistro, insorto presumibilmente nel mattino, resistente alla terapia già praticata presso il P.S. dei P.O. di Battipaglia ed il P.S.
9 dell' ; che “Il riferito dolore al fianco sinistro rappresenta l'unico dato Controparte_8 evincibile dalla lettura degli atti ed è stato sufficiente per porre diagnosi di colica renale”; che “Non vi è alcuna annotazione in merito alle caratteristiche di questo dolore se non la resistenza ai farmaci, né sono state praticate indagini strumentali (RX diretta addome, ecografia addomino-pelvica) per supportare tale diagnosi”. Proprio con riferimento a tale ultima evidenza, i consulenti rappresentano come “la mancata attenuazione del dolore (di rilevante intensità, sin dal primo accesso del sig. presso il P.S. del P.O. di Battipaglia, e senza menzione di intermittenza) dopo adeguata _1 terapia farmacologica avrebbe dovuto motivare i Sanitari che ebbero in cura il sig. ad _1 approfondire il caso clinico in esame, escludendo altre possibili cause, diverse dalla diagnosticata 'colica renale'”.
Inoltre, i consulenti rimarcano come dagli atti parrebbe “che nessun medico abbia posto una mano sull'addome del paziente alla ricerca di segni che potevano essere rilevanti” (p. 31) e come la palpazione sarebbe stata utile dal momento che un aneurisma dell'aorta addominale “può essere apprezzabile alla palpazione come una massa pulsatile, con una probabilità di rilevamento che aumenta, in dilatazioni che abbiano superato i 4 cm di diametro e, ovviamente, in relazione all'habitus corporeo del paziente. La normale semeiotica dell'addome (manovra di dolorabilità puntuale, Per_6 resistenza o difesa dell'addome) avrebbe potuto dare qualche informazione in più al Sanitario in merito all'ipotesi diagnostica formulata, come anche l'esecuzione degli esami strumentali, sin anche di primo livello (ad esempio, Rx e/o esame ecografico dell'addome per la ricerca di segni diretti ed indiretti di calcolosi delle vie uretero-vescico-renali, stenosi o dilatazioni ureterali), e di laboratorio” (p. 31).
L'esecuzione di una semplice diagnostica ultrasonografica, eseguita in modalità flussimetria doppler in B-mode, sottolineano sempre i consulenti, “avrebbe permesso, inoltre, di diagnosticare, senza ombra di dubbio e senza alcuna difficoltà, l'aneurisma dell'aorta addominale, basti pensare che all'esame ecografico praticato in urgenza al letto del paziente, tra le 19:00 e le 19:10, si evidenziava chiaramente la presenza dell'aneurisma” (p. 32).
L'imperizia e la negligenza del personale sanitario è consistita dunque nel fatto che
“nessun Medico che ha visitato il sig. ha messo in essere il necessario processo logico per una _1 corretta diagnosi differenziale né si è preoccupato di trascrivere in Cartella Clinica o nella certificazione di Pronto Soccorso, una anamnesi accurata e un minimo di esame obiettivo”. Di conseguenza “Il colpevole ritardo diagnostico ha impedito che il sig. fosse sottoposto ad un tempestivo intervento _1 chirurgico che avrebbe potuto elevare in modo sensibile le sue chance di sopravvivenza” (p. 32).
Con specifico riferimento alla patologia occorsa al sig. ovvero con riferimento _1 agli aneurismi dell'aorta addominale, i consulenti, facendo ricorso a letteratura elaborata in tema, evidenziano che “Comunemente un aneurisma aortico, silente per lungo tempo, può dare una intensa sintomatologia dolorosa addominale nel caso di fissurazione o rottura” e che, dunque,
“Nel caso del sig. vista l'ampia breccia sulla parete laterale sinistra dell'aorta addominale _1 descritta nell'intervento chirurgico, è ragionevole pensare che il dolore lamentato, in condizioni di relativa
10 stabilità emodinamica (unico dato reperibile: pressione arteriosa 125/80, alle 16:00) sia stato dovuto alla fissurazione della parete vasale” (p. 34).
Con riguardo alla fissurazione, la relativa sintomatologia può comparire “con dolore improvviso, incoercibile, continuo o parossistico, in regione epi‐mesogastrica o ipocondriaca, specie a sinistra, irradiato ai lombi” (p. 34), mentre con riguardo alla rottura, essa appare
“contraddistinta dalla brusca esacerbazione della sintomatologia suddetta (se segue la crisi fissurativa) o dalla sua brutale insorgenza, se si realizza come prima manifestazione (40% dei casi)” (p. 35). I consulenti, a tal proposito, osservano che “Alle 19:00, l'ecografia addominale dimostrava la presenza dell'aneurisma dell'aorta addominale con la trombosi parietale e la modesta raccolta in addome, comunque, indicativa di rottura già avvenuta;
all'incirca un'ora più tardi, durante l'intervento chirurgico, si osserva l'aumentata quota di sangue in addome” (p. 35).
In rapporto alla possibilità per il paziente con fissurazione o rottura dell'aorta addominale di salvarsi, i CC.TT.UU. evidenziano che “Nella pubblicazione I quaderni 4, del 2010, del Ministero della salute in merito alla clinica degli aneurismi addominali si individuano essenzialmente due condizioni: di urgenza (A.A.A. con dolore e/o altri sintomi di incombente rottura- crisi fissurativa e paziente emodinamicamente stabile) e di emergenza (A.A.A. con soluzione di continuo della parete -aneurisma rotto e pz. emodinamicamente instabile)” (p. 35) e che “Secondo queste definizioni, si può considerare che il sig. fino alle 19:00 fosse in una condizione di _1 urgenza trapassata drammaticamente in emergenza con l'evidenza clinica dello shock ipovolemico” (p. 36). In caso di intervento effettuato dopo la rottura dell'aneurisma e dunque in una fase di emergenza, “il tasso di mortalità è molto alto, superiore al 90%, secondo gli studi dell'epoca5, intorno al 70-80%, a seconda delle varie casistiche, con le più moderne modalità chirurgiche ed anestesiologiche”. In caso di intervento effettuato prima della rottura dell'aneurisma e dunque in fase di urgenza, risulta invece difficile “individuare la probabilità di sopravvivenza di un soggetto” e che “A parere dei sottoscritti Consulenti Tecnici d'Ufficio, le probabilità di sopravvivenza, nel caso di una diagnosi tempestiva e del necessario intervento chirurgico, prima della rottura conclamata dell'aneurisma, possono essere individuate nel 70-80%, con percentuale tanto maggiore quanto più precoce fosse stata il riconoscimento della patologia” (p. 37).
Ad ogni modo, evidenziano i consulenti, “Di certo, se la diagnosi fosse stata posta nel primo mattino del 03.09.2007 le chances di rimanere in vita del sig. sarebbero state più alte, _1 riducendosi con il passare delle ore” (p. 36). Di conseguenza è da ritenersi “che la condotta dei Sanitari dell' che hanno avuto in cura il sig. abbiano Controparte_3 Persona_1 apprezzabilmente ridotto le chance di sopravvivenza di quest'ultimo” (p. 37).
Ciò posto, appare evidente come dai rilievi su esposti risulti assolutamente provata la riconducibilità dell'exitus della sig. ad una condotta imperita e negligente dei _1 sanitari che lo ebbero in cura presso il nosocomio salernitano. I medesimi, infatti, hanno colpevolmente omesso di diagnosticare l'aneurisma addominale aortico che, con tutta
11 evidenza, aveva colpito il sig. fin dal mattino, ovvero fin dal primo accesso
_1 presso il Pronto Soccorso di Battipaglia, ove veniva al sig. diagnosticata una
_1 colica renale e somministrati medicinali antidolorifici e di altro tipo. In particolare, i sanitari del nosocomio salernitano, confermando erroneamente la diagnosi di “colica renale” già effettuata dai medici del nosocomio battipagliese, hanno omesso di eseguire in favore del sig. sia in Pronto Soccorso, sia in sede di ricovero, una serie di
_1 esami strumentali di primo livello attraverso i quali sarebbe stato certamente possibile diagnosticare l'aneurisma dell'aorta addominale che aveva colpito il e, di
_1 conseguenza, prendere i dovuti provvedimenti. In questo modo, il colpevole ritardo diagnostico ha impedito che il sig. fosse sottoposto ad un tempestivo
_1 intervento chirurgico che, come rilevato anche dai consulenti tecnici d'ufficio, avrebbe potuto elevare in modo sensibile le sue chance di sopravvivenza, con una percentuale di sopravvivenza fra il 70 e l'80%.
5. Liquidazione del danno.
Esaurito il problema dell'an della responsabilità in capo alla convenuta, occorre passare alla liquidazione dei danni richiesti da parte attrice.
Come è noto gli eredi di colui che è rimasto vittima di un fatto illecito possono far valere il diritto al risarcimento del danno iure hereditatis ovvero iure proprio ed è evidente che differenti saranno i presupposti per il riconoscimento di tali pretese.
Con la loro domanda, gli attori richiedono il risarcimento dei danni patiti sia iure hereditatis che iure proprio in conseguenza del decesso del padre (danno patrimoniale iure hereditatis; danno biologico terminale;
danno morale catastrofale;
danno patrimoniale iure proprio; danno da recisione del rapporto parentale).
In riferimento ai danni patiti iure hereditatis parte attrice fa riferimento all'interno del suo atto introduttivo ad un generico “danno patrimoniale subito da . Persona_1
La domanda si presenta del tutto generica, non avendo gli attori, prim'ancora che provato, allegato in cosa si sarebbe concretato questo danno patrimoniale patito dal loro de cuius.
In ordine al danno terminale biologico e al danno morale catastrofale – entrambe tipologie di danno a cui fa riferimento parte attrice nel suo atto introduttivo – è necessario osservare che essi si distinguono per caratteristiche e presupposti di risarcibilità e possono essere liquidati sia alternativamente che cumulativamente.
La Corte di legittimità è più volte tornata sul punto ribadendo che “il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere
12 dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Dai pregiudizi risarcibili “iure hereditatis” si differenzia radicalmente il danno da perdita del rapporto parentale che spetta “iure proprio” ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto e che è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza” (Cass., sez. III, n. 21837 del 30/08/2019).
La risarcibilità del danno biologico terminale presuppone, dunque, che intercorra fra il prodursi delle lesioni in capo al danneggiato e la sua morte un apprezzabile lasso di tempo (è necessario che la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea: Cass., sez. III, n. 18056 del 05/07/2019), dovendosi prescindere dalla circostanza che il danneggiato abbia o meno avuto piena coscienza della morte che incombeva. Esso deve pertanto essere liquidato, nei termini di un'invalidità temporanea patita dal soggetto, avendo riguardo all'entità e all'intensità del danno medesimo.
Per quanto attiene, invece, al danno morale catastrofale, viene in luce non l'apprezzabile durata del periodo intercorrente fra la produzione delle lesioni e la morte del danneggiato, quanto, piuttosto, la cosciente e lucida percezione, una volta prodottesi le lesioni, dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine. Tale voce di danno, che può anche cumularsi a quella del danno biologico terminale, va liquidata facendo ricorso ad una valutazione di tipo equitativo.
Orbene, nel caso di specie, è da ritenersi che nessuna delle due distinte voci di danno sia risarcibile in favore degli odierni attori.
Infatti, in base ai rilievi probatori emersi, con riferimento al danno biologico terminale, non risulta che fra le lesioni e la morte del sig. sia intercorso un Persona_1 considerevole e apprezzabile lasso di tempo. Se anche si volesse far decorrere il prodursi delle lesioni al momento in cui il accedeva al Pronto Soccorso del nosocomio _1 salernitano (fra le ore 12:00 e le ore 13:00 del mattino del giorno 23/09/2007), è da considerarsi che da tale momento a quello dell'exitus (avvenuto intorno alle ore 23:45 del medesimo giorno) non è intercorso un lasso di tempo tale (almeno ventiquattro ore) da essere considerato rilevante ai fini della produzione di un eventuale danno biologico terminale.
13 Per quanto attiene, invece, al danno morale catastrofale, non si può ritenere che il necessario presupposto della lucida consapevolezza dell'inesorabile avvicinarsi della propria fine risulti, nel caso di specie, integrato. Il sig. in base a quanto _1 emerso, non ha, nel corso della sua degenza ospedaliera, prima di perdere conoscenza intorno alle ore 19:00 del giorno 23/09/2007, mai avuto consapevolezza dell'ineluttabile appropinquarsi del suo exitus. Al sig. infatti, seppur erroneamente, veniva _1 diagnosticata una colica renale, sicché è da presumersi, in assenza di una prova che deponga in senso contrario, che egli abbia confidato nella diagnosi effettuata dal personale medico dell' convenuta e sia pertanto rimasto Controparte_1 inconsapevole del reale morbo che lo aveva colpito e che lo avrebbe condotto di lì a poche ore alla morte.
Per le ragioni su esposte, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti iure hereditatis dagli attori va rigettata.
Per quanto attiene, invece, alla domanda di risarcimento danni subiti iure proprio da parte degli attori, si osserva quanto segue.
In riferimento al danno patrimoniale iure proprio lamentato dagli attori, esso deve ritenersi non provato.
Gli attori sostengono di aver perduto, con la morte del di loro padre, l'apporto economico, oltre che affettivo, di quest'ultimo alla vita familiare. Il sig. , Persona_1 infatti, a detta degli attori, avrebbe provveduto all'elargizione di gran parte della sua pensione per far fronte alle spese legate all'abitazione all'interno della quale egli avrebbe convissuto con i propri figli e ad ulteriori spese di carattere straordinario.
La domanda non può essere accolta perché, invero, difetta anzitutto prova dello stato di convivenza del padre con i figli. Parte attrice allega al suo atto introduttivo solo uno stato di famiglia originario e non un certificato storico di residenza dal quale si possa dedurre lo stato di convivenza dei figli col padre al momento della morte di quest'ultimo. Peraltro, la prova testimoniale articolata da parte attrice sul punto è risultata del tutto generica: all'interno del relativo quesito non si fa riferimento nemmeno al domicilio di presunta convivenza degli attori con il padre. Con riguardo, invece, alle spese straordinarie a cui il de cuius avrebbe aiutato a far fronte con la propria pensione, esse non risultano documentate e prim'ancora annoverate dagli attori.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale iure proprio patito dagli attori, ritenendo ultroneo, alla luce delle note sentenze a Sezioni Unite della Suprema Corte, disquisire sulla illegittima duplicazione delle voci di danno a seconda della terminologia ad essa applicata (danno morale e danno da perdita parentale), ricondotte ad unità in forza del predetto arresto giurisprudenziale, univocamente applicato dal novembre 2008, si osserva che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la 14 liquidazione del danno non patrimoniale - c.d. danno morale - non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, e ispirata alla precisa considerazione di tutte le circostanze concrete ed individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità (cfr. Cass., SS.UU., n. 26972 dell'11/11/2008).
Tale voce di danno, per sua natura, sfugge ad una valutazione economica vera e propria e non può, quindi, che liquidarsi con il ricorso a criteri equitativi, in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia.
Quanto ai criteri di liquidazione, questo Giudice, al fine di assicurare uniformità di orientamenti nel risarcimento del danno non patrimoniale, segue il sistema delle c.d.
“Tabelle Milanesi”, le quali, recependo pienamente il nuovo metodo di liquidazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti introdotto dalle Sezioni Unite, per un verso, hanno individuato, sulla base della media dei precedenti giurisprudenziali di quell'ufficio, i valori massimi e i valori minimi entro i quali determinare l'importo monetario da riconoscere a ciascun congiunto e, per un altro, consentono al giudice di individualizzare tale importo in ragione del grado di parentela di ciascun congiunto, della età della vittima e della gravità del sinistro.
Ebbene, premesso che non risulta documentato il rapporto di convivenza (come sopra specificato), occorre considerare, in ogni caso, che la sofferenza avvertita dai figli, a prescindere dalla convivenza, per la perdita del padre ed in circostanze alquanto repentine merita un ampio ristoro patrimoniale.
Invero, la sofferenza che consegue dalla perdita di un fratello o di una sorella può ritenersi sussistente già sulla base dell'id quod plerumque accidit, ricorrendo nella normalità dei casi.
Le tabelle utilizzate (Tribunale Milano 2024) prevedono, in ragione di specifici criteri parametrati sul grado di contiguità affettiva e di convivenza di ogni parente con la vittima, sulla sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nell'età della vittima primaria e secondaria, il riconoscimento ai figli per la perdita del genitore un importo oscillante tra un valore minimo e un valore massimo.
In tale quantificazione, necessariamente equitativa, non può non tenersi conto: 1) del presumibile e grave sconvolgimento delle abitudini di vita subito dagli attori, che si sono 15 visti privare di uno dei legami affettivi e parentali più intensi tra quelli che, secondo l'id quod plaerumque accidit, caratterizza l'esistenza umana (e, cioè quello instaurato con il proprio genitore), in un brevissimo lasso di tempo;
2) dell'età del defunto che, al momento della sua morte, aveva 70 anni;
3) della età degli attori al momento della dipartita del di loro padre (la sig.ra aveva 34 anni ed il sig. Parte_1 Parte_2
ne aveva 31), i quali hanno dovuto e dovranno confrontarsi quotidianamente e,
[...] sostanzialmente, per tutto il resto della propria esistenza, con la realtà rappresentata dalla perdita traumatica della persona cara;
4) dell'assenza di convivenza.
Ciò posto, ritiene il Tribunale, pertanto, di riconoscere in favore dell'attrice Parte_1
per il danno morale derivante dalla perdita del padre, la somma di € 262.037,00
[...]
e in favore dell'attore , sempre per il danno morale derivante dalla Parte_2 perdita del padre, la somma di € 262.037,00.
Tenuto conto che i CCTTUU hanno accertato che il colpevole ritardo diagnostico ha impedito che il sig. fosse sottoposto ad un tempestivo intervento chirurgico _1 che avrebbe potuto elevare del 70/80% le sue chance di sopravvivenza, le cifre un indicate vanno corrispondentemente adeguate prendendo come parametro una perdita di chance di sopravvivenza pari al 75%.
Pertanto, può essere liquidata, per ciascuno degli attori, la somma di €196.527,00 per il danno morale derivante dalla perdita del padre.
Tali importi, già all'attualità, vanno devalutati e riportati ai valori correnti all'epoca del fatto lesivo, trattandosi di responsabilità extracontrattuale (23/09/2007), e ad essi, in applicazione dei criteri indicati da Cass. S.U. 1712/1995 e successive pronunce, vanno aggiunti gli interessi che si ritiene di fissare al tasso legale, calcolati anno per anno sulla sorta capitale risultante dalla devalutazione, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza secondo gli indici Istat.
Dalla data della pubblicazione della presente sentenza, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulle somme così determinate, fino all'effettivo soddisfo.
6. Spese di lite.
In ragione dell'accoglimento della domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta quest'ultima va condannata al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
In ragione della sua soccombenza, parte convenuta va condannata anche al pagamento delle spese di c.t.u.
16
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 5220/20 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda di e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, condanna l Controparte_2 al pagamento in favore dell'attrice della complessiva
[...] Parte_1 somma di euro 196.527,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali per come indicato in parte motiva, e in favore dell'attore Parte_2
della complessiva somma di euro 196.527,00 a titolo di risarcimento del danno
[...] non patrimoniale, oltre interessi legali per come indicato in parte motiva;
2) condanna la convenuta Controparte_2 al pagamento delle spese di lite in favore di e
[...] Parte_1 di , che si quantificano complessivamente in €260,00 per esborsi, ed Parte_2
€22.457,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da liquidarsi in favore dei procuratori, avv.ti e Parte_1 Pt_2
dichiaratisi antistatari;
[...]
3) Pone a carico di parte convenuta le spese di C.T.U.
Così deciso in Salerno, il 2/07/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
17