Articolo 113 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 112Articolo 114
Versione
15 marzo 1968
Art. 113.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 300.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318, 21 giugno 1964, n. 462 e 29 novembre 1965, n. 1372 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1968