Art. 113.
E' autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 300.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318, 21 giugno 1964, n. 462 e 29 novembre 1965, n. 1372 .
E' autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 300.000.000 per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalle leggi 25 luglio 1956, n. 859, 24 marzo 1958, n. 328, 31 marzo 1961, n. 301, 18 febbraio 1963, n. 318, 21 giugno 1964, n. 462 e 29 novembre 1965, n. 1372 .