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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione III civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 3610 DELL'ANNO 2024
FRA
Parte_1
[...]
[...]
Oggi 28 febbraio 2025, con modalità cartolare, il G.O., viste le note depositate, procede come da sentenza, resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., sotto riportata pagina 1 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3610/2024 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1
) con il patrocinio degli avvocati CAVAGNA GUIDO e P.IVA_1
SEVERGNINI LAURA;
RICORRENTE INTIMANTE
contro
:
, (C.F. ) residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via A. Locatelli n. 38; RESISTENTE INTIMATO
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità la Parte_1 odierna ricorrente intimante, conveniva in giudizio il signor
[...] [...]
, odierno resistente intimato, per sentire convalidato l'intimato sfratto. Parte_1
La domanda di parte ricorrente intimante è fondata e quindi viene accolta. Dagli atti e documenti di causa si evince che l'odierno resistente intimato si rendeva moroso nel pagamento dei canoni di locazione, a decorrere dal mese di novembre 2020, per gli importi, aggiornati al mese di marzo 2024, sotto riportati:
- € 560,03 (saldo canoni locazione anno 2020);
- € 3.362,00 (canoni di locazione anno 2021);
- € 3.482,96 (canoni di locazione anno 2022, comprensivi di adeguamento Istat )
- € 3.482,96 (canoni di locazione anno 2023)
- € 870,75 (canoni di locazione mesi gennaio, febbraio e marzo 2024); Si evince altresì che il signor si rendeva irreperibile all'indirizzo di Parte_1 residenza, rendendo così necessari sia la notifica ex art. 143 c.p.c. dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, sia il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. Parte ricorrente intimante provava l'origine del proprio credito producendo in giudizio il contratto di locazione ad uso abitativo, sottoscritto in data 9 novembre 2019, mediante il quale la , concedeva in locazione al signor Parte_1 [...]
, l'unità immobiliare sita nel comune di Calvenzano (BG), Via A. Locatelli n. Parte_1
38, composta da cucina, camera da letto e bagno al piano terzo, oltre che cantina al piano interrato, identificati al Catasto fabbricati al foglio 1300, mappale 1300, sub.
7. Con tale contratto veniva concordato un canone di locazione di euro 3.360,00 annui, oltre aumenti I.S.T.A.T., da pagarsi in rate mensili anticipate di euro 280,00 cadauna, scadenti il giorno 15 di ogni mese (doc. 1 di parte ricorrente intimante) Veniva anche allegato il mancato pagamento degli oneri accessori, di cui all'art. 9 del contratto di locazione, sopra citato, per l'importo di euro 633,42, senza però produrre il riparto di gestione.
Da quanto sopra esposto emerge il grave inadempimenti del resistente intimato ai sensi dell'art. 1455 c.c. Quest'ultimo, infatti, continuando ad occupare l'immobile per cui è causa senza la corresponsione dei relativi canoni, creava uno squilibrio del sinallagma contrattuale a sfavore di parte ricorrente intimante.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo per cui è causa, sottoscritto in data 9 novembre 2019, per grave inadempimento del resistente intimato e conseguentemente, ordina al resistente stesso al rilascio, in favore di parte ricorrente intimante, dell'unità immobiliare, sita nel comune di Calvenzano (BG) via Locatelli n. 38, libera e vuota da persone e cose di sua proprietà, fissando per il rilascio stesso la data del 27 marzo 2025;
condanna altresì parte resistente intimata a rimborsare a parte ricorrente intimante le spese di lite, che si liquidano in euro 3.687,00, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.140,00 per la fase istruttoria e di mediazione, euro 851,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%, anticipazioni e spese sostenute per l'avvio della procedura di mediazione di euro 190,32.
Così deciso in data 28 febbraio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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