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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di TA
Sezione Unica Civile in persona dei magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 274 del Ruolo Generale Affari Contenziosi delle cause dell'anno 2024, vertente
TRA
IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI RAPP.TE Parte_1
LEGALE DELLA SOC. “ rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Sisto Alessandro e Ruggiero Emanuela.
[...]
[...]
[...]
Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, rappresentata
[...]
e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce, in persona dell'avv. Mariagrazia Invitto.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di gravame, così provvedere: – in via preliminare, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'ammissibilità del ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione iscritto al n. 2177/2022; – nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza in tutti i suoi capi, accertata e dichiarata la fondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta con ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione dal Sig. ( ), nato a [...]_1 C.F._1
l'11.04.1992, in proprio ed in qualità di rappresentante legale della società “ CP_1
( ), con sede legale in Massafra (TA) alla Via San Francesco n. 15, accoglierla P.IVA_1 integralmente. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Conclusioni dell'appallata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di TA: Rigettare il ricorso in appello ex adverso spiegato e per l'effetto confermare la sentenza n. 80/24 del Tribunale di TA;
gradatamente nel merito respingere l'appello siccome infondato e confermare l'ordinanza- ingiunzione n. 66/2022 notificata il 7/3/22; condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite.”
a seguito di ricorso in appello depositato in data 11 luglio 2024, avverso la sentenza del Tribunale di TA n. 80/2024, emessa in data 11 gennaio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.04.2022, lo in proprio ed in qualità di Parte_1 rappresentante legale della società proponeva opposizione ad CP_1 ordinanza ingiunzione nr. 66/2022 del 17.02.2022, deducendo che, a seguito di un controllo effettuato dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di CP_2 presso il punto vendita ricariche della in data 15.05.2017, gli operanti CP_1 riscontravano la presenza di cinque postazioni telematiche, dotate di case, tastiera, mouse e monitor, messe a disposizione della clientela, tutte con una connessione ad Internet;
ed accertavano, dal controllo della cronologia, la sequenza di plurimi accessi liberi alle varie piattaforme di scommesse, come REPANTZ.IT e BET 36. Ritenuta la ricorrenza dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 7, comma 3 quater, del D.L. n.158/2012, convertito nella L. n. 189/2012, gli veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00, e veniva, altresì, disposta la confisca e la distruzione degli apparecchi telematici. Nell'atto di opposizione il ricorrente sosteneva di essere titolare di regolare licenza ex art 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio della raccolta di scommesse con il concessionario REPLANTZ e che i computer oggetto di sequestro amministrativo venivano utilizzati esclusivamente per prenotare scommesse;
evidenziava, altresì, che i verbalizzanti al momento del controllo avevano appurato che
2 non vi era alcun avventore e non avevano controllato se vi fosse l'accesso bloccato ai siti di giochi online sui pc, limitandosi a constatare semplicemente che vi fosse “la libera navigazione in Internet”. Alla luce di queste considerazioni, il ricorrente chiedeva al giudice di primo grado di annullare il verbale di contestazione e sequestro amministrativo ex legge 689/1981 redatto in data 15.05.2017 dalla Guardia di Finanza e, di conseguenza, di annullare l'Ordinanza-ingiunzione nr 66/2022. Si costituiva l' Controparte_3
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione
[...] perché tardiva, in quanto il ricorso era stato depositato quando erano già decorsi i 30 giorni previsti dal comma 6 dell'art. 6 del d.lgs 150/2011. Nel merito, l'Agenzia chiedeva il rigetto dell'opponente evidenziando che la società era abilitata dal Controparte_4 bookmaker Replats.it ad effettuare solo ricariche ed era in attesa di ottenere l'autorizzazione della licenza ai sensi dell'art. 88 del TULPS e che, quindi, al momento del controllo ne era sprovvista. Inoltre, l'opposta rimarcava che i verbalizzanti avevano rilevato dall'esame della cronologia delle ricerche effettuate sui pc confiscati, che vi erano stati accessi a siti, quali Replats.it e Bet365. Il giudice di Primo Grado ha accolto l'eccezione preliminare sollevata dall'opposta, dichiarando inammissibile l'opposizione perché tardiva. Infatti, ha rilevato che dalla documentazione in atti risultava che l'ordinanza ingiunzione opposta era stata notificata a e alla , in data 07.03.2022 , a mezzo servizio postale Parte_1 CP_1 per compiuta giacenza. In particolare, l' a mezzo di raccomandata, Controparte_2 aveva notificato l'ingiunzione in data 24 febbraio 2022; tuttavia, stante l'assenza del destinatario, l'agente postale aveva provveduto all'immissione dell'avviso in casetta, ed aveva inviato, in pari data, la comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo della raccomandata n.6290207222598 a ed a mezzo della raccomandata Parte_1
n.629020877197 alla Di tale raccomandata risulta prodotto l'avviso di Parte_2 ricevimento restituito all' Controparte_5 con specificazione che la Comunicazione di Avvenuto Deposito (C.A.D.) era stata immessa nella cassetta postale del destinatario in data 25 febbraio 2022, per assenza di questo ultimo. Pertanto, il ricorso proposto in data 08.04.2022 era inammissibile perché presentato oltre i 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza -ingiunzione, perfezionatasi in data 7.3.2002.
Avverso la sentenza n. 80/2024 (R.G.N.: 2177/2022) pubblicata in data 11/01/2024 ha proposto tempestiva impugnazione, dinanzi a codesta Corte d'Appello, il sig. in proprio ed in qualità di rappresentante legale della società Parte_1 [...]
il quale con un solo motivo di censura ha sostanzialmente lamentato: il CP_1 travisamento dei fatti per erronea applicazione delle norme di diritto in tema di perfezionamento di notifica.
3 Si è costituita tempestivamente in giudizio l Controparte_2 con relativa comparsa di costituzione e risposta, la quale ha insistito nel rigetto dell'appello e nella conferma della sentenza impugnata. All'udienza collegiale del 11.04.2025, le parti hanno discusso e la causa è stata decisa, come da separato dispositivo, letto in udienza, con riserva di redigere la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato con ogni conseguente statuizione di legge. L'appellante, con un unico motivo di appello, censura le conclusioni a cui è giunto il primo giudice circa la tardività del ricorso in opposizione proposto. A sostegno di ciò sostiene che la data utile ai fini della decorrenza del termine per proporre il ricorso era da individuare non già nel 07.03.2022, bensì nel 09.03.2022, che sarebbe la data in cui effettivamente l'atto è stata reinviato al mittente. La censura non può essere accolta. Infatti, come già rilevato dal giudice di primo grado, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la normativa è molto chiara e precisa, e prevede all'art. 8 della legge 890/1982 che, nei casi di temporanea assenza del destinatario, come nel caso in esame, il piego deve essere depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario e che quest'ultimo debba essere messo a conoscenza sia del tentativo infruttuoso di notifica del piego, che del suo deposito, a cura dell'operatore postale, il tutto, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata da affiggere alla porta di ingresso, oppure immesso nella cassetta della posta. Sempre, l'art. 8 l. 890/1982 precisa che affinché la notifica si perfezioni è necessario che il plico venga ritirato dal destinatario e se ciò non avviene è necessario attendere 10 giorni dalla spedizione della raccomandata con cui si avvisa il destinatario del deposito del piego e solo allora la notifica si perfeziona per compiuta giacenza e l'operatore postale provvederà alla restituzione al mittente del piego e della raccomandata inviata al destinatario. Alla luce di suddetta normativa, sulla base della documentazione in atti si rileva che l'agente postale ha provveduto a recapitare infruttuosamente il piego presso la sede della in data 24.02.2022 per temporanea assenza del destinatario CP_1 ed ha provveduto ad inviare la raccomandata della presenza del piego nel punto di deposito in data 25.02.2022, lasciando in tale data avviso del CAD nella cassetta postale. Come richiamato dalla normativa, a partire da questa data decorrono i 10 giorni per il perfezionamento della notifica, che sono pertanto spirati il 07.03.2022. In conclusione, dato che “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il termine per proporre ricorso in opposizione ha carattere perentorio, ed il suo inutile decorso determina la decadenza dalla opposizione e la inammissibilità del ricorso eventualmente
4 proposto, non essendo invocabile l'istituto della rimessione in termini per fatti non imputabili all'Amministrazione…” (Cass. 25/12/2018, n. 27047) e rilevato che il ricorso è stato depositato in data 08.04.2022, quindi oltre i trenta giorni previsti dalla norma per proporre opposizione all'ordinanza ingiunzione, il ricorso in opposizione è inammissibile. A nulla rilevano altre date o altri termini, data la chiara e restrittiva normativa. Deve, pertanto, essere confermata la sentenza impugnata. In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., al rigetto integrale dell'appello principale consegue altresì la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio che, tenuto conto del valore e della non complessità della controversia, decisa sulla base di motivi processuali, applicati i valori minimi stabiliti con il D.M. n. 147/22, vengono liquidate in euro 1.984,00, oltre accessori di legge. Al rigetto dell'impugnazione consegue l'obbligo dell'odierna parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 1, quater, del D.P.R. del 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di TA, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 274 delle cause dell'anno 2024, avverso la sentenza del Tribunale di TA, Sezione Civile, n. 80/2024, pubblicata in data 11/01/2024 e non notificata, proposta da , in proprio ed in qualità del Parte_1 legale rappresentante della società ” nei confronti dell' CP_1 [...]
– – Sezione Controparte_2 Controparte_2
Operativa Territoriale di TA , così provvede:
1)RIGETTA l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata.
2)CONDANNA e la in solido tra loro, al Parte_1 CP_1 pagamento in favore dell'odierna parte appellata, delle spese processuali che si liquidano in euro 1984,00 per compenso, oltre accessori di legge.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13. Comma 1 bis.
Così deciso in TA, in data 11.4.2025. Il Cons. estensore Il Presidente (Dr.ssa Claudia Calabrese) (Dr.ssa Anna Maria Marra)
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