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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 19108/2024, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuele Luppi (C.F.:
) e Sara Barbesi (C.F.: ), C.F._2 C.F._3
-ricorrente- contro
Controparte_1
(C.F.: ),
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (C.F.:
ADS94026160278),
-resistente- e
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
PREFETTURA DI (C.F.: ), CP_1 P.IVA_3
-resistenti contumaci- avverso il provvedimento di diniego all'ammissione alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida categoria D, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione Civile di CP_1 in data 03/08/2024 e notificato in pari data e avverso ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa sospensiva inaudita altera parte del provvedimento impugnato, accogliere il presente ricorso per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto annullare il provvedimento opposto ed accertare il diritto del sig. all'ammissione alla prova d'esame per il Parte_1 rilascio del titolo abilitativo alla guida categoria D. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre a IVA e CPA come per Legge.
Per il di Controparte_1
CP_1
In via principale, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 01/10/2024
e ritualmente notificato, ha evocato in giudizio il Parte_1
la Controparte_1 Controparte_1 di il e la per CP_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedere l'annullamento – per i motivi di cui infra – del provvedimento datato 03/08/2024, emesso dalla Motorizzazione Civile di con CP_1 il quale gli era stato negato, per la ritenuta assenza dei requisiti morali ex art. 120, co. 1, d.lgs. n. 285/1992 (c.d.s.), di partecipare alla prova pratica per il rilascio della patente D e perché sia accertato, conseguentemente, il proprio diritto all'ammissione alla relativa prova d'esame.
Più specificamente, il ricorrente ha esposto di essere già titolare di patente di guida di categoria B, fin dal 1984, regolarmente rinnovata, da ultimo nel 2019 e di aver richiesto nel 2021 al
[...]
ed ottenuto, con validità sino al Controparte_1
21/03/2022, apposita autorizzazione per esercitarsi alla guida al fine di conseguire la patente di categoria C, e che con provvedimento del
24/09/2021 la motorizzazione civile di gli aveva negato il CP_1 rilascio della patente C, in ragione dell'esistenza di un motivo ostativo, così come statuito dal co. 1 dell'art. 120 c.d.s.
Il ricorrente ha quindi rappresentato di essere stato condannato nel
2013 dalla Corte d'Appello di Venezia alla pena detentiva e pecuniaria per i reati di cui agli artt. 73 e 79 del D.P.R. n. 309/1990, commessi in
Rovigo dal maggio 2007 sino a gennaio 2008, ma di aver espiato
Pag. 2 di 11 interamente la pena detentiva e di aver avanzato istanza di conversione della residua pena pecuniaria;
di essersi quindi rivolto al Tribunale di
Venezia al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad essere ammesso alla prova d'esame per il rilascio del titolo abilitativo alla guida di categoria
C e di aver visto accolte le sue ragioni, con il successivo conseguimento, superato l'esame, della patente.
Con comparsa del 25/11/2024 si è costituito in giudizio il
[...]
, Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, sostenendo la perfetta conoscenza da parte del del motivo “ostativo” al rilascio del Parte_1 titolo di guida richiesto e che il pregresso conseguimento delle patenti
B e C non appare utile a scardinare la legittimità del provvedimento gravato, in quanto atto vincolato dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120, co. 1, c.d.s.
Né il , né la benché Controparte_2 Controparte_3 ritualmente chiamati in giudizio, si sono costituiti.
Il Giudice, all'udienza del 05/12/2024, in assenza di istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fatte precisare le conclusioni e udita la discussione, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3,
c.p.c.
IN DIRITTO.
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia del
[...]
e della che, pur ritualmente evocati in CP_2 Controparte_3 giudizio, non si sono costituiti.
Sempre in via preliminare va affermata, relativamente alla controversia in esame, la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass.,
n. 8188/2022).
Nel merito, il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento amministrativo in oggetto, deducendone, in primo luogo, vizi formali, precisamente la violazione degli artt. 10-bis e 3, L.
n. 241/1990. In particolare, l'Amministrazione non avrebbe permesso
Pag. 3 di 11 al ricorrente alcuna interlocuzione sulle ragioni del diniego della patente di guida e il provvedimento adottato sarebbe generico e privo di congrua motivazione, non essendo ivi indicati gli elementi che avrebbero comportato la ritenuta insussistenza dei requisiti morali di cui all'art. 120, co. 1, c.d.s.
Tali censure non meritano di essere condivise.
Il giudizio odierno è un giudizio non sull'atto, ma sul rapporto;
verte, cioè, sull'accertamento del diritto del ricorrente a partecipare alla prova d'esame per l'ottenimento della patente D e non tanto sulla legittimità del procedimento amministrativo o del provvedimento, in quanto tale, con cui tale diritto gli è stato negato, sicché appaiono irrilevanti le surriferite contestazioni formali, tanto più in considerazione dell'infondatezza, nel merito, della pretesa del ricorrente, per come si dirà a breve. In ogni caso, in particolare, il fatto che la natura del motivo ostativo non sia esplicitamente riportata nel provvedimento impugnato non integra alcuna censurabile mancanza di motivazione, poiché il ben conosce il fondamento di tale motivo ostativo, così Parte_1 come conosce (o dovrebbe conoscere e, nel caso contrario, come si suol dire, ignoratia legis non excusat) l'art. 120, co. 1, c.d.s. (secondo cui, per quanto qui interessa, “Non possono conseguire la patente di guida […] le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”): nel ricorso, invero, egli ha riferito in maniera chiara e circostanziata della condanna inflittagli dalla Corte
d'Appello di Venezia per i reati di cui agli artt. 73 e 79 del D.P.R. n.
309/1990 e non può egli pretendere che, nell'inequivoco contesto nel quale si è svolta la vicenda qui in esame, gli venga spiegato quello che già gli è (o dovrebbe essergli) chiaro. L'obbligo della motivazione deve assolvere ad una funzione di comunicazione e non deve costituire un orpello formale. Pertanto, così come si deve sanzionare la c.d. motivazione apparente, priva di contenuti di comunicazione, si deve anche riconoscere che esigenze di economia possono esonerare
Pag. 4 di 11 dall'obbligo di motivazione, quando le ragioni alla base del provvedimento siano, come nella specie, di assoluta evidenza. Si aggiunga che, con riferimento alla motivazione del provvedimento “il concetto di disponibilità, di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990, non comporta che l'atto amministrativo menzionato debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, ma postula solo che gli atti siano resi disponibili a norma di legge ovvero tramite il procedimento di accesso ai documenti amministrativi” (T.A.R. Catania, sez. IV, 14/06/2024, n.
2221). Nel caso di specie, l'amministrazione resistente ha previsto la possibilità per il di acquisire “la specifica motivazione della Parte_1 non sussistenza dei requisiti soggettivi” (all. 1 ) mediante istanza CP_2 di accesso agli atti, come riportato in calce al provvedimento opposto.
Tanto basta ad escludere ogni ipotesi di carenza motivazionale adombrata dal ricorrente, dal momento che l'Amministrazione ha offerto lo strumento e le modalità per acquisire l'informazione richiesta dall'interessato. Si consideri, infine, che il diniego di rilascio del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 120, co. 1, c.d.s., per insussistenza di requisiti morali, non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto posto in essere nell'esercizio di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto e regolata da una norma di relazione, rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche aventi la consistenza di diritto soggettivo;
pertanto, il carattere vincolato dell'atto rende irrilevante il difetto di motivazione, sicché non si pone, neppure in astratto, ex art. 21-octies L. n. 241/1990, la questione di annullabilità dell'atto in parola (cfr. Cass. Sez. Un., n. 32977/2019).
Il ricorrente ha lamentato, inoltre, che il provvedimento avversato sarebbe stato emesso in assenza di istruttoria da parte dell'Amministrazione procedente, la quale, invece di vagliare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti morali per il rilascio del titolo abilitativo alla guida, che sono i medesimi per tutte le categorie di patente, ha operato una valutazione meramente presuntiva e formale
Pag. 5 di 11 che si porrebbe, in ogni caso, in contraddizione con lo stato di fatto che vede il ricorrente già titolare di patente di guida di categoria B (mai revocata a seguito della menzionata condanna e sempre rinnovata) e di patente di guida di categoria C (a seguito dell'intervenuta sentenza del
Tribunale di Venezia che ha sancito il diritto del ricorrente medesimo all'ammissione alla relativa prova pratica). A cagione di tali significativi precedenti, l'Amministrazione resistente, in contraddizione con il proprio operato e in contrasto con il principio del legittimo affidamento, opponendo nuovamente il diniego all'ammissione del ricorrente alla prova d'esame, avrebbe violato gli artt. 116 e 120, co. 1, 2, 3, c.d.s., poiché avrebbe nuovamente ritenuto erroneamente sussistente l'ipotesi della carenza dei requisiti morali richiamati dall'art.120 co. 1, c.d.s., in altre analoghe circostanze esclusa.
Quanto sostenuto dal ricorrente non può trovare accoglimento.
L'art. 120, co. 1, c.d.s., per quanto qui interessa, afferma che “Non possono conseguire la patente di guida […] le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”; mentre il co. 2 stabilisce che “se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1” e il co. 3, ratione temporis, prevede che: “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”.
A ben vedere, occorre tenere distinte due fattispecie – quella del diniego e quella della revoca della patente di guida – che la norma in esame contempla, rispettivamente, al co. 1 e ai co. 2 e 3 e, a tal fine, è opportuno ricordare che la disciplina dei requisiti morali di cui all'art. 120 c.d.s. è stata oggetto di più pronunce della Corte Costituzionale. Se,
Pag. 6 di 11 da un lato, il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 22 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato co. 2, nella parte in cui
– con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74
d.P.R. n. 309/1990 che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – disponeva che il Prefetto “provvede” (invece che
“può provvedere”) alla revoca della patente (declaratoria di incostituzionalità poi estesa, con successive pronunce, all'intero co. 2: cfr. sent. n. 24 del 2020 e n. 99 del 2020); dall'altro lato la Corte
Costituzionale ha definitivamente escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al primo comma dell'art. 120 c.d.s. (cfr. sentenza n. 152 del 2021), senza che ciò comporti la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Tale conclusione si è fondata sul rilievo che il diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato che quel titolo mai ha avuto prima. Inoltre,
è stato osservato che non ricorre, in tale ipotesi, la contraddizione, che ha assunto, invece, decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato.
Nel caso di specie si discute dell'applicazione dell'art. 120, co. 1, c.d.s., nella parte in cui stabilisce il diniego al rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R. n.
309/1990 (inequivoco è in tal senso l'inciso di cui l'art. 120, co. 1, c.d.s. ove si afferma: “non possono conseguire la patente di guida […]”), dovendosi con ciò intendere, per l'appunto, l'impossibilità, per tali categorie di persone, di ottenere un nuovo titolo abilitativo, senza che possano assumere rilievo alcuno, all'esito del giudizio penale, le sorti delle eventuali patenti di guida già conseguite dal condannato.
Dalla lettura dell'art. 116 c.d.s. (“La patente di guida, conforme al
Pag. 7 di 11 modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati […]”), si desume che esistono più categorie di patenti e che l'abilitazione alla guida è necessaria “per ciascuna di esse”. Pertanto, il rilascio, ex novo, di una patente di guida – come nel caso in esame sarebbe il rilascio della patente di categoria D che mai il ricorrente ha avuto prima – è soggetto ad un autonomo e specifico iter amministrativo, condizionato, di necessità, all'insuperabile accertamento delle condizioni soggettive indicate all'art. 120, co. 1,
c.d.s., alla presenza delle quali, per l'appunto, una patente di guida non può essere conseguita (ma un'altra, già conseguita, ben può essere conservata). Trattasi, giova ribadirlo, di mero accertamento di dati univoci, senza alcuna ponderazione comparativa di interessi pubblici e privati né scelta in ordine all'an, al quando, al quomodo o al quid del provvedimento da adottare (caratteri che appunto connotano la decisione amministrativa discrezionale): ogni valutazione, in merito – diversamente da quanto accade per l'ipotesi della revoca della patente, come si è visto – è stata fatta, in via preventiva e presuntiva, dal legislatore che ha reputato tout-court ostative al rilascio di una nuova patente di guida determinate condizioni soggettive, tra cui, per quanto qui interessa, la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990; tanto è vero che l'art. 120, co. 6, c.d.s. prevede che “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1
[…], provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.084 ad euro 3.253”.
Deve quindi ritenersi legittimo l'operato (vincolato) dell'Amministrazione procedente che ha emesso il provvedimento in contestazione richiamando l'inserimento nel sistema informativo del
DTN di un ostativo al rilascio della patente di guida, comunicato dalla
Prefettura di all'esito delle procedure di cui all'art. 2, co. 4, 5 e CP_1
6, DM 24.10.2011 (all. 1 del ). CP_2
Da tutto ciò consegue che ogni difesa spiegata dal ricorrente che abbia assunto come presupposto la differente disciplina relativa alla
Pag. 8 di 11 revoca della patente di guida e, in particolare, la circostanza per cui la patente di categoria B, già conseguita, mai gli è stata revocata ed anzi gli è stata rinnovata, ingenerandogli inoltre un legittimo affidamento in ordine al futuro rilascio di altri titoli abilitativi alla guida, dovrà essere disattesa, in quanto inconferente e palesemente infondata (non potendo peraltro equipararsi il rinnovo della patente di guida al rilascio di una nuova patente). Così come è priva di pregio l'osservazione per la quale il ricorrente sarebbe in possesso dei requisiti morali tanto da aver conseguito patente C, in quanto l'Amministrazione ha infine ammesso il ricorrente al relativo esame per dare attuazione ad un provvedimento di questo Tribunale che così aveva espressamente disposto (cfr. Trib.
Venezia, ord. n. 5665/2022 del 05/12/2022), per ragioni, tuttavia, che per tutto quanto sopra argomentato, non possono essere condivise. È appena il caso di osservare, poi, che tale precedente non produce certo effetti vincolanti, sicché il ricorrente non può ora invocare un legittimo affidamento in ordine alla possibilità di superare, per le vie giudiziarie, una incontestata condizione soggettiva ex lege ostativa al rilascio di una nuova patente.
Si osservi, da ultimo, che l'art. 120, co. 1, c.d.s., nello stabilire che non possono conseguire la patente di guida le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 d.P.R. 309/1990, fa tuttavia espressamente salvi “gli effetti di provvedimenti riabilitativi”. E allora appare evidente che l'effetto ostativo al conseguimento della patente non incide in modo
“indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti: la diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 c.p.), che – solo – può restituire al condannato il diritto a richiedere la patente di guida (cfr. Corte Cost., sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del 2020). Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo altresì di chiarire che “in tema di diniego
Pag. 9 di 11 del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma 1, c.d.s., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art.
47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.” (cfr. Cass., n. 23815/2022).
Nel caso de quo, tuttavia, il ricorrente non ha né dimostrato e nemmeno allegato, in riferimento alla superiore condanna riportata,
l'emissione in proprio favore di provvedimenti riabilitativi (anzi ha genericamente riferito di aver avanzato istanza di conversione della residua pena pecuniaria – il che lo porrebbe ancora lontano dalla riabilitazione). Pertanto, allo stato non appare integrata l'unica condizione necessaria che consentirebbe al ricorrente il superamento del motivo ostativo al conseguimento della patente di guida di categoria
D.
Considerato, tuttavia, come si è detto, che questo Tribunale ha, in un precedente giudizio tra le medesime parti, accolto una domanda sostanzialmente analoga a quella formulata ad introduzione del giudizio odierno, si ritiene ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per interamente compensare tra le parti le spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia del e della Controparte_2
; Controparte_3
2. RESPINGE il ricorso;
3. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Provvedimento redatto con la collaborazione di Agatino Testimone_1
Addetto all'Ufficio del Processo.
[...]
Pag. 10 di 11 Venezia, così deciso il 02/01/2025
Pag. 11 di 11
IL GIUDICE Tobia Aceto