TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 4532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4532 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2995/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. TA NA Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2995/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. SONIA MASSERDOTTI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (CONTUMACE) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come segue:
“revocare l'obbligo di contributo al mantenimento della figlia posto a carico del signor Per_1
nella somma di Euro 400,00= mensili soggetta a rivalutazione ISTAT con decorrenza Parte_1 dal mese di gennaio 2024, data di assunzione della figlia presso la Poligrafica San Faustino Per_1
o, in via subordinata, dalla data di deposito del presente ricorso;
revocare l'obbligo al concorso al 50% nelle spese straordinarie per la figlia posto a carico del signor con la Per_1 Parte_1 citata sentenza con decorrenza dal mese di gennaio 2024, data di assunzione della figlia Per_1 presso la Poligrafica San Faustino o, in via subordinata, dalla data di deposito del presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 135/2024 del 15/01/2024 questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, recependo le conclusioni rassegnate congiuntamente, onerava il del pagamento a favore della di un assegno mensile di euro 400,00 cadauno Pt_1 CP_1 nell'interesse della figlia , all'epoca già maggiorenne (essendo nata nel 2003) e del Persona_2 figlio , nonché del pagamento del 50% delle spese straordinarie. Per_3
Attraverso l'odierno ricorso il ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione dell'obbligo Pt_1 sopra menzionato quanto a , a fronte del conseguimento da parte della figlia Persona_2 dell'indipendenza economica.
Non si è costituita la CP_1
Con ordinanza 17/07/2025 il G.I. ha revocato in via provvisoria ex art. 473 bis 22 c.p.c. l'obbligazione inerente alla corresponsione dell'assegno.
Nel corso del giudizio l ha trasmesso l'estratto conto previdenziale dal quale si desume che CP_2 dispone da ben prima del deposito del ricorso di stabile attività lavorativa Parte_2 dipendente presso Poligrafica San Faustino s.p.a., con una retribuzione (presumibilmente lorda, ma comunque, più che sufficiente a garantire l'autonomia economica) di circa 1.500,00 euro mensili (il prospetto si arresta all'aprile 2025, ma, nella sua contumacia, la parte resistente non ha allegato una successiva interruzione o modificazione del rapporto di lavoro).
La domanda del può, pertanto, essere accolta. La contribuzione concerne la prole e la richiesta Pt_1 di revisione si collega a circostanze dedotte come sopravvenute;
in conformità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità gli effetti della pronuncia retroagiranno, pertanto, al momento della domanda e non oltre (cfr., da ultima, Cass. ord. n. 10974/23); anzi, più precisamente, all'aprile 2025, mese successivo al deposito del ricorso ed alla scadenza (alla data del 10) della contribuzione dovuta per il mese di marzo.
Nulla per le spese, non essendosi opposta la resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, -revoca con decorrenza dall'aprile 2025 l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 [...]
l'assegno di mantenimento ed il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia CP_1
; Persona_2
-nulla per le spese.
Brescia, 24/10/2025
Il presidente estensore
TA NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. TA NA Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2995/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. SONIA MASSERDOTTI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (CONTUMACE) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come segue:
“revocare l'obbligo di contributo al mantenimento della figlia posto a carico del signor Per_1
nella somma di Euro 400,00= mensili soggetta a rivalutazione ISTAT con decorrenza Parte_1 dal mese di gennaio 2024, data di assunzione della figlia presso la Poligrafica San Faustino Per_1
o, in via subordinata, dalla data di deposito del presente ricorso;
revocare l'obbligo al concorso al 50% nelle spese straordinarie per la figlia posto a carico del signor con la Per_1 Parte_1 citata sentenza con decorrenza dal mese di gennaio 2024, data di assunzione della figlia Per_1 presso la Poligrafica San Faustino o, in via subordinata, dalla data di deposito del presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 135/2024 del 15/01/2024 questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, recependo le conclusioni rassegnate congiuntamente, onerava il del pagamento a favore della di un assegno mensile di euro 400,00 cadauno Pt_1 CP_1 nell'interesse della figlia , all'epoca già maggiorenne (essendo nata nel 2003) e del Persona_2 figlio , nonché del pagamento del 50% delle spese straordinarie. Per_3
Attraverso l'odierno ricorso il ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione dell'obbligo Pt_1 sopra menzionato quanto a , a fronte del conseguimento da parte della figlia Persona_2 dell'indipendenza economica.
Non si è costituita la CP_1
Con ordinanza 17/07/2025 il G.I. ha revocato in via provvisoria ex art. 473 bis 22 c.p.c. l'obbligazione inerente alla corresponsione dell'assegno.
Nel corso del giudizio l ha trasmesso l'estratto conto previdenziale dal quale si desume che CP_2 dispone da ben prima del deposito del ricorso di stabile attività lavorativa Parte_2 dipendente presso Poligrafica San Faustino s.p.a., con una retribuzione (presumibilmente lorda, ma comunque, più che sufficiente a garantire l'autonomia economica) di circa 1.500,00 euro mensili (il prospetto si arresta all'aprile 2025, ma, nella sua contumacia, la parte resistente non ha allegato una successiva interruzione o modificazione del rapporto di lavoro).
La domanda del può, pertanto, essere accolta. La contribuzione concerne la prole e la richiesta Pt_1 di revisione si collega a circostanze dedotte come sopravvenute;
in conformità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità gli effetti della pronuncia retroagiranno, pertanto, al momento della domanda e non oltre (cfr., da ultima, Cass. ord. n. 10974/23); anzi, più precisamente, all'aprile 2025, mese successivo al deposito del ricorso ed alla scadenza (alla data del 10) della contribuzione dovuta per il mese di marzo.
Nulla per le spese, non essendosi opposta la resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, -revoca con decorrenza dall'aprile 2025 l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 [...]
l'assegno di mantenimento ed il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia CP_1
; Persona_2
-nulla per le spese.
Brescia, 24/10/2025
Il presidente estensore
TA NA