TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/09/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4743/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 4743/2025, promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
- Avv. RANFAGNI ANDREA, Avv. CONTE ANDREA
[...]
ricorrente
CONTRO
- Avv. PESSI ROBERTO Controparte_1
convenuto
- Avv. PESSI ROBERTO CP_2
intervenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'illegittimità degli assorbimenti del superminimo individuale operati a danno dei ricorrenti con decorrenze dal 1° gennaio 2018 e dal 1° luglio 2018 e per gli effetti: accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo individuale nella misura originariamente attribuita prima di tali assorbimenti di € 100,00 si mensili per quanto riguarda , € 150,00 l ensili per quanto riguarda Pt_1
€ 120,00 lordi fissi mensili per to riguarda , € 205,00 lordi fissi mensili Pt_2 Pt_3 per quanto riguarda € 120,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Peritore;
Pt_4
condanna la convenuta a ricostituire il superminimo individuale dei CP_1 ricorrenti nelle misure originari ttribuite, oltre che a corrispondere in favore dei ricorrenti, in solido con fino al 30.6.2024, le differenze retributive maturate e CP_2 pari alla differenza tra ro percepito se le riduzioni e/o gli assorbimenti non fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, oltre interessi e rivalutazione da dì dovuto sino al saldo;
condanna la convenuta e la parte intervenuta, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Così deciso in Milano, il 09/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 4743/2025, promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
- Avv. RANFAGNI ANDREA, Avv. CONTE ANDREA
[...]
ricorrente
CONTRO
- Avv. PESSI ROBERTO Controparte_1
convenuto
- Avv. PESSI ROBERTO CP_2
intervenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'illegittimità degli assorbimenti del superminimo individuale operati a danno dei ricorrenti con decorrenze dal 1° gennaio 2018 e dal 1° luglio 2018 e per gli effetti: accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo individuale nella misura originariamente attribuita prima di tali assorbimenti di € 100,00 si mensili per quanto riguarda , € 150,00 l ensili per quanto riguarda Pt_1
€ 120,00 lordi fissi mensili per to riguarda , € 205,00 lordi fissi mensili Pt_2 Pt_3 per quanto riguarda € 120,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Peritore;
Pt_4
condanna la convenuta a ricostituire il superminimo individuale dei CP_1 ricorrenti nelle misure originari ttribuite, oltre che a corrispondere in favore dei ricorrenti, in solido con fino al 30.6.2024, le differenze retributive maturate e CP_2 pari alla differenza tra ro percepito se le riduzioni e/o gli assorbimenti non fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, oltre interessi e rivalutazione da dì dovuto sino al saldo;
condanna la convenuta e la parte intervenuta, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Così deciso in Milano, il 09/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison