Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 545/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 26.2.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. LIBERA VONA (C.F.: ), giusta procura in C.F._2
atti, elettivamente domiciliata in Melfi (PZ) alla via Paolo Savino n. 22 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
28.2.1975 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti VINCENZO
CASTALDI (C.F.: ) e (C.F.: C.F._4 Parte_2
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Melfi (PZ) C.F._5
alla via Aldo Moro n. 15 presso lo studio del primo difensore indicato, pec:
- Email_2 Email_3
-RESISTENTE-
1
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come rassegnate all'udienza del 26.2.2025; per il Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 13.2.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in Salerno il 30.8.2008 e che dall'unione coniugale erano nati i figli
[...] Per_1
(12.11.2009) e (20.9.2018), ha chiesto pronunciarsi la separazione Per_2
personale dal marito, nonché adottarsi ogni altro provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 24.5.2024, il resistente si
è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta il 23.5.2024, nella quale non si è opposto alla domanda di separazione personale e ha contestato le avverse deduzioni.
Per l'effetto, ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«1) Pronunciare la separazione dei coniugi e , e Controparte_1 Parte_1
per l'effetto autorizzare gli stessi a vivere separati;
2) Disporre l'affidamento di entrambi i figli minori ad entrambi i coniugi, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
3) Disporre a carico del marito l'obbligo di versare un importo mensile per il mantenimento dei figli minori nella misura che l'Ill.mo giudicante vorrà determinare e comunque in una misura non superiore ad Euro 600;
4) Disporre l'assegnazione dell'appartamento condotto in locazione, sito in Melfi
(Pz) in via S: Pertini 17 alla Sig.ra con obbligo di corresponsione Parte_1
del canone di locazione da parte del marito ed obbligo di corresponsione degli oneri condominiali e delle utenze in capo alla moglie . Resta inteso che il Parte_1
Sig. nel minor tempo possibile, non oltre trenta giorni, trasferirà altrove CP_1
la propria residenza ed i propri effetti personali;
2 5) Riconoscere in favore del padre sig. il diritto di visita/prelievo dei figli CP_1
minori dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 21.00 nel periodo estivo e dalle 18.00 alle 20.00 nel periodo invernale. Riconoscere in favore del padre sig. il CP_1
diritto di visita/prelievo dei figli minori nel fine settimana, invece, a fine settimana alterni, dalle 16.00 del sabato alle 20.00 della domenica. Riconoscere, altresì, che nel periodo estivo i figli potranno stare con il padre venti giorni anche non consecutivi: il padre comunicherà alla Sig.ra il periodo in cui terrà Parte_1
i figli entro il 15 giugno di ogni anno tramite messaggio. Nel periodo natalizio o dalle ore 17:00 del 24/12 alle ore 19:00 del 30/12 o dalle ore 16:00 del 31/12 alle ore 20:00 del 05/01. Ad anni alterni o il giorno di Pasqua dalle ore 11:00 alle ore
20:00 o il Lunedì in Albis dalle ore 11:00 alle ore 20:00;
6) Riconoscere in favore della sig.ra il diritto utilizzo della vettura Toyota Pt_1
Yaris targata CE 127YW a condizione che la stessa provveda al pagamento degli oneri di assicurazione e bollo».
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e autorizzati i coniugi a vivere separati, con ordinanza del 12.7.2024 il Giudice relatore ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha invitato le parti private a raggiungere un accordo alle condizioni statuite, fissando l'udienza del 27.11.2024per verificare la volontà delle parti in ordine alla formulata proposta di definizione della lite.
All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle deduzioni della difesa della ricorrente, è stata disposta la correzione del punto 6) del dispositivo dell'ordinanza del 12.7.2024 in ordine all'importo complessivo del contributo dovuto mensilmente dal resistente per il mantenimento della prole, pari a euro 750,00, avendo determinato in euro 375,00 mensili l'importo del contributo per il mantenimento di ciascun figlio, ed è stata fissata l'udienza del 26.2.2025 disponendo la comparizione personale dei coniugi.
All'udienza da ultimo indicata, i coniugi hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice, ovvero hanno manifestato la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni di cui all'ordinanza del 12.7.2024 come modificata con ordinanza del 27.11.2024, con attribuzione dell'assegno unico al
50% e compensazione delle spese di lite. Sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3 III Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni:
«2. affida i figli minori (Napoli, 12.11.2009) e Persona_3 Per_4
(Melfi, 20.9.2018) ad entrambi i genitori, che eserciteranno la
[...]
responsabilità genitoriale;
le decisione di maggior interesse per i minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
3. dispone che i minori (Napoli, 12.11.2009) e Persona_3 Per_4
(Melfi, 20.9.2018) abitino ovvero siano collocati con la madre;
[...]
4. assegna la casa coniugale alla madre, quale genitrice collocataria dei minori, sita in Meldi (PZ) alla via Sandro Pertini n. 17;
5. stabilisce che i minori (Napoli, 12.11.2009) e Persona_3 Per_4
(Melfi, 20.9.2018) trascorrano con il padre i seguenti giorni:
[...]
a) tre pomeriggi alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 18.00 sino alle ore 20.00, e durante il periodo di sospensione scolastica parimenti dalle ore 18.00 sino alle ore 21:30, in modo tale che i minori possano cenare con il padre
(sempre, per tutte le stagioni);
b) a settimane alterne, dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore
20:00, con pernotto presso il padre e riaccompagno presso la casa materna;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordare entro il giorno 31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 luglio al 31 luglio degli anni dispari [anche la madre potrà trascorrere con i minori 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno
4 scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione padre-figli sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate i minori tutti i giorni e i qualsiasi momento atteso quanto rappresentato dalla madre nel piano genitoriale];
f) altre festività (anche locali) e celebrazioni di compleanni come da piano genitoriale. Con la precisazione circa i compleanni che, nel caso in cui i genitori non volessero trascorrerli insieme, dovrà essere applicato il criterio dell'alternanza annuale;
6. determina in euro 375,00 al mese (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), il contributo mensile dovuto da per il mantenimento di ciascun figlio (per Controparte_1
complessivi euro 750,00 al mese), da corrispondere a presso il Parte_1
di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere da agosto 2024;
7. pone a carico del padre il 70% delle spese straordinarie ed il restante 30% a carico della madre;
8. determina in euro 250,00 al mese (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), il contributo mensile dovuto da per il mantenimento della moglie, da Controparte_1
corrispondere a presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese a decorrere da agosto 2024;
9. assegno unico al 50% tra i coniugi;
10. spese di lite compensate».
IV La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse dei figli minorenni e , sia in riferimento Per_1 Per_2 all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, e che non
5 presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione sul punto (cfr. punto 10 delle condizioni di separazione personale).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 545 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] in data [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno C.F._3
contratto matrimonio concordatario in Salerno il 30.8.2008;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Salerno (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto N. 247, P.
II, S. A, Ufficio 1);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni di separazione personale riportate in motivazione, che omologa;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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