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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 02/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1480 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 26/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CINÀ MASSIMILIANO e dall'Avv. C.F._1
VULLO PASQUALE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “che con relazione di Consulenza Parte_1
Tecnica d'Ufficio n. cronol. 640/2025 del 06/02/2025, a firma del dott. , la Persona_1 ricorrente è stata riconosciuta invalida civile nella misura dell'80% con diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. 30/03/1971 n. 118 e ss. mm. ii., con decorrenza:
11/07/2023 (data di visita medica di C.T.U. – della precedente fase di a.t.p. avente n. r. g.
129/2023 - espletata dal dott. ); Persona_2
Per quanto sopra premesso, Voglia codesto Giudice del Lavoro adito:
I) in accoglimento del ricorso introduttivo, dichiarare che la sig.ra (sopra Parte_1 generalizzata), per le malattie da cui è affetta, è invalida civile nella misura dell'80%, dunque in possesso del requisito sanitario per aver diritto alla percezione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. 30/03/1971 n. 118 e ss. mm. ii., ciò sin dalla data dell'11/07/2023 (data di visita medica di C.T.U. – della precedente fase di a.t.p. avente n. r. g. 129/2023 - espletata dal dott.
); Persona_2
Per l'effetto, stante la decorrenza per la percezione del beneficio assistenziale (sin da prima dell'instaurazione del presente giudizio di merito):
II) Condannare l' al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, da distrarsi CP_2
unicamente in favore del sottoscritto Avvocato antistatario (considerata la revoca, del mandato professionale, al precedente Avvocato Vullo Pasquale, revoca già depositata telematicamente in data 24/01/2025). vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
07/11/2023 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della l. n. 118/71 o all'assegno mensile di invalidità civile di cui all'art. 13 della l. n. 118/71, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito la domanda è parzialmente fondata nei limiti appresso indicati.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “K mammario dx duttale infiltrante trattato con quadrantectomia e rimozione linfonodi ascellari di destra successiva radioterapia e terapia ormonale.
Depressione reattiva grave cronica con attacchi di panico.
Ernie discali lombari con deficit motorio ed episodi di sciatalgie ricorrenti.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Dalla visita medico-legale e dalle indagini allegate la signora risulta essere affetta Parte_1
dalle suddette patologie. La paziente è visibilmente sofferente depressa ansiosa ed è in terapia con antidepressivi ed ansiolitici.
La patologia tumorale ha senza dubbio lasciato conseguenze psicologiche rilevanti ed infatti periodicamente presenta anche attacchi di panico ed episodi di insonnia notturna. Accanto a queste patologie di rilevante importanza è anche la presenza di ernia discali della colonna lombare con presenza di dolori e di deficit motorio e di sciatalgie ricorrenti.
Nel complesso confermo le valutazioni fatte dal CTU Dott. 67% per la patologia Persona_2
tumorale, 12% per la patologia alla colonna lombare. Non sono daccordo per la patologia depressiva che ritengo, come ho potuto rilevare e come confermato dallo specialista, di grave entità
e pertanto in base al cod. 2206 è da valutare dal 31 al 40% ed io pertanto assegno una invalidità del
31%. Applicando la formula a scalare di LT risulta una invalidità del 80% e pertanto la signora Ha diritto all'assegno mensile di invalidità civile. Parte_1
Tale invalidità decorre dalla data della visita del CTU Dott. e cioè dal mese di luglio del Per_3
2023. Ritengo sia necessaria una rivalutazione tra due anni dalla visita medica da me affettuata e cioè nel mese di dicembre del 2026. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal luglio 2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ma risalente alla perizia svolta in sede di ATP, le spese legali vanno liquida nella misura del 50% come in dispositivo.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari Parte_1 per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal luglio 2023, con revisione nel mese di dicembre del 2026.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari,
Avv. Vullo Pasquale e Avv. Cinà Massimiliano;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 02/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 26/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CINÀ MASSIMILIANO e dall'Avv. C.F._1
VULLO PASQUALE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “che con relazione di Consulenza Parte_1
Tecnica d'Ufficio n. cronol. 640/2025 del 06/02/2025, a firma del dott. , la Persona_1 ricorrente è stata riconosciuta invalida civile nella misura dell'80% con diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. 30/03/1971 n. 118 e ss. mm. ii., con decorrenza:
11/07/2023 (data di visita medica di C.T.U. – della precedente fase di a.t.p. avente n. r. g.
129/2023 - espletata dal dott. ); Persona_2
Per quanto sopra premesso, Voglia codesto Giudice del Lavoro adito:
I) in accoglimento del ricorso introduttivo, dichiarare che la sig.ra (sopra Parte_1 generalizzata), per le malattie da cui è affetta, è invalida civile nella misura dell'80%, dunque in possesso del requisito sanitario per aver diritto alla percezione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. 30/03/1971 n. 118 e ss. mm. ii., ciò sin dalla data dell'11/07/2023 (data di visita medica di C.T.U. – della precedente fase di a.t.p. avente n. r. g. 129/2023 - espletata dal dott.
); Persona_2
Per l'effetto, stante la decorrenza per la percezione del beneficio assistenziale (sin da prima dell'instaurazione del presente giudizio di merito):
II) Condannare l' al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, da distrarsi CP_2
unicamente in favore del sottoscritto Avvocato antistatario (considerata la revoca, del mandato professionale, al precedente Avvocato Vullo Pasquale, revoca già depositata telematicamente in data 24/01/2025). vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
07/11/2023 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della l. n. 118/71 o all'assegno mensile di invalidità civile di cui all'art. 13 della l. n. 118/71, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito la domanda è parzialmente fondata nei limiti appresso indicati.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “K mammario dx duttale infiltrante trattato con quadrantectomia e rimozione linfonodi ascellari di destra successiva radioterapia e terapia ormonale.
Depressione reattiva grave cronica con attacchi di panico.
Ernie discali lombari con deficit motorio ed episodi di sciatalgie ricorrenti.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Dalla visita medico-legale e dalle indagini allegate la signora risulta essere affetta Parte_1
dalle suddette patologie. La paziente è visibilmente sofferente depressa ansiosa ed è in terapia con antidepressivi ed ansiolitici.
La patologia tumorale ha senza dubbio lasciato conseguenze psicologiche rilevanti ed infatti periodicamente presenta anche attacchi di panico ed episodi di insonnia notturna. Accanto a queste patologie di rilevante importanza è anche la presenza di ernia discali della colonna lombare con presenza di dolori e di deficit motorio e di sciatalgie ricorrenti.
Nel complesso confermo le valutazioni fatte dal CTU Dott. 67% per la patologia Persona_2
tumorale, 12% per la patologia alla colonna lombare. Non sono daccordo per la patologia depressiva che ritengo, come ho potuto rilevare e come confermato dallo specialista, di grave entità
e pertanto in base al cod. 2206 è da valutare dal 31 al 40% ed io pertanto assegno una invalidità del
31%. Applicando la formula a scalare di LT risulta una invalidità del 80% e pertanto la signora Ha diritto all'assegno mensile di invalidità civile. Parte_1
Tale invalidità decorre dalla data della visita del CTU Dott. e cioè dal mese di luglio del Per_3
2023. Ritengo sia necessaria una rivalutazione tra due anni dalla visita medica da me affettuata e cioè nel mese di dicembre del 2026. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal luglio 2023.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ma risalente alla perizia svolta in sede di ATP, le spese legali vanno liquida nella misura del 50% come in dispositivo.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari Parte_1 per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal luglio 2023, con revisione nel mese di dicembre del 2026.
- condanna l'Ente resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari,
Avv. Vullo Pasquale e Avv. Cinà Massimiliano;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 02/04/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini