Art. 4.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinari del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1948 al 30 giugno 1949 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.
I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, 1° comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinari del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, per l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1948 al 30 giugno 1949 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.
I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, 1° comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.