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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/09/2025, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5397/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: , in proprio e quale Presidente Parte_1 C.F._1 dell'Associazione Professionale Arri, RL (P.I. ), e CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Parte_2 C.F._2
Via L. Colli n.20, presso lo Studio dell'avv. MARZANO FRANCOMARZIO, che li rappresenta e difende per delega in allegato all'atto di citazione
- ATTORI -
-
contro
-
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Milano, via Molino delle Armi 2/a, presso lo Studio dell'avv. LONGO ALBERTO, che lo rappresenta e difende per delega depositata in atto separato alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni da violazione del lodo arbitrale e danni da reato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis: nel merito:
pagina 1 di 30 - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria ed in particolare le domande riconvenzionali in quanto infondate in fatto e in diritto;
- accertare i danni patrimoniali patiti dall'Avv. a causa dell'inadempimento Parte_1 agli obblighi posti a carico del convenuto dal lodo arbitrale del 25/2/2011, con riferimento alle pratiche aperte prima del 31/12/2006 e non ancora concluse alla data del 24/3/2009, elencate nell'Allegato 16 alla CTU, già allegato 5 Integrazione in
“Modifica e integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio depositata il 30/6/2009” e, per l'effetto, condannare l'Avv al loro risarcimento da quantificarsi, eventualmente CP_2 secondo equità che espressamente s'invoca in subordine ex art.1226 c.c., nella somma di €.32.116,66 (oltre oneri), oltre a veriori importi per le pratiche che avrebbero dovuto essere inserite tra quelle in corso per i motivi sopraesposti, o diversa accertanda in corso di causa, oltre oneri, interessi e rivalutazione;
- accertare i danni non patrimoniali patiti dall'Avv. in proprio e quale Parte_1
Presidente dell'Associazione Professionale Arri, RL & Associati, e dall'Avv. Parte_2
, in conseguenza dei reati accertati con sentenza penale irrevocabile della Corte
[...]
d'Appello di Torino n.3045 del 15/6/2017, e, per l'effetto, condannare il convenuto al loro risarcimento ex artt. 2043 e 2059 c.c., da liquidarsi, eventualmente secondo equità che espressamente s'invoca in subordine ex art.1226 c.c., nella somma di €.100.000 per danno all'immagine dell'Associazione Professionale e nelle somme di €.100.000 e di
€.80.000 per danni morali, rispettivamente, patiti dall'Avv. e dall'Avv. RL, o altra Pt_1 diversa accertanda, tenendo conto e deducendo dall'importo complessivamente liquidando quanto già incassato dagli attori a titolo di provvisionali con la sopra citata sentenza Corte d'Appello di Torino.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertati i fatti come in narrativa, così giudicare: in via preliminare: dichiarare irrituale, giacché tardivo, il deposito del documento sub n.
71 allegato alla memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente dalla difesa attorea,
e conseguentemente ordinarne l'espunzione dal fascicolo, per le ragioni dedotte nelle pagina 2 di 30 note di trattazione dell'udienza del 12.01.2024 qui da intendersi come richiamate sul punto;
nel merito: rigettare tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto ed in diritto, oltre che sfornite di prova, in particolare
• con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento al lodo: in via principale, accertare e dichiarare che la domanda è prescritta e/o priva di fondamento, laddove non vi fu alcun inadempimento ad opera del , e CP_2 comunque sfornita di prova ed altresì non accoglibile in relazione alla svolta eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. come da comunicazione del convenuto del 24.02.2021; in via di eccezione riconvenzionale, si chiede che il Giudice voglia accertare la sovrabbondanza delle statuizioni contenute nel lodo a favore dell'avv. in Parte_1 relazione alle pratiche i cui importi furono incassati dall'Associazione al 31.12.2006 quantificati per l'intero dal CTU in € 119.600,82 (pag. 16 del lodo, pag. 7 della relazione di CTU, con relativi allegati nn. 7 e 8) ed altresì della quota relativa agli incassi percepiti successivamente al 01.01.2007 e relativi a pratiche già in corso al 31.12.2006, quantificati per l'intero in circa € 94.659,12 (pag. 10 relazione CTU ed allegati 12-13, nonché n. 3 con espresso riconoscimento di debito), con, in via subordinata, eventuale compensazione sull'accertato a favore dell Pt_1
• con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza dei reati imputati a : CP_2 in via principale, rigettare la domanda svolta giacché priva di fondamento per insussistenza del danno e comunque sfornita di prova;
con domanda riconvenzionale, affinché il Giudice, accertato come insussistente il danno non patrimoniale lamentato, condanni le parti avverse, o quantomeno l'attore avv.
, alla restituzione degli importi versati a titolo di provvisionale Parte_2 nell'ambito del procedimento penale, maggiorati di rivalutazione ed interessi dalle date dei versamenti;
o, in subordine, accertato e liquidato un danno non patrimoniale ai soggetti ritenuti danneggiati, disponga la compensazione con gli importi già versati e condanni alla restituzione dell'eccedenza a favore dell'avv . CP_2
pagina 3 di 30 Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023 l'avv. e Parte_1
l'avv. hanno allegato che: Parte_2
a. con atto costitutivo del 3/3/1999 gli Avv.ti , Controparte_2 Parte_2
e Enrico Grande hanno costituito l'associazione denominata “
[...] [...]
, , Controparte_3 Controparte_4 per l'esercizio dell'attività professionale di avvocato in forma associata, il cui presidente designato era l'avv. CP_2
b. in pari data, l'Avv. e l'Avv. hanno, altresì, sottoscritto con CP_2 Pt_2 la Dott.ssa e con la Dott.ssa titolare della ditta Controparte_5 Pt_1 individuale “Servizi Infortunistici di Arri Brunella”, una scrittura privata con la quale tutti avrebbero esercitato, in maniera paritetica e funzionale alle loro specifiche competenze, l'attività della detta ditta, con divisione in parti uguali, pari al 25% ciascuno, dell'utile netto;
c. in data 5/11/2002 la dott.ssa cessata la ditta individuale, iscrittasi Pt_1 all'ordine degli avvocati, è entrata a far parte dell'Associazione Professionale di cui sopra, al posto dell'Avv. Grande, dividendosi in quote uguali con i restanti soci, nonché con la socia di fatto, Dott.ssa RL, gli utili e le spese, salvo il periodo 2005-2006, durante il quale l'Avv. ha provvisoriamente Pt_2 rinunciato alla propria quota di partecipazione agli utili;
d. nel 2005 l'Agenzia Generale INA Assitalia Assicurazioni, denominata
“AGENTO”, ha affidato all'Associazione il recupero di tutti i propri crediti, stipulando una convenzione che prevedeva l'invio alla stessa di almeno 500 pratiche di recupero credito all'anno;
e. nel 2006 l'Avv. che si occupava in modo esclusivo della gestione CP_2 di dette pratiche, ha chiesto un aumento della propria partecipazione agli utili, domandando agli altri associati di rinunciare al 5% ciascuno, proposta che gli altri associati hanno rifiutato;
pagina 4 di 30 f. all'assemblea degli associati del 12/12/2006, l'Avv. si è dimesso CP_2 dalla carica di Presidente, che è stata assunta dall'Avv. e ha Pt_1 contestualmente formalizzato il suo recesso dall'Associazione;
g. nel corso dell'assemblea successiva del 21/12/2006 i soci hanno invitato l'avv. ad esibire la documentazione contabile in suo possesso, nonché CP_2 copia dell'agenda d'udienza, onde determinare i ricavi al 30 gennaio 2007, data entro cui il convenuto ha comunicato che avrebbe lasciato lo Studio;
h. nella notte tra il 26 e 27 gennaio 2007 l'Avv. si è recato presso i CP_2 locali dell'Associazione ed ha asportato l'agenda di Studio, i fascicoli del settore civile, oltre a quelli di “AGENTO” e di alcuni sinistri, trasferendo la propria attività in altro Studio ed il giorno successivo, tramite fax, ha comunicato agli altri associati il rifiuto della proposta conciliativa medio tempore formulata dall'arbitratore inizialmente investito – avv. Tortonese -, nonché l'asportazione dei fascicoli, fornendone un elenco incompleto;
i. l'iniziativa del convenuto ha privato l'Associazione di circa l'80% dei fascicoli relativi a incarichi giudiziari e della stessa agenda di , con conseguente CP_3 impossibilità di conoscere il calendario delle udienze, le scadenze degli incombenti e gli appuntamenti, sicché i componenti dello Studio associato si sono trovati improvvisamente a non poter fornire notizie ai clienti, con grave danno all'immagine dell'Associazione;
j. il danno è stato, altresì, aggravato dall'aver danneggiato la banca dati dell'Associazione, avendo l'avv. prima copiato poi cancellato la CP_2 totalità delle proposte di parcella emesse, nonché i documenti e la modulistica contenuti nel server dello Studio;
k. il 6/2/2007 gli odierni attori hanno attivato il procedimento di arbitrato irrituale, ai sensi dell'art. 15 dell'atto costitutivo, finalizzato ad accertare anche l'ammontare delle competenze parcellari dei singoli associati per le prestazioni rese per le pratiche civili e “AGENTO” sino al 31/12/2006, con conseguente condanna dell'Avv. al pagamento delle somme dovute con CP_2 riferimento ad esse, nonché in relazione a tutta l'attività svolta anche dopo il pagina 5 di 30 31/12/2006 per le pratiche nate prima di tale data, oltre alla condanna al rimborso dei costi sopportati dall' ed al Parte_3 risarcimento del danno a favore dell'Associazione e dei singoli Soci;
l. con lodo del 25.2.2011 l'Avv. è stato dichiarato tenuto a liquidare, CP_2
a favore dell'Avv. e della Dott.ssa RL, la somma complessiva di € Pt_1
48.421,00 ciascuna, a saldo della ripartizione degli utili del 2006 e quale quota degli utili per le pratiche concluse dopo il 31.12.2006 e sino al 24.3.2009, importi che sono stati integralmente saldati;
m. l'Arbitro ha, altresì, disposto che l'avv. con riferimento alle CP_2 pratiche dallo stesso asportate e non ancora concluse alla data del 24/3/2009, inviasse copia della fattura emessa unitamente alla parcella professionale, costituente il riepilogo contabile delle prestazioni svolte, nonché gli acconti effettuati, controfirmata dal cliente, affinché i proventi venissero suddivisi in tre parti uguali fra l'Avv. l'Avv. e la Dott.ssa RL;
CP_2 Pt_1
n. l'avv. non ha mai ottemperato all'invio della predetta CP_2 documentazione né ha mai provveduto a dividere l'incasso liquidando agli ex soci le quote di spettanza;
o. con sentenza n.3045 del 18/4/2017, divenuta irrevocabile l'8.1.2019, la Corte
d'Appello di Torino, in ordine al procedimento penale originatosi in seguito alla querela sporta dall'avv. ha dichiarato non doversi procedere nei Pt_1 confronti dell'Avv. per i reati allo stesso contestati e riqualificati in CP_2
“frode informatica e furto di fascicoli dall'associazione”, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, reiterando, tuttavia, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore delle parti civili, Avv. in proprio e quale Presidente dello Studio associato e Pt_1
Avv. , assegnando loro provvisionali per un totale di Parte_2
€.60.000 (€ 20.000 cadauno) interamente corrisposte dall'Avv. ; CP_2
p. divenuta definitiva la sentenza della Corte d'Appello n.3045/17, gli odierni attori hanno vanamente esperito, in data 9/9/2020, il tentativo di conciliazione per ottenere il ristoro degli ulteriori danni, non ancora risarciti.
pagina 6 di 30 Sulla base di quanto dedotto, l'avv. in proprio e quale presidente Pt_1 dell'Associazione professionale Arri, RL & Associati, nonché l'avv. , hanno Pt_2 concluso instando per la condanna dell'avv. al risarcimento dei danni CP_2 patrimoniali patiti dall'avv. a causa dell'inadempimento degli obblighi posti a carico Pt_1 del convenuto dal lodo arbitrale del 25/2/2011, da quantificarsi eventualmente secondo equità, proponendo la somma di € 32.116,66 in favore dell'avv. oltre ai veriori Pt_1 importi per le pratiche che avrebbero dovuto essere inserite tra quelle in corso alla data di accertamento del lodo, ovvero a diversa somma accertanda in corso di causa, oltre oneri, interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, in conseguenza dei reati accertati con sentenza penale irrevocabile della d'Appello di
Torino n.3045/2017, da liquidarsi, eventualmente secondo equità, nella somma di €
100.000,00 per danno all'immagine dell'Associazione Professionale, nonché nelle somme di € 100.000,00 e di € 80.000,00 per danni morali, rispettivamente, patiti dall'Avv. Pt_1
e dall'Avv. , o altra diversa somma accertanda, tenendo conto e deducendo Pt_2 dall'importo complessivamente liquidando quanto già incassato dagli attori a titolo di provvisionali, con la sopra citata sentenza Corte d'Appello di Torino.
Con comparsa di risposta in data 25.05.2023 si è costituito in giudizio l'avv.
: Controparte_2
• non contestando le circostanze di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), k), l), m),
o), p);
• contestando le ulteriori circostanze dedotte ed eccependo:
1. che l'avv. aveva cessato l'impegno presso lo Studio già a Parte_2 partire dal 1998, per seguire altri progetti professionali e non aveva preso più parte alla divisione degli utili, tanto è vero che l'arbitro aveva rigettato ogni domanda dallo stesso avanzata, nell'ambito del lodo del 25.2.2011 ed in ogni caso, non partecipando più di fatto all'Associazione, l'avv. non poteva Pt_2 aver subito alcun danno non patrimoniale, anche in termini di danno all'immagine;
2. che, quanto all'attività di Studio, l'avv. e la dott.ssa RL si sono Pt_1 dedicate all'infortunistica stradale, mentre l'avv. al settore di diritto CP_2
pagina 7 di 30 civile e che, tuttavia, nel corso degli anni, il tempo dedicato all'attività professionale da parte delle prime è diminuito, sino praticamente ad azzerarsi, mentre quello del secondo è aumentato, soprattutto a seguito dell'ingresso quale cliente, nel 2005, dell'Agenzia Generale INA Assitalia Assicurazioni
(“AGENTO”);
3. che da quel momento in avanti, le pratiche di diritto civile, gestite personalmente dall'Avv. e dai suoi collaboratori, hanno iniziato a CP_2 rappresentare le uniche entrate dello Studio e da esse si è attinto per spese ed utili, ripartiti però sempre in parti uguali;
4. che a fronte del rigetto di una proposta di modifica delle modalità di ripartizione degli utili, in concomitanza con la decisione dell'avv. di Pt_2 riprendere l'attività all'interno dello Studio legale, intendendo egli seguire personalmente alcuni clienti dell'avv. quest'ultimo ha comunicato CP_2 la volontà di recedere dall'Associazione;
5. che dovendo fare applicazione l'art. 7 dello Statuto dell'Associazione – il quale prevedeva che in caso di recesso di uno degli associati, i clienti sarebbero stati dell'associazione, salvo diversa volontà del cliente - le parti hanno deciso di richiedere ai clienti la sottoscrizione di una liberatoria a favore dell'Avv.
a cui veniva, inizialmente, concesso di prelevare i rispettivi CP_2 fascicoli, ferma la regolamentazione dei rapporti economici relativi all'attività prestata sino al 31.12.2006;
6. che, tuttavia, contravvenendo a quanto concordato, i restanti associati hanno successivamente mutato atteggiamento, negando all'avv. la CP_2 possibilità di prelevare i propri fascicoli “civili” perché di proprietà dell'Associazione;
7. che nella stessa settimana in cui l'avv. CATAGNA ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente dell'Associazione, in contraddittorio con l'avv. Pt_1
l'avv. e la dott.ssa , l'avv. Tardanico e la dott.ssa Richetto Pt_2 Pt_2
(collaboratici dell'avv. è stato effettuato l'inventario dei fascicoli di CP_2
pagina 8 di 30 pratiche “civili” seguite dal Presidente dimissionario, mentre alcun inventario è stato condotto con riferimento alle pratiche del settore infortunistica;
8. che, venendosi a creare una grave situazione di contrasto all'interno dello
, l'odierno convenuto, avendo medio tempore inviato a tutti i suoi clienti CP_3 copia della liberatoria, che veniva sottoscritta da ciascuno di essi, nella serata del 26.1.2007, si è determinato a trasferire i relativi fascicoli nel proprio
Studio, inviando nel contempo a mezzo fax comunicazione di tale evenienza, con in allegato le liberatorie e l'elenco completo dei fascicoli trasferiti, per la definizione dei rapporti economici con gli associati;
9. che fin dal momento del trasferimento, l'Avv. si è reso disponibile CP_2 alla ripartizione di tutti gli utili maturati al 31.12.2006, nonché a fornire copia dei fascicoli civili che, infatti, sono stati poi consegnati, unitamente alle bozze di parcella;
10. che non vi è mai stata alcuna agenda comune di , la cui sottrazione è CP_3 stata imputata al convenuto, ma solo agende personali degli associati e che lo aveva copia di quanto cancellato dall'hard disk dall'avv. CP_3 CP_2
11. che, dopo aver consegnato agli associati circa l'80% dei fascicoli “civili” l'avv. ha interrotto ogni incontro poiché venuto a conoscenza che lo CP_2
Studio di via Bagetti inviava ai clienti diffida nella quale si dava atto del contenzioso in essere tra le parti e che i pagamenti effettuati a mani dell'avv. non avrebbero avuto efficacia liberatoria, con ciò ponendo in CP_2 essere una illegittima campagna denigratoria ai suoi danni;
12. che il lodo sottoscritto in data 25.02.2011 dall'arbitro Avv. Del Noce ha respinto la richiesta di risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) formulata da parte avversa a seguito dei fatti in contestazione.
Alla luce di quanto premesso, ritenuta l'infondatezza e l'assenza di prova a sostegno dell'azione avversaria per le ragioni addotte, l'odierno convenuto ha concluso instando, nel merito, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento al lodo arbitrale, in via principale, per la dichiarazione di prescrizione, nonché per il rigetto, in quanto priva di fondamento e comunque sfornita pagina 9 di 30 di prova, oltre che non accoglibile in relazione all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in via di eccezione riconvenzionale, per l'accertamento della sovrabbondanza delle statuizioni contenute nel lodo a favore dell'avv. con, in via subordinata, Pt_1 richiesta di eventuale compensazione nei confronti di quest'ultima per le somme già versate. Per quanto attiene, invece, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza dei reati di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Torino
3045 del 18.4.2017-15.6.2017, l'odierno convenuto ha concluso instando, in via principale, per il rigetto della domanda svolta, giacché priva di fondamento e comunque sfornita di prova, ed in via riconvenzionale, instando affinché il Giudice condanni le parti avverse, o quantomeno l'attore avv. , alla restituzione degli importi versati a Pt_2 titolo di provvisionale, maggiorati di rivalutazione ed interessi, o, in subordine, accertati danni non patrimoniali ai soggetti danneggiati, affinché disponga la compensazione con gli importi dallo stesso già versati, con condanna alla restituzione dell'eccedenza a suo favore.
In corso di causa, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti da parte attrice, in quanto irrilevanti ai fini del decidere, e l'insussistenza dei presupposti per predisporre CTU contabile, in quanto esplorativa, il giudice ha assegnato alle parti termine perentorio al 09.05.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza in data 13.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusive e di replica.
**************
1. Sul risarcimento del danno da inadempimento del lodo arbitrale del 25.2.20211
Parte attrice ha agito, anzitutto, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale patito dall'avv. derivante dall'allegato mancato adempimento al lodo Pt_1 arbitrale del 25.2.2011 da parte dell'avv. CP_2
A. con riferimento alle pratiche asportate dallo Studio (132 del settore civile e 323 del cliente “AGENTO”), ancora in corso al 24.3.2009, data fino alla quale sono stati ripartiti gli utili in base al lodo (68 del civile e 81 di “AGENTO”), per aver l'avv. omesso di rendicontare le somme incassate o da incassare CP_2
pagina 10 di 30 nonostante l'obbligo in tal senso previsto nel citato accordo, così stimando l'importo pro quota ancora dovuto all'avv. (1/3) in € 32.116,66; Pt_1
B. con riferimento alle altre pratiche indicate quali “mai aperte” o “senza seguito”, nonché a quelle omesse e che avrebbero dovuto essere inserite nell'elenco dei fascicoli ancora in corso alla data del 24.3.2009, per aver l'avv. CP_2 riferito - nell'ambito della CTU svoltasi nel lodo – di aver percepito importi inferiori a quelli reali o di non aver percepito alcunché, stanti le discrasie emerse dalla documentazione cui parte attrice asserisce essere venuta in possesso successivamente, e ciò al fine di sottrarre dette somme al riparto degli utili con gli ex associati.
Parte convenuta ha contestato il fondamento della domanda di risarcimento danni patrimoniali asseritamente subiti dall'avv. eccependo: Pt_1
• preliminarmente, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno legato al presunto inadempimento del lodo da parte dell'avv. in quanto CP_2
l'avv. non ha mai richiesto – entro il termine decennale di prescrizione Pt_1 decorrente dal lodo o quantomeno dal 2012 – l'invocata rendicontazione ed anche in sede di tentativo di conciliazione, condotto nel 2020, l'attrice ha domandato esclusivamente il risarcimento dei danni derivanti dalla sentenza penale;
• nel merito, l'inadempimento dell'avv. rilevante ai sensi dell'art. 1460 Pt_1
c.c., per aver ella omesso di rendicontare a sua volta le pratiche ancora in corso relative al settore dell'infortunistica dalla stessa seguito, come prescritto nel lodo arbitrale (viceversa);
• nonché, sempre nel merito, la mancanza di valutazione precisa del danno e contestando la quantificazione degli importi come operata dalla controparte, in quanto lo stesso lodo aveva escluso esplicitamente il criterio del calcolo a forfait e la possibilità di sindacare se le fatture prodotte dalle parti fossero corrispondenti all'effettivo percepito, trattandosi peraltro di documentazione
(quella indicata a confutazione da controparte) tutta già oggetto di vaglio da parte del CTU in sede arbitrale;
pagina 11 di 30 • in via di eccezione riconvenzionale, l'accertamento della quota di 1/3 degli utili spettanti all'avv. sulle pratiche incassate dall'Associazione al CP_2
31.12.2006 e su quelle ancora in corso, come quantificati nel lodo arbitrale, ed in via di subordine, la compensazione con quanto eventualmente dovuto all'avv. Pt_1
a. Sulla qualificazione giuridica della domanda
La domanda dispiegata da parte attrice va pacificamente ricondotta all'azione di responsabilità per inadempimento contrattuale, finalizzata ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale asseritamente patito a causa della violazione delle obbligazioni assunte dalle parti con il lodo arbitrale del 25.2.2011, il quale, nello specifico, aveva previsto a carico degli ex associati un obbligo di rendicontazione concernente le pratiche pendenti al
31.12.2006 e non ancora concluse al 24.03.2009, onde dar seguito alla corretta ripartizione degli utili tra gli stessi.
Va ulteriormente precisato che la CTU espletata nell'ambito della procedura arbitrale, aveva indicato, tra le pratiche dell'Associazione asportate dall'Avv. CP_2 nella notte a cavallo tra il 26 e il 27 gennaio 2007, ancora pendenti alla data del
24.03.2009: n. 132 appartenenti al settore civile, di cui 68 in corso, 49 “senza seguito” e
15 “mai aperte”, e 323 appartenenti al settore Assitalia (“AGENTO”), di cui 81 in corso,
226 “senza seguito” e 16 “non trovate” (cfr. doc.8, allegato all'atto di citazione).
Nelle conclusioni del lodo, l'arbitro, dopo aver determinato e ripartito gli utili dell'Associazione al 31.12.2006 (quantificando equitativamente i relativi conguagli in favore dell'avv. e della dott.ssa RL), ha conteggiato gli incassi percepiti dall'avv. Pt_1
(al netto delle anticipazioni) sulle pratiche concluse al 24.3.2009 e liquidato in CP_2 favore delle ex associate le quote ancora dovute ed infine, con riferimento alle pratiche già dell'Associazione professionale ma ancora in corso alla data del 24.3.2009 – escludendo l'opportunità di addivenire ad una valutazione forfettaria – ha stabilito che l'avv. avrebbe dovuto inviare all'Avv. ed alla Dott.ssa RL, e viceversa, CP_2 Pt_1 per ognuna delle suddette pratiche (invocando l'all. 16 della CTU, ora doc. 8 fasc. attoreo e dunque pari a n. 68 pratiche del settore civile e n. 81 attinenti al settore Assitalia), “una copia della fattura emessa (a saldo o quale acconto) unitamente alla parcella pagina 12 di 30 professionale costituente il riepilogo contabile delle singole prestazioni svolte e contenente altresì l'elenco di tutti i versamenti in acconto effettuati, parcella controfirmata dal cliente”, affinché su tali importi potessero “esser corrisposte le quote di spettanza sugli utili” (cfr. lodo arbitrale, doc. 15 parte convenuta), così da consentire l'eguale riparto degli incassi maturati tra gli ex membri dell'Associazione.
A fronte dell'inadempimento di tale obbligo, di natura negoziale, non avendo il convenuto mai trasmesso agli ex soci copia delle fatture, unitamente alle parcelle, con il riepilogo delle prestazioni e degli acconti ricevuti, né avendo mai provveduto a dividere gli incassi di tali pratiche, l'avv. ha domandato il risarcimento del danno Pt_1 correlativamente patito, instando per una valutazione equitativa.
Orbene, nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità che sorge in capo alla parte rimasta inadempiente di un obbligo contenuto in un lodo arbitrale, in quanto strumento di composizione della lite di natura negoziale, privo di valore giurisdizionale.
Invero, l'arbitro irrituale è un mandatario a transigere e la sua decisione vale tra le parti, a seconda della volontà espressa nel mandato, come negozio di accertamento o come transazione.
La pronuncia dell'arbitro, il cd. lodo irrituale, vale, pertanto, quale manifestazione di volontà delle parti, non ha efficacia di titolo esecutivo perché non condanna
(diversamente dal loro rituale ex art. 824 bis c.p.c.), ma dispone sul piano e in forma negoziali.
Le parti si sono già vincolate a rispettarne il contenuto, sicché esso è impugnabile solo per incapacità delle parti o dell'arbitro, per errore sostanziale, violenza, dolo o eccesso di potere, con riguardo ai limiti del mandato ricevuto, conformemente a quanto disposto all'art. 808ter c.p.c.
Nella controversia in esame, in applicazione dello Statuto dell'Associazione (cfr. doc.
1, art 15, atto citazione), stante l'elevata conflittualità e l'impossibilità per le parti di addivenire ad autonome soluzioni conciliative, è stato conferito mandato congiunto ad un arbitro, avanti al quale è stato istruito l'arbitrato “irrituale”, con avvio in data 26.05.2007,
a cui hanno partecipato tutti gli attuali membri dell'Associazione.
pagina 13 di 30 Posto che le determinazioni conclusive, per espressa e palese volontà degli associati, valgono quali manifestazioni di volontà negoziali, anche a fini transattivi, costoro sono tenuti a darvi puntuale esecuzione. In caso contrario, sorge in capo a ciascuno una responsabilità contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 14986 del 28/05/2021).
Ora, se come si diceva, parte attrice ha inteso contestare l'inadempimento dell'avv. ad uno specifico obbligo posto (anche) a suo carico dal lodo arbitrale, CP_2 instando per il risarcimento dei danni determinato proprio in considerazione della quota degli incassi che le sarebbero spettati ove fosse stata effettuata detta rendicontazione da parte dell'ex associato, non può che escludersi, dal perimetro di indagine del presente giudizio, l'altro fronte risarcitorio invocato – quale quota di incassi mancati per pratiche che avrebbero dovuto essere inserite tra quelle ancora in corso alla data del 24.3.2009 e sono invece state escluse od omesse - postulando, detto accertamento, l'impugnativa del lodo arbitrale stesso di cui la parte, al contempo, ha invocato l'esatto adempimento.
In altri termini, nessuna doglianza in merito alla esatta classificazione delle pratiche, come condotta in sede di CTU svoltasi nel procedimento di arbitrato e poi recepita per relationem nel lodo conclusivo, può essere presa in considerazione, non essendo stata avanzata alcuna impugnativa del lodo stesso, nei termini e modi di cui all'art. 808 ter c.p.c. già menzionato.
Peraltro, l'azione di annullamento del lodo contrattuale prevista dal legislatore ex. art. 808 ter c.p.c. si prescrive in cinque anni, conformemente al termine previsto dall'art. 1442 c.c. per l'annullamento di un contratto, sicché eventuali impugnazioni oltre tale termine sarebbero comunque tardive.
Conclusivamente, dunque, non essendo stato impugnato il lodo arbitrale da alcuna delle parti in causa, devono essere disattese tanto le richieste di parte attrice volte ad ottenere un risarcimento pari alla quota di utili che le sarebbero spettate se certe pratiche fossero state classificate diversamente ed, in particolare, se fossero state inserite nel lodo tra quelle ancora in corso (cfr. doc. da 12 a 45 allegati atto di citazione), quanto le doglianze formulate da parte convenuta, in via riconvenzionale, volte all'accertamento, liquidazione ed eventuale compensazione rispetto alle somme già versate, ad pagina 14 di 30 emendamento dello squilibrio delle reciproche posizioni, per errato calcolo delle divisioni degli utili ed omessa valutazione condotta in sede arbitrale.
L'accertamento è dunque in questa sede limitato al solo danno asseritamente patito dall'avv. per il mancato adempimento all'obbligo di rendicontazione prescritto nel Pt_1 lodo a carico delle parti, con riferimento ai fascicoli dell'Associazione ancora in corso all'epoca della determinazione arbitrale.
b. Sull'eccezione di prescrizione
Parte convenuta ha, preliminarmente, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto, in capo all'avv. di ricevere la rendicontazione delle pratiche gestite dall'avv. Pt_1 alla data del 31.12.2006 ed ancora in corso al 24.03.2009, con relativo riparto CP_2 delle somme incassate, in quanto trascorsi più di dieci anni dal perfezionamento del lodo, avvenuto in data 25.02.2011 (cfr. doc. 7 comparsa cost).
In particolare, l'unica interruzione al decorso della prescrizione, a mente della ricostruzione del convenuto, si sarebbe verificata nel 2012, in forza di una comunicazione prontamente riscontrata da controparte (cfr. doc. 24, comparsa costituzione), del tutto generica e comunque non ostativa, in quanto l'inerzia di parte attrice si sarebbe successivamente protratta per oltre un decennio.
Ciò sarebbe ancora più evidente considerando che il tentativo di conciliazione del
29.11.2019 è stato attivato esclusivamente per il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, “come statuito dalla Corte d'Appello di Torino, Sez. Penale, con sentenza n.
3045 del 18/4/2017” (cfr. doc. 28 comparsa costituzione), potendosi dunque considerare rinunciato l'asserito danno da inadempimento del lodo, solo in questo giudizio e per la prima volta invocato.
Sul punto, parte attrice ha replicato, tuttavia, che l'Avv. si sarebbe prontamente Pt_1 attivata non solo con la comunicazione del 2012, bensì con altra successiva e tempestiva, del 24.02.2021, con la quale, in riscontro, peraltro, ad una richiesta analoga formulata dai legali dell'avv. ha formalmente domandato l'adempimento dell'obbligo di CP_2 rendicontazione derivante dal lordo arbitrale, con trasmissione delle relative fatture “onde consentire la quantificazione dei compensi” (cfr. doc. 46 atto citazione) e ribadendo la finalità della missiva “ad ogni utile effetto interruttivo della prescrizione”.
pagina 15 di 30 A tale missiva ha poi fatto seguito la notificazione dell'atto di citazione in data
28.02.2023, con cui è stata radicata la presente causa, sicché nessuna inerzia può essere validamente eccepita, non essendo trascorso il termine ordinario di prescrizione.
D'altra parte, l'avv. ha, ulteriormente, evidenziato come il non aver fatto valere Pt_1 tale profilo in sede di tentativo di conciliazione innanzi al COA non significhi, in alcun modo, una rinuncia al relativo diritto.
Orbene, per quanto concerne l'interruzione del termine di prescrizione ex artt. 2943
c.c. ss., il legislatore ha chiarito che tale effetto si produce alla presenza di atti idonei a mettere in mora il debitore, stragiudiziali o giudiziali, ove sia palese la volontà di controparte di esercitare il diritto di cui è titolare.
Con riferimento alla prima ipotesi, tale atto è rappresentato da una richiesta, o da un'intimazione scritta del titolare del diritto, indirizzata al debitore, diretta ad ottenere l'esecuzione della prestazione, ex. art. 1219 c.c.
Nel caso in esame, il diritto alla rendicontazione sulle pratiche in corso (e conseguente riparto degli utili tra gli ex soci in parti uguali) è certamente sorto in forza del lodo arbitrale emesso in data 25.02.2011, rappresentando il giorno a partire dal quale il diritto poteva essere fatto valere.
Successivamente, parte attrice si è attivata in una prima occasione, confermata da entrambe le parti, nel 2012, inviando una comunicazione, la cui risposta è contenuta in atti (cfr. doc. 24 comparsa cost.); dopodiché, in data 24.02.2021, l'Avv. in proprio Pt_1
e quale Presidente dell'Associazione professionale, ha inviato a controparte intimazione scritta al fine di ottenere l'esecuzione della prestazione (comunicazione via PEC, di cui al già citato doc.46) ed infine, in data 28.02.2023 il medesimo diritto è stato fatto valere nel presente giudizio con la notifica, a controparte, dell'atto di citazione.
Non risulta, dunque, essere trascorso il termine ordinario decennale previsto per l'adempimento di obbligazioni negoziali ai sensi dell'art. 2946 c.c.
L'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere rigettata.
c. Sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Invocando l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'avv. CP_2 ha evidenziato come gli obblighi imposti nel lodo – di rendicontazione e riparto degli pagina 16 di 30 incassi per le pratiche dello Studio ancora in corso alla data del 24.3.2009 - siano reciproci, e ciononostante controparte non abbia mai ottemperato ai suoi doveri informativi (cfr. doc. 24 e 25 comparsa cost.).
Di contro, parte attrice, ha affermato che in base all'Allegato 12 della CTU, svolta in sede di arbitrato (cfr. doc. 66 memoria 13.09.2023 parte attrice), le pratiche ancora aperte alla data di deposito del lodo, seguite dagli Avv.ti e RL e dalla Dott.ssa Pt_1
RL, erano solamente due ed i relativi dati erano già stati comunicati prima del 2021
(cfr. doc. 46 atto citazione e doc. 26 comparsa costituzione).
Va, tuttavia, rilevato che con missiva del 09.03.2021, l'avv. aveva a suo CP_2 tempo negato di aver mai ricevuto le dovute rendicontazioni e di aver percepito la conseguente quota degli incassi (cfr. doc. 27 comparsa costituzione).
Ora, considerata la natura negoziale della responsabilità derivante dalla violazione delle statuizioni contenute negli atti conclusivi di procedure arbitrali “irregolari”, deve anzitutto premettersi come, sotto il profilo dell'onere probatorio, trovino applicazione i principi enunciati, in via generale in materia contrattuale, dalla nota sentenza delle
Sezioni Unite n. 13533/01.
Per quanto concerne, nello specifico, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., la Suprema Corte ha statuito che, qualora il debitore convenuto si avvalga di tale istituto,
l'onere della prova viene ribaltato, “poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Cass. Sez. Unite n.
13533/01).
La Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che la risoluzione - ed il discorso può estendersi, nel caso di specie, alla richiesta di risarcimento del danno da inadempimento - non può mai scaturire da una duplicità paritaria di inadempimenti, sicché deve esservi sempre, pur in presenza di eventuali molteplici inadempimenti, quello che - al fine della declaratoria di risoluzione - assuma carattere prevalente.
E' costantemente affermato in giurisprudenza che “nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto pagina 17 di 30 di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte"
(Cass. civ., Sez. II, Sent. 03/02/2015, n. 1904, che ribadisce quanto in precedenza richiamato, altresì, da Cass. civ., Sez. 2, 11 giugno 2013, n. 14648, nonchè Cass. n.
20614/2009 e successivamente ribadito da Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 3455 del
12/02/2020).
Di conseguenza, in caso di denuncia di inadempienze reciproche il giudice di merito è chiamato a svolgere un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti, volto a individuare quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti, rappresentanti, di conseguenza, la causa del comportamento della controparte nonché l'alterazione del sinallagma (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1168 del
03/02/2000, conf. Sez. L, Sentenza n. 5444 del 15/04/2002, conf. Sez. 3, Sentenza n.
16822 del 10/11/2003, conf. Sez. 3, Sentenza n. 10477 del 01/06/2004 conf. Sez. L,
Sentenza n. 11430 del 16/05/2006), per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
22626 del 08/11/2016 conf. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14030 del 26/05/2025).
Peraltro, è stato precisato che la valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può essere effettuata in base ad un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14030 del 26/05/2025 conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11430 del 16/05/2006).
Inoltre, “In difetto di prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, il giudice non potrà dichiarare risolto il vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti pagina 18 di 30 delle parti, ma dovrà limitarsi al rigetto di entrambe le domande per l'insussistenza dei fatti giustificativi posti a sostegno di esse” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 09/06/2010, n.
13840 conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10477 del 01/06/2004).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame deve osservarsi, anzitutto, come l'exceptio non adimpleti contractus, sia stata validamente proposta dall'odierno convenuto, sussistendo il requisito della corrispettività tra le prestazioni negoziali poste a carico delle parti.
Tra le conclusioni della determinazione arbitrale del 25.02.2011, è stato infatti disposto che “per quanto riguarda le pratiche già dell'associazione professionale
[...]
– – in corso al 31/12/2006, non ancora concluse ed elencate CP_3 CP_2 Pt_1
a pag. 12 della relazione peritale redatta il 30/6/2009 dal Dott. nel corso del Persona_1 procedimento arbitrale (compreso il relativo allegato n. 16), l'Avv. Controparte_2 dovrà rendere edotti l'Avv. e la (e viceversa) dell'esito Parte_1 Controparte_6 delle stesse …” (cfr. doc. 15, p.32, comparsa cost.).
Dalle produzioni documentali versate in atti, è emerso, anzitutto, come l'avv.
tramite l'avv. Milone e l'avv. De Blasio, con comunicazione del 17.04.2012 CP_2
(cfr. doc. 24 parte conv.), avesse dato indicazione di alcuni seguiti rispetto ai fascicoli da rendicontare, in particolare dichiarando che n. 53 pratiche delle n. 81 ancora in corso all'epoca del lodo, riferite al cliente Assitalia, erano state archiviate, quindi senza alcuna necessità di rendicontazione, mentre n. 2 pratiche delle n. 68 attive per il settore civile erano state rendicontate a controparte, con contestuale richiesta di fatturazione per la quota loro spettante (pari € 198,19 cadauna).
Detta comunicazione è però sicuramente rimasta priva di riscontro e non è stata neppure contestata nell'immediatezza (ad esempio sotto il profilo della correttezza dei dati forniti) da parte della destinataria.
Invero, solo con missiva del 24.2.2021 – riscontrando una missiva inviata dall'avv. il giorno precedente, con cui veniva anticipata la riserva di azione giudiziale CP_2 per il pagamento della quota di sua spettanza sugli incassi percepiti dall'Associazione prima e dopo il recesso dalla stessa, come quantificati nell'ambito della CTU svoltasi nel procedimento arbitrale (doc. 25 fasc. convenuto) – l'avv. ha confermato la Pt_1
pagina 19 di 30 “reciprocità dell'obbligo di rendicontazione”, chiedendo un rapporto sulle predette pratiche con trasmissione delle relative fatture, onde consentire la quantificazione dei propri compensi ed al contempo segnalando che “per quanto riguarda l'onere a carico della sottoscritta, il medesimo è già stato negli anni adempiuto” (cfr. doc. 26 fasc. attoreo).
Tale ultima circostanza (l'aver l'avv. dato corso al reciproco obbligo di Pt_1 rendicontazione pur riferito alle poche pratiche indicate) è stata contestata con successiva missiva inviata dall'avv. il 9.3.2021 (doc. 27 fasc. convenuto) e non è stata CP_2 invero provata nel corso del presente giudizio.
Ora, deve dunque ritenersi che, se da un lato l'avv. abbia parzialmente CP_2 adempiuto alla propria prestazione (così inviando la comunicazione nel corso del 2012 con la quale egli appunto ha dato “indicazione di alcuni seguiti di fascicoli” e “di un incasso con richiesta di emissione di corrispondente fattura”, cfr. comparsa di costituzione pag. 27), dall'altro non risulta provato che l'avv. abbia, dal canto suo, offerto di Pt_1 adempiere od adempiuto alla propria (fornendo indicazioni in ordine alle pratiche medio tempore evase) né che prima della citata comunicazione del 24.2.2021, ella abbia sollecitato l'adempimento di controparte a tale obbligo.
Facendo, quindi, applicazione delle suesposte linee ermeneutiche onde condurre il giudizio comparativo tra i due inadempimenti, può ritenersi che, seppur detto onere fosse maggiormente pregnante per l'avv. in rapporto al numero di pratiche ancora CP_2 dell'Associazione, asportate dallo Studio e, conseguentemente, ai maggiori importi sui quali si sarebbe dovuta operare la ripartizione con gli ex associati, dall'altro la circostanza che egli vi abbia dato un principio di esecuzione e che in seguito ad essa, non vi sia più stato alcun riscontro da parte dell'avv. per quasi dieci anni e che in ogni caso, Pt_1 quest'ultima non abbia provato di aver adempiuto (od offerto di adempiere) la propria prestazione (pur riferita ad un numero certamente molto più esiguo di pratiche, (cfr. già citato doc. 66 memoria istruttoria 13.09.2023, ove tra le “pratiche oggi aperte” sono riportati i seguenti nominativi: , , ”)), consente ragionevolmente di Pt_4 Pt_5 Pt_6 ritenere che vi sia stato, da parte dell'odierna attrice, una sostanziale rinuncia all'ottenimento della controprestazione che rende legittimo l'esercizio dell'eccezione di pagina 20 di 30 inadempimento svolta nel presente giudizio da parte del convenuto, poiché non contrario a buona fede, avuto riguardo al disinteresse di entrambi all'esecuzione del lodo arbitrale.
La domanda di risarcimento per inadempimento del lodo del 25.11.2011 svolta da parte attrice è dunque infondata e deve essere respinta.
2. Sul risarcimento dei danni non patrimoniali da reato
L'avv. in proprio e quale Presidente dello Studio Associato, nonché l'avv. Pt_1
, hanno inoltre domandato la liquidazione del danno non patrimoniale derivante Pt_2 dall'accertamento della penale responsabilità dell'avv. per le condotte poste CP_2 in essere con la sottrazione dei fascicoli dai locali di via Bagetti e la frode informatica, nella notte del 26.1.2007, deducendo:
• che la condanna generica al risarcimento del danno contenuto nella sentenza della corte d'Appello divenuta definitiva implica la responsabilità civile dell'imputato;
• che la cancellazione dei files e l'asportazione dei documenti relativi ai rapporti con i clienti dell'Associazione, nonché dell'agenza di Studio, ha posto gli ex associati nell'impossibilità di dare informazioni ai clienti e di gestire le relative pratiche, con grave danno all'immagine dello;
CP_3
• che l'Associazione Professionale a seguito dell'asportazione dei predetti fascicoli da parte dell'avv. e della perdita di clienti, ha subito una contrazione del CP_2 proprio fatturato.
Parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo:
• l'intervenuta decisione, in sede arbitrale, nel senso dell'esclusione di qualunque posta risarcitoria vantata dagli ex associati;
• l'esclusione di qualunque ulteriore danno inteso quale danno all'immagine perché:
1. non vi era un'agenda di Studio comune e i fascicoli asportati erano solo quelli gestiti dall'avv. per i quali egli aveva ricevuto la liberatoria, dunque, CP_2 non vi erano informazioni che gli ex associati avrebbero dovuto rendere a propri clienti;
2. il giorno successivo all'allontanamento, l'avv. ha informato gli ex CP_2 associati dell'elenco delle pratiche asportate, confermando la volontà di rispettare gli accordi associativi in punto ripartizione degli utili;
pagina 21 di 30 3. già nel dicembre 2006 è stato condotto tra le parti in contraddittorio un censimento delle pratiche seguite dall'avv. e non vi era alcuna agenda CP_2 di Studio comune, consultabile da tutti, bensì singole agende personali;
4. l'avv. si è recato più volte presso i locali dell'Associazione dopo CP_2
l'allontanamento, al fine di esaminare congiuntamente con gli ex associati i preavvisi di parcella delle pratiche trasferite presso il nuovo Studio;
5. è stata l'avv. a diffondere tra i clienti notizie relative al “contenzioso” in Pt_1 essere con l'ex associato;
6. l'associazione non ha subito alcuna perdita negli esercizi successivi al 2006 riconducibile alle condotte ascritte all'avv. CP_2
a. Sulla sovrapposizione delle domande rispetto al contenuto del lodo
Nei propri scritti difensivi, parte convenuta ha contestato che le domande attoree si riferissero a profili di danno già valutati, ed esclusi, all'interno del lodo arbitrale, le cui statuizioni, non essendo stata impugnata la decisione, devono ritenersi cristallizzate.
A ben vedere, però, non sussiste alcuna sovrapposizione tra la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali da reato svolta dall' personalmente e quale Pt_1
l.r. dell'Associazione professionale e dall'avv. e le poste risarcitorie trattate e Pt_2 decise nel procedimento arbitrale, posto che:
- dopo la parziale rinuncia alla costituzione di parte civile, manifestata dalle in quel contesto dalle persone offese, “per ciò che riguarda la condanna dell'avv. al risarcimento di tutti danni patrimoniali derivanti dai reati contestati” (dich. CP_2 del 12.1.2009, doc. 48 fasc. attoreo), stante la rilevata “sovrapposizione delle domande risarcitorie” come già rilevata dall'arbitro con procedimento del 9.12.2008 alla stessa allegato, le parti hanno espressamente inteso limitare la costituzione di parte civile ai soli danni morali;
- il lodo arbitrale del 25.2.2011, nel rigettare complessivamente, tutte le reciproche richieste risarcitorie formulate dalle parti coinvolte, ha però espressamente fatta salva la “richiesta risarcitoria in sede penale (per quanto non rinunciato il
12.1.2009)” ritenendo che solo in tale sede “parte potrà avere Parte_7 soddisfazione, se loro dovuta”.
pagina 22 di 30 Ne consegue che oggetto dell'accertamento demandato al giudicante nel presente giudizio è esclusivamente la sussistenza e quantificazione dei danni non patrimoniali conseguiti alla parte attrice in conseguenza dei reati accertati in via definitiva con la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 3045/2017, quantificati nella somma di €
100.000 a titolo di danno all'immagine dell'Associazione professionale e rispettivamente di € 100.000 e € 80.000 per danni morali rispettivamente patiti dagli ex associati, avv.
e avv. . Pt_1 Pt_2
b. Sull'efficacia di giudicato della condanna generica
Occorre premettere che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità “La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (ex plurimis, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 5660 del
09/03/2018, conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27055 del 18/10/2024).
Ne discende che la sentenza del giudice penale che pur dichiarando estinto il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare,
l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2083 del 29/01/2013).
pagina 23 di 30 Nel caso di specie va rilevato che la sentenza n. 3045/2017 della Corte d'Appello di Torino, divenuta irrevocabile, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'avv. per intervenuta prescrizione in ordine ai reati allo stesso contestati, CP_2 come peraltro riqualificati in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione del
129.2.2015 (doc. 9 fasc. attoreo), riconducibili alle ipotesi di furto e frode informatica, rispettivamente puniti agli artt. 624 e 640 ter c.p., condannando tuttavia l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio civile e con riconoscimenti di provvisionali determinate in complessivi € 60.000,00 (€ 20.000,00 ciascuno) (doc. 10 fasc. attoreo).
Ora, facendo applicazione al caso in esame delle coordinate ermeneutiche soprarichiamate, devono disattendersi le doglianze svolte dall'avv. attinenti CP_2 ai fatti di reato come già accertati in sede penale, venendo in esame in questa sede solo le conseguenze patrimoniali derivate agli attori per le predette azioni ai loro danni perpetrate dal convenuto.
c. Sul danno all'immagine patito dall'Associazione professionale e sui danni morali
Parte attrice ha lamentato che l'Associazione professionale in conseguenza della cancellazione dei files da parte dell'avv. sia stata privata del contenuto CP_2 informatico della banca dati costituita anche dalla modulistica formata nel corso degli anni e costituente il patrimonio intellettuale ed il know how dello Studio, oltre alle proposte di parcella ed ai documenti personali degli associati.
La circostanza è stata indubbiamente considerata e valorizzata anche nell'ambito della sentenza della Corte d'Appello n. 3045/17 (che ha richiamato sul punto la precedente pronuncia della Corte di Cassazione 19.2.2015) per fondare la pronuncia di condanna generica nei confronti dell'odierno convenuto, laddove i giudici hanno rilevato in particolare che i modelli di atti e precedenti costituivano il frutto di ricerche ed applicazioni strumentali all'esercizio dell'attività di tutti gli associati, posto che all'esterno uno Studio associato si pone come un unico centro di imputazione di interessi.
Inoltre, va rilevato che la riqualificazione dell'ipotesi delittuosa (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) che aveva portato alla prima condanna da parte della pagina 24 di 30 Corte d'Appello (cfr. sentenza 15.5.2024) era stata argomentata dai giudici di legittimità
(con la citata sentenza del 19.2.2015) sulla scorta della sussistenza, in capo all'imputato, dell'elemento soggettivo del dolo specifico, in quanto l'avv. “agì nella chiara CP_2 consapevolezza dell'altruità dei beni sottratti, almeno in larga parte, ma fu al contempo mosso da un chiaro fine di profitto, vuoi intendendo utilizzare i beni de quibus, vuoi, soprattutto, mirando ad impedire che altri ne disponessero, come sarebbe stato nella loro legittima facoltà” .
Invero, la Corte d'Appello nella sentenza 3045/17, procedendo in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione ed essendo vincolata al rispetto dei principi di diritto da quest'ultima espressi in merito alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto del presente procedimento, riconducibili alle ipotesi di furto e frode informatica, puniti dagli artt. 624 e 640 ter c.p., ha osservato che entrambe le condotte delittuose contestate all'imputato sono state da questi poste in essere “al preciso scopo di impedire ai soci dello di contabilizzare correttamente il rapporto debitorio nei confronti del CP_3 medesimo , che hanno per così dire “messo in ginocchio” l'associazione, in CP_2 quanto, oltre ad aver inciso negativamente sulla possibilità di ricostruire gli utili dell'anno
2006, si sono riverberate sull'attività dei professionisti, privandoli, tra l'altro del know how e della modulistica”.
Ora la Corte d'Appello, come si è detto, ha condannato l'odierno convenuto al risarcimento di tutti danni subiti dalle costituite parti civili ed ha disposto in favore dell'avv. dell'Associazione professionale e dell'avv. il pagamento di Pt_1 Pt_2 provvisionali per l'importo complessivo di € 60.000,00 (€ 20.000 cadauno).
Nella quantificazione di dette anticipazioni, il giudice del gravame ha espressamente tenuto conto “del tempo decorso dal fatto, in assenza di qualsivoglia ristoro, a fronte dei danni subiti dai professionisti e dall'associazione medesima correlati all'asportazione dei fascicoli e dei dati contenuti nella banca dati dello Studio, che ne rappresentavano il patrimonio intellettuale ed il Know how”.
Nel presente giudizio, parte attrice ha richiesto accertarsi il danno non patrimoniale complessivamente sofferto – dall'Associazione professionale, dall' e Pt_1 dall'avv. – in conseguenza dei reati accertati con la sopracitata sentenza penale Pt_2
pagina 25 di 30 divenuta definitiva, da liquidarsi anche in via equitativa a indicandolo nella somma di e
100.000,00 per lo Studio e di € 100.000 e € 80.000 per gli avvocati e . Pt_1 Pt_2
Deve anzitutto richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale maggioritario a mente del quale “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass.
11269/18 conf. Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011) e la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. 28742/18).
Con particolare riferimento al danno all'immagine la Suprema Corte in più occasioni ha chiarito non trattarsi di danno-evento o di danno in re ipsa, dovendo costituire oggetto di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato, il quale è ammesso a ricorrere anche a presunzioni semplici (Cass. 19551/19, conf. Cass.
17913/25, conf. Cass. 20643/2016).
Nel caso di specie, può certamente ritenersi, anche in base al ricorso a massime di esperienza che la sottrazione (di gran parte) del patrimonio intellettuale dello Studio
(mediante cancellazione di oltre 10.000 files), afferente non solo all'attività professionale propria dell'avv. e degli altri avvocati, ma anche a materiale strettamente CP_2 personale dei colleghi e dei collaboratori (modulistica di uso comune, fatture, lettere private, fotografie e altro), nonché alle proposte di parcella emesse dall'associazione fino a tutto il 2006, allo scopo di limitare se non escludere l'accesso degli ex associati ad informazioni rilevanti per la gestione dei clienti e per la contabilizzazione degli aspetti patrimoniali del lavoro svolto, abbia certamente determinato in capo agli odierni attori, un nocumento non patrimoniale risarcibile.
Invero, sulla base degli elementi già valorizzati da giudice penale, deve ragionevolmente ritenersi che la privazione di dati utili all'esercizio della professione, perpetrata dall'odierno convenuto nottetempo e clandestinamente (cfr. pag. 14 sent.
Corte d'Appello di Torino 3045/17), abbia, quantomeno per un primo periodo, reso particolarmente difficoltosa, l'attività degli ex associati, provocando altresì una pagina 26 di 30 sofferenza interiore, legata all'essersi gli ex associati dell'avv. visti privare CP_2 anche di documenti personali e di modelli di lettere, atti e diffide, elaborati negli anni e costituenti il patrimonio intellettuale dello stesso, che essi avevano contribuito a CP_3 formare, quando peraltro erano ancora in corso le trattative per cercare di addivenire ad un accordo, essendosi le parti all'epoca rivolte all'avv. Tortonese.
A ciò si aggiunga, infine, che il rilievo mediatico che ha avuto la vicenda (cfr. doc.
29 fasc. convenuto) ed il mancato raggiungimento di un accordo per la gestione concordata e condivisa della dismissione della partecipazione dell'avv. CP_2 dall'associazione, cui avrebbe dovuto accompagnarsi una comunicazione univoca e chiara agli ex clienti della sorte delle relative pratiche, può aver probabilmente indotto alcuni di essi a dubitare dell'affidabilità dello Studio e dei suoi associati, con conseguente danno alla loro immagine professionale.
Deve tuttavia ritenersi che il danno non patrimoniale lamentato dagli attori sia già stato integralmente soddisfatto dalla liquidazione delle provvisionali accordate con la sentenza della Corte d'Appello, passata in giudicato, non essendo stati allegati e provati elementi ulteriori (rispetto a quelli considerati nella sentenza della Corte d'Appello), onde addivenire ad una quantificazione delle poste risarcitorie nei termini richiesti con l'atto di citazione.
Invero, la dedotta significativa perdita di clientela e riduzione del giro d'affari, conseguente al danno all'immagine, è rimasta priva di riscontro.
Da un lato, va infatti ribadita in questa sede l'inammissibilità delle prove orali richieste da parte attrice nella propria II memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., trattandosi di circostanze irrilevanti ai fini della decisione, in quanto non finalizzate a dar prova del danno all'immagine subito dallo attraverso la percezione negativa che dello CP_3 stesso potevano averne avuto i clienti che poi non avrebbero accordato ulteriormente la loro fiducia ai professionisti, bensì atte a riferire piuttosto i disagi patiti dagli ex associati in conseguenza delle condotte poste in essere dal convenuto anche nel periodo successivo l'allontanamento (già indirettamente considerate nella sentenza penale) che attengono invero al patimento morale (anche sotto il profilo della percezione della propria professionalità) sofferto dai singoli associati.
pagina 27 di 30 Dall'altro lato, dall'analisi della documentazione fiscale prodotta in atti non può univocamente evincersi che l'effettiva contrazione del giro d'affari registrata dallo CP_3 negli anni successivi al 2007, sia frutto di una perdita di clientela derivata esclusivamente dalle condotte delittuose dell'ex associato, in quanto pacificamente il cliente che aveva consentito di accrescere maggiormente gli introiti dello negli CP_3 ultimi anni (“AGENTO”) aveva formalizzato la liberatoria ed aveva mantenuto il proprio rapporto di collaborazione esclusivamente con l'avv. CP_2
A ciò si aggiunga che il lodo arbitrale, non impugnato da alcuna parte, aveva escluso la ricorrenza di ulteriori danni patrimoniali risarcibili (fatta salva la risarcibilità del danno morale da reato, cfr. lodo pag. 28) ed inoltre l'importo accordato in via provvisionale deve ritenersi congruo e proporzionato, alla luce della valutazione condotta nell'ambito della determinazione dell'avv. Del Noce (condotta equitativamente, cfr. lodo pag. 18), il quale aveva attribuito all'avv. ed alla dott.ssa RL la somma Pt_1 di € 20.000 cadauna quale conguaglio del riparto degli utili per il 2006 (quelli che la condotta dell'avv. penalmente sanzionata, mirava a celare o ad inquinare). CP_2
Conclusivamente, ritiene questo giudice che sia stata certamente raggiunta la prova di un danno non patrimoniale patito dagli ex associati e consistito nel patimento morale e nel danno all'immagine, tuttavia parte attrice ha mancato di fornire elementi di prova atti a consentire di addivenire ad una statuizione di condanna per importi superiori a quelli già riconosciuti a titolo di provvisionale da parte del giudice penale che conclusivamente devono ritenersi satisfattivi.
La domanda risarcitoria è dunque respinta.
d. Domanda riconvenzionale dell'avv CP_2
La domanda riconvenzionale svolta dall'avv. onde ottenere la CP_2 restituzione degli importi corrisposti a titolo di provvisionali del danno a favore degli attori ed in particolare dell'avv. è infondata e va respinta. Pt_2
Risulta invero, secondo quanto già accertato nel capitolo precedente che le condotte delittuose poste in essere dall'avv. nella fase di conclusione della CP_2 collaborazione nell'ambito dello Studio associato che egli stesso ha per anni presieduto, abbiano generato indubbie conseguente sotto il profilo morale, personale ed anche pagina 28 di 30 professionale in capo agli ex associati e di visibilità ed immagine dell'ex Studio rispetto ai rapporti in essere all'epoca con i clienti.
La domanda è peraltro generica nelle allegazioni, laddove parte convenuta non ha chiarito né offerto altro criterio valutativo onde affermare che la liquidazione delle provvisionali come riconosciuta dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza 3045/17 sia sproporzionata od arbitraria.
Infine, come già sopra rilevato, la sentenza penale divenuta irrevocabile la quale, pur affermando l'intervenuta prescrizione dei reati, abbia disposto la condanna generica dell'imputato alla rifusione dei danni patiti, spiega in questa sede, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2083 del
29/01/2013); non potendo escludere la sussistenza del danno non patrimoniale ex adverso lamentato e sofferto, non ricorrendo dunque un'ipotesi di ripetizione di indebito, la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto onde ottenere la ripetizione di quanto corrisposto agli attori a titolo di provvisionale deve essere respinta.
3. Sulle spese di giudizio
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca delle parti su tutte le domande
(principali e riconvenzionali), possono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Rigetta le domande svolte da , in proprio e quale Presidente Parte_1 dell'Associazione Professionale Arri, RL & Associati e da;
Parte_2
▪ Rigetta l'eccezione e la domanda riconvenzionale, svolte da CP_2
in quanto infondate;
[...]
▪ Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 15/9/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003;
pagina 29 di 30 il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
Minuta redatta dalla MOT Giulia Pintaudi
pagina 30 di 30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 5397/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: , in proprio e quale Presidente Parte_1 C.F._1 dell'Associazione Professionale Arri, RL (P.I. ), e CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Parte_2 C.F._2
Via L. Colli n.20, presso lo Studio dell'avv. MARZANO FRANCOMARZIO, che li rappresenta e difende per delega in allegato all'atto di citazione
- ATTORI -
-
contro
-
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Milano, via Molino delle Armi 2/a, presso lo Studio dell'avv. LONGO ALBERTO, che lo rappresenta e difende per delega depositata in atto separato alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni da violazione del lodo arbitrale e danni da reato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, contrariis reiectis: nel merito:
pagina 1 di 30 - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria ed in particolare le domande riconvenzionali in quanto infondate in fatto e in diritto;
- accertare i danni patrimoniali patiti dall'Avv. a causa dell'inadempimento Parte_1 agli obblighi posti a carico del convenuto dal lodo arbitrale del 25/2/2011, con riferimento alle pratiche aperte prima del 31/12/2006 e non ancora concluse alla data del 24/3/2009, elencate nell'Allegato 16 alla CTU, già allegato 5 Integrazione in
“Modifica e integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio depositata il 30/6/2009” e, per l'effetto, condannare l'Avv al loro risarcimento da quantificarsi, eventualmente CP_2 secondo equità che espressamente s'invoca in subordine ex art.1226 c.c., nella somma di €.32.116,66 (oltre oneri), oltre a veriori importi per le pratiche che avrebbero dovuto essere inserite tra quelle in corso per i motivi sopraesposti, o diversa accertanda in corso di causa, oltre oneri, interessi e rivalutazione;
- accertare i danni non patrimoniali patiti dall'Avv. in proprio e quale Parte_1
Presidente dell'Associazione Professionale Arri, RL & Associati, e dall'Avv. Parte_2
, in conseguenza dei reati accertati con sentenza penale irrevocabile della Corte
[...]
d'Appello di Torino n.3045 del 15/6/2017, e, per l'effetto, condannare il convenuto al loro risarcimento ex artt. 2043 e 2059 c.c., da liquidarsi, eventualmente secondo equità che espressamente s'invoca in subordine ex art.1226 c.c., nella somma di €.100.000 per danno all'immagine dell'Associazione Professionale e nelle somme di €.100.000 e di
€.80.000 per danni morali, rispettivamente, patiti dall'Avv. e dall'Avv. RL, o altra Pt_1 diversa accertanda, tenendo conto e deducendo dall'importo complessivamente liquidando quanto già incassato dagli attori a titolo di provvisionali con la sopra citata sentenza Corte d'Appello di Torino.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertati i fatti come in narrativa, così giudicare: in via preliminare: dichiarare irrituale, giacché tardivo, il deposito del documento sub n.
71 allegato alla memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c. previgente dalla difesa attorea,
e conseguentemente ordinarne l'espunzione dal fascicolo, per le ragioni dedotte nelle pagina 2 di 30 note di trattazione dell'udienza del 12.01.2024 qui da intendersi come richiamate sul punto;
nel merito: rigettare tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto ed in diritto, oltre che sfornite di prova, in particolare
• con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento al lodo: in via principale, accertare e dichiarare che la domanda è prescritta e/o priva di fondamento, laddove non vi fu alcun inadempimento ad opera del , e CP_2 comunque sfornita di prova ed altresì non accoglibile in relazione alla svolta eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. come da comunicazione del convenuto del 24.02.2021; in via di eccezione riconvenzionale, si chiede che il Giudice voglia accertare la sovrabbondanza delle statuizioni contenute nel lodo a favore dell'avv. in Parte_1 relazione alle pratiche i cui importi furono incassati dall'Associazione al 31.12.2006 quantificati per l'intero dal CTU in € 119.600,82 (pag. 16 del lodo, pag. 7 della relazione di CTU, con relativi allegati nn. 7 e 8) ed altresì della quota relativa agli incassi percepiti successivamente al 01.01.2007 e relativi a pratiche già in corso al 31.12.2006, quantificati per l'intero in circa € 94.659,12 (pag. 10 relazione CTU ed allegati 12-13, nonché n. 3 con espresso riconoscimento di debito), con, in via subordinata, eventuale compensazione sull'accertato a favore dell Pt_1
• con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza dei reati imputati a : CP_2 in via principale, rigettare la domanda svolta giacché priva di fondamento per insussistenza del danno e comunque sfornita di prova;
con domanda riconvenzionale, affinché il Giudice, accertato come insussistente il danno non patrimoniale lamentato, condanni le parti avverse, o quantomeno l'attore avv.
, alla restituzione degli importi versati a titolo di provvisionale Parte_2 nell'ambito del procedimento penale, maggiorati di rivalutazione ed interessi dalle date dei versamenti;
o, in subordine, accertato e liquidato un danno non patrimoniale ai soggetti ritenuti danneggiati, disponga la compensazione con gli importi già versati e condanni alla restituzione dell'eccedenza a favore dell'avv . CP_2
pagina 3 di 30 Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023 l'avv. e Parte_1
l'avv. hanno allegato che: Parte_2
a. con atto costitutivo del 3/3/1999 gli Avv.ti , Controparte_2 Parte_2
e Enrico Grande hanno costituito l'associazione denominata “
[...] [...]
, , Controparte_3 Controparte_4 per l'esercizio dell'attività professionale di avvocato in forma associata, il cui presidente designato era l'avv. CP_2
b. in pari data, l'Avv. e l'Avv. hanno, altresì, sottoscritto con CP_2 Pt_2 la Dott.ssa e con la Dott.ssa titolare della ditta Controparte_5 Pt_1 individuale “Servizi Infortunistici di Arri Brunella”, una scrittura privata con la quale tutti avrebbero esercitato, in maniera paritetica e funzionale alle loro specifiche competenze, l'attività della detta ditta, con divisione in parti uguali, pari al 25% ciascuno, dell'utile netto;
c. in data 5/11/2002 la dott.ssa cessata la ditta individuale, iscrittasi Pt_1 all'ordine degli avvocati, è entrata a far parte dell'Associazione Professionale di cui sopra, al posto dell'Avv. Grande, dividendosi in quote uguali con i restanti soci, nonché con la socia di fatto, Dott.ssa RL, gli utili e le spese, salvo il periodo 2005-2006, durante il quale l'Avv. ha provvisoriamente Pt_2 rinunciato alla propria quota di partecipazione agli utili;
d. nel 2005 l'Agenzia Generale INA Assitalia Assicurazioni, denominata
“AGENTO”, ha affidato all'Associazione il recupero di tutti i propri crediti, stipulando una convenzione che prevedeva l'invio alla stessa di almeno 500 pratiche di recupero credito all'anno;
e. nel 2006 l'Avv. che si occupava in modo esclusivo della gestione CP_2 di dette pratiche, ha chiesto un aumento della propria partecipazione agli utili, domandando agli altri associati di rinunciare al 5% ciascuno, proposta che gli altri associati hanno rifiutato;
pagina 4 di 30 f. all'assemblea degli associati del 12/12/2006, l'Avv. si è dimesso CP_2 dalla carica di Presidente, che è stata assunta dall'Avv. e ha Pt_1 contestualmente formalizzato il suo recesso dall'Associazione;
g. nel corso dell'assemblea successiva del 21/12/2006 i soci hanno invitato l'avv. ad esibire la documentazione contabile in suo possesso, nonché CP_2 copia dell'agenda d'udienza, onde determinare i ricavi al 30 gennaio 2007, data entro cui il convenuto ha comunicato che avrebbe lasciato lo Studio;
h. nella notte tra il 26 e 27 gennaio 2007 l'Avv. si è recato presso i CP_2 locali dell'Associazione ed ha asportato l'agenda di Studio, i fascicoli del settore civile, oltre a quelli di “AGENTO” e di alcuni sinistri, trasferendo la propria attività in altro Studio ed il giorno successivo, tramite fax, ha comunicato agli altri associati il rifiuto della proposta conciliativa medio tempore formulata dall'arbitratore inizialmente investito – avv. Tortonese -, nonché l'asportazione dei fascicoli, fornendone un elenco incompleto;
i. l'iniziativa del convenuto ha privato l'Associazione di circa l'80% dei fascicoli relativi a incarichi giudiziari e della stessa agenda di , con conseguente CP_3 impossibilità di conoscere il calendario delle udienze, le scadenze degli incombenti e gli appuntamenti, sicché i componenti dello Studio associato si sono trovati improvvisamente a non poter fornire notizie ai clienti, con grave danno all'immagine dell'Associazione;
j. il danno è stato, altresì, aggravato dall'aver danneggiato la banca dati dell'Associazione, avendo l'avv. prima copiato poi cancellato la CP_2 totalità delle proposte di parcella emesse, nonché i documenti e la modulistica contenuti nel server dello Studio;
k. il 6/2/2007 gli odierni attori hanno attivato il procedimento di arbitrato irrituale, ai sensi dell'art. 15 dell'atto costitutivo, finalizzato ad accertare anche l'ammontare delle competenze parcellari dei singoli associati per le prestazioni rese per le pratiche civili e “AGENTO” sino al 31/12/2006, con conseguente condanna dell'Avv. al pagamento delle somme dovute con CP_2 riferimento ad esse, nonché in relazione a tutta l'attività svolta anche dopo il pagina 5 di 30 31/12/2006 per le pratiche nate prima di tale data, oltre alla condanna al rimborso dei costi sopportati dall' ed al Parte_3 risarcimento del danno a favore dell'Associazione e dei singoli Soci;
l. con lodo del 25.2.2011 l'Avv. è stato dichiarato tenuto a liquidare, CP_2
a favore dell'Avv. e della Dott.ssa RL, la somma complessiva di € Pt_1
48.421,00 ciascuna, a saldo della ripartizione degli utili del 2006 e quale quota degli utili per le pratiche concluse dopo il 31.12.2006 e sino al 24.3.2009, importi che sono stati integralmente saldati;
m. l'Arbitro ha, altresì, disposto che l'avv. con riferimento alle CP_2 pratiche dallo stesso asportate e non ancora concluse alla data del 24/3/2009, inviasse copia della fattura emessa unitamente alla parcella professionale, costituente il riepilogo contabile delle prestazioni svolte, nonché gli acconti effettuati, controfirmata dal cliente, affinché i proventi venissero suddivisi in tre parti uguali fra l'Avv. l'Avv. e la Dott.ssa RL;
CP_2 Pt_1
n. l'avv. non ha mai ottemperato all'invio della predetta CP_2 documentazione né ha mai provveduto a dividere l'incasso liquidando agli ex soci le quote di spettanza;
o. con sentenza n.3045 del 18/4/2017, divenuta irrevocabile l'8.1.2019, la Corte
d'Appello di Torino, in ordine al procedimento penale originatosi in seguito alla querela sporta dall'avv. ha dichiarato non doversi procedere nei Pt_1 confronti dell'Avv. per i reati allo stesso contestati e riqualificati in CP_2
“frode informatica e furto di fascicoli dall'associazione”, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, reiterando, tuttavia, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, in favore delle parti civili, Avv. in proprio e quale Presidente dello Studio associato e Pt_1
Avv. , assegnando loro provvisionali per un totale di Parte_2
€.60.000 (€ 20.000 cadauno) interamente corrisposte dall'Avv. ; CP_2
p. divenuta definitiva la sentenza della Corte d'Appello n.3045/17, gli odierni attori hanno vanamente esperito, in data 9/9/2020, il tentativo di conciliazione per ottenere il ristoro degli ulteriori danni, non ancora risarciti.
pagina 6 di 30 Sulla base di quanto dedotto, l'avv. in proprio e quale presidente Pt_1 dell'Associazione professionale Arri, RL & Associati, nonché l'avv. , hanno Pt_2 concluso instando per la condanna dell'avv. al risarcimento dei danni CP_2 patrimoniali patiti dall'avv. a causa dell'inadempimento degli obblighi posti a carico Pt_1 del convenuto dal lodo arbitrale del 25/2/2011, da quantificarsi eventualmente secondo equità, proponendo la somma di € 32.116,66 in favore dell'avv. oltre ai veriori Pt_1 importi per le pratiche che avrebbero dovuto essere inserite tra quelle in corso alla data di accertamento del lodo, ovvero a diversa somma accertanda in corso di causa, oltre oneri, interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, in conseguenza dei reati accertati con sentenza penale irrevocabile della d'Appello di
Torino n.3045/2017, da liquidarsi, eventualmente secondo equità, nella somma di €
100.000,00 per danno all'immagine dell'Associazione Professionale, nonché nelle somme di € 100.000,00 e di € 80.000,00 per danni morali, rispettivamente, patiti dall'Avv. Pt_1
e dall'Avv. , o altra diversa somma accertanda, tenendo conto e deducendo Pt_2 dall'importo complessivamente liquidando quanto già incassato dagli attori a titolo di provvisionali, con la sopra citata sentenza Corte d'Appello di Torino.
Con comparsa di risposta in data 25.05.2023 si è costituito in giudizio l'avv.
: Controparte_2
• non contestando le circostanze di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), k), l), m),
o), p);
• contestando le ulteriori circostanze dedotte ed eccependo:
1. che l'avv. aveva cessato l'impegno presso lo Studio già a Parte_2 partire dal 1998, per seguire altri progetti professionali e non aveva preso più parte alla divisione degli utili, tanto è vero che l'arbitro aveva rigettato ogni domanda dallo stesso avanzata, nell'ambito del lodo del 25.2.2011 ed in ogni caso, non partecipando più di fatto all'Associazione, l'avv. non poteva Pt_2 aver subito alcun danno non patrimoniale, anche in termini di danno all'immagine;
2. che, quanto all'attività di Studio, l'avv. e la dott.ssa RL si sono Pt_1 dedicate all'infortunistica stradale, mentre l'avv. al settore di diritto CP_2
pagina 7 di 30 civile e che, tuttavia, nel corso degli anni, il tempo dedicato all'attività professionale da parte delle prime è diminuito, sino praticamente ad azzerarsi, mentre quello del secondo è aumentato, soprattutto a seguito dell'ingresso quale cliente, nel 2005, dell'Agenzia Generale INA Assitalia Assicurazioni
(“AGENTO”);
3. che da quel momento in avanti, le pratiche di diritto civile, gestite personalmente dall'Avv. e dai suoi collaboratori, hanno iniziato a CP_2 rappresentare le uniche entrate dello Studio e da esse si è attinto per spese ed utili, ripartiti però sempre in parti uguali;
4. che a fronte del rigetto di una proposta di modifica delle modalità di ripartizione degli utili, in concomitanza con la decisione dell'avv. di Pt_2 riprendere l'attività all'interno dello Studio legale, intendendo egli seguire personalmente alcuni clienti dell'avv. quest'ultimo ha comunicato CP_2 la volontà di recedere dall'Associazione;
5. che dovendo fare applicazione l'art. 7 dello Statuto dell'Associazione – il quale prevedeva che in caso di recesso di uno degli associati, i clienti sarebbero stati dell'associazione, salvo diversa volontà del cliente - le parti hanno deciso di richiedere ai clienti la sottoscrizione di una liberatoria a favore dell'Avv.
a cui veniva, inizialmente, concesso di prelevare i rispettivi CP_2 fascicoli, ferma la regolamentazione dei rapporti economici relativi all'attività prestata sino al 31.12.2006;
6. che, tuttavia, contravvenendo a quanto concordato, i restanti associati hanno successivamente mutato atteggiamento, negando all'avv. la CP_2 possibilità di prelevare i propri fascicoli “civili” perché di proprietà dell'Associazione;
7. che nella stessa settimana in cui l'avv. CATAGNA ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente dell'Associazione, in contraddittorio con l'avv. Pt_1
l'avv. e la dott.ssa , l'avv. Tardanico e la dott.ssa Richetto Pt_2 Pt_2
(collaboratici dell'avv. è stato effettuato l'inventario dei fascicoli di CP_2
pagina 8 di 30 pratiche “civili” seguite dal Presidente dimissionario, mentre alcun inventario è stato condotto con riferimento alle pratiche del settore infortunistica;
8. che, venendosi a creare una grave situazione di contrasto all'interno dello
, l'odierno convenuto, avendo medio tempore inviato a tutti i suoi clienti CP_3 copia della liberatoria, che veniva sottoscritta da ciascuno di essi, nella serata del 26.1.2007, si è determinato a trasferire i relativi fascicoli nel proprio
Studio, inviando nel contempo a mezzo fax comunicazione di tale evenienza, con in allegato le liberatorie e l'elenco completo dei fascicoli trasferiti, per la definizione dei rapporti economici con gli associati;
9. che fin dal momento del trasferimento, l'Avv. si è reso disponibile CP_2 alla ripartizione di tutti gli utili maturati al 31.12.2006, nonché a fornire copia dei fascicoli civili che, infatti, sono stati poi consegnati, unitamente alle bozze di parcella;
10. che non vi è mai stata alcuna agenda comune di , la cui sottrazione è CP_3 stata imputata al convenuto, ma solo agende personali degli associati e che lo aveva copia di quanto cancellato dall'hard disk dall'avv. CP_3 CP_2
11. che, dopo aver consegnato agli associati circa l'80% dei fascicoli “civili” l'avv. ha interrotto ogni incontro poiché venuto a conoscenza che lo CP_2
Studio di via Bagetti inviava ai clienti diffida nella quale si dava atto del contenzioso in essere tra le parti e che i pagamenti effettuati a mani dell'avv. non avrebbero avuto efficacia liberatoria, con ciò ponendo in CP_2 essere una illegittima campagna denigratoria ai suoi danni;
12. che il lodo sottoscritto in data 25.02.2011 dall'arbitro Avv. Del Noce ha respinto la richiesta di risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) formulata da parte avversa a seguito dei fatti in contestazione.
Alla luce di quanto premesso, ritenuta l'infondatezza e l'assenza di prova a sostegno dell'azione avversaria per le ragioni addotte, l'odierno convenuto ha concluso instando, nel merito, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento al lodo arbitrale, in via principale, per la dichiarazione di prescrizione, nonché per il rigetto, in quanto priva di fondamento e comunque sfornita pagina 9 di 30 di prova, oltre che non accoglibile in relazione all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in via di eccezione riconvenzionale, per l'accertamento della sovrabbondanza delle statuizioni contenute nel lodo a favore dell'avv. con, in via subordinata, Pt_1 richiesta di eventuale compensazione nei confronti di quest'ultima per le somme già versate. Per quanto attiene, invece, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza dei reati di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Torino
3045 del 18.4.2017-15.6.2017, l'odierno convenuto ha concluso instando, in via principale, per il rigetto della domanda svolta, giacché priva di fondamento e comunque sfornita di prova, ed in via riconvenzionale, instando affinché il Giudice condanni le parti avverse, o quantomeno l'attore avv. , alla restituzione degli importi versati a Pt_2 titolo di provvisionale, maggiorati di rivalutazione ed interessi, o, in subordine, accertati danni non patrimoniali ai soggetti danneggiati, affinché disponga la compensazione con gli importi dallo stesso già versati, con condanna alla restituzione dell'eccedenza a suo favore.
In corso di causa, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti da parte attrice, in quanto irrilevanti ai fini del decidere, e l'insussistenza dei presupposti per predisporre CTU contabile, in quanto esplorativa, il giudice ha assegnato alle parti termine perentorio al 09.05.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c.; con ordinanza in data 13.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusive e di replica.
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1. Sul risarcimento del danno da inadempimento del lodo arbitrale del 25.2.20211
Parte attrice ha agito, anzitutto, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale patito dall'avv. derivante dall'allegato mancato adempimento al lodo Pt_1 arbitrale del 25.2.2011 da parte dell'avv. CP_2
A. con riferimento alle pratiche asportate dallo Studio (132 del settore civile e 323 del cliente “AGENTO”), ancora in corso al 24.3.2009, data fino alla quale sono stati ripartiti gli utili in base al lodo (68 del civile e 81 di “AGENTO”), per aver l'avv. omesso di rendicontare le somme incassate o da incassare CP_2
pagina 10 di 30 nonostante l'obbligo in tal senso previsto nel citato accordo, così stimando l'importo pro quota ancora dovuto all'avv. (1/3) in € 32.116,66; Pt_1
B. con riferimento alle altre pratiche indicate quali “mai aperte” o “senza seguito”, nonché a quelle omesse e che avrebbero dovuto essere inserite nell'elenco dei fascicoli ancora in corso alla data del 24.3.2009, per aver l'avv. CP_2 riferito - nell'ambito della CTU svoltasi nel lodo – di aver percepito importi inferiori a quelli reali o di non aver percepito alcunché, stanti le discrasie emerse dalla documentazione cui parte attrice asserisce essere venuta in possesso successivamente, e ciò al fine di sottrarre dette somme al riparto degli utili con gli ex associati.
Parte convenuta ha contestato il fondamento della domanda di risarcimento danni patrimoniali asseritamente subiti dall'avv. eccependo: Pt_1
• preliminarmente, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno legato al presunto inadempimento del lodo da parte dell'avv. in quanto CP_2
l'avv. non ha mai richiesto – entro il termine decennale di prescrizione Pt_1 decorrente dal lodo o quantomeno dal 2012 – l'invocata rendicontazione ed anche in sede di tentativo di conciliazione, condotto nel 2020, l'attrice ha domandato esclusivamente il risarcimento dei danni derivanti dalla sentenza penale;
• nel merito, l'inadempimento dell'avv. rilevante ai sensi dell'art. 1460 Pt_1
c.c., per aver ella omesso di rendicontare a sua volta le pratiche ancora in corso relative al settore dell'infortunistica dalla stessa seguito, come prescritto nel lodo arbitrale (viceversa);
• nonché, sempre nel merito, la mancanza di valutazione precisa del danno e contestando la quantificazione degli importi come operata dalla controparte, in quanto lo stesso lodo aveva escluso esplicitamente il criterio del calcolo a forfait e la possibilità di sindacare se le fatture prodotte dalle parti fossero corrispondenti all'effettivo percepito, trattandosi peraltro di documentazione
(quella indicata a confutazione da controparte) tutta già oggetto di vaglio da parte del CTU in sede arbitrale;
pagina 11 di 30 • in via di eccezione riconvenzionale, l'accertamento della quota di 1/3 degli utili spettanti all'avv. sulle pratiche incassate dall'Associazione al CP_2
31.12.2006 e su quelle ancora in corso, come quantificati nel lodo arbitrale, ed in via di subordine, la compensazione con quanto eventualmente dovuto all'avv. Pt_1
a. Sulla qualificazione giuridica della domanda
La domanda dispiegata da parte attrice va pacificamente ricondotta all'azione di responsabilità per inadempimento contrattuale, finalizzata ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale asseritamente patito a causa della violazione delle obbligazioni assunte dalle parti con il lodo arbitrale del 25.2.2011, il quale, nello specifico, aveva previsto a carico degli ex associati un obbligo di rendicontazione concernente le pratiche pendenti al
31.12.2006 e non ancora concluse al 24.03.2009, onde dar seguito alla corretta ripartizione degli utili tra gli stessi.
Va ulteriormente precisato che la CTU espletata nell'ambito della procedura arbitrale, aveva indicato, tra le pratiche dell'Associazione asportate dall'Avv. CP_2 nella notte a cavallo tra il 26 e il 27 gennaio 2007, ancora pendenti alla data del
24.03.2009: n. 132 appartenenti al settore civile, di cui 68 in corso, 49 “senza seguito” e
15 “mai aperte”, e 323 appartenenti al settore Assitalia (“AGENTO”), di cui 81 in corso,
226 “senza seguito” e 16 “non trovate” (cfr. doc.8, allegato all'atto di citazione).
Nelle conclusioni del lodo, l'arbitro, dopo aver determinato e ripartito gli utili dell'Associazione al 31.12.2006 (quantificando equitativamente i relativi conguagli in favore dell'avv. e della dott.ssa RL), ha conteggiato gli incassi percepiti dall'avv. Pt_1
(al netto delle anticipazioni) sulle pratiche concluse al 24.3.2009 e liquidato in CP_2 favore delle ex associate le quote ancora dovute ed infine, con riferimento alle pratiche già dell'Associazione professionale ma ancora in corso alla data del 24.3.2009 – escludendo l'opportunità di addivenire ad una valutazione forfettaria – ha stabilito che l'avv. avrebbe dovuto inviare all'Avv. ed alla Dott.ssa RL, e viceversa, CP_2 Pt_1 per ognuna delle suddette pratiche (invocando l'all. 16 della CTU, ora doc. 8 fasc. attoreo e dunque pari a n. 68 pratiche del settore civile e n. 81 attinenti al settore Assitalia), “una copia della fattura emessa (a saldo o quale acconto) unitamente alla parcella pagina 12 di 30 professionale costituente il riepilogo contabile delle singole prestazioni svolte e contenente altresì l'elenco di tutti i versamenti in acconto effettuati, parcella controfirmata dal cliente”, affinché su tali importi potessero “esser corrisposte le quote di spettanza sugli utili” (cfr. lodo arbitrale, doc. 15 parte convenuta), così da consentire l'eguale riparto degli incassi maturati tra gli ex membri dell'Associazione.
A fronte dell'inadempimento di tale obbligo, di natura negoziale, non avendo il convenuto mai trasmesso agli ex soci copia delle fatture, unitamente alle parcelle, con il riepilogo delle prestazioni e degli acconti ricevuti, né avendo mai provveduto a dividere gli incassi di tali pratiche, l'avv. ha domandato il risarcimento del danno Pt_1 correlativamente patito, instando per una valutazione equitativa.
Orbene, nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità che sorge in capo alla parte rimasta inadempiente di un obbligo contenuto in un lodo arbitrale, in quanto strumento di composizione della lite di natura negoziale, privo di valore giurisdizionale.
Invero, l'arbitro irrituale è un mandatario a transigere e la sua decisione vale tra le parti, a seconda della volontà espressa nel mandato, come negozio di accertamento o come transazione.
La pronuncia dell'arbitro, il cd. lodo irrituale, vale, pertanto, quale manifestazione di volontà delle parti, non ha efficacia di titolo esecutivo perché non condanna
(diversamente dal loro rituale ex art. 824 bis c.p.c.), ma dispone sul piano e in forma negoziali.
Le parti si sono già vincolate a rispettarne il contenuto, sicché esso è impugnabile solo per incapacità delle parti o dell'arbitro, per errore sostanziale, violenza, dolo o eccesso di potere, con riguardo ai limiti del mandato ricevuto, conformemente a quanto disposto all'art. 808ter c.p.c.
Nella controversia in esame, in applicazione dello Statuto dell'Associazione (cfr. doc.
1, art 15, atto citazione), stante l'elevata conflittualità e l'impossibilità per le parti di addivenire ad autonome soluzioni conciliative, è stato conferito mandato congiunto ad un arbitro, avanti al quale è stato istruito l'arbitrato “irrituale”, con avvio in data 26.05.2007,
a cui hanno partecipato tutti gli attuali membri dell'Associazione.
pagina 13 di 30 Posto che le determinazioni conclusive, per espressa e palese volontà degli associati, valgono quali manifestazioni di volontà negoziali, anche a fini transattivi, costoro sono tenuti a darvi puntuale esecuzione. In caso contrario, sorge in capo a ciascuno una responsabilità contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, ord. n. 14986 del 28/05/2021).
Ora, se come si diceva, parte attrice ha inteso contestare l'inadempimento dell'avv. ad uno specifico obbligo posto (anche) a suo carico dal lodo arbitrale, CP_2 instando per il risarcimento dei danni determinato proprio in considerazione della quota degli incassi che le sarebbero spettati ove fosse stata effettuata detta rendicontazione da parte dell'ex associato, non può che escludersi, dal perimetro di indagine del presente giudizio, l'altro fronte risarcitorio invocato – quale quota di incassi mancati per pratiche che avrebbero dovuto essere inserite tra quelle ancora in corso alla data del 24.3.2009 e sono invece state escluse od omesse - postulando, detto accertamento, l'impugnativa del lodo arbitrale stesso di cui la parte, al contempo, ha invocato l'esatto adempimento.
In altri termini, nessuna doglianza in merito alla esatta classificazione delle pratiche, come condotta in sede di CTU svoltasi nel procedimento di arbitrato e poi recepita per relationem nel lodo conclusivo, può essere presa in considerazione, non essendo stata avanzata alcuna impugnativa del lodo stesso, nei termini e modi di cui all'art. 808 ter c.p.c. già menzionato.
Peraltro, l'azione di annullamento del lodo contrattuale prevista dal legislatore ex. art. 808 ter c.p.c. si prescrive in cinque anni, conformemente al termine previsto dall'art. 1442 c.c. per l'annullamento di un contratto, sicché eventuali impugnazioni oltre tale termine sarebbero comunque tardive.
Conclusivamente, dunque, non essendo stato impugnato il lodo arbitrale da alcuna delle parti in causa, devono essere disattese tanto le richieste di parte attrice volte ad ottenere un risarcimento pari alla quota di utili che le sarebbero spettate se certe pratiche fossero state classificate diversamente ed, in particolare, se fossero state inserite nel lodo tra quelle ancora in corso (cfr. doc. da 12 a 45 allegati atto di citazione), quanto le doglianze formulate da parte convenuta, in via riconvenzionale, volte all'accertamento, liquidazione ed eventuale compensazione rispetto alle somme già versate, ad pagina 14 di 30 emendamento dello squilibrio delle reciproche posizioni, per errato calcolo delle divisioni degli utili ed omessa valutazione condotta in sede arbitrale.
L'accertamento è dunque in questa sede limitato al solo danno asseritamente patito dall'avv. per il mancato adempimento all'obbligo di rendicontazione prescritto nel Pt_1 lodo a carico delle parti, con riferimento ai fascicoli dell'Associazione ancora in corso all'epoca della determinazione arbitrale.
b. Sull'eccezione di prescrizione
Parte convenuta ha, preliminarmente, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto, in capo all'avv. di ricevere la rendicontazione delle pratiche gestite dall'avv. Pt_1 alla data del 31.12.2006 ed ancora in corso al 24.03.2009, con relativo riparto CP_2 delle somme incassate, in quanto trascorsi più di dieci anni dal perfezionamento del lodo, avvenuto in data 25.02.2011 (cfr. doc. 7 comparsa cost).
In particolare, l'unica interruzione al decorso della prescrizione, a mente della ricostruzione del convenuto, si sarebbe verificata nel 2012, in forza di una comunicazione prontamente riscontrata da controparte (cfr. doc. 24, comparsa costituzione), del tutto generica e comunque non ostativa, in quanto l'inerzia di parte attrice si sarebbe successivamente protratta per oltre un decennio.
Ciò sarebbe ancora più evidente considerando che il tentativo di conciliazione del
29.11.2019 è stato attivato esclusivamente per il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, “come statuito dalla Corte d'Appello di Torino, Sez. Penale, con sentenza n.
3045 del 18/4/2017” (cfr. doc. 28 comparsa costituzione), potendosi dunque considerare rinunciato l'asserito danno da inadempimento del lodo, solo in questo giudizio e per la prima volta invocato.
Sul punto, parte attrice ha replicato, tuttavia, che l'Avv. si sarebbe prontamente Pt_1 attivata non solo con la comunicazione del 2012, bensì con altra successiva e tempestiva, del 24.02.2021, con la quale, in riscontro, peraltro, ad una richiesta analoga formulata dai legali dell'avv. ha formalmente domandato l'adempimento dell'obbligo di CP_2 rendicontazione derivante dal lordo arbitrale, con trasmissione delle relative fatture “onde consentire la quantificazione dei compensi” (cfr. doc. 46 atto citazione) e ribadendo la finalità della missiva “ad ogni utile effetto interruttivo della prescrizione”.
pagina 15 di 30 A tale missiva ha poi fatto seguito la notificazione dell'atto di citazione in data
28.02.2023, con cui è stata radicata la presente causa, sicché nessuna inerzia può essere validamente eccepita, non essendo trascorso il termine ordinario di prescrizione.
D'altra parte, l'avv. ha, ulteriormente, evidenziato come il non aver fatto valere Pt_1 tale profilo in sede di tentativo di conciliazione innanzi al COA non significhi, in alcun modo, una rinuncia al relativo diritto.
Orbene, per quanto concerne l'interruzione del termine di prescrizione ex artt. 2943
c.c. ss., il legislatore ha chiarito che tale effetto si produce alla presenza di atti idonei a mettere in mora il debitore, stragiudiziali o giudiziali, ove sia palese la volontà di controparte di esercitare il diritto di cui è titolare.
Con riferimento alla prima ipotesi, tale atto è rappresentato da una richiesta, o da un'intimazione scritta del titolare del diritto, indirizzata al debitore, diretta ad ottenere l'esecuzione della prestazione, ex. art. 1219 c.c.
Nel caso in esame, il diritto alla rendicontazione sulle pratiche in corso (e conseguente riparto degli utili tra gli ex soci in parti uguali) è certamente sorto in forza del lodo arbitrale emesso in data 25.02.2011, rappresentando il giorno a partire dal quale il diritto poteva essere fatto valere.
Successivamente, parte attrice si è attivata in una prima occasione, confermata da entrambe le parti, nel 2012, inviando una comunicazione, la cui risposta è contenuta in atti (cfr. doc. 24 comparsa cost.); dopodiché, in data 24.02.2021, l'Avv. in proprio Pt_1
e quale Presidente dell'Associazione professionale, ha inviato a controparte intimazione scritta al fine di ottenere l'esecuzione della prestazione (comunicazione via PEC, di cui al già citato doc.46) ed infine, in data 28.02.2023 il medesimo diritto è stato fatto valere nel presente giudizio con la notifica, a controparte, dell'atto di citazione.
Non risulta, dunque, essere trascorso il termine ordinario decennale previsto per l'adempimento di obbligazioni negoziali ai sensi dell'art. 2946 c.c.
L'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere rigettata.
c. Sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Invocando l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'avv. CP_2 ha evidenziato come gli obblighi imposti nel lodo – di rendicontazione e riparto degli pagina 16 di 30 incassi per le pratiche dello Studio ancora in corso alla data del 24.3.2009 - siano reciproci, e ciononostante controparte non abbia mai ottemperato ai suoi doveri informativi (cfr. doc. 24 e 25 comparsa cost.).
Di contro, parte attrice, ha affermato che in base all'Allegato 12 della CTU, svolta in sede di arbitrato (cfr. doc. 66 memoria 13.09.2023 parte attrice), le pratiche ancora aperte alla data di deposito del lodo, seguite dagli Avv.ti e RL e dalla Dott.ssa Pt_1
RL, erano solamente due ed i relativi dati erano già stati comunicati prima del 2021
(cfr. doc. 46 atto citazione e doc. 26 comparsa costituzione).
Va, tuttavia, rilevato che con missiva del 09.03.2021, l'avv. aveva a suo CP_2 tempo negato di aver mai ricevuto le dovute rendicontazioni e di aver percepito la conseguente quota degli incassi (cfr. doc. 27 comparsa costituzione).
Ora, considerata la natura negoziale della responsabilità derivante dalla violazione delle statuizioni contenute negli atti conclusivi di procedure arbitrali “irregolari”, deve anzitutto premettersi come, sotto il profilo dell'onere probatorio, trovino applicazione i principi enunciati, in via generale in materia contrattuale, dalla nota sentenza delle
Sezioni Unite n. 13533/01.
Per quanto concerne, nello specifico, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., la Suprema Corte ha statuito che, qualora il debitore convenuto si avvalga di tale istituto,
l'onere della prova viene ribaltato, “poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Cass. Sez. Unite n.
13533/01).
La Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che la risoluzione - ed il discorso può estendersi, nel caso di specie, alla richiesta di risarcimento del danno da inadempimento - non può mai scaturire da una duplicità paritaria di inadempimenti, sicché deve esservi sempre, pur in presenza di eventuali molteplici inadempimenti, quello che - al fine della declaratoria di risoluzione - assuma carattere prevalente.
E' costantemente affermato in giurisprudenza che “nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto pagina 17 di 30 di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte"
(Cass. civ., Sez. II, Sent. 03/02/2015, n. 1904, che ribadisce quanto in precedenza richiamato, altresì, da Cass. civ., Sez. 2, 11 giugno 2013, n. 14648, nonchè Cass. n.
20614/2009 e successivamente ribadito da Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 3455 del
12/02/2020).
Di conseguenza, in caso di denuncia di inadempienze reciproche il giudice di merito è chiamato a svolgere un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti, volto a individuare quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti, rappresentanti, di conseguenza, la causa del comportamento della controparte nonché l'alterazione del sinallagma (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1168 del
03/02/2000, conf. Sez. L, Sentenza n. 5444 del 15/04/2002, conf. Sez. 3, Sentenza n.
16822 del 10/11/2003, conf. Sez. 3, Sentenza n. 10477 del 01/06/2004 conf. Sez. L,
Sentenza n. 11430 del 16/05/2006), per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
22626 del 08/11/2016 conf. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14030 del 26/05/2025).
Peraltro, è stato precisato che la valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti non può essere effettuata in base ad un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14030 del 26/05/2025 conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11430 del 16/05/2006).
Inoltre, “In difetto di prova sulla causa effettiva e determinante della risoluzione, il giudice non potrà dichiarare risolto il vincolo contrattuale per inadempienze equivalenti pagina 18 di 30 delle parti, ma dovrà limitarsi al rigetto di entrambe le domande per l'insussistenza dei fatti giustificativi posti a sostegno di esse” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., 09/06/2010, n.
13840 conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10477 del 01/06/2004).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame deve osservarsi, anzitutto, come l'exceptio non adimpleti contractus, sia stata validamente proposta dall'odierno convenuto, sussistendo il requisito della corrispettività tra le prestazioni negoziali poste a carico delle parti.
Tra le conclusioni della determinazione arbitrale del 25.02.2011, è stato infatti disposto che “per quanto riguarda le pratiche già dell'associazione professionale
[...]
– – in corso al 31/12/2006, non ancora concluse ed elencate CP_3 CP_2 Pt_1
a pag. 12 della relazione peritale redatta il 30/6/2009 dal Dott. nel corso del Persona_1 procedimento arbitrale (compreso il relativo allegato n. 16), l'Avv. Controparte_2 dovrà rendere edotti l'Avv. e la (e viceversa) dell'esito Parte_1 Controparte_6 delle stesse …” (cfr. doc. 15, p.32, comparsa cost.).
Dalle produzioni documentali versate in atti, è emerso, anzitutto, come l'avv.
tramite l'avv. Milone e l'avv. De Blasio, con comunicazione del 17.04.2012 CP_2
(cfr. doc. 24 parte conv.), avesse dato indicazione di alcuni seguiti rispetto ai fascicoli da rendicontare, in particolare dichiarando che n. 53 pratiche delle n. 81 ancora in corso all'epoca del lodo, riferite al cliente Assitalia, erano state archiviate, quindi senza alcuna necessità di rendicontazione, mentre n. 2 pratiche delle n. 68 attive per il settore civile erano state rendicontate a controparte, con contestuale richiesta di fatturazione per la quota loro spettante (pari € 198,19 cadauna).
Detta comunicazione è però sicuramente rimasta priva di riscontro e non è stata neppure contestata nell'immediatezza (ad esempio sotto il profilo della correttezza dei dati forniti) da parte della destinataria.
Invero, solo con missiva del 24.2.2021 – riscontrando una missiva inviata dall'avv. il giorno precedente, con cui veniva anticipata la riserva di azione giudiziale CP_2 per il pagamento della quota di sua spettanza sugli incassi percepiti dall'Associazione prima e dopo il recesso dalla stessa, come quantificati nell'ambito della CTU svoltasi nel procedimento arbitrale (doc. 25 fasc. convenuto) – l'avv. ha confermato la Pt_1
pagina 19 di 30 “reciprocità dell'obbligo di rendicontazione”, chiedendo un rapporto sulle predette pratiche con trasmissione delle relative fatture, onde consentire la quantificazione dei propri compensi ed al contempo segnalando che “per quanto riguarda l'onere a carico della sottoscritta, il medesimo è già stato negli anni adempiuto” (cfr. doc. 26 fasc. attoreo).
Tale ultima circostanza (l'aver l'avv. dato corso al reciproco obbligo di Pt_1 rendicontazione pur riferito alle poche pratiche indicate) è stata contestata con successiva missiva inviata dall'avv. il 9.3.2021 (doc. 27 fasc. convenuto) e non è stata CP_2 invero provata nel corso del presente giudizio.
Ora, deve dunque ritenersi che, se da un lato l'avv. abbia parzialmente CP_2 adempiuto alla propria prestazione (così inviando la comunicazione nel corso del 2012 con la quale egli appunto ha dato “indicazione di alcuni seguiti di fascicoli” e “di un incasso con richiesta di emissione di corrispondente fattura”, cfr. comparsa di costituzione pag. 27), dall'altro non risulta provato che l'avv. abbia, dal canto suo, offerto di Pt_1 adempiere od adempiuto alla propria (fornendo indicazioni in ordine alle pratiche medio tempore evase) né che prima della citata comunicazione del 24.2.2021, ella abbia sollecitato l'adempimento di controparte a tale obbligo.
Facendo, quindi, applicazione delle suesposte linee ermeneutiche onde condurre il giudizio comparativo tra i due inadempimenti, può ritenersi che, seppur detto onere fosse maggiormente pregnante per l'avv. in rapporto al numero di pratiche ancora CP_2 dell'Associazione, asportate dallo Studio e, conseguentemente, ai maggiori importi sui quali si sarebbe dovuta operare la ripartizione con gli ex associati, dall'altro la circostanza che egli vi abbia dato un principio di esecuzione e che in seguito ad essa, non vi sia più stato alcun riscontro da parte dell'avv. per quasi dieci anni e che in ogni caso, Pt_1 quest'ultima non abbia provato di aver adempiuto (od offerto di adempiere) la propria prestazione (pur riferita ad un numero certamente molto più esiguo di pratiche, (cfr. già citato doc. 66 memoria istruttoria 13.09.2023, ove tra le “pratiche oggi aperte” sono riportati i seguenti nominativi: , , ”)), consente ragionevolmente di Pt_4 Pt_5 Pt_6 ritenere che vi sia stato, da parte dell'odierna attrice, una sostanziale rinuncia all'ottenimento della controprestazione che rende legittimo l'esercizio dell'eccezione di pagina 20 di 30 inadempimento svolta nel presente giudizio da parte del convenuto, poiché non contrario a buona fede, avuto riguardo al disinteresse di entrambi all'esecuzione del lodo arbitrale.
La domanda di risarcimento per inadempimento del lodo del 25.11.2011 svolta da parte attrice è dunque infondata e deve essere respinta.
2. Sul risarcimento dei danni non patrimoniali da reato
L'avv. in proprio e quale Presidente dello Studio Associato, nonché l'avv. Pt_1
, hanno inoltre domandato la liquidazione del danno non patrimoniale derivante Pt_2 dall'accertamento della penale responsabilità dell'avv. per le condotte poste CP_2 in essere con la sottrazione dei fascicoli dai locali di via Bagetti e la frode informatica, nella notte del 26.1.2007, deducendo:
• che la condanna generica al risarcimento del danno contenuto nella sentenza della corte d'Appello divenuta definitiva implica la responsabilità civile dell'imputato;
• che la cancellazione dei files e l'asportazione dei documenti relativi ai rapporti con i clienti dell'Associazione, nonché dell'agenza di Studio, ha posto gli ex associati nell'impossibilità di dare informazioni ai clienti e di gestire le relative pratiche, con grave danno all'immagine dello;
CP_3
• che l'Associazione Professionale a seguito dell'asportazione dei predetti fascicoli da parte dell'avv. e della perdita di clienti, ha subito una contrazione del CP_2 proprio fatturato.
Parte convenuta ha contestato la fondatezza della domanda, eccependo:
• l'intervenuta decisione, in sede arbitrale, nel senso dell'esclusione di qualunque posta risarcitoria vantata dagli ex associati;
• l'esclusione di qualunque ulteriore danno inteso quale danno all'immagine perché:
1. non vi era un'agenda di Studio comune e i fascicoli asportati erano solo quelli gestiti dall'avv. per i quali egli aveva ricevuto la liberatoria, dunque, CP_2 non vi erano informazioni che gli ex associati avrebbero dovuto rendere a propri clienti;
2. il giorno successivo all'allontanamento, l'avv. ha informato gli ex CP_2 associati dell'elenco delle pratiche asportate, confermando la volontà di rispettare gli accordi associativi in punto ripartizione degli utili;
pagina 21 di 30 3. già nel dicembre 2006 è stato condotto tra le parti in contraddittorio un censimento delle pratiche seguite dall'avv. e non vi era alcuna agenda CP_2 di Studio comune, consultabile da tutti, bensì singole agende personali;
4. l'avv. si è recato più volte presso i locali dell'Associazione dopo CP_2
l'allontanamento, al fine di esaminare congiuntamente con gli ex associati i preavvisi di parcella delle pratiche trasferite presso il nuovo Studio;
5. è stata l'avv. a diffondere tra i clienti notizie relative al “contenzioso” in Pt_1 essere con l'ex associato;
6. l'associazione non ha subito alcuna perdita negli esercizi successivi al 2006 riconducibile alle condotte ascritte all'avv. CP_2
a. Sulla sovrapposizione delle domande rispetto al contenuto del lodo
Nei propri scritti difensivi, parte convenuta ha contestato che le domande attoree si riferissero a profili di danno già valutati, ed esclusi, all'interno del lodo arbitrale, le cui statuizioni, non essendo stata impugnata la decisione, devono ritenersi cristallizzate.
A ben vedere, però, non sussiste alcuna sovrapposizione tra la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali da reato svolta dall' personalmente e quale Pt_1
l.r. dell'Associazione professionale e dall'avv. e le poste risarcitorie trattate e Pt_2 decise nel procedimento arbitrale, posto che:
- dopo la parziale rinuncia alla costituzione di parte civile, manifestata dalle in quel contesto dalle persone offese, “per ciò che riguarda la condanna dell'avv. al risarcimento di tutti danni patrimoniali derivanti dai reati contestati” (dich. CP_2 del 12.1.2009, doc. 48 fasc. attoreo), stante la rilevata “sovrapposizione delle domande risarcitorie” come già rilevata dall'arbitro con procedimento del 9.12.2008 alla stessa allegato, le parti hanno espressamente inteso limitare la costituzione di parte civile ai soli danni morali;
- il lodo arbitrale del 25.2.2011, nel rigettare complessivamente, tutte le reciproche richieste risarcitorie formulate dalle parti coinvolte, ha però espressamente fatta salva la “richiesta risarcitoria in sede penale (per quanto non rinunciato il
12.1.2009)” ritenendo che solo in tale sede “parte potrà avere Parte_7 soddisfazione, se loro dovuta”.
pagina 22 di 30 Ne consegue che oggetto dell'accertamento demandato al giudicante nel presente giudizio è esclusivamente la sussistenza e quantificazione dei danni non patrimoniali conseguiti alla parte attrice in conseguenza dei reati accertati in via definitiva con la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 3045/2017, quantificati nella somma di €
100.000 a titolo di danno all'immagine dell'Associazione professionale e rispettivamente di € 100.000 e € 80.000 per danni morali rispettivamente patiti dagli ex associati, avv.
e avv. . Pt_1 Pt_2
b. Sull'efficacia di giudicato della condanna generica
Occorre premettere che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità “La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (ex plurimis, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 5660 del
09/03/2018, conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27055 del 18/10/2024).
Ne discende che la sentenza del giudice penale che pur dichiarando estinto il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare,
l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2083 del 29/01/2013).
pagina 23 di 30 Nel caso di specie va rilevato che la sentenza n. 3045/2017 della Corte d'Appello di Torino, divenuta irrevocabile, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'avv. per intervenuta prescrizione in ordine ai reati allo stesso contestati, CP_2 come peraltro riqualificati in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione del
129.2.2015 (doc. 9 fasc. attoreo), riconducibili alle ipotesi di furto e frode informatica, rispettivamente puniti agli artt. 624 e 640 ter c.p., condannando tuttavia l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separato giudizio civile e con riconoscimenti di provvisionali determinate in complessivi € 60.000,00 (€ 20.000,00 ciascuno) (doc. 10 fasc. attoreo).
Ora, facendo applicazione al caso in esame delle coordinate ermeneutiche soprarichiamate, devono disattendersi le doglianze svolte dall'avv. attinenti CP_2 ai fatti di reato come già accertati in sede penale, venendo in esame in questa sede solo le conseguenze patrimoniali derivate agli attori per le predette azioni ai loro danni perpetrate dal convenuto.
c. Sul danno all'immagine patito dall'Associazione professionale e sui danni morali
Parte attrice ha lamentato che l'Associazione professionale in conseguenza della cancellazione dei files da parte dell'avv. sia stata privata del contenuto CP_2 informatico della banca dati costituita anche dalla modulistica formata nel corso degli anni e costituente il patrimonio intellettuale ed il know how dello Studio, oltre alle proposte di parcella ed ai documenti personali degli associati.
La circostanza è stata indubbiamente considerata e valorizzata anche nell'ambito della sentenza della Corte d'Appello n. 3045/17 (che ha richiamato sul punto la precedente pronuncia della Corte di Cassazione 19.2.2015) per fondare la pronuncia di condanna generica nei confronti dell'odierno convenuto, laddove i giudici hanno rilevato in particolare che i modelli di atti e precedenti costituivano il frutto di ricerche ed applicazioni strumentali all'esercizio dell'attività di tutti gli associati, posto che all'esterno uno Studio associato si pone come un unico centro di imputazione di interessi.
Inoltre, va rilevato che la riqualificazione dell'ipotesi delittuosa (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) che aveva portato alla prima condanna da parte della pagina 24 di 30 Corte d'Appello (cfr. sentenza 15.5.2024) era stata argomentata dai giudici di legittimità
(con la citata sentenza del 19.2.2015) sulla scorta della sussistenza, in capo all'imputato, dell'elemento soggettivo del dolo specifico, in quanto l'avv. “agì nella chiara CP_2 consapevolezza dell'altruità dei beni sottratti, almeno in larga parte, ma fu al contempo mosso da un chiaro fine di profitto, vuoi intendendo utilizzare i beni de quibus, vuoi, soprattutto, mirando ad impedire che altri ne disponessero, come sarebbe stato nella loro legittima facoltà” .
Invero, la Corte d'Appello nella sentenza 3045/17, procedendo in sede di giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione ed essendo vincolata al rispetto dei principi di diritto da quest'ultima espressi in merito alla qualificazione giuridica dei fatti oggetto del presente procedimento, riconducibili alle ipotesi di furto e frode informatica, puniti dagli artt. 624 e 640 ter c.p., ha osservato che entrambe le condotte delittuose contestate all'imputato sono state da questi poste in essere “al preciso scopo di impedire ai soci dello di contabilizzare correttamente il rapporto debitorio nei confronti del CP_3 medesimo , che hanno per così dire “messo in ginocchio” l'associazione, in CP_2 quanto, oltre ad aver inciso negativamente sulla possibilità di ricostruire gli utili dell'anno
2006, si sono riverberate sull'attività dei professionisti, privandoli, tra l'altro del know how e della modulistica”.
Ora la Corte d'Appello, come si è detto, ha condannato l'odierno convenuto al risarcimento di tutti danni subiti dalle costituite parti civili ed ha disposto in favore dell'avv. dell'Associazione professionale e dell'avv. il pagamento di Pt_1 Pt_2 provvisionali per l'importo complessivo di € 60.000,00 (€ 20.000 cadauno).
Nella quantificazione di dette anticipazioni, il giudice del gravame ha espressamente tenuto conto “del tempo decorso dal fatto, in assenza di qualsivoglia ristoro, a fronte dei danni subiti dai professionisti e dall'associazione medesima correlati all'asportazione dei fascicoli e dei dati contenuti nella banca dati dello Studio, che ne rappresentavano il patrimonio intellettuale ed il Know how”.
Nel presente giudizio, parte attrice ha richiesto accertarsi il danno non patrimoniale complessivamente sofferto – dall'Associazione professionale, dall' e Pt_1 dall'avv. – in conseguenza dei reati accertati con la sopracitata sentenza penale Pt_2
pagina 25 di 30 divenuta definitiva, da liquidarsi anche in via equitativa a indicandolo nella somma di e
100.000,00 per lo Studio e di € 100.000 e € 80.000 per gli avvocati e . Pt_1 Pt_2
Deve anzitutto richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale maggioritario a mente del quale “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass.
11269/18 conf. Sez. 3, Ordinanza n. 8421 del 12/04/2011) e la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. 28742/18).
Con particolare riferimento al danno all'immagine la Suprema Corte in più occasioni ha chiarito non trattarsi di danno-evento o di danno in re ipsa, dovendo costituire oggetto di specifica allegazione e prova da parte del danneggiato, il quale è ammesso a ricorrere anche a presunzioni semplici (Cass. 19551/19, conf. Cass.
17913/25, conf. Cass. 20643/2016).
Nel caso di specie, può certamente ritenersi, anche in base al ricorso a massime di esperienza che la sottrazione (di gran parte) del patrimonio intellettuale dello Studio
(mediante cancellazione di oltre 10.000 files), afferente non solo all'attività professionale propria dell'avv. e degli altri avvocati, ma anche a materiale strettamente CP_2 personale dei colleghi e dei collaboratori (modulistica di uso comune, fatture, lettere private, fotografie e altro), nonché alle proposte di parcella emesse dall'associazione fino a tutto il 2006, allo scopo di limitare se non escludere l'accesso degli ex associati ad informazioni rilevanti per la gestione dei clienti e per la contabilizzazione degli aspetti patrimoniali del lavoro svolto, abbia certamente determinato in capo agli odierni attori, un nocumento non patrimoniale risarcibile.
Invero, sulla base degli elementi già valorizzati da giudice penale, deve ragionevolmente ritenersi che la privazione di dati utili all'esercizio della professione, perpetrata dall'odierno convenuto nottetempo e clandestinamente (cfr. pag. 14 sent.
Corte d'Appello di Torino 3045/17), abbia, quantomeno per un primo periodo, reso particolarmente difficoltosa, l'attività degli ex associati, provocando altresì una pagina 26 di 30 sofferenza interiore, legata all'essersi gli ex associati dell'avv. visti privare CP_2 anche di documenti personali e di modelli di lettere, atti e diffide, elaborati negli anni e costituenti il patrimonio intellettuale dello stesso, che essi avevano contribuito a CP_3 formare, quando peraltro erano ancora in corso le trattative per cercare di addivenire ad un accordo, essendosi le parti all'epoca rivolte all'avv. Tortonese.
A ciò si aggiunga, infine, che il rilievo mediatico che ha avuto la vicenda (cfr. doc.
29 fasc. convenuto) ed il mancato raggiungimento di un accordo per la gestione concordata e condivisa della dismissione della partecipazione dell'avv. CP_2 dall'associazione, cui avrebbe dovuto accompagnarsi una comunicazione univoca e chiara agli ex clienti della sorte delle relative pratiche, può aver probabilmente indotto alcuni di essi a dubitare dell'affidabilità dello Studio e dei suoi associati, con conseguente danno alla loro immagine professionale.
Deve tuttavia ritenersi che il danno non patrimoniale lamentato dagli attori sia già stato integralmente soddisfatto dalla liquidazione delle provvisionali accordate con la sentenza della Corte d'Appello, passata in giudicato, non essendo stati allegati e provati elementi ulteriori (rispetto a quelli considerati nella sentenza della Corte d'Appello), onde addivenire ad una quantificazione delle poste risarcitorie nei termini richiesti con l'atto di citazione.
Invero, la dedotta significativa perdita di clientela e riduzione del giro d'affari, conseguente al danno all'immagine, è rimasta priva di riscontro.
Da un lato, va infatti ribadita in questa sede l'inammissibilità delle prove orali richieste da parte attrice nella propria II memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., trattandosi di circostanze irrilevanti ai fini della decisione, in quanto non finalizzate a dar prova del danno all'immagine subito dallo attraverso la percezione negativa che dello CP_3 stesso potevano averne avuto i clienti che poi non avrebbero accordato ulteriormente la loro fiducia ai professionisti, bensì atte a riferire piuttosto i disagi patiti dagli ex associati in conseguenza delle condotte poste in essere dal convenuto anche nel periodo successivo l'allontanamento (già indirettamente considerate nella sentenza penale) che attengono invero al patimento morale (anche sotto il profilo della percezione della propria professionalità) sofferto dai singoli associati.
pagina 27 di 30 Dall'altro lato, dall'analisi della documentazione fiscale prodotta in atti non può univocamente evincersi che l'effettiva contrazione del giro d'affari registrata dallo CP_3 negli anni successivi al 2007, sia frutto di una perdita di clientela derivata esclusivamente dalle condotte delittuose dell'ex associato, in quanto pacificamente il cliente che aveva consentito di accrescere maggiormente gli introiti dello negli CP_3 ultimi anni (“AGENTO”) aveva formalizzato la liberatoria ed aveva mantenuto il proprio rapporto di collaborazione esclusivamente con l'avv. CP_2
A ciò si aggiunga che il lodo arbitrale, non impugnato da alcuna parte, aveva escluso la ricorrenza di ulteriori danni patrimoniali risarcibili (fatta salva la risarcibilità del danno morale da reato, cfr. lodo pag. 28) ed inoltre l'importo accordato in via provvisionale deve ritenersi congruo e proporzionato, alla luce della valutazione condotta nell'ambito della determinazione dell'avv. Del Noce (condotta equitativamente, cfr. lodo pag. 18), il quale aveva attribuito all'avv. ed alla dott.ssa RL la somma Pt_1 di € 20.000 cadauna quale conguaglio del riparto degli utili per il 2006 (quelli che la condotta dell'avv. penalmente sanzionata, mirava a celare o ad inquinare). CP_2
Conclusivamente, ritiene questo giudice che sia stata certamente raggiunta la prova di un danno non patrimoniale patito dagli ex associati e consistito nel patimento morale e nel danno all'immagine, tuttavia parte attrice ha mancato di fornire elementi di prova atti a consentire di addivenire ad una statuizione di condanna per importi superiori a quelli già riconosciuti a titolo di provvisionale da parte del giudice penale che conclusivamente devono ritenersi satisfattivi.
La domanda risarcitoria è dunque respinta.
d. Domanda riconvenzionale dell'avv CP_2
La domanda riconvenzionale svolta dall'avv. onde ottenere la CP_2 restituzione degli importi corrisposti a titolo di provvisionali del danno a favore degli attori ed in particolare dell'avv. è infondata e va respinta. Pt_2
Risulta invero, secondo quanto già accertato nel capitolo precedente che le condotte delittuose poste in essere dall'avv. nella fase di conclusione della CP_2 collaborazione nell'ambito dello Studio associato che egli stesso ha per anni presieduto, abbiano generato indubbie conseguente sotto il profilo morale, personale ed anche pagina 28 di 30 professionale in capo agli ex associati e di visibilità ed immagine dell'ex Studio rispetto ai rapporti in essere all'epoca con i clienti.
La domanda è peraltro generica nelle allegazioni, laddove parte convenuta non ha chiarito né offerto altro criterio valutativo onde affermare che la liquidazione delle provvisionali come riconosciuta dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza 3045/17 sia sproporzionata od arbitraria.
Infine, come già sopra rilevato, la sentenza penale divenuta irrevocabile la quale, pur affermando l'intervenuta prescrizione dei reati, abbia disposto la condanna generica dell'imputato alla rifusione dei danni patiti, spiega in questa sede, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2083 del
29/01/2013); non potendo escludere la sussistenza del danno non patrimoniale ex adverso lamentato e sofferto, non ricorrendo dunque un'ipotesi di ripetizione di indebito, la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto onde ottenere la ripetizione di quanto corrisposto agli attori a titolo di provvisionale deve essere respinta.
3. Sulle spese di giudizio
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca delle parti su tutte le domande
(principali e riconvenzionali), possono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ Rigetta le domande svolte da , in proprio e quale Presidente Parte_1 dell'Associazione Professionale Arri, RL & Associati e da;
Parte_2
▪ Rigetta l'eccezione e la domanda riconvenzionale, svolte da CP_2
in quanto infondate;
[...]
▪ Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 15/9/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003;
pagina 29 di 30 il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
Minuta redatta dalla MOT Giulia Pintaudi
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