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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Gianfranco Pignataro Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 191/2025 P.U. (Liquidazione Controllata), promosso da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Salamone
per procura in calce al ricorso introduttivo, elettivamente Email_1
domiciliato in Palermo, Via G. Bonanno, n. 122 presso lo studio del suddetto difensore
Ricorrente
Oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato
❖❖❖
Letto il ricorso depositato in data 18 giugno 2025, con cui ha chiesto l'apertura Parte_2
della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ex artt. 268 e ss. CCII;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza (o il domicilio) – si trova a Palermo;
ritenuto che
il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); letta la relazione del professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi
n.171, Protezione Sociale Italiana, quale gestore della crisi, Avv. Ettore Volpe, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269, comma 2, CCII); osservato, come illustrato nella Relazione del gestore della crisi, che il ricorrente era titolare della ditta individuale “KALOS di Vito Foderà” (P. IVA ), P.IVA_1
formalmente cancellata dal registro delle imprese in data 5 maggio 2022 [cfr. visura camerale, all. 4 al ricorso introduttivo] e che, malgrado lo stesso rivestisse la qualità di imprenditore commerciale, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di ristorazione e pizzeria con somministrazione, quest'ultima era da considerarsi “impresa minore” ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d), in quanto, alla luce dei dati reddituali e contabili, nonché dell'ammontare di debiti accertati in capo all'impresa, sussistono congiuntamente i requisiti dimensionali previsti dalla disposizione in esame;
considerato, inoltre, che la cancellazione dell'impresa da oltre un anno legittima il debitore all'attivazione della procedura di liquidazione controllata, in virtù del disposto di cui all'art. 33, comma 1-bis, CCII a tenore del quale: “Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1”; rilevato, quanto all'attivo acquisibile alla procedura - rappresentato, nella specie, (i) dalla quota di reddito costituita dallo stipendio percepito dal ricorrente, nella misura eccedente la somma mensile di € 1.495,00, necessaria per il sostentamento dell'istante e del proprio nucleo familiare, che, proiettato per 36 mensilità, consentirà un introito orientativamente quantificabile in € 11.340,00 (€ 315,00 x 36), nonché (ii) dalle somme giacenti sul conto costituenti risparmi personali derivanti dalla stagione lavorativa passata e CP_1
accantonati per far fronte alle esigenze di sostentamento del nucleo familiare, acquisibili all'attivo della presente procedura quantomeno nella misura di 1/5 - che l'avv. Volpe n.q. ha reso un'attestazione positiva in ordine alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori [cfr., al riguardo, il novellato ultimo capoverso del terzo comma dell'art. 268 CCII a tenore del quale “Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'art. 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”]; rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al
Titolo IV del CCII;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per l'apertura della procedura;
considerato che
va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
rilevato che per il ruolo di liquidatore va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC, il quale risulta iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M.
Giustizia 202/2014; rammentato che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
Dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
n. 36,
Nomina giudice delegato la dott.ssa Floriana Lupo;
Nomina liquidatore l'Avv. Ettore Volpe (cod. fisc. ), con studio in Palermo, C.F._2
Via Pasculli n. 12, invitandolo:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011; 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui la debitrice svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
Ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
Ordina la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
Demanda
al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
Dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
Manda la Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore nominato, Avv. Ettore Volpe.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure
Concorsuali del 25 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Floriana Lupo Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale da Giudice rel. dott.ssa Floriana Lupo e dal Presidente dott. Gianfranco Pignataro in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.