Sentenza breve 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 20/12/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01482/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01843/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo', con domicilio eletto presso lo studio Pietro Nicolo' in Aversa, via Atellana 3;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, prot. n.0024204 del 20.03.2025, emesso dalla Prefettura di Foggia -Sportello Unico Immigrazione il giorno 20.03.2025 e mai notificato, provvedimento del quale il ricorrente ha avuto piena conoscenzasoltanto in data 23.10.2025, a seguito di convocazione su istanza di accesso agli atti inviata a mezzo della scrivente difesa il 27.09.2025;
b) del provvedimento di irricevibilità prot. N. A12/2025 25FG005223, emesso dalla Questura di Foggia - Ufficio Immigrazione in data 09.04.2025 e notificato in data 17.09.2025, relativo all'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale n.055996681983;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. RE EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 14.11.2025 e depositato il 19.11.2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Foggia recante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, unitamente al conseguente decreto del Questore di Foggia che ha dichiarato irricevibile la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
1.2. Ha esposto di aver fatto ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale e di aver sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione. Ha riferito di aver appreso dell'avvenuta revoca del proprio titolo di ingresso soltanto a seguito del diniego opposto dalla Questura e del successivo accesso agli atti, non avendone mai ricevuto formale notifica.
1.3. Ha dedotto l'illegittimità degli atti gravati lamentando la violazione delle garanzie partecipative, per l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria. Ha sostenuto, in particolare, la propria buona fede rispetto alla documentazione presentata e la possibilità di sanare ex p ost il requisito alloggiativo, invocando il principio del favor lavoratoris .
2. Si sono costituite le Amministrazioni intimate, resistendo al ricorso.
3. All'udienza in camera di consiglio del 26.11.2025, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In via preliminare, dalla documentazione versata in atti non emerge alcuna prova dell'avvenuta notifica del provvedimento di revoca del nulla osta al diretto interessato.
In assenza di tale prova, il cui onere ricade sull'Amministrazione autrice dell'atto recettizio, il termine di decadenza per l'impugnazione non può che decorrere dal momento della piena conoscenza del provvedimento lesivo, avvenuta nel caso di specie soltanto a seguito dell'accesso agli atti espletato dalla difesa del ricorrente in data 23.10.2025.
Il ricorso, pertanto, risulta tempestivo e procedibile.
5. Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata.
Il provvedimento di revoca del nulla osta si fonda sull'accertata falsità del certificato di idoneità alloggiativa prodotto ai fini dell'ingresso e della sottoscrizione del contratto di soggiorno (certificato apparentemente rilasciato dal Comune di Stornara, ma risultato non autentico all'esito delle verifiche d'ufficio).
La disciplina dell'immigrazione (art. 24 del D.lgs. n. 286 del 1998) individua nella disponibilità di un alloggio idoneo un requisito essenziale e indefettibile per l'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno del lavoratore straniero, posto a presidio della dignità del lavoratore stesso e dell'ordine pubblico.
6. La circostanza che la documentazione attestante tale requisito essenziale sia risultata falsa priva la fattispecie di un suo elemento costitutivo, rendendo l'intera procedura viziata ab origine , a maggior ragione che si tratta di un permesso di lavoro stagionale in cui l’idoneità alloggiativa deve necessariamente riferirsi al periodo in cui il cittadino straniero è autorizzato a restare in Italia.
A fronte di un documento falso, risulta irrilevante l'eventuale buona fede soggettiva del lavoratore o la disponibilità sopravvenuta di un diverso alloggio idoneo (c.d. sanatoria ex post ). L'Amministrazione, infatti, accertata la non veridicità della certificazione posta a base del nulla osta, non disponeva di margini di discrezionalità per consentire una regolarizzazione postuma: la falsità documentale impedisce in radice il perfezionamento del rapporto amministrativo e giustifica, di per sé, l'adozione del provvedimento di revoca, essendo venuto meno il rapporto fiduciario e la certezza dei presupposti legali per l'ingresso.
Ne consegue che le censure relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento o al mancato preavviso di rigetto risultano inidonee a travolgere l'atto impugnato.
Trova applicazione l'art. 21- octies , comma 2, della Legge n. 241 del 1990, in quanto, stante l'assenza (o meglio, la falsità) di un requisito essenziale previsto dalla legge, il provvedimento finale non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, ossia la revoca del titolo e il conseguente diniego del permesso di soggiorno.
7. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN BL, Presidente
RE Ieva, Primo Referendario
RE EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE EN | EN BL |
IL SEGRETARIO