Ordinanza presidenziale 15 marzo 2025
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2021, proposto da
RC SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Discepolo e Daniele Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Comando Legione Carabinieri Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ministero della Difesa - Centro Nazionale Amministrativo T.E.Q.;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del periodo corrispondente alla licenza ordinaria non fruita, previo annullamento della nota del Centro Nazionale Amministrativo T.E.Q. dell'Arma dei Carabinieri in data 03/02/2014 prot. 175932PD/42/10218-4-1 e della nota del Comando della Legione Carabinieri “Marche” prot. 282/16-2/2021-S del 2.12.2021,
e per
la condanna dell’amministrazione al pagamento del dovuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LU RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente allega di aver prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri fino al giorno 21/7/2013, dal quale veniva collocato a riposo.
A tale data aveva tuttavia maturato 41 giorni di ferie non godute, ovvero:
- 16 giorni per l’anno 2012 non usufruiti per ragioni di servizio imposte dall’amministrazione;
- 25 giorni per l’anno 2013 non usufruiti per intervenuta malattia dal giorno 11 marzo al giorno 15 luglio.
In data 2/8/2013 veniva quindi presentata istanza per la relativa monetizzazione, sulla quale venne opposto diniego in data 3/2/2014 in applicazione dei criteri di cui all’art. 5, comma 8, del DL n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 che, secondo l’amministrazione, escludeva qualsiasi possibilità di monetizzazione quando la risoluzione del rapporto di servizio derivava dalle dimissioni del dipendente.
Il diniego non veniva impugnato ma il ricorrente, attraverso il proprio legale, presentava una nuova istanza in data 26/5/2021 con cui si chiedeva il riesame, oltre al pagamento sostitutivo anche di 4 giorni per festività soppresse non conteggiati in precedenza.
Questa seconda istanza veniva riscontrata negativamente per ritenuta prescrizione quinquennale del credito vantato nei confronti dell’amministrazione.
Con l’odierno gravame viene quindi richiesto l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva del periodo corrispondente alla licenza ordinaria non fruita, per giorni 16 nell’anno 2012, per giorni 25 nell’anno 2013 e per giorni 4 di festività soppresse, oltre accessori, previo annullamento dei due dinieghi precedenti.
L’amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame.
3. Con un unico ad articolato motivo viene dedotta violazione delle norme che disciplinano la fattispecie, sul rilievo che il mancato godimento delle ferie è dipeso da cause non imputabili al dipendente, ovvero ragioni di servizio, richieste dall’amministrazione, per l’anno 2012 e malattia, non prevedibile, per l’anno 2013. Viene altresì dedotta violazione delle norme che disciplinano la prescrizione poiché deve essere applicata quella decennale e non la quinquennale.
3.1 Le censure sono fondate.
3.2 Dopo la sentenza “interpretativa” della Corte Costituzionale n. 95 del 6/5/2016 la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 della Costituzione, quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a quest’ultimo comunque imputabile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13/3/2018 n. 1580; id., Sez. III, 17/5/2018 n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; id., Sez. III, 21/3/2016 n. 1138, relativamente alla mancata fruizione del congedo per l’aspettativa per infermità; da ultimo, cfr. id., Sez. II, 30/3/2022 n. 2349).
Da quanto esposto si può dedurre che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non trova applicazione nei casi in cui il mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore; dovendosi, invece, ritenere operante il divieto, tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12/10/2020 n. 6047).
Applicando tali principi al caso in esame va osservato quanto segue:
- 16 giorni per l’anno 2012 non risultano essere stati usufruiti per ragioni di servizio imposte dall’amministrazione per recente trasferimento presso altro ufficio (cfr. relazione 27/9/2013 prot. 294);
- 25 giorni per l’anno 2013 non risultano essere stati usufruiti per intervenuta e improvvisa malattia dal giorno 11 marzo al giorno 15 luglio;
- dopo la ripresa del servizio (16 luglio) il ricorrente non ha potuto usufruire di tutta la licenza ordinaria residua perché collocato a riposo il successivo 21 luglio come già programmato.
3.3 Ai fini della prescrizione va considerata prevalente la natura risarcitoria della monetizzazione, diretta a compensare il lavoratore per il disagio subito a causa della mancata fruizione delle ferie, che rappresentano un diritto non rinunciabile e garantito dall’art. 36 della Costituzione e dall’art. 7 della Direttiva n. 88 del 4/11/2003, a cui va assicurata la più ampia tutela, con conseguente applicazione dell’ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/12/2023 n. 11247; id., Sez. III, 20/5/2013, n. 2699; TAR Sardegna, Sez. I, n. 8/2025; TAR Valle d’Aosta, 4/9/2025 n. 34).
4. Il ricorso deve quindi essere accolto e l’amministrazione dovrà provvedere alla liquidazione del richiesto non essendo stato oggetto di contestazione nel “quantum”. A tale cifra andranno aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore di natura risarcitoria come affermato anche da questo Tribunale (cfr. TAR Marche, Sez. I, 7/6/2017 n. 444)
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, condanna l’amministrazione al pagamento del dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall’ultima domanda, presentata in via amministrativa, fino al soddisfo.
Condanna l’amministrazione al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese processuali nella misura complessiva di € 1.500 (millecinquecento), a titolo di onorari di difesa e spese generali, oltre IVA, CPA e al rimborso del contributo unificato.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TT Anastasi, Presidente
LU RR, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RR | TT Anastasi |
IL SEGRETARIO