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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4302/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CIUFO CLAUDIO;
E
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. CIUFO CLAUDIO;
C.F._2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso del 03/04/2024 Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale (e successivamente lo scioglimento del matrimonio), rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data
27/07/2016 a ROMA con rito civile e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma via Buonconvento 64 p 3 int. 7 verrà assegnata al marito fino alla vendita della stessa e nelle more il marito pagherà il mutuo ed ogni altra spesa ordinaria o straordinaria e le utenze. La sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali, anche solo riflessi, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale è stabilita come segue: A) Alla vendita dell'immobile sito in
Roma via Buonconvento 64 p 3 int. 7, estinto il mutuo il ricavato sarà diviso per metà. La moglie si è già allontanata dalla casa coniugale, ma conserva e conserverà parte dei suoi effetti personali e la possibilità di ricevere corrispondenza presso tale immobile sino alla vendita dello stesso;
come detto il marito pagherà il mutuo ed ogni altra spesa ordinaria o straordinaria e le utenze fino alla vendita.
B) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, non è previsto alcun assegno di separazione. C) La quota del 90% della P.IVA , Parte_3 P.IVA_1 acquistata, in costanza di matrimonio, da con danari propri, è attribuita per Parte_1 intero a , cui vengono altresì attribuiti i beni relativi a tale quota, anche se Parte_1 questi dovessero appartenere alla comunione de residuo, e quindi i beni destinati all'attività
d'impresa acquistati successivamente, ovvero gli utili che dovessero maturare;
[...]
in relazione a tali attribuzioni si obbliga a partecipare, senza spese, a qualsiasi Parte_2 atto sia necessario o utile in relazione alla eventuale riproduzione per atto pubblico e comunque a formalità pubblicitarie.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
le condizioni congiunte appaiono conformi agli interessi delle parti e pertanto possono essere recepite, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della separazione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
4302/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. , i quali hanno contratto Parte_2 C.F._2 matrimonio in ROMA il 27/07/2016 alle condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente riportate;
-dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di ROMA
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto 00056, parte I, serie 11);
-rimette la causa sul ruolo secondo quanto già previsto con separata ordinanza per la definizione della domanda di divorzio.
-spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma il 11/03/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4302/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CIUFO CLAUDIO;
E
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. CIUFO CLAUDIO;
C.F._2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso del 03/04/2024 Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale (e successivamente lo scioglimento del matrimonio), rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data
27/07/2016 a ROMA con rito civile e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. 2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma via Buonconvento 64 p 3 int. 7 verrà assegnata al marito fino alla vendita della stessa e nelle more il marito pagherà il mutuo ed ogni altra spesa ordinaria o straordinaria e le utenze. La sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali, anche solo riflessi, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale è stabilita come segue: A) Alla vendita dell'immobile sito in
Roma via Buonconvento 64 p 3 int. 7, estinto il mutuo il ricavato sarà diviso per metà. La moglie si è già allontanata dalla casa coniugale, ma conserva e conserverà parte dei suoi effetti personali e la possibilità di ricevere corrispondenza presso tale immobile sino alla vendita dello stesso;
come detto il marito pagherà il mutuo ed ogni altra spesa ordinaria o straordinaria e le utenze fino alla vendita.
B) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, non è previsto alcun assegno di separazione. C) La quota del 90% della P.IVA , Parte_3 P.IVA_1 acquistata, in costanza di matrimonio, da con danari propri, è attribuita per Parte_1 intero a , cui vengono altresì attribuiti i beni relativi a tale quota, anche se Parte_1 questi dovessero appartenere alla comunione de residuo, e quindi i beni destinati all'attività
d'impresa acquistati successivamente, ovvero gli utili che dovessero maturare;
[...]
in relazione a tali attribuzioni si obbliga a partecipare, senza spese, a qualsiasi Parte_2 atto sia necessario o utile in relazione alla eventuale riproduzione per atto pubblico e comunque a formalità pubblicitarie.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
le condizioni congiunte appaiono conformi agli interessi delle parti e pertanto possono essere recepite, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della separazione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
4302/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. , i quali hanno contratto Parte_2 C.F._2 matrimonio in ROMA il 27/07/2016 alle condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente riportate;
-dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di ROMA
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto 00056, parte I, serie 11);
-rimette la causa sul ruolo secondo quanto già previsto con separata ordinanza per la definizione della domanda di divorzio.
-spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma il 11/03/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marta Ienzi