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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/09/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2111/2025, promossa con ricorso depositato in data 15/07/2025 da
[...]
entrambi con avv. MARIAPIA MAIER e avv. J. SCHIFF. Pt_1 Parte_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo che, con precedente decreto del 24 febbraio 2020, pronunciato nel procedimento RG n 3618/2020, il Tribunale di Trieste accoglieva il ricorso congiunto da loro depositato il 12 novembre 2019 per la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento della minore nata a [...] il [...]. Il sig. Persona_1 Pt_2 già papà di primogenita nata da precedente relazione, 21 aprile 2015, il 23 gennaio 2023 diventava papà Per_2 di un'altra bambina, I sig.ri e desiderano incentivare e garantire quanto più possibile il Per_3 Pt_1 Pt_2 rapporto tra e le due sorelline, e per tale ragione vogliono coordinare i giorni di visita di con il Per_1 Per_1 padre con quelli delle altre due bambine con il padre. Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto modificarsi il precedente decreto, secondo le seguenti condizioni:
“
1. la minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
Per_1
2. il collocamento della figlia sarà disposto in via paritaria e alternata nei seguenti termini: dal lunedì pomeriggio all'uscita da scuola a mercoledì mattina con accompagnamento a scuola con il padre, da mercoledì pomeriggio con ritiro da scuola a venerdì mattina con accompagnamento a scuola con la madre, da venerdì pomeriggio al ritiro da scuola a lunedì mattina con il padre, e a seguire la settimana successiva con turnazione alternata;
3. le parti potranno concordare, come già previsto, eventuali cambi in modo che la bambina abbia la libertà di partecipare ad eventi di vario genere con i propri genitori (compleanni, Festa del Papà e Mamma, sorella, ecc.)
e per problemi lavorativi o di salute.
pagina 1 di 3
4. Ciascuna parte provvederà al mantenimento diretto della figlia minore, con revoca del contributo al mantenimento precedentemente previsto, e con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo tra Ordine Avvocati di Trieste e Tribunale di Trieste che si allega;
assegno unico suddiviso a metà;
5. La minore trascorrerà con ciascun genitore tutte le festività ad anni alterni;
6. Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio;
7. Si prevede, altresì, che la minore stia preferibilmente con ciascun genitore, per cui, in caso di impedimento, ognuno provvederà a interpellare previamente l'altro per verificare la sua disponibilità ovvero i rispettivi famigliari;
rimane inteso che la minore pernotterà comunque con il genitore che avrebbe dovuto averla in carico in quella giornata – sempre salvo diverso accordo tra le parti;
8. Si prevede che, nell'interesse della minore, ciascun genitore si impegna a far frequentare ai nuovi Per_1 eventuali compagni solo quando le rispettive relazioni avranno un carattere di stabilità consolidata nel tempo, ed avendo cura che l'inserimento del nuovo/a compagno/a nella vita della bambina avvenga gradualmente - salvo diverso accordo tra i genitori”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi della figlia minore, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 9/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2111/2025, promossa con ricorso depositato in data 15/07/2025 da
[...]
entrambi con avv. MARIAPIA MAIER e avv. J. SCHIFF. Pt_1 Parte_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo che, con precedente decreto del 24 febbraio 2020, pronunciato nel procedimento RG n 3618/2020, il Tribunale di Trieste accoglieva il ricorso congiunto da loro depositato il 12 novembre 2019 per la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento della minore nata a [...] il [...]. Il sig. Persona_1 Pt_2 già papà di primogenita nata da precedente relazione, 21 aprile 2015, il 23 gennaio 2023 diventava papà Per_2 di un'altra bambina, I sig.ri e desiderano incentivare e garantire quanto più possibile il Per_3 Pt_1 Pt_2 rapporto tra e le due sorelline, e per tale ragione vogliono coordinare i giorni di visita di con il Per_1 Per_1 padre con quelli delle altre due bambine con il padre. Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto modificarsi il precedente decreto, secondo le seguenti condizioni:
“
1. la minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
Per_1
2. il collocamento della figlia sarà disposto in via paritaria e alternata nei seguenti termini: dal lunedì pomeriggio all'uscita da scuola a mercoledì mattina con accompagnamento a scuola con il padre, da mercoledì pomeriggio con ritiro da scuola a venerdì mattina con accompagnamento a scuola con la madre, da venerdì pomeriggio al ritiro da scuola a lunedì mattina con il padre, e a seguire la settimana successiva con turnazione alternata;
3. le parti potranno concordare, come già previsto, eventuali cambi in modo che la bambina abbia la libertà di partecipare ad eventi di vario genere con i propri genitori (compleanni, Festa del Papà e Mamma, sorella, ecc.)
e per problemi lavorativi o di salute.
pagina 1 di 3
4. Ciascuna parte provvederà al mantenimento diretto della figlia minore, con revoca del contributo al mantenimento precedentemente previsto, e con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo tra Ordine Avvocati di Trieste e Tribunale di Trieste che si allega;
assegno unico suddiviso a metà;
5. La minore trascorrerà con ciascun genitore tutte le festività ad anni alterni;
6. Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni anche consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio;
7. Si prevede, altresì, che la minore stia preferibilmente con ciascun genitore, per cui, in caso di impedimento, ognuno provvederà a interpellare previamente l'altro per verificare la sua disponibilità ovvero i rispettivi famigliari;
rimane inteso che la minore pernotterà comunque con il genitore che avrebbe dovuto averla in carico in quella giornata – sempre salvo diverso accordo tra le parti;
8. Si prevede che, nell'interesse della minore, ciascun genitore si impegna a far frequentare ai nuovi Per_1 eventuali compagni solo quando le rispettive relazioni avranno un carattere di stabilità consolidata nel tempo, ed avendo cura che l'inserimento del nuovo/a compagno/a nella vita della bambina avvenga gradualmente - salvo diverso accordo tra i genitori”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi della figlia minore, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 9/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli pagina 2 di 3 pagina 3 di 3