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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 856/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4658/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TF7CR0300192/2025 CRED.IMP.DA AG. 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'integrale accoglimento dello stesso.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.11.2025 la srl. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'atto di recupero, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, per crediti d'imposta relativi all'anno
2017 risultati inesistenti e indebitamente utilizzati, esponendo i motivi di impugnativa.
Si costituiva l'ente impositore che contestava il contenuto del ricorso.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 2.2.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti;
all'esito della discussione la Corte, in composizione monocratica, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente con i motivi ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento per l'illegittima ed erronea qualificazione del credito come inesistente, anziché “non spettante”, e quindi l'intervenuta decadenza del potere accertativo.
Dall'esame dell'atto impugnato emerge che l'Agenzia, nel procedere al recupero del credito ha riscontrato diverse criticità, incongruenze e violazioni di legge.
Per primo è stato accertato, in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, che l'investimento lordo di complessivi €.71.800,00, relativo al progetto di investimento: “ampliamento e potenziamento della capacità produttiva della sede di San Nicola la Strada attraverso l'acquisizione di nuove postazioni di lavoro;
nuove attrezzature per la funzionalità d'ufficio amministrativa e produttiva;
incremento della capacità di gestione, elaborazione e trattamento dei dati attraverso l'acquisizione di nuove attrezzature di storage e gestione remotizzata;
acquisto tablet per la verifica e la sperimentazione di nuove app mobile per sistemi apple/android” è costituito da beni riconducibili nel gruppo di “attrezzature elettroniche” che, per legge, sono escluse dall'agevolazione in argomento.
La ricorrente ha contestato tale qualificazione affermando che “gli investimenti in hardware/attrezzature elettroniche, dunque, possono godere del credito d'imposta (sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge) in quanto iscrivibili in contabilità alle voci BII.2 e BII.3 dello stato patrimoniale”.
La ricorrente ha poi eccepito che “il credito oggetto di recupero, tutt'al più, - anche se lo stesso è certamente spettante, come si vedrà appresso - poteva essere contestato/accertato come credito “non spettante”, ma non certamente come credito inesistente” per cui è “intervenuta la decadenza del potere accertativo in capo all'Ufficio, tenuto conto che il predetto accertamento doveva essere notificato entro il termine decadenziale del 31.12.2022”.
La tesi è errata e come tale non condivisibile.
Invero, contrariamente all'assunto della ricorrente, i costi riportati nelle fatture n. 1657 del 27/12/2018 della
Società_1 srl per € 21.910,00 (Imponibile), concernente l'acquisto di Notebook e monitor;
n. 882 del 28/11/2019 del fornitore Società_2 srl avente un imponibile di € 2.294,26 concernente l'acquisto di un Mc Book Pro della Società_3; n. 1215 del 27/12/2019 concernente macchine elettroniche IBM aventi un importo imponibile complessivo di € 17.561,60, tutte di ammontare complessivo pari ad E. 41.765,00 sono innanzitutto di molto inferiori all'importo complessivo indicato in E.71.800,00, il quale quindi per una grande parte non risulta giustificato nella sua interezza per mancanza di altre fatture;
inoltre e soprattutto tali costi non sono ammissibili all'agevolazione per carenza dei presupposti di legge, atteso che essi rientrano nelle tipologie di beni indicate nell'avviso di accertamento e sopra richiamate (attrezzature elettroniche), per le quali non è possibile beneficiare dell'agevolazione fiscale. In altri termini tali costi sono esclusi dalla formazione del credito d'imposta, e conseguentemente il credito utilizzato indebitamente dalla società in compensazione è inesistente. Consegue che è infondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente sulla qualificazione del credito negato, a suo dire semplicemente non spettante e non anche inesistente, avendo tale sostanziale differenza una decisiva rilevanza ai fini della decadenza (otto anni ovvero cinque anni), anch'essa eccepita.
Ebbene, alla luce della riforma fiscale introdotta con la Legge Delega (Legge n. 111/2023) e sulla base della costante giurisprudenza di merito e di legittimità, si deve ritenere che per “crediti inesistenti” si intendono
(art. 1, comma 1, lettera g-quater), D.Lgs. n. 74/200) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento nonché i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al punto precedente sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Invece, per “crediti non spettanti” si intendono (art. 1, comma 1, lettera g-quinquies), D.Lgs. n. 74/200) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento, nonché i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito ed infine i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
Dunque il credito è inesistente, come nel caso di specie, quando mancano i presupposti costitutivi (soggettivi o oggettivi) e l'inesistenza non è riscontrabile mediante controlli automatizzati. Il credito invece va qualificato come non spettante quando esso esiste, ma è utilizzato in modo improprio o in misura superiore al dovuto.
Consegue che l'operato dell'Ufficio è del tutto legittimo e nessuna decadenza si è verificata.
Con l'atto impugnato l'Ufficio ha proceduto legittimamente al recupero del credito d'imposta inesistente ed indebitamente utilizzato, e ad irrogare le relative sanzioni, specificando le norme applicate e gli importi dovuti.
Vi è quindi un legittimo e valido atto di recupero nei confronti del contribuente.
Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente società al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia Entrate, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente srl. Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia Entrate, che liquida in E. 300,00 oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Caserta, il 2.2.2026
Il giudice monocratico
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4658/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TF7CR0300192/2025 CRED.IMP.DA AG. 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'integrale accoglimento dello stesso.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.11.2025 la srl. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'atto di recupero, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, per crediti d'imposta relativi all'anno
2017 risultati inesistenti e indebitamente utilizzati, esponendo i motivi di impugnativa.
Si costituiva l'ente impositore che contestava il contenuto del ricorso.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 2.2.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti;
all'esito della discussione la Corte, in composizione monocratica, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente con i motivi ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento per l'illegittima ed erronea qualificazione del credito come inesistente, anziché “non spettante”, e quindi l'intervenuta decadenza del potere accertativo.
Dall'esame dell'atto impugnato emerge che l'Agenzia, nel procedere al recupero del credito ha riscontrato diverse criticità, incongruenze e violazioni di legge.
Per primo è stato accertato, in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, che l'investimento lordo di complessivi €.71.800,00, relativo al progetto di investimento: “ampliamento e potenziamento della capacità produttiva della sede di San Nicola la Strada attraverso l'acquisizione di nuove postazioni di lavoro;
nuove attrezzature per la funzionalità d'ufficio amministrativa e produttiva;
incremento della capacità di gestione, elaborazione e trattamento dei dati attraverso l'acquisizione di nuove attrezzature di storage e gestione remotizzata;
acquisto tablet per la verifica e la sperimentazione di nuove app mobile per sistemi apple/android” è costituito da beni riconducibili nel gruppo di “attrezzature elettroniche” che, per legge, sono escluse dall'agevolazione in argomento.
La ricorrente ha contestato tale qualificazione affermando che “gli investimenti in hardware/attrezzature elettroniche, dunque, possono godere del credito d'imposta (sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge) in quanto iscrivibili in contabilità alle voci BII.2 e BII.3 dello stato patrimoniale”.
La ricorrente ha poi eccepito che “il credito oggetto di recupero, tutt'al più, - anche se lo stesso è certamente spettante, come si vedrà appresso - poteva essere contestato/accertato come credito “non spettante”, ma non certamente come credito inesistente” per cui è “intervenuta la decadenza del potere accertativo in capo all'Ufficio, tenuto conto che il predetto accertamento doveva essere notificato entro il termine decadenziale del 31.12.2022”.
La tesi è errata e come tale non condivisibile.
Invero, contrariamente all'assunto della ricorrente, i costi riportati nelle fatture n. 1657 del 27/12/2018 della
Società_1 srl per € 21.910,00 (Imponibile), concernente l'acquisto di Notebook e monitor;
n. 882 del 28/11/2019 del fornitore Società_2 srl avente un imponibile di € 2.294,26 concernente l'acquisto di un Mc Book Pro della Società_3; n. 1215 del 27/12/2019 concernente macchine elettroniche IBM aventi un importo imponibile complessivo di € 17.561,60, tutte di ammontare complessivo pari ad E. 41.765,00 sono innanzitutto di molto inferiori all'importo complessivo indicato in E.71.800,00, il quale quindi per una grande parte non risulta giustificato nella sua interezza per mancanza di altre fatture;
inoltre e soprattutto tali costi non sono ammissibili all'agevolazione per carenza dei presupposti di legge, atteso che essi rientrano nelle tipologie di beni indicate nell'avviso di accertamento e sopra richiamate (attrezzature elettroniche), per le quali non è possibile beneficiare dell'agevolazione fiscale. In altri termini tali costi sono esclusi dalla formazione del credito d'imposta, e conseguentemente il credito utilizzato indebitamente dalla società in compensazione è inesistente. Consegue che è infondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente sulla qualificazione del credito negato, a suo dire semplicemente non spettante e non anche inesistente, avendo tale sostanziale differenza una decisiva rilevanza ai fini della decadenza (otto anni ovvero cinque anni), anch'essa eccepita.
Ebbene, alla luce della riforma fiscale introdotta con la Legge Delega (Legge n. 111/2023) e sulla base della costante giurisprudenza di merito e di legittimità, si deve ritenere che per “crediti inesistenti” si intendono
(art. 1, comma 1, lettera g-quater), D.Lgs. n. 74/200) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento nonché i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al punto precedente sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.
Invece, per “crediti non spettanti” si intendono (art. 1, comma 1, lettera g-quinquies), D.Lgs. n. 74/200) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento, nonché i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito ed infine i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
Dunque il credito è inesistente, come nel caso di specie, quando mancano i presupposti costitutivi (soggettivi o oggettivi) e l'inesistenza non è riscontrabile mediante controlli automatizzati. Il credito invece va qualificato come non spettante quando esso esiste, ma è utilizzato in modo improprio o in misura superiore al dovuto.
Consegue che l'operato dell'Ufficio è del tutto legittimo e nessuna decadenza si è verificata.
Con l'atto impugnato l'Ufficio ha proceduto legittimamente al recupero del credito d'imposta inesistente ed indebitamente utilizzato, e ad irrogare le relative sanzioni, specificando le norme applicate e gli importi dovuti.
Vi è quindi un legittimo e valido atto di recupero nei confronti del contribuente.
Alla soccombenza segue la condanna della ricorrente società al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia Entrate, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente srl. Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'Agenzia Entrate, che liquida in E. 300,00 oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Caserta, il 2.2.2026
Il giudice monocratico