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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/08/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 195/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DAVIDE MASSIMILIANO GALLASSO e dell'avv. SILVIA CAZZANIGA contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Controparte_1 P.IVA_2
ADAMO
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis Parte_1 reiectis, così giudicare:
In via principale: accogliendo l'opposizione per i motivi tutti di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 905/2022 depositato in data 19.12.2022 dal Tribunale di Lecco, nonché respingere ogni eventuale domanda di pagamento in favore della convenuta opposta.
In via istruttoria: per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo Tribunale non ritenesse di rigettare nel merito le domande tutte di parte convenuta opposta in forza delle prove documentali già in atti, si insiste, previa rimessione della causa in istruttoria, per l'ammissione delle prove orali, con i testimoni indicati, così come tempestivamente richieste dalla parte attrice opponente nelle proprie memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a contributo spese generali 15% ed oltre a contributo C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Si chiede inoltre la condanna della parte convenuta opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 comma I c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art 96, comma III c.p.c..”
Per “Voglia la S.V. ill.ma, respinta ogni contraria istanza, CP_1 CP_1 eccezione e deduzione:
In via preliminare:
1) In accoglimento di quanto dedotto al punto “I - A” del presente atto, che si abbia di seguito per ripetuto e trascritto, ed al punto “I - B” condannare l'opponente, tenuto conto del pagamento parziale eseguito dopo l'emissione e notifica del decreto ingiuntivo, al pagamento della somma si
€. 17.339,35 così come sopra specificata;
nel merito:
2) rigettare l'avversa opposizione con ogni ulteriore declaratoria inerente e consequenziale ovvero condannare gli opponenti alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare che l'operato della Curatela è stato svolto correttamente e per effetto rigettare l'avversa domanda di condanna al risarcimento danni ex art.96 c.p.c. promossa nei confronti della Curatela;
4) Con vittoria di spese oltre IVA, CPA ed RSF nella misura del 15% come per legge;
”
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 905/2022 emesso in data 19/12/2022 dal Tribunale di Lecco, mediante il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 47.101,90, oltre interessi e spese, in favore del
Controparte_1
Si è costituito in giudizio il chiedendo, previa concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 905/2022.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 19/05/2023, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, anche in considerazione dell'intervenuto pagamento da parte dell'opponente in favore dell'opposta dell'importo di € 40.808,27, e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalla parte attrice opponente, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere, come già indicato con ordinanza del 26/02/2024.
pagina 2 di 6 Il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendosi pertanto confermare anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria vantata dal nei Controparte_1 confronti di portata da alcune fatture emesse nell'anno 2021 nell'ambito del rapporto Parte_1 contrattuale intercorso tra e in bonis. Parte_1 CP_1
Il decreto ingiuntivo n. 905/2022 del 19/12/2022 del Tribunale di Lecco è stato emesso per l'importo complessivo di € 47.101,90, tuttavia l'opponente in data 21/12/2022 ha Parte_1 corrisposto in favore del la somma di € 40.808,27, riconosciuta come CP_1 CP_1 dovuta.
La parte convenuta opposta pretende di imputare tale pagamento agli interessi e alle spese legali per il procedimento monitorio, ma tale prospettazione non è condivisibile.
La parte opponente, infatti, pur essendosi pacificamente riconosciuta debitrice nei confronti di controparte dell'importo di € 40.808,27, ha sempre contestato la concreta esigibilità di tale credito.
Infatti, quantomeno fin dal mese di dicembre 2021 (cfr. doc. 11 di parte attrice opponente) la società Bylo Transports & Commerce s.r.l., in qualità di sub vettore, aveva chiesto a di Parte_1 provvedere al pagamento dei propri crediti vantati nei confronti di in virtù della CP_1 responsabilità solidale prevista dall'art. 7 ter d.lgs. n. 286/2005.
In data 22/02/2022 la predetta Bylo Transports & Commerce s.r.l. ha notificato a atto Parte_1 di pignoramento mobiliare presso terzi, per cui l'odierna opponente ha reso dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. per l'importo di € 40.808,27, che è stato dunque messo a disposizione della procedura esecutiva e sottoposto a vincolo.
Al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di in bonis CP_1
(giugno 2022), quindi, il credito di € 40.808,27 era inesigibile, in quanto sottoposto al vincolo derivante dal pignoramento mobiliare promosso da Bylo Transports & Commerce s.r.l., creditrice di CP_1
Nel mese di novembre 2022 è stata informata dalla Curatela dell'intervenuto fallimento Parte_1 di con richiesta di pagamento in favore della procedura concorsuale (cfr. docc. 3 e 4 CP_1 di parte attrice opponente).
Si è quindi instaurato tra e la curatela del Fallimento uno scambio in merito Parte_1 CP_1 alla precisa quantificazione e all'esigibilità del credito vantato, con richiesta da parte di Parte_1 di conferma della mancata assegnazione di somme in sede di procedura esecutiva mobiliare prima dell'apertura del fallimento (doc. 5 di parte attrice opponente).
L'opponente ha quindi provveduto in data 21/12/2022 al pagamento dell'importo di € 40.808,27 in favore del Fallimento opposto.
Tale pagamento deve essere interamente imputato alla quota capitale.
pagina 3 di 6 Non sono, infatti, dovuti gli interessi moratori, poiché la somma di € 40.808,27 era stata sottoposta sin dal mese di febbraio 2022 – dunque prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto a giugno 2022 – a pignoramento mobiliare promosso da un creditore della stessa CP_1
Alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, dunque, il credito non era in concreto esigibile.
Inoltre, aveva ricevuto richieste di pagamento ex art. 7 ter d.lgs. n. 286/2005 da parte di Parte_1 sub vettori incaricati da quantomeno sin dal mese di dicembre 2021. Deve dunque CP_1 essere ritenuto legittimo il rifiuto dell'opponente di versare somme direttamente in favore di al fine di non essere esposta al rischio concreto di corrispondere più di una volta gli CP_1 importi dovuti.
Giova infine evidenziare che, in sede stragiudiziale, negli scambi intercorsi via mail con
[...]
il aveva chiesto all'opponente il pagamento del solo importo capitale: Pt_1 Controparte_1 la richiesta di pagamento di interessi e spese è stata formulata per la prima volta solo con la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il medesimo giorno dell'esecuzione del pagamento dell'importo di € 40.808,27.
Ciò premesso, la pretesa creditoria del è dunque limitata alla minor somma di € CP_1
6.293,63 (€ 47.101,90 - 40.808,27), suddivisibile nelle due voci di € 6.232,63 e di € 61,00
Quanto alla somma di € 6.232,63, è meritevole di accoglimento l'eccezione di compensazione avanzata dalla parte attrice opponente. sostiene infatti che tale somma non sia dovuta, in ragione del controcredito di pari Parte_1 importo portato dalla fattura n. 614 del 18/11/2021 emessa da nei confronti di Parte_1 [...] CP_ (doc. 7 di parte attrice opponente).
Tale fattura non risulta essere mai stata contestata dalla società in bonis. CP_1
L'esistenza di tale controcredito, del resto, non è contestata neppure dal il Controparte_1 quale si è limitato ad eccepire l'illegittimità della compensazione operata da controparte, sostenendo che mancherebbe nel caso di specie una domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
La tesi esposta dal non può essere condivisa. CP_1
Giova infatti ricordare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. legge fall., atteso che tale eccezione - diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui petitum riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione - è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad pagina 4 di 6 ottenerne il rigetto, totale o parziale (Cass., n. 14418/2013; Cass., n. 30298/2017; Cass., n. 12255/2022; Cass., n. 25947/2022).
La compensazione eccepita dalla parte attrice opponente può dunque operare nel caso di specie, al solo fine del rigetto della domanda proposta dal , limitatamente all'importo di € CP_1
6.232,63 di cui al controcredito opposto in compensazione da Parte_1
Quanto, infine, alla residua somma di € 61,00, si osserva quanto segue.
Si tratta di somma portata dalla fattura n. 826 del 30/11/2021 emessa da nei confronti CP_1 di Parte_1
Tale fattura è stata immediatamente contestata dalla parte opponente pochi giorni dopo la sua emissione (cfr. doc. 8 di parte attrice opponente).
La parte attrice opponente ha allegato trattarsi di addebito relativo a multa su contrassegni emessa nell'ambito di spedizione commissionata a da nel mese di Parte_1 Controparte_2 gennaio 2021, prima della conclusione dell'affitto di ramo di azienda tra quest'ultima e
[...] CP_ (cfr. doc. 9 di parte attrice opponente).
A fronte di tale specifica allegazione, il Fallimento opposto, gravato del relativo onere probatorio in quanto soggetto creditore, non ha fornito la prova dell'effettiva debenza della somma di € 61,00 da parte dell'opponente.
La somma di € 61,00 deve dunque ritenersi non dovuta da parte di non avendo la parte Parte_1 convenuta opposta assolto il proprio onere probatorio.
L'opposizione proposta da deve quindi essere accolta e il decreto ingiuntivo n. Parte_1
905/2022 del 19/12/2022 deve pertanto essere revocato.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte opposta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'assenza di effettiva attività istruttoria.
Non è meritevole di accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte attrice opponente, non essendo la condotta processuale dell'opposta stigmatizzabile quale abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 905/2022 del 19/12/2022 emesso dal Tribunale di Lecco;
2) Rigetta ogni domanda proposta dal contro CP_1 CP_1 Parte_1
;
[...]
pagina 5 di 6 3) Condanna il a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 286,00 per anticipazioni e in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 11 agosto 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 195/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DAVIDE MASSIMILIANO GALLASSO e dell'avv. SILVIA CAZZANIGA contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA Controparte_1 P.IVA_2
ADAMO
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis Parte_1 reiectis, così giudicare:
In via principale: accogliendo l'opposizione per i motivi tutti di cui in narrativa, revocare il decreto ingiuntivo n. 905/2022 depositato in data 19.12.2022 dal Tribunale di Lecco, nonché respingere ogni eventuale domanda di pagamento in favore della convenuta opposta.
In via istruttoria: per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo Tribunale non ritenesse di rigettare nel merito le domande tutte di parte convenuta opposta in forza delle prove documentali già in atti, si insiste, previa rimessione della causa in istruttoria, per l'ammissione delle prove orali, con i testimoni indicati, così come tempestivamente richieste dalla parte attrice opponente nelle proprie memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a contributo spese generali 15% ed oltre a contributo C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Si chiede inoltre la condanna della parte convenuta opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 comma I c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art 96, comma III c.p.c..”
Per “Voglia la S.V. ill.ma, respinta ogni contraria istanza, CP_1 CP_1 eccezione e deduzione:
In via preliminare:
1) In accoglimento di quanto dedotto al punto “I - A” del presente atto, che si abbia di seguito per ripetuto e trascritto, ed al punto “I - B” condannare l'opponente, tenuto conto del pagamento parziale eseguito dopo l'emissione e notifica del decreto ingiuntivo, al pagamento della somma si
€. 17.339,35 così come sopra specificata;
nel merito:
2) rigettare l'avversa opposizione con ogni ulteriore declaratoria inerente e consequenziale ovvero condannare gli opponenti alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare che l'operato della Curatela è stato svolto correttamente e per effetto rigettare l'avversa domanda di condanna al risarcimento danni ex art.96 c.p.c. promossa nei confronti della Curatela;
4) Con vittoria di spese oltre IVA, CPA ed RSF nella misura del 15% come per legge;
”
RAGIONI DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 905/2022 emesso in data 19/12/2022 dal Tribunale di Lecco, mediante il quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 47.101,90, oltre interessi e spese, in favore del
Controparte_1
Si è costituito in giudizio il chiedendo, previa concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 905/2022.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 19/05/2023, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, anche in considerazione dell'intervenuto pagamento da parte dell'opponente in favore dell'opposta dell'importo di € 40.808,27, e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalla parte attrice opponente, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere, come già indicato con ordinanza del 26/02/2024.
pagina 2 di 6 Il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendosi pertanto confermare anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria vantata dal nei Controparte_1 confronti di portata da alcune fatture emesse nell'anno 2021 nell'ambito del rapporto Parte_1 contrattuale intercorso tra e in bonis. Parte_1 CP_1
Il decreto ingiuntivo n. 905/2022 del 19/12/2022 del Tribunale di Lecco è stato emesso per l'importo complessivo di € 47.101,90, tuttavia l'opponente in data 21/12/2022 ha Parte_1 corrisposto in favore del la somma di € 40.808,27, riconosciuta come CP_1 CP_1 dovuta.
La parte convenuta opposta pretende di imputare tale pagamento agli interessi e alle spese legali per il procedimento monitorio, ma tale prospettazione non è condivisibile.
La parte opponente, infatti, pur essendosi pacificamente riconosciuta debitrice nei confronti di controparte dell'importo di € 40.808,27, ha sempre contestato la concreta esigibilità di tale credito.
Infatti, quantomeno fin dal mese di dicembre 2021 (cfr. doc. 11 di parte attrice opponente) la società Bylo Transports & Commerce s.r.l., in qualità di sub vettore, aveva chiesto a di Parte_1 provvedere al pagamento dei propri crediti vantati nei confronti di in virtù della CP_1 responsabilità solidale prevista dall'art. 7 ter d.lgs. n. 286/2005.
In data 22/02/2022 la predetta Bylo Transports & Commerce s.r.l. ha notificato a atto Parte_1 di pignoramento mobiliare presso terzi, per cui l'odierna opponente ha reso dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. per l'importo di € 40.808,27, che è stato dunque messo a disposizione della procedura esecutiva e sottoposto a vincolo.
Al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di in bonis CP_1
(giugno 2022), quindi, il credito di € 40.808,27 era inesigibile, in quanto sottoposto al vincolo derivante dal pignoramento mobiliare promosso da Bylo Transports & Commerce s.r.l., creditrice di CP_1
Nel mese di novembre 2022 è stata informata dalla Curatela dell'intervenuto fallimento Parte_1 di con richiesta di pagamento in favore della procedura concorsuale (cfr. docc. 3 e 4 CP_1 di parte attrice opponente).
Si è quindi instaurato tra e la curatela del Fallimento uno scambio in merito Parte_1 CP_1 alla precisa quantificazione e all'esigibilità del credito vantato, con richiesta da parte di Parte_1 di conferma della mancata assegnazione di somme in sede di procedura esecutiva mobiliare prima dell'apertura del fallimento (doc. 5 di parte attrice opponente).
L'opponente ha quindi provveduto in data 21/12/2022 al pagamento dell'importo di € 40.808,27 in favore del Fallimento opposto.
Tale pagamento deve essere interamente imputato alla quota capitale.
pagina 3 di 6 Non sono, infatti, dovuti gli interessi moratori, poiché la somma di € 40.808,27 era stata sottoposta sin dal mese di febbraio 2022 – dunque prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto a giugno 2022 – a pignoramento mobiliare promosso da un creditore della stessa CP_1
Alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, dunque, il credito non era in concreto esigibile.
Inoltre, aveva ricevuto richieste di pagamento ex art. 7 ter d.lgs. n. 286/2005 da parte di Parte_1 sub vettori incaricati da quantomeno sin dal mese di dicembre 2021. Deve dunque CP_1 essere ritenuto legittimo il rifiuto dell'opponente di versare somme direttamente in favore di al fine di non essere esposta al rischio concreto di corrispondere più di una volta gli CP_1 importi dovuti.
Giova infine evidenziare che, in sede stragiudiziale, negli scambi intercorsi via mail con
[...]
il aveva chiesto all'opponente il pagamento del solo importo capitale: Pt_1 Controparte_1 la richiesta di pagamento di interessi e spese è stata formulata per la prima volta solo con la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il medesimo giorno dell'esecuzione del pagamento dell'importo di € 40.808,27.
Ciò premesso, la pretesa creditoria del è dunque limitata alla minor somma di € CP_1
6.293,63 (€ 47.101,90 - 40.808,27), suddivisibile nelle due voci di € 6.232,63 e di € 61,00
Quanto alla somma di € 6.232,63, è meritevole di accoglimento l'eccezione di compensazione avanzata dalla parte attrice opponente. sostiene infatti che tale somma non sia dovuta, in ragione del controcredito di pari Parte_1 importo portato dalla fattura n. 614 del 18/11/2021 emessa da nei confronti di Parte_1 [...] CP_ (doc. 7 di parte attrice opponente).
Tale fattura non risulta essere mai stata contestata dalla società in bonis. CP_1
L'esistenza di tale controcredito, del resto, non è contestata neppure dal il Controparte_1 quale si è limitato ad eccepire l'illegittimità della compensazione operata da controparte, sostenendo che mancherebbe nel caso di specie una domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
La tesi esposta dal non può essere condivisa. CP_1
Giova infatti ricordare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. legge fall., atteso che tale eccezione - diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui petitum riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione - è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad pagina 4 di 6 ottenerne il rigetto, totale o parziale (Cass., n. 14418/2013; Cass., n. 30298/2017; Cass., n. 12255/2022; Cass., n. 25947/2022).
La compensazione eccepita dalla parte attrice opponente può dunque operare nel caso di specie, al solo fine del rigetto della domanda proposta dal , limitatamente all'importo di € CP_1
6.232,63 di cui al controcredito opposto in compensazione da Parte_1
Quanto, infine, alla residua somma di € 61,00, si osserva quanto segue.
Si tratta di somma portata dalla fattura n. 826 del 30/11/2021 emessa da nei confronti CP_1 di Parte_1
Tale fattura è stata immediatamente contestata dalla parte opponente pochi giorni dopo la sua emissione (cfr. doc. 8 di parte attrice opponente).
La parte attrice opponente ha allegato trattarsi di addebito relativo a multa su contrassegni emessa nell'ambito di spedizione commissionata a da nel mese di Parte_1 Controparte_2 gennaio 2021, prima della conclusione dell'affitto di ramo di azienda tra quest'ultima e
[...] CP_ (cfr. doc. 9 di parte attrice opponente).
A fronte di tale specifica allegazione, il Fallimento opposto, gravato del relativo onere probatorio in quanto soggetto creditore, non ha fornito la prova dell'effettiva debenza della somma di € 61,00 da parte dell'opponente.
La somma di € 61,00 deve dunque ritenersi non dovuta da parte di non avendo la parte Parte_1 convenuta opposta assolto il proprio onere probatorio.
L'opposizione proposta da deve quindi essere accolta e il decreto ingiuntivo n. Parte_1
905/2022 del 19/12/2022 deve pertanto essere revocato.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte opposta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, in misura ridotta in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'assenza di effettiva attività istruttoria.
Non è meritevole di accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte attrice opponente, non essendo la condotta processuale dell'opposta stigmatizzabile quale abuso del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'opposizione proposta da , revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 905/2022 del 19/12/2022 emesso dal Tribunale di Lecco;
2) Rigetta ogni domanda proposta dal contro CP_1 CP_1 Parte_1
;
[...]
pagina 5 di 6 3) Condanna il a rifondere in favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 286,00 per anticipazioni e in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 11 agosto 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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