Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/05/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
proc. n. 11589/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 20/02/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 11589/2024 avviata da , nata il [...] a [...], C.U.I. C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. CLAUDIO TESSARIN, presso il C.F._2 cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_1
RESISTENTE NON COSTITUITO avente ad oggetto: espulsione conclusioni di parte ricorrente: “chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale adìto voglia (in via preliminare: disporre comunque la sospensione dell'efficacia del decreto di espulsione adottato dal Prefetto in data 6.6.2024 (Prot. 076/2024) nonché di tutti gli atti antecedenti e conseguenti, compreso l'Ordine del Questore emesso in pari data (Prot. 017/2024), anche per permettere alla ricorrente di partecipare alle celebrande udienze avanti al Tribunale per i Minorenni di Torino ex art. 31 comma 3 D.L.vo 286/1998 (R.G.Min.: 2236/2024, Giudice Dott.ssa Devietti) ed avanti al Tribunale Ordinario di Torino ex art. 30 comma 6 D.L.vo 286/1998 (R.G.C.: 11234/2024, Giudice Dott. Alessandria, con istanza di sospensione accolta ed udienza fissata per il 7.10.2024), e per scongiurare gravissimi ed irreparabili danni al fondamentale diritto all'unità familiare della ricorrente, garantito anche
- 1 -
(in via subordinata: sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento tuttora pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Torino ex art. 31 comma 3 D.L.vo 286/1998 (e del procedimento tuttora pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Torino ex art. 30 comma 6 D.L.vo 286/1998). In via istruttoria: si chiede l'acquisizione dei documenti allegati al ricorso introduttivo ed alle ulteriori note di deposito, da ultimo quella inviata telematicamente in data 22.1.2025. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con provvedimento recante prot. nr. 076/2024, reso il giorno 06/06/2024 e notificato all'odierna ricorrente in pari data, il Prefetto della Provincia di Novara ha decretato l'espulsione dal territorio nazionale da eseguirsi con la partenza volontaria di Pt_1
.
[...]
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 26/06/2024 e depositato il giorno 01/07/2024, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto di espulsione, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 11 e 12 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con ordinanza resa in data 31/07/2024, dopo aver ritualmente instaurato il contraddittorio con la p.a. resistente, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata contestualmente fissata l'udienza di comparizione delle parti. Il Prefetto della Provincia sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. CP_2 comunicazione eseguita dalla cancelleria in data 01/08/2024), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con provvedimento reso dal G.D. in data 20/02/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– preso atto della mancata costituzione della p.a., esaminata la documentazione depositata in data 22/01/2025 e viste le conclusioni come in atti rassegnate dalla ricorrente (v. note di trattazione scritta depositate in data 24/01/2025), la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
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- 2 - 1. L'impugnazione è fondata e va accolta per i motivi che seguono. Con il richiamato ed impugnato provvedimento, il Prefetto della Provincia di Novara ha decretato l'espulsione di : Parte_1
− dopo aver “rilevato che la cittadina straniera è destinataria di provvedimento, emesso in data 21/03/2024 e notificato il 06/06/2024, di rifiuto del permesso di soggiorno (art. 13, co. 2, l. b) del T.U.I. e successive modificazioni)”;
− nonché “valutata la posizione della cittadina straniera sopra indicata, dalla quale emerge che la medesima è illegalmente soggiornante sul Territorio nazionale”;
− avendo altresì “considerato che non sussistono le condizioni affinché alla stessa possa essere rilasciato un permesso di soggiorno in quanto non ricorrono in capo alla cittadina straniera i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano né ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 del T.U.I. e successive modificazioni”; (cfr., in tal senso, decreto del Prefetto della Provincia di Novara recante prot. n. 076/2024 depositato, sub allegato n. 3, unitamente al ricorso). La ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha argomentato in ordine: a) alla
“competenza del Tribunale ordinario di Torino” (pagg.
2-4 del ricorso); b) alla “violazione dei principi di cui all'art. 13 comma 2- bis D.L.vo 286/1998, in relazione agli artt. 28 e 29 del medesimo Testo Unico;
eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Illegittimità dell'atto presupposto” (pagg.
4-8 del ricorso). Con memoria depositata in data 22/01/2025, parte ricorrente ha depositato documentazione relativa “a circostanze sopravvenute successivamente al deposito del ricorso introduttivo, circostanze che ineriscono al provvedimento del Questore di Novara, ora annullato (e che costituiva il presupposto giuridico dell'impugnato decreto di espulsione): 1) sentenza del Tribunale di Torino … n. 5218/2024 del 18.10.2024, che ha accolto il ricorso presentato ex art. 30 comma 6 D.L.vo 286/1998 avverso decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno in capo [a lei], decreto che costituiva il presupposto logico-giuridico del qui impugnato decreto di espulsione e che è stato annullato dal Giudice;
tale sentenza ha inoltre, conseguentemente dichiarato che [ella] ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari;
2) conseguentemente la Questura di Novara, in data 12.11.2024 [ha] comunica[to] al [suo] legale …, a seguito di rituale notifica della sentenza provvedimento al Ministero dell'Interno, ed ottemperando al tenore della stessa, che il permesso di soggiorno era in fase di imminente produzione e rilascio in capo [a lei]”.
2. Tanto premesso, va osservato, in via preliminare, che sussiste la competenza di questo Giudice giacché, ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, d.l. n. 241/2004, introdotto in sede di conversione con l. n. 271/2004, è competente il Tribunale ordinario (e non il Giudice di pace) a conoscere delle controversie relative all'espulsione amministrativa qualora sia pendente un giudizio in materia di unità familiare (art. 30, co. 6, T.U.I.) ovvero una richiesta di autorizzazione alla permanenza del familiare di minore straniero (art. 31, co. 3,
- 3 - T.U.I.), come effettivamente documentato nel caso di specie (v. allegati nn. 13-16 depositati unitamente al ricorso).
3. Ciò posto, venendo al merito della controversia, ai sensi dell'art. 13, co. 2-bis T.U.I., nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, occorre considerare, prima di adottare il decreto espulsivo, “la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale” (v. Cass. Civ. Sez. 1 n. 1665/2019 nonché Cass. Civ. Sez. 6 -1, ordinanza n. 35653 dell'11.11.2022, dep. 05.12.2022 non massimata): di tali aspetti non v'è menzione nel provvedimento impugnato. La Suprema Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che, dopo l'entrata in vigore della direttiva “rimpatri”, la decisione di rimpatrio non può mai essere assunta in forza della
“semplice considerazione del soggiorno irregolare”, ma in base ad una valutazione caso per caso, che deve fondarsi su criteri obiettivi, per cui l'Amministrazione deve tenere nella “debita considerazione” interessi di rilievo costituzionale come non solo il già menzionato diritto alla vita privata e familiare, ma anche l'interesse superiore del bambino (cfr. Cass. n. 15362/2015). Ebbene, ritiene questo Giudice che l'Amministrazione procedente, pure nello specifico caso di specie, avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei rapporti familiari. Cionondimeno, si registra, dalla lettura del provvedimento impugnato, l'assenza di un bilanciamento tra l'interesse sottostante al procedimento espulsivo con altri interessi costituzionalmente rilevanti, come l'interesse superiore del bambino e quelli ascrivibili al diritto alla vita privata e familiare. In corso di causa, è emersa in maniera incontrovertibile l'esistenza di vincoli familiari e, in particolare, la presenza di una figlia minore nata in [...] ed in età scolare (v. allegati nn. 10 e 11 depositati unitamente al ricorso). L'Autorità di pubblica sicurezza, che avrebbe potuto acquisire conoscenza delle richiamate circostanze (che, in realtà, le erano già note, avendo il Prefetto specificato che l'odierna ricorrente era destinataria di provvedimento, emesso in data 21/03/2024 e notificato il 06/06/2024, di rifiuto di permesso di soggiorno) con una minimale istruttoria (ad es. consultazione degli atti di stato civile e dell'anagrafe), le ha semplicemente ignorate pure in pendenza di causa (avendo scelto di non costituirsi). Nessun cenno, inoltre, risulta essere stato effettuato alle circostanze storiche del risalente soggiorno della ricorrente in Italia, dei legami familiari che vi ha qui creato, della permanenza o meno di legami con la terra di origine. Fermo quanto sopra, si rileva, in via ulteriore, che è intervenuta la sentenza n. 5218/2024 pronunciata dal Tribunale di Torino che, sulla posizione della ricorrente, ha inciso nei termini illustrati con la memoria depositata in data 22/01/2025 (si rimanda, altresì, alla documentazione depositata unitamente alla predetta memoria). Ebbene, in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari rende inefficace il precedente decreto di espulsione, divenuto ineseguibile, poiché la posizione
- 4 - giuridica dell'interessato resta regolata dal permesso di soggiorno conseguito (Cass., 24/06/2014, n. 14268 richiamate da Cass. 27740/2018). In definitiva, nel caso di specie è completamente mancato il bilanciamento degli interessi contrapposti cui si è accennato;
ne deriva una carenza motivazionale che inficia il provvedimento di espulsione ed il conseguente ordine del Questore di Torino emesso in pari data, che risultano in ogni caso ineseguibili alla luce dell'intervenuto riconoscimento giudiziale del diritto, in capo alla ricorrente, al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
4. In ordine alle spese processuali non si provvede, atteso che “qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; Cass., Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 8160/2023, data di pubblicazione 22/03/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. visto, l'art. 13, co. 8, d.lgs. n. 286/1998, annulla il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Novara in data 06/06/2024 ed il conseguente ordine del Questore della Provincia di Novara emesso in pari data, entrambi nei confronti di
, nata il [...] a [...], C.U.I. C.F. Parte_1 C.F._1
; C.F._2
-. nulla dispone in ordine alle spese. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 19/03/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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