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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 29/08/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. 589/2024 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 25.7.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 589/24 R.G.L. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Claudio e Marco Parte_1
Lorenzo Del Nevo ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ricorre rassegnando le seguenti conclusioni: «previo accertamento Parte_1 dell'illegittimità del provvedimento di non indennizzabilità dell'evento morboso della ricorrente dal
27 dicembre 2023, al 31 gennaio 2024 accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice ricorrente per tale periodo al riconoscimento dell'indennità di malattia (detratta la quota di carenza)».
Resiste l' che, preso atto di quanto accertato e dichiarato dal medico di controllo, dott. CP_1 Per_1 che, recatosi presso l'indirizzo indicato dalla ricorrente, non aveva reperito la ricorrente
[...]
perché il nominativo della stessa non era presente sul citofono e gli altri inquilini, cui aveva chiesto informazioni, non avevano fornito indicazioni dichiarando che la ricorrente risultava sconosciuta, conclude per il rigetto della domanda.
L' ha negato alla ricorrente il riconoscimento dell'indennità di malattia, avuto riguardo al CP_1
periodo dal 27.12.2023 al 31.1.2024, perché, in occasione di visita di controllo domiciliare, il medico incaricato, recatosi all'indirizzo indicato dalla ricorrente, non reperiva sul citofono il nominativo della ricorrente e, pertanto, pur avendo domandato informazioni ai vicini, non ha potuto recapitare l'invito a recarsi a visita di controllo presso l'ufficio medico-legale.
Nelle circostanze di cui sopra, il medico di controllo, oltre a rilasciare certificato di mancata visita, ha allegato fotografie del citofono dello stabile, dalle quali si evince che non è presente il nominativo della ricorrente. Per il riconoscimento dell'indennità di malattia, a prescindere dalla sussistenza o meno dello stato morboso, è fatto obbligo al lavoratore di prestare diligente cooperazione al fine di consentire all' CP_1
di dar proficuamente corso ai controlli stabiliti dalla legge.
Secondo la Corte Costituzionale (26.1.1988, n. 78) «…l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia
e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, tanto più che essa può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio...».
Inoltre, secondo la Corte di cassazione (sez. L, 23.3.1994, n. 2816) «la decadenza dal trattamento economico di malattia, in caso di assenza alla visita di controllo, senza giustificato motivo da parte del lavoratore, non è collegata alla materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma alla mancata reperibilità del medesimo, indipendentemente dall'effettiva esistenza dello stato di malattia;
tale presupposto può realizzarsi anche nell'ipotesi in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore».
Sono state prodotte le fotografie che rappresentano il citofono dello stabile indicato dalla ricorrente come proprio domicilio.
Dalle fotografie scattate il giorno stesso dell'accesso dal medico incaricato di effettuare il controllo, dott. pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non risulta presente il Persona_1
nominativo della ricorrente.
Il dott. ha confermato detta circostanza e ha ricordato di aver interpellato alcuni inquilini Per_1 circa il numero dell'appartamento occupato dalla ricorrente, ma senza esito.
La ricorrente, dal canto suo, ha prodotto delle fotografie, prive di data certa, dalle quali risulta presente il proprio nominativo sul citofono, ma i testimoni ascoltati, non hanno saputo riferire se tali fotografie risalissero o meno alla data in cui il medico, dott. ha effettuato l'accesso. Persona_1
Era onere della ricorrente, usando un minimo di accortezza e diligenza, sincerarsi che sul citofono esterno fosse riportato il proprio nominativo, in modo da facilitare, con doverosa collaborazione,
l'effettuazione da parte del medico incaricato dall' della visita di controllo. CP_1
Ciò la ricorrente non ha fatto e, pertanto, la sua domanda non può trovare accoglimento, essendo alla stessa imputabile l'impossibilità per il medico di dar corso ai controlli di legge.
Si stima equo, data la natura della causa, compensare le spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Motivazione in sessanta giorni.
Alessandria, 25 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 25.7.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 589/24 R.G.L. promossa da:
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Claudio e Marco Parte_1
Lorenzo Del Nevo ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ricorre rassegnando le seguenti conclusioni: «previo accertamento Parte_1 dell'illegittimità del provvedimento di non indennizzabilità dell'evento morboso della ricorrente dal
27 dicembre 2023, al 31 gennaio 2024 accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice ricorrente per tale periodo al riconoscimento dell'indennità di malattia (detratta la quota di carenza)».
Resiste l' che, preso atto di quanto accertato e dichiarato dal medico di controllo, dott. CP_1 Per_1 che, recatosi presso l'indirizzo indicato dalla ricorrente, non aveva reperito la ricorrente
[...]
perché il nominativo della stessa non era presente sul citofono e gli altri inquilini, cui aveva chiesto informazioni, non avevano fornito indicazioni dichiarando che la ricorrente risultava sconosciuta, conclude per il rigetto della domanda.
L' ha negato alla ricorrente il riconoscimento dell'indennità di malattia, avuto riguardo al CP_1
periodo dal 27.12.2023 al 31.1.2024, perché, in occasione di visita di controllo domiciliare, il medico incaricato, recatosi all'indirizzo indicato dalla ricorrente, non reperiva sul citofono il nominativo della ricorrente e, pertanto, pur avendo domandato informazioni ai vicini, non ha potuto recapitare l'invito a recarsi a visita di controllo presso l'ufficio medico-legale.
Nelle circostanze di cui sopra, il medico di controllo, oltre a rilasciare certificato di mancata visita, ha allegato fotografie del citofono dello stabile, dalle quali si evince che non è presente il nominativo della ricorrente. Per il riconoscimento dell'indennità di malattia, a prescindere dalla sussistenza o meno dello stato morboso, è fatto obbligo al lavoratore di prestare diligente cooperazione al fine di consentire all' CP_1
di dar proficuamente corso ai controlli stabiliti dalla legge.
Secondo la Corte Costituzionale (26.1.1988, n. 78) «…l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia
e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, tanto più che essa può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità per cui non risulta nemmeno gravoso o vessatorio...».
Inoltre, secondo la Corte di cassazione (sez. L, 23.3.1994, n. 2816) «la decadenza dal trattamento economico di malattia, in caso di assenza alla visita di controllo, senza giustificato motivo da parte del lavoratore, non è collegata alla materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma alla mancata reperibilità del medesimo, indipendentemente dall'effettiva esistenza dello stato di malattia;
tale presupposto può realizzarsi anche nell'ipotesi in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore».
Sono state prodotte le fotografie che rappresentano il citofono dello stabile indicato dalla ricorrente come proprio domicilio.
Dalle fotografie scattate il giorno stesso dell'accesso dal medico incaricato di effettuare il controllo, dott. pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non risulta presente il Persona_1
nominativo della ricorrente.
Il dott. ha confermato detta circostanza e ha ricordato di aver interpellato alcuni inquilini Per_1 circa il numero dell'appartamento occupato dalla ricorrente, ma senza esito.
La ricorrente, dal canto suo, ha prodotto delle fotografie, prive di data certa, dalle quali risulta presente il proprio nominativo sul citofono, ma i testimoni ascoltati, non hanno saputo riferire se tali fotografie risalissero o meno alla data in cui il medico, dott. ha effettuato l'accesso. Persona_1
Era onere della ricorrente, usando un minimo di accortezza e diligenza, sincerarsi che sul citofono esterno fosse riportato il proprio nominativo, in modo da facilitare, con doverosa collaborazione,
l'effettuazione da parte del medico incaricato dall' della visita di controllo. CP_1
Ciò la ricorrente non ha fatto e, pertanto, la sua domanda non può trovare accoglimento, essendo alla stessa imputabile l'impossibilità per il medico di dar corso ai controlli di legge.
Si stima equo, data la natura della causa, compensare le spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Motivazione in sessanta giorni.
Alessandria, 25 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio