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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1315/2024 R.G.L., promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Parte_1
Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo e dell'ultimo, per procura in atti ricorrenti
contro
CO
, in persona del Direttore Generale, difeso e
[...]
rappresentato dall'Avv. Gaetano Citrigno ed elettivamente domiciliato come in atti convenuto
OGGETTO: retribuzione - retribuzione professionale docente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 5.8.2024, ha documentato di essere docente di scuola secondaria di I grado alle dipendenze del convenuto, in CP_1
servizio, per l'anno scolastico 2023/24, presso la scuola “E. Fermi” di
Busto Arsizio (doc. n. 1 fasc. ricorrente).
La ricorrente lamenta che il convenuto non ha provveduto alla CP_1
corresponsione dell'elemento retributivo della c.d. retribuzione professionale docente (di seguito RPD) interamente per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22, nonostante abbia svolto servizio, come da buste paga allegate agli atti (doc. n. 2 fasc. ricorrente).
La ricorrente lamentando, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione, ex art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui non riconosce ai docenti applicati su “supplenza breve” tale elemento, rispetto a quelli di ruolo o con incarico su altra classe di concorso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Reiectis adversis - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
[...]
; - per l'effetto, condannare il CO [...]
, in favore di parte ricorrente, al pagamento CO
delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.775,95 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
2 Il si è ritualmente costituito in giudizio CO
e ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto, in quanto l'elemento retributivo RPD non spetta ai docenti che prestano servizio con contratti a tempo determinato per "supplenze temporanee" ex art. 4, comma 3, della L. n. 124/1999.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza del termine per note sino al 6.2.2025, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, dato atto dell'impossibilità di conciliazione, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono:
- lo “stipendio tabellare” che rappresenta la componente principale della retribuzione, ossia il minimo dovuto dal lavoratore in relazione alla sua qualifica professionale e all'orario di lavoro;
- la “retribuzione professionale docenti”, (R.P.D.), attribuita, in base alla contrattazione collettiva, ai docenti di ruolo o con incarico annuale (fino al
30 giugno o al 31 agosto), in forza dell'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001;
- l'eventuale compenso aggiuntivo per lo svolgimento di funzioni strumentali;
- l'eventuale compenso per lo svolgimento di ore aggiuntive o per le attività aggiuntive (es. Tutor di alternanza scuola lavoro, esami di stato, ecc.) e gli eventuali assegni familiari;
3 - altre componenti di natura indennitaria, quali l'Indennità Integrativa
Speciale”, (I.I.S.), l'Indennità di vacanza contrattuale, etc.
In particolare, il trattamento accessorio della è stato inizialmente Pt_2
introdotto dall'art. 7 del CCNL Scuola del 15.3.2001, secondo cui: “
1. Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995”. Il richiamato art. 25 del CCNI del 31.8.1999 quantifica l'emolumento in questione “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; e “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
4 La contrattazione collettiva successiva ha solo modificato, incrementandola, l'entità della R.P.D. da riconoscere per dodici mensilità, includendola anche nella base di calcolo del trattamento pensionistico e del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL del 24.7.2003; art. 83 del
CCNL del 29.11.2007; art. 38 CCNL del 19.4.2018).
Ai fini che qui rilevano, dal 1° marzo 2018 essa ammonta ad € 174,50 e, dal 1° gennaio 2022, ad € 184,50 lordi mensili, per n. 12 mensilità (con esclusione della tredicesima).
L'art. 4 della L. n. 124/1999 e l'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 hanno differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: 1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 (definite anche
“supplenze brevi e saltuarie”).
Le richiamate disposizioni negoziali collettive (art. 7 CCNL del 2001; art. 25 CCNI del 1999) prevedono che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e, soprattutto, che esso non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo (Cass. n. 17773 del 2017).
Come tale, la componente retributiva del R.P.D. rientra, pertanto, nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato
5 alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 3473 del 2019, ha ribadito la natura illegittima di ogni disposizione che esclude il diritto del personale assunto a tempo determinato a percepire questo elemento della retribuzione riconosciuto, invece, al solo personale a tempo indeterminato;
in particolare, la Corte ha dato continuità alle precedenti ordinanze n. 27950 del 2017 e n. 7118 del 2018 con le quali si era statuito che, effettivamente,
l'art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, esclude, in generale e in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al Giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (C.G.U.E. 15/4/2008, causa C-
268/06, Impact;
13/9/2007, causa C-307/05, ; 8/9/2011, Persona_1
causa C-177/10, ); da questo punto di vista, è irrilevante Persona_2
che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, dal momento che
“la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni
6 espletate” (C.G.U.E. 18/10/2012, cause C-302/11 e C-305/11, ; Per_3
7/3/2013, causa C-393/11, . Per_4
Il principio di non discriminazione sancito dal richiamato art. 4 deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
La disparità di trattamento potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato”. Da questo punto di vista, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale del non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque CP_1
configurare una “ragione oggettiva” ai sensi dell'art 4 cit.: ammettere che la natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della
Direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro, equivalendo “a perpetrare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (C.G.U.E., 22/12/2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C-
456/09, e , § 56 e 57). Per_5 Persona_6
Pertanto, la giurisprudenza nazionale è pervenuta a ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere, nella previsione, anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nell'art. 7, comma 3, del CCNL Scuola del
7 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non anche all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo, proprio perché, la diversa interpretazione che vorrebbe l'amministrazione scolastica, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 cit. (Cass. ordinanza n. 20015 del 2018; in senso conforme, Cass. ordinanza n. 15371 del 2019 e Cass. ordinanza n. 6293 del 2020).
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola deve essere interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e, pertanto, esso attribuisce, al comma 1, la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze.
La posizione di parte ricorrente
La ricorrente ha svolto negli anni oggetto di controversia i seguenti periodi di servizio, come da stato matricolare (doc. n. 1 fasc. ricorrente):
- nell'anno scolastico 2019/2020, dal 3.10.2019 al 10.6.2020, impiegata su
5 ore settimanali di lezione nella stessa cattedra, a seguito della stipulazione di 23 contratti, per un totale di 188 giorni;
- nell'anno scolastico 2020/2021, dal 13.10.2020 all'8.6.2021, impiegata su 12 ore settimanali di lezione nella stessa cattedra, a seguito della stipulazione di 2 contratti, per un totale di 239 giorni;
8 - nell'anno scolastico 2021/2022, dal 12.10.2021 al 18.5.2022, impiegata su 9 ore settimanali di lezione nella stessa cattedra, a seguito della stipulazione di 7 contratti, per un totale di 181 giorni.
Con riferimento agli anni oggetto di controversia, la ricorrente, pertanto, ha svolto servizio in qualità di supplente per la sostituzione di colleghi assenti in qualità di supplenze “brevi”, rendendo la propria prestazione in modo analogo ai propri colleghi, ma non ha percepito la RPD che è stata, invece, riconosciuta ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro annuale, con scadenza al 31 agosto e a quelli con contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche, con scadenza al 30 giugno.
Il mancato pagamento della RPD in ragione della tipologia di contratto di lavoro non costituisce quella “ragione oggettiva” che, secondo la giurisprudenza comunitaria, può giustificare una diversità di trattamento, dovendo necessariamente riconoscersi, pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, il diritto della ricorrente a percepire la RPD per un totale di 608 giorni e la somma complessiva lorda di euro 1.775,95
(a decorrere dal 3.10.2019 e sino al 22.12.2021 - € 5,82 giornalieri da riparametrare su spezzone orario svolto x 499 giorni = € 1.440,77 e, a decorrere dal 10.1.2022 al 18.5.2022 - € 6,15 giornalieri da riparametrare su spezzone orario svolto x 109 giorni = € 335,18, come da conteggio allegato - doc. n. 7 fasc. ricorrente).
La somma riconosciuta in linea capitale ha rilevanza anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto. Sulla somma lorda rivalutata sono dovuti gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, sulla base dei
9 parametri ministeriali minimi, in ragione della natura seriale della controversia, per le fasi effettivamente espletate, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione
Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per i giorni di servizio effettivamente prestati negli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento, in favore CO
della ricorrente, della somma lorda di euro 1.775,95 per differenze retributive, oltre interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze fino al saldo;
- condanna il al pagamento delle CO
spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in € 1.300,00 per compensi professionali, con maggiorazione del 30%, stante il collegamento ipertestuale degli allegati, oltre al rimborso spese generali imponibili al 15%, c.p.a. ed i.v.a., oltre al contributo unificato di € 49,00,da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Sentenza provvisoriamente esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 429, comma 1, c.p.c., da intendersi pubblicata ai sensi dell'art. 430 c.p.c.
Busto Arsizio, 10/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1315/2024 R.G.L., promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Parte_1
Miceli, Fabio Ganci e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo e dell'ultimo, per procura in atti ricorrenti
contro
CO
, in persona del Direttore Generale, difeso e
[...]
rappresentato dall'Avv. Gaetano Citrigno ed elettivamente domiciliato come in atti convenuto
OGGETTO: retribuzione - retribuzione professionale docente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 5.8.2024, ha documentato di essere docente di scuola secondaria di I grado alle dipendenze del convenuto, in CP_1
servizio, per l'anno scolastico 2023/24, presso la scuola “E. Fermi” di
Busto Arsizio (doc. n. 1 fasc. ricorrente).
La ricorrente lamenta che il convenuto non ha provveduto alla CP_1
corresponsione dell'elemento retributivo della c.d. retribuzione professionale docente (di seguito RPD) interamente per gli anni scolastici
2019/20, 2020/21 e 2021/22, nonostante abbia svolto servizio, come da buste paga allegate agli atti (doc. n. 2 fasc. ricorrente).
La ricorrente lamentando, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione, ex art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella parte in cui non riconosce ai docenti applicati su “supplenza breve” tale elemento, rispetto a quelli di ruolo o con incarico su altra classe di concorso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Reiectis adversis - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
[...]
; - per l'effetto, condannare il CO [...]
, in favore di parte ricorrente, al pagamento CO
delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.775,95 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
2 Il si è ritualmente costituito in giudizio CO
e ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto, in quanto l'elemento retributivo RPD non spetta ai docenti che prestano servizio con contratti a tempo determinato per "supplenze temporanee" ex art. 4, comma 3, della L. n. 124/1999.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza del termine per note sino al 6.2.2025, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, dato atto dell'impossibilità di conciliazione, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Disciplina positiva applicabile e giurisprudenza rilevante
La retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono:
- lo “stipendio tabellare” che rappresenta la componente principale della retribuzione, ossia il minimo dovuto dal lavoratore in relazione alla sua qualifica professionale e all'orario di lavoro;
- la “retribuzione professionale docenti”, (R.P.D.), attribuita, in base alla contrattazione collettiva, ai docenti di ruolo o con incarico annuale (fino al
30 giugno o al 31 agosto), in forza dell'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001;
- l'eventuale compenso aggiuntivo per lo svolgimento di funzioni strumentali;
- l'eventuale compenso per lo svolgimento di ore aggiuntive o per le attività aggiuntive (es. Tutor di alternanza scuola lavoro, esami di stato, ecc.) e gli eventuali assegni familiari;
3 - altre componenti di natura indennitaria, quali l'Indennità Integrativa
Speciale”, (I.I.S.), l'Indennità di vacanza contrattuale, etc.
In particolare, il trattamento accessorio della è stato inizialmente Pt_2
introdotto dall'art. 7 del CCNL Scuola del 15.3.2001, secondo cui: “
1. Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995”. Il richiamato art. 25 del CCNI del 31.8.1999 quantifica l'emolumento in questione “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; e “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
4 La contrattazione collettiva successiva ha solo modificato, incrementandola, l'entità della R.P.D. da riconoscere per dodici mensilità, includendola anche nella base di calcolo del trattamento pensionistico e del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL del 24.7.2003; art. 83 del
CCNL del 29.11.2007; art. 38 CCNL del 19.4.2018).
Ai fini che qui rilevano, dal 1° marzo 2018 essa ammonta ad € 174,50 e, dal 1° gennaio 2022, ad € 184,50 lordi mensili, per n. 12 mensilità (con esclusione della tredicesima).
L'art. 4 della L. n. 124/1999 e l'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 hanno differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: 1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 7 (definite anche
“supplenze brevi e saltuarie”).
Le richiamate disposizioni negoziali collettive (art. 7 CCNL del 2001; art. 25 CCNI del 1999) prevedono che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e, soprattutto, che esso non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo (Cass. n. 17773 del 2017).
Come tale, la componente retributiva del R.P.D. rientra, pertanto, nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato
5 alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 3473 del 2019, ha ribadito la natura illegittima di ogni disposizione che esclude il diritto del personale assunto a tempo determinato a percepire questo elemento della retribuzione riconosciuto, invece, al solo personale a tempo indeterminato;
in particolare, la Corte ha dato continuità alle precedenti ordinanze n. 27950 del 2017 e n. 7118 del 2018 con le quali si era statuito che, effettivamente,
l'art. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, esclude, in generale e in termini non equivoci, qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al Giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (C.G.U.E. 15/4/2008, causa C-
268/06, Impact;
13/9/2007, causa C-307/05, ; 8/9/2011, Persona_1
causa C-177/10, ); da questo punto di vista, è irrilevante Persona_2
che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale e astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione tra impiego di ruolo e non di ruolo, dal momento che
“la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni
6 espletate” (C.G.U.E. 18/10/2012, cause C-302/11 e C-305/11, ; Per_3
7/3/2013, causa C-393/11, . Per_4
Il principio di non discriminazione sancito dal richiamato art. 4 deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
La disparità di trattamento potrebbe giustificarsi soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, ossia di “elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato”. Da questo punto di vista, il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale del non è conforme ai suddetti requisiti e non può dunque CP_1
configurare una “ragione oggettiva” ai sensi dell'art 4 cit.: ammettere che la natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della
Direttiva 1999/70/CE e dell'Accordo quadro, equivalendo “a perpetrare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (C.G.U.E., 22/12/2010, procedimenti riuniti C-444/09 e C-
456/09, e , § 56 e 57). Per_5 Persona_6
Pertanto, la giurisprudenza nazionale è pervenuta a ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere, nella previsione, anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nell'art. 7, comma 3, del CCNL Scuola del
7 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non anche all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo, proprio perché, la diversa interpretazione che vorrebbe l'amministrazione scolastica, finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 4 cit. (Cass. ordinanza n. 20015 del 2018; in senso conforme, Cass. ordinanza n. 15371 del 2019 e Cass. ordinanza n. 6293 del 2020).
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola deve essere interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e, pertanto, esso attribuisce, al comma 1, la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze.
La posizione di parte ricorrente
La ricorrente ha svolto negli anni oggetto di controversia i seguenti periodi di servizio, come da stato matricolare (doc. n. 1 fasc. ricorrente):
- nell'anno scolastico 2019/2020, dal 3.10.2019 al 10.6.2020, impiegata su
5 ore settimanali di lezione nella stessa cattedra, a seguito della stipulazione di 23 contratti, per un totale di 188 giorni;
- nell'anno scolastico 2020/2021, dal 13.10.2020 all'8.6.2021, impiegata su 12 ore settimanali di lezione nella stessa cattedra, a seguito della stipulazione di 2 contratti, per un totale di 239 giorni;
8 - nell'anno scolastico 2021/2022, dal 12.10.2021 al 18.5.2022, impiegata su 9 ore settimanali di lezione nella stessa cattedra, a seguito della stipulazione di 7 contratti, per un totale di 181 giorni.
Con riferimento agli anni oggetto di controversia, la ricorrente, pertanto, ha svolto servizio in qualità di supplente per la sostituzione di colleghi assenti in qualità di supplenze “brevi”, rendendo la propria prestazione in modo analogo ai propri colleghi, ma non ha percepito la RPD che è stata, invece, riconosciuta ai colleghi con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro annuale, con scadenza al 31 agosto e a quelli con contratto di lavoro fino al termine delle attività didattiche, con scadenza al 30 giugno.
Il mancato pagamento della RPD in ragione della tipologia di contratto di lavoro non costituisce quella “ragione oggettiva” che, secondo la giurisprudenza comunitaria, può giustificare una diversità di trattamento, dovendo necessariamente riconoscersi, pertanto, in base alle norme contrattuali sopra richiamate, il diritto della ricorrente a percepire la RPD per un totale di 608 giorni e la somma complessiva lorda di euro 1.775,95
(a decorrere dal 3.10.2019 e sino al 22.12.2021 - € 5,82 giornalieri da riparametrare su spezzone orario svolto x 499 giorni = € 1.440,77 e, a decorrere dal 10.1.2022 al 18.5.2022 - € 6,15 giornalieri da riparametrare su spezzone orario svolto x 109 giorni = € 335,18, come da conteggio allegato - doc. n. 7 fasc. ricorrente).
La somma riconosciuta in linea capitale ha rilevanza anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto. Sulla somma lorda rivalutata sono dovuti gli interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, sulla base dei
9 parametri ministeriali minimi, in ragione della natura seriale della controversia, per le fasi effettivamente espletate, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione
Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, per i giorni di servizio effettivamente prestati negli aa.ss.
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto,
- condanna il al pagamento, in favore CO
della ricorrente, della somma lorda di euro 1.775,95 per differenze retributive, oltre interessi sul capitale rivalutato dalle singole scadenze fino al saldo;
- condanna il al pagamento delle CO
spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in € 1.300,00 per compensi professionali, con maggiorazione del 30%, stante il collegamento ipertestuale degli allegati, oltre al rimborso spese generali imponibili al 15%, c.p.a. ed i.v.a., oltre al contributo unificato di € 49,00,da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
Sentenza provvisoriamente esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 429, comma 1, c.p.c., da intendersi pubblicata ai sensi dell'art. 430 c.p.c.
Busto Arsizio, 10/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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