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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/11/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
In persona del dott. NI IO quale Giudice del Lavoro
All'udienza del 13 novembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa RG n. 308/2021 promossa da
- C.F. rappresentata e difesa per mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Santangelo ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Potenza via Nicola Sole
n. 73;
RICORRENTE
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Pace e dall'avv. Agostino Parisi e domiciliata nel loro studio in Tito Scalo via De Nicola 40, giusta mandato in atti,
RESISTENTE
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorsi, depositato il 12.2.2021 la ricorrente conveniva in giudizio la in Controparte_2 persona del legale rapp.nte p.t., per l'accertamento dell'attività lavorativa e relativo inquadramento con orario di lavoro effettivamente svolto e differenze retributive in misura di complessivi €
128.183,22 come da conteggi che depositava in atti.
Si costituiva la resistente che contestava la domanda per infondatezza e per mancanza di prova, chiedendo di rigettare il ricorso con ogni conseguenza anche in punto di spese e competenze di causa. La causa, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione proposto dal giudice, veniva istruita a mezzo prova testimoniale e in via documentale, e, ammessi ed escussi i testimoni, veniva decisa come da motivazioni seguenti.
2. La domanda non merita accoglimento.
Giova innanzitutto ricostruire i fatti:
La ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Controparte_3 dal 9.01.2008 al 3.04.2019, con qualifica di operaio magazziniere, mansioni di commessa, 6°
[...] livello del CCNL commercio e terziario – CONFCOMMERCIO;
deduceva che il rapporto di lavoro formalmente in part time orizzontale, a 30 h settimanali, con retribuzione media mensile di € 550,00
€, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità, invero si era svolto con orario mai inferiore a 40 ore settimanali, ad eccezione del mese di marzo 2019, (30 ore settimanali), nel periodo invernale dalle
8.00 alle 14.00 e dopo una breve pausa pranzo dalle 16.30 alle 20.30 dal lunedì al sabato e con un pomeriggio di riposo a settimana, e nel periodo estivo dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 21.00, sempre dal lunedì al sabato con un pomeriggio di riposto a settimana;
dopo la chiusura al pubblico del negozio la ricorrente, unitamente ad altri colleghi, si intratteneva ulteriormente presso l'azienda per la sistemazione degli scaffali e per le pulizie. Nell'ultimo periodo l'orario di lavoro era stato variato formalmente in 36 ore settimanali. Riferiva dell'intervento del locale Ispettorato del Lavoro del quale sconosceva l'esito, e, sulla base dei conteggi effettuati da proprio consulente adiva il giudice del lavoro rivendicando il diritto alla maggiore retribuzione e alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante, quantificate da prospetti allegati in atti.
Orbene la ricorrente per provare quanto dedotto veniva ammessa alla prova testimoniale su alcune delle circostanze articolate in ricorso, e all'esito della stessa si ritiene non raggiunta la prova dei fatti.
I testi infatti non fornivano elementi certi del reale svolgimento del rapporto di lavoro come decritto dalla ricorrente. A parte ogni valutazione circa il potenziale conflitto di interessi essendo alcuni comunque interessati sia per pregresso rapporto di lavoro con la resistente culminato pure nell'intervento dell'ITL di Potenza (sorprende che il teste non ricordi di aver presentato Tes_1 denuncia all'ITL), sia perché in rapporti con la ricorrente, e comunque trattasi di testimonianze del tutto generiche e per episodi saltuari (alcuni testi confermano che è capitato di entrare nel market ad orario di chiusura e di aver visto presente la ricorrente) sicché è impossibile stabilire l'orario di lavoro effettivo, i giorni, i permessi, le ferie, che -secondo la prospettazione della ricorrente- fonderebbero la pretesa di differenze retributive.
Difetta in definitiva completamente la prova circa l'orario effettivamente svolto dalla lavoratrice, le giornate di impiego, il lavoro straordinario, il mancato godimento di ferie e festività, e, non ultimo, le mansioni svolte come “commessa” e per le pulizie. Non ultimo, a seguito di impugnazione da parte della resistente del verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro, il giudice del Lavoro ha annullato l'ordinanza-ingiunzione n. 62 del
01.04.2022, prot. n. 8311, notificata in data 08.04.2022, a seguito della prova negativa dei fatti come accertati dall'ITL emersa in quel giudizio. In quella sede risultano esaminati testimoni che hanno di fatto smentito le dichiarazioni rese in sede ispettiva dall'attuale ricorrente e dalla collega Tes_2
(la stessa che non ricorda di aver presentato denuncia all'ITL e di essere stata sentita). Sentenza
[...] che evidentemente per la diretta connessione con i fatti del presente giudizio, non può che spiegare effetti in questa sede attesa la valutazione del testimoniale di cui sopra.
Come noto, in tema di differenze retributive la Suprema Corte da tempo ha stabilito che deve essere rispettato il principio dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ. in base al quale il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro. Della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione. La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 aprile 2020, n. 7696, in tema di differenze retributive, ha stabilito che deve essere rispettato il principio dell'onere della prova ex articolo 2697, cod. civ., secondo il quale gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, per cui soltanto in seguito all'esito positivo di tale prova la parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni, altrimenti si configura un'indebita inversione dell'onere probatorio.
Per tali motivi, non essendo stata fornita o comunque non avendo raggiunto la prova di quanto dedotto e rivendicato dalla ricorrente, il ricorso va rigettato per infondatezza con ogni conseguente statuizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore (indeterminabile complessità bassa), alle fasi della causa, con riduzione ex art. 4 co. 4 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 12.2.2021, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento in favore della in p.l.r.p.t., delle spese CP_1 ed onorari di causa liquidate in euro 3.240,30 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali (15%), in favore di parte resistente, somme da distrarsi in favore del difensore antistatario. Potenza, 13 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
NI IO