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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/08/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2710/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione notificato il 23.9.2024 a seguito di ordinanza della Corte di
Cassazione n. 14377/2024 pubblicata il 23.5.2024
TRA
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( ( C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Pace ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano Corso di Porta Romana 89/b
-APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
( C.F. ) in persona dele legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore assistito e difeso dagli Avv. Heffler Valerio e Matteo Ugo Sovera ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano via Arcimboldi 2
-APPELLATO IN RIASSUNZIONE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 697/2014, pubblicata il
14/05/2014, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in relazione all'impugnativa della sentenza del Tribunale di Pavia n. 697/2014 (ruolo n. 813/2013), emessa pagina 1 di 12 dalla terza sezione civile, pubblicata il 14 maggio 2014, repertorio n. 1975/2014 notificata in data 2.10.2014 riformare l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4217/2017 pubblicata il 6 ottobre 2017, repertorio n. 3121/2017 del 6 ottobre 2017 e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Pavia n. 697/2014 (ruolo n. 813/2013), emessa dalla terza sezione civile, pubblicata il 14 maggio 2014, repertorio n. 1975/2014, così giudicando: nel merito :
1) accertare e dichiarare l'invalidità/nullità/annullabilità della delibera assembleare del 20 giugno 2013 per i motivi in fatto ed in diritto esposti in atti, da valutarsi anche alternativamente in relazione alle seguenti violazioni delle norme di legge: violazione dell'art. 1105, 3° comma ed articolo 1136 VI° comma Codice Civile, per la mancata preventiva informazione ai partecipanti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione della necessità di discutere e deliberare il cambio di destinazione d'uso del viale interno condominiale al fine di consentire la sosta degli autoveicoli nonché di introdurre orari per lo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle proprietà individuali, con esclusione dei giorni festivi. violazione dell'art. 1372 Cod. Civile per esser stata la delibera di introduzione di orari di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle proprietà individuali, con esclusione dei giorni festivi assunta con una maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta dalla legge, in quanto trattasi di introduzione di clausola limitativa dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive e, come tale, di natura contrattuale. violazione dell'art. 1117 ter Codice Civile per essere la delibera di creazione di spazi per la sosta dagli autoveicoli lungo il viale di transito condominiale da qualificarsi come cambio di destinazione d'uso, pertanto soggetta a precisi obblighi di convocazione e quorum deliberativi, non rispettati nel caso de quo;
contrarietà al regolamento della delibera di cambio di destinazione d'uso del vialetto di transito condominiale per essere stata adottata con una maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta;
2) accertare e dichiarare l'invalidità/nullità/annullabilità della delibera assembleare del 20 giugno 2013 per i motivi in fatto ed in diritto esposti in atti, da valutarsi anche alternativamente in relazione alle seguenti violazioni delle norme di legge: violazione dell'art. 1105, 3° comma ed articolo 1136, 6°comma Codice Civile per la mancata preventiva informazione ai partecipanti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione delle questioni effettivamente discusse in assemblea e delle relative delibere assunte;
violazione dell'art. 1372 Cod. Civile per esser stata la delibera di modifica del regolamento condominiale finalizzata ad introdurre delle modifiche circa la natura delle attività svolte pagina 2 di 12 all'interno delle proprietà esclusive da considerarsi rumorose ed in quanto tali vietate se esercitate fuori dagli orari già stabiliti nel corso di una precedente delibera, in quanto, trattandosi di introduzione di clausola limitatrice dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusiva è stata assunta con maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta dalla legge;
violazione dell'art. 1117 ter per essere la delibera di introduzione di nuove modalità di fruizione degli spazi già adibiti a parcheggio e sosta di autovetture sul viale di transito condominiale da qualificarsi quale modifica di destinazione d'uso, pertanto soggetta a precisi obblighi di convocazione e quorum deliberativi, non rispettati nel caso de quo;
violazione del regolamento di condominio, per essere la delibera di introduzione di nuove modalità di fruizione degli spazi già adibiti a parcheggio e sosta di autovetture sul viale di transito condominiale da qualificarsi quale modifica di destinazione d'uso, vietata dal regolamento salvo il voto unanime degli aventi diritto;
in via istruttoria
3) Si reitera la richiesta di CTU, quale ausilio tecnico del giudice, per valutare se la creazione di posti auto per la sosta lungo il vialetto condominiale abbia ristretto la larghezza dello stesso al punto da impedire o da rendere disagevole il passaggio dei mezzi di soccorso sovradimensionati, nonché abbia reso difficoltoso il transito degli autoveicoli diretti ai rispettivi boxes, considerato che l'accesso alla strada è unico, sia in entrata che in uscita, anche alla luce delle diverse modalità di esercizio della facoltà di sosta introdotte con la delibera assembleare del 20/06/2013;
Con vittoria delle spese di causa, incluso il giudizio di cassazione.
Per : Controparte_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa domanda ed istanza rejetta, giudicare
In via preliminare
- in considerazione del giudicato formatosi sui capi 1) e 2) della sentenza n. 4217/2017 della Corte d'Appello di Milano, dichiarare inammissibili, e comunque rigettare, le domande di nullità o annullamento della delibera 20.6.2013:
i) “per la mancata preventiva informazione ai partecipanti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione della necessità di discutere e deliberare il cambio di destinazione d'uso del viale interno condominiale al fine di consentire la sosta degli autoveicoli”;
ii) “per essere la delibera di creazione di spazi per la sosta dagli autoveicoli lungo il viale di transito condominiale da qualificarsi come cambio di destinazione d'uso, pertanto soggetta a precisi obblighi di convocazione e quorum deliberativi, non rispettati nel caso de quo”;
pagina 3 di 12 iii) per “contrarietà al regolamento della delibera di cambio di destinazione d'uso del vialetto di transito condominiale per essere stata adottata con una maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta”; iv) “per essere la delibera di introduzione di nuove modalità di fruizione degli spazi già adibiti
a parcheggio e sosta di autovetture sul viale di transito condominiale da qualificarsi quale modifica di destinazione d'uso, pertanto soggetta a precisi obblighi di convocazione e quorum deliberativi, non rispettati nel caso de quo”;
v) per “violazione del regolamento di condominio, per essere la delibera di introduzione di nuove modalità di fruizione degli spazi già adibiti a parcheggio e sosta di autovetture sul viale di transito condominiale da qualificarsi quale modifica di destinazione d'uso, vietata dal regolamento salvo il voto unanime degli aventi diritto”; vi) “per esser stata la delibera di introduzione di orari di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle proprietà individuali, con esclusione dei giorni festivi assunta con una maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta dalla legge”; vii) “per la mancata preventiva informazione ai partecipanti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione delle questioni effettivamente discusse in assemblea e delle relative delibere assunte”.
Nel merito
- respingere la domanda di invalidità o nullità o annullamento della delibera 20.6.2013 poiché infondata in fatto e in diritto o con qualsivoglia altra statuizione;
- condannare i signori e in via tra loro solidale, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese (ivi comprese le spese generali a forfait) e dei compensi professionali del giudizio in favore del oltre IVA e CPA, come per Controparte_1 legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I giudizi di primo e secondo grado:
e sono proprietari pro indiviso del compendio immobiliare Parte_1 Parte_2 sito nel condominio " " di Villarasca di Rognano, costituito da una villa Controparte_1 singola e, in corpo separato, da due autorimesse entrambe circondate da circa 1000 metri quadri di terreno piantumato adibito a giardino, oltre che, pro quota ed in comune con gli altri condòmini, del viale interno di accesso alle varie unità immobiliari ed ai rispettivi box, chiuso all'estremità da un cancello carraio elettrico condominiale, degli impianti tecnologici, delle reti pagina 4 di 12 per la distribuzione del gas e dell'acqua, dell'impianto per l'illuminazione interna, dei cancelli pedonali e carrai e dei restanti beni elencati nel regolamento condominiale contrattuale in vigore, accettato dagli acquirenti in sede di stipulazione dei rispettivi rogiti ed allegato ai singoli contratti di acquisto.
Prospettavano gli attori che in data 7 febbraio 2013, in seconda convocazione, si teneva l'assemblea ordinaria del Condominio in questione, durante la quale si procedeva alla discussione ed alla votazione, presenti 6 condòmini rappresentanti 989,50 millesimi, di argomenti non inseriti nell'ordine del giorno comunicato in sede di convocazione e che veniva deliberata, con voto di 5 condomini su 7 componenti il Condominio, rappresentanti 687,60 millesimi del valore dell'edificio e voto contrario degli odierni appellanti: a) l'introduzione, mediante l'inserimento di un nuovo art. 3 bis nel regolamento, di orari per lo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione (taglio erba, giardinaggio, manutenzioni casa), consentiti, in particolare, solo "dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00, sabato dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,00" e con divieto di eseguirli nei giorni festivi;
b) il cambio di destinazione d'uso del viale interno condominiale, con introduzione della facoltà di sosta e parcheggio di n. I autovettura per nucleo familiare, previa soppressione dell'art. 3, lettera O, dello stesso regolamento (per il quale nel viale di accesso era
"vietato sostare con autoveicoli, cicli e motocicli"), sostituito dal nuovo art. 3 ter, con conseguenti modifiche apportate al regolamento condominiale.
Avverso tali delibere proponevano impugnazione i signori e con Parte_1 Parte_2 citazione avanti al Tribunale di Milano che dava luogo al primo dei giudizi ut supra.
Il ricevuta la notifica della citazione procedeva alla convocazione di nuova CP_1 assemblea che si teneva il 20 giugno 2013 avente ad oggetto, tra le altre, le medesime questioni oggetto della precedente delibera già impugnata.
Ed infatti i punti 6 e 7 dell'ordine del giorno riprendevano, integrandoli, i contenuti della precedente delibera con modifiche sia con riferimento all'introduzione delle fasce orarie per lo svolgimento delle attività rumorose, sia con riguardo alle concrete modalità di fruizione delle aree di sosta per gli autoveicoli create sullo spazio comune.
In particolare con riferimento all'introduzione delle fasce orarie per lo svolgimento delle attività rumorose, fermi gli orari della precedente delibera, esse venivano descritte in un elenco dettagliato ancorchè "non esaustivo". Veniva inoltre precisato che l'assemblea stava operando in esecuzione dell'art. 3, lettera I, del regolamento condominiale limitando il divieto alle sole pagina 5 di 12 "attività rumorose", individuate in quelle cosi qualificate dalla legge 447/95 e ad una serie di ulteriori attività, tra le quali l'utilizzo di tosaerba con motore a scoppio e di soffiatore di fogliame.
Quanto invece alle modalità di fruizione delle aree di sosta per gli autoveicoli create sullo spazio comune, veniva ribadito che tale facoltà era limitata ad un'autovettura per nucleo familiare "senza alcuna assegnazione a posto fisso o riconosciuto" e a condizione che fosse garantita la presenza all'interno dell'abitazione di una persona che potesse provvedere allo spostamento del veicolo in caso di urgenza o di necessità, con ulteriore precisazione che, in caso fosse occorso il transito e l'accesso alle singole proprietà di mezzi particolarmente sovradimensionati, il condòmino interessato avrebbe potuto affiggere cartelli indicanti il divieto di sosta temporaneo lungo il vialetto condominiale nel giorno e nell'ora dell'intervento.
La delibera veniva approvata con voto della maggioranza formata da 687,60 millesimi del valore dell'edificio e con voto contrario degli attori.
I condomini e impugnavano anche detta seconda delibera Parte_1 Parte_2 con la citazione del 19.7.2013 che dava origine alla causa n. 2429/13 poi riunita alla prima.
Entrambi i giudizi venivano quindi definiti con la sentenza n. 697/2014 con la quale il Tribunale di Pavia rigettava integralmente le domande promosse dagli attori confermando le impugnate delibere del 7.2.2013 e del 20.6.2013 con conseguente condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza interponevano appello i condomini deducendo i seguenti motivi di gravame:
1. quanto alla delibera del 7.2.2013: accertare e dichiarare l'invalidità/nullità/ annullabilità/inefficacia della delibera per:
- violazione dell'art. 1105, 3° comma e articolo 1136 VI° comma Codice Civile per la mancata preventiva informazione ai partecipanti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione della necessità di discutere e deliberare il cambio di destinazione d'uso del viale interno condominiale al fine di consentire la sosta degli autoveicoli nonché di introdurre orari per lo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle proprietà individuali, con esclusione dei giorni festivi;
- violazione dell'art. 1372 Cod. Civile per essere stata la delibera di introduzione di orari per lo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle proprietà individuali, con esclusione dei giorni festivi assunta con una maggioranza inferiore rispetto a quella
pagina 6 di 12 prescritta dalla legge, in quanto trattasi di clausola limitatrice dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive e, come tale, di natura contrattuale.
- violazione dell'art. 1117 ter per essere la delibera di introduzione di nuove modalità di fruizione degli spazi già adibiti a parcheggio e sosta di autovettura sul viale di transito condominiale da qualificarsi quale modifica di destinazione d'uso, pertanto soggetta a precisi obblighi di convocazione e quorum deliberativi, non rispettati nel caso de quo;
- contrarietà al regolamento della delibera di cambio di destinazione d'uso del vialetto di transito condominiale per essere stata adottata con una maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta;
2. quanto alla delibera del 20.6.2013: accertare e dichiarare l'invalidità / nullità /annullabilità della delibera per:
-violazione dell'art. 1105, 3° comma e articolo 1136 VI° comma Codice Civile per la mancata preventiva informazione ai partecipanti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione delle questioni effettivamente discusse in assemblea e delle relative delibere assunte;
-violazione dell'art. 1372 Cod. Civile per essere stata la delibera di modifica del regolamento condominiale finalizzata ad introdurre delle modifiche circa la natura delle attività svolte all'interno delle proprietà esclusive da considerarsi rumorose ed in quanto tali vietate se esercitate fuori dagli orari già stabiliti nel corso di una precedente delibera, in quanto, trattandosi di introduzione di clausola imitatrice dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive, è stata assunta con maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta dalla legge;
-violazione dell'art. 1117 ter per essere la delibera di introduzione di nuove modalità di fruizione degli spazi già adibiti a parcheggio e sosta di autovettura sul viale di transito condominiale da qualificarsi quale modifica di destinazione d'uso, pertanto soggetta a precisi obblighi di convocazione e quorum deliberativi, non rispettati nel caso de quo;
-violazione del regolamento di condominio, per essere la delibera di introduzione di nuove modalità di fruizione degli spazi già adibiti a parcheggio e sosta di autovetture sul viale di transito condominiale da qualificarsi quale modifica di destinazione d'uso, vietata dal regolamento salvo il voto unanime degli aventi diritto.
Si costituiva il instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di CP_1 primo grado.
Con sentenza n. 4217/2017 la Corte d'Appello di Milano accoglieva parzialmente l'appello annullando la delibera del 20 giugno 2013 limitatamente a quanto disposto al punto 7 dell'ordine del giorno, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle delibere pagina 7 di 12 assunte dall'assemblea del 7 febbraio 2013 e compensava nella misura di 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condannando gli attori al pagamento dei residui due terzi in favore dell'appellato . CP_1
L'ordinanza n.14377/2024 della Corte di Cassazione
Avverso tale sentenza, i condomini e proponevano ricorso Parte_1 Parte_2 per Cassazione deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1. violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 1372 c.c. nonché dell'art. 832 c.c. in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3 del regolamento di condominio per avere la Corte d'appello di Milano confermato la legittimità della delibera assembleare del 20 giugno 2013 che, a maggioranza semplice, ha introdotto fasce orarie per l'esercizio di attività rumorose all'interno delle proprietà esclusive;
2. violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 1362 c.c. in merito all'applicabilità alle parti esclusive dell'art. 3 del regolamento di condominio per avere la Corte d'appello fornito un'interpretazione estensiva del significato della clausola del regolamento contrattuale;
3. violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 1136 c.c. in merito alle maggioranze richieste per le delibere che incidono sui diritti dei condomini inerenti la proprietà esclusiva;
4. omesso esame, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., del punto controverso tra le parti e decisivo ai fini del decidere consistente nell'esame dei motivi d'appello della sentenza in tema di errata e falsa applicazione delle norme di legge in relazione all'introduzione di fasce orarie per lo svolgimento di attività rumorose;
5. violazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. degli artt. 112, 131 e 132 c.p.c. circa i motivi d'appello della sentenza in tema di errata e falsa applicazione delle norme di legge in relazione all'introduzione di fasce orarie per lo svolgimento di attività rumorose.
Il si costituiva in giudizio con controricorso chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 14377/2024 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso ritenendo fondati i primi tre motivi ed assorbiti i restanti e cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa, anche per le spese di giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di
Milano in diversa composizione.
pagina 8 di 12 Il presente giudizio di riassunzione
A seguito di tale ordinanza e hanno tempestivamente Parte_1 Parte_2 introdotto l'odierno giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c avanti la Corte d'Appello al fine di ottenere la riforma della sentenza di appello impugnata in applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte e per l'effetto la riforma della sentenza del Tribunale di Pavia.
Si è costituito in giudizio il chiedendo di rigettare tutte le domande spiegate dagli CP_1 appellanti in riassunzione in quanto in parte coperte da giudicato ed in parte infondate.
All'udienza del 18.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 9.6.2025.
***
Va preliminarmente evidenziato che nel presente giudizio di riassunzione il thema disputandum
è circoscritto al punto 6 della delibera 20.6.2013 posto che la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla delibera del 7.2.2013 e che tale questione non è stata impugnata in sede di ricorso per Cassazione e che parimenti non veniva impugnata la statuizione della Corte che, in accoglimento la domanda dei condomini, annullava la delibera al punto 7 concernente le modalità di fruizione delle aree di sosta per gli autoveicoli create sullo spazio comune.
Devono pertanto considerarsi coperte da giudicato, in quanto non impugnate in sede di ricorso per cassazione, le statuizioni di cui ai capi 1) e 2) della sentenza n. 4217/2017 della Corte
d'Appello di Milano: 1): “dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle delibere assunte dall'assemblea del 7 febbraio 2013 del
[...]
, via delle Mondine” e (2): “annulla la delibera del 20 giugno Controparte_2
2013 del medesimo , limitatamente a quanto disposto con riferimento al punto 7 CP_1 dell'ordine del giorno”e pertanto le relative domande non possono essere esaminate.
Tanto premesso quanto alla delibera di cui al punto 6 o.d.g. si osserva quanto segue.
La delibera 20.6.2013 al punto 6 dell'ordine del giorno testualmente prevede “Conferma e chiarimenti sulla delibera del 7 febbraio 2013 in ordine alle fasce orarie per le attività rumorose - da inserire ed integrare al regolamento condominiale: delibera relativa;
”
Sul punto dunque il così deliberava “Vi è una mozione da parte di un gruppo di CP_1 condomini che viene letta e riportata come allegato n. 2 al presente verbale, in merito alla
pagina 9 di 12 precisazione di quanto già stabilito e deliberato nel corso dell'assemblea del 7 febbraio 2013.
Tale precisazione, allegata, viene comunque letta e commentata in assemblea, che passa di seguito a votare per identificare le attività rumorose consentite e a definire con maggior precisione le fasce orarie entro le quali svolgere attività rumorose. Inoltre in tale allegato sono precisati i macchinari che non possono essere utilizzati per non compromettere la quiete condominiale. Si passa a votare tale mozione come da allegato: a favore di tale mozione votano
i sigg.ri e deleghe, e (mill.687,6), mentre a sfavore Parte_3 Persona_1 Pt_4 Pt_5 votano i sigg.ri ” Parte_1
Punto centrale della disputa è, in particolare, la pretesa degli appellanti in riassunzione di utilizzare la motosega, il tosaerba con motore a scoppio ed il soffiatore di fogliame senza limitazioni di orario e, per contro, la richiesta del Condominio di fissare fasce orarie entro le quali consentire “lavori rumorosi” ovvero di “arrecare molestia con rumori provocati da macchine o motori”, trattandosi di attività specificamente vietate ex art. 3 lett. l), se non, altrimenti, regolamentata da delibera che l'assemblea può legittimamente assumere a maggioranza come previsto dall'art. 3 lett l) e 19 del regolamento condominiale.
Ritiene il Condominio che la pretesa dei signori di utilizzare la Parte_6 motosega, il tagliaerba con motore a scoppio ed il soffiatore di fogliame ad ogni ora del giorno sia illegittima in quanto contraria all'art. 3 del regolamento condominiale, alla lett. l) che fa espresso divieto di eseguire lavori rumorosi e arrecare molestia con rumori provocati da macchine o motori, come la motosega e il soffiatore di fogliame, elencati nell'allegato 2 della delibera 20.6.2013 che provocano rumori molesti.
Ad avviso della Corte d'Appello di Milano il citato art. 3, lett. L, pur collocato all'interno della disciplina destinata all'uso delle parti comuni, prevede divieti o comunque limitazioni ai condomini che sono riferibili anche alle porzioni di proprietà esclusiva, fra cui “battere tappeti e coperte, eseguire lavori rumorosi, arrecare molestia con rumori provocati da macchine o motori, nonché da autoveicoli e motocicli e quant'altro, fuori dagli orari stabiliti dall'assemblea, demandando all'assemblea il potere di stabilire gli orari per l'esercizio delle predette attività”, potere da esercitarsi con maggioranza non qualificata, in assenza di diversa specificazione. La
Corte aveva partano confermato la decisione dell'assemblea pagina 10 di 12 Sul punto tuttavia la Suprema Corte sottolinea come la delibera che ha introdotto un nuovo articolo, il 3-bis, nel regolamento - che impone determinati orari per lo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, come taglio erba, giardinaggio e manutenzioni della casa, durante la settimana, con divieto di eseguirli nei giorni festivi e incide così sulla utilizzabilità di parti dell'edificio di proprietà esclusiva – avrebbe dovuto essere approvata dall'assemblea all'unanimità, dovendo in caso contrario considerarsi nulla perché eccedente i limiti dei poteri dell'assemblea (si veda, al riguardo, Cass. n. 7630/1990 e Cass. n. 4632/1994).
La Suprema Corte infatti ritiene non condivisibile la soluzione della Corte d'Appello di fondare la legittimità della delibera sul regolamento, nello specifico all'art. 3 lett. L. In particolare ad avviso della Suprema Corte “ non convince il ragionamento seguito dalla Corte d'appello secondo cui tale incisione dell'utilizzabilità della proprietà esclusiva troverebbe la propria fonte nell'art. 3 del regolamento , che pone il divieto di eseguire lavori rumorosi e arrecare molestia con rumori provocati da macchine o motori , nonché da autoveicoli e motocicli, fuori dagli orari stabiliti dall'assemblea senza, da un lato, indicare il quorum necessario per
l'individuazione degli orari e senza, dall'altro lato, porre un precetto sovrapponibile a quello di cui all'art.
3-bis, che parla di svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione senza fare riferimento alla rumorosità ovvero alla molestia arrecata dai medesimi.”
Inoltre, la Corte di Cassazione ha richiamato il seguente principio di diritto “il regolamento contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà, sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare, ma “la compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive deve risultare da espressioni incontrovertibilmente rilevatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo ad incertezze;
pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti” (così
Cass. n. 21307/2016)
Pertanto in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione deve essere dichiarata l'illegittimità della delibera assembleare del 20 giugno 2013 limitatamente al punto pagina 11 di 12 6 o.d.g. che a maggioranza semplice, ha introdotto fasce orarie per l'esercizio di attività rumorose all'interno delle proprietà esclusive nonché limiti alla facoltà di godimento ed utilizzo delle proprietà esclusive senza il consenso unanime di tutti i condomini.
In conclusione l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 697/2024 è parzialmente fondato e la stessa deve essere riformata nei termini sopra esposti.
Quanto alle spese processuali di lite attesa la totale soccombenza del le stesse CP_1 vanno poste a carico dello stesso come liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022 e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione promosso ex art. 392 c.p.c. da e a seguito di ordinanza Parte_1 Parte_2 della Corte di Cassazione n. 14377/2024 pubblicata il 23.5.2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Pavia n. 697/2024 e per l'effetto annulla la delibera assembleare del
[...]
del 20.6.2013 limitatamente al punto 6 dell'ordine del giorno;
Controparte_1
2. Condanna Il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e delle spese processuali del giudizio avanti la Corte di Cassazione
[...] Parte_2 liquidate in complessivi € 6.585,00 per compensi, di cui € 2.869,00 per la fase di studio, €
2.224,00 per la fase introduttiva ed € 1.492,00 per la fase decisionale, oltre spese, oltre IVA e
CPA secondo legge;
3. Condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio in favore CP_1 di e liquidate in complessivi € 6.079,00 per compensi, di Parte_1 Parte_2 cui € 1.259,00 per la fase di studio, € 1833,00 per la fase introduttiva ed € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 2.144,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 9.6.2025 Il Presidente est.
Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in riassunzione notificato il 23.9.2024 a seguito di ordinanza della Corte di
Cassazione n. 14377/2024 pubblicata il 23.5.2024
TRA
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( ( C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Pace ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano Corso di Porta Romana 89/b
-APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
( C.F. ) in persona dele legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore assistito e difeso dagli Avv. Heffler Valerio e Matteo Ugo Sovera ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano via Arcimboldi 2
-APPELLATO IN RIASSUNZIONE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 697/2014, pubblicata il
14/05/2014, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in relazione all'impugnativa della sentenza del Tribunale di Pavia n. 697/2014 (ruolo n. 813/2013), emessa pagina 1 di 12 dalla terza sezione civile, pubblicata il 14 maggio 2014, repertorio n. 1975/2014 notificata in data 2.10.2014 riformare l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Milano n. 4217/2017 pubblicata il 6 ottobre 2017, repertorio n. 3121/2017 del 6 ottobre 2017 e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Pavia n. 697/2014 (ruolo n. 813/2013), emessa dalla terza sezione civile, pubblicata il 14 maggio 2014, repertorio n. 1975/2014, così giudicando: nel merito :
1) accertare e dichiarare l'invalidità/nullità/annullabilità della delibera assembleare del 20 giugno 2013 per i motivi in fatto ed in diritto esposti in atti, da valutarsi anche alternativamente in relazione alle seguenti violazioni delle norme di legge: violazione dell'art. 1105, 3° comma ed articolo 1136 VI° comma Codice Civile, per la mancata preventiva informazione ai partecipanti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione della necessità di discutere e deliberare il cambio di destinazione d'uso del viale interno condominiale al fine di consentire la sosta degli autoveicoli nonché di introdurre orari per lo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle proprietà individuali, con esclusione dei giorni festivi. violazione dell'art. 1372 Cod. Civile per esser stata la delibera di introduzione di orari di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle proprietà individuali, con esclusione dei giorni festivi assunta con una maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta dalla legge, in quanto trattasi di introduzione di clausola limitativa dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive e, come tale, di natura contrattuale. violazione dell'art. 1117 ter Codice Civile per essere la delibera di creazione di spazi per la sosta dagli autoveicoli lungo il viale di transito condominiale da qualificarsi come cambio di destinazione d'uso, pertanto soggetta a precisi obblighi di convocazione e quorum deliberativi, non rispettati nel caso de quo;
contrarietà al regolamento della delibera di cambio di destinazione d'uso del vialetto di transito condominiale per essere stata adottata con una maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta;
2) accertare e dichiarare l'invalidità/nullità/annullabilità della delibera assembleare del 20 giugno 2013 per i motivi in fatto ed in diritto esposti in atti, da valutarsi anche alternativamente in relazione alle seguenti violazioni delle norme di legge: violazione dell'art. 1105, 3° comma ed articolo 1136, 6°comma Codice Civile per la mancata preventiva informazione ai partecipanti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione delle questioni effettivamente discusse in assemblea e delle relative delibere assunte;
violazione dell'art. 1372 Cod. Civile per esser stata la delibera di modifica del regolamento condominiale finalizzata ad introdurre delle modifiche circa la natura delle attività svolte pagina 2 di 12 all'interno delle proprietà esclusive da considerarsi rumorose ed in quanto tali vietate se esercitate fuori dagli orari già stabiliti nel corso di una precedente delibera, in quanto, trattandosi di introduzione di clausola limitatrice dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusiva è stata assunta con maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta dalla legge;
violazione dell'art. 1117 ter per essere la delibera di introduzione di nuove modalità di fruizione degli spazi già adibiti a parcheggio e sosta di autovetture sul viale di transito condominiale da qualificarsi quale modifica di destinazione d'uso, pertanto soggetta a precisi obblighi di convocazione e quorum deliberativi, non rispettati nel caso de quo;
violazione del regolamento di condominio, per essere la delibera di introduzione di nuove modalità di fruizione degli spazi già adibiti a parcheggio e sosta di autovetture sul viale di transito condominiale da qualificarsi quale modifica di destinazione d'uso, vietata dal regolamento salvo il voto unanime degli aventi diritto;
in via istruttoria
3) Si reitera la richiesta di CTU, quale ausilio tecnico del giudice, per valutare se la creazione di posti auto per la sosta lungo il vialetto condominiale abbia ristretto la larghezza dello stesso al punto da impedire o da rendere disagevole il passaggio dei mezzi di soccorso sovradimensionati, nonché abbia reso difficoltoso il transito degli autoveicoli diretti ai rispettivi boxes, considerato che l'accesso alla strada è unico, sia in entrata che in uscita, anche alla luce delle diverse modalità di esercizio della facoltà di sosta introdotte con la delibera assembleare del 20/06/2013;
Con vittoria delle spese di causa, incluso il giudizio di cassazione.
Per : Controparte_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa domanda ed istanza rejetta, giudicare
In via preliminare
- in considerazione del giudicato formatosi sui capi 1) e 2) della sentenza n. 4217/2017 della Corte d'Appello di Milano, dichiarare inammissibili, e comunque rigettare, le domande di nullità o annullamento della delibera 20.6.2013:
i) “per la mancata preventiva informazione ai partecipanti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione della necessità di discutere e deliberare il cambio di destinazione d'uso del viale interno condominiale al fine di consentire la sosta degli autoveicoli”;
ii) “per essere la delibera di creazione di spazi per la sosta dagli autoveicoli lungo il viale di transito condominiale da qualificarsi come cambio di destinazione d'uso, pertanto soggetta a precisi obblighi di convocazione e quorum deliberativi, non rispettati nel caso de quo”;
pagina 3 di 12 iii) per “contrarietà al regolamento della delibera di cambio di destinazione d'uso del vialetto di transito condominiale per essere stata adottata con una maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta”; iv) “per essere la delibera di introduzione di nuove modalità di fruizione degli spazi già adibiti
a parcheggio e sosta di autovetture sul viale di transito condominiale da qualificarsi quale modifica di destinazione d'uso, pertanto soggetta a precisi obblighi di convocazione e quorum deliberativi, non rispettati nel caso de quo”;
v) per “violazione del regolamento di condominio, per essere la delibera di introduzione di nuove modalità di fruizione degli spazi già adibiti a parcheggio e sosta di autovetture sul viale di transito condominiale da qualificarsi quale modifica di destinazione d'uso, vietata dal regolamento salvo il voto unanime degli aventi diritto”; vi) “per esser stata la delibera di introduzione di orari di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle proprietà individuali, con esclusione dei giorni festivi assunta con una maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta dalla legge”; vii) “per la mancata preventiva informazione ai partecipanti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione delle questioni effettivamente discusse in assemblea e delle relative delibere assunte”.
Nel merito
- respingere la domanda di invalidità o nullità o annullamento della delibera 20.6.2013 poiché infondata in fatto e in diritto o con qualsivoglia altra statuizione;
- condannare i signori e in via tra loro solidale, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese (ivi comprese le spese generali a forfait) e dei compensi professionali del giudizio in favore del oltre IVA e CPA, come per Controparte_1 legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I giudizi di primo e secondo grado:
e sono proprietari pro indiviso del compendio immobiliare Parte_1 Parte_2 sito nel condominio " " di Villarasca di Rognano, costituito da una villa Controparte_1 singola e, in corpo separato, da due autorimesse entrambe circondate da circa 1000 metri quadri di terreno piantumato adibito a giardino, oltre che, pro quota ed in comune con gli altri condòmini, del viale interno di accesso alle varie unità immobiliari ed ai rispettivi box, chiuso all'estremità da un cancello carraio elettrico condominiale, degli impianti tecnologici, delle reti pagina 4 di 12 per la distribuzione del gas e dell'acqua, dell'impianto per l'illuminazione interna, dei cancelli pedonali e carrai e dei restanti beni elencati nel regolamento condominiale contrattuale in vigore, accettato dagli acquirenti in sede di stipulazione dei rispettivi rogiti ed allegato ai singoli contratti di acquisto.
Prospettavano gli attori che in data 7 febbraio 2013, in seconda convocazione, si teneva l'assemblea ordinaria del Condominio in questione, durante la quale si procedeva alla discussione ed alla votazione, presenti 6 condòmini rappresentanti 989,50 millesimi, di argomenti non inseriti nell'ordine del giorno comunicato in sede di convocazione e che veniva deliberata, con voto di 5 condomini su 7 componenti il Condominio, rappresentanti 687,60 millesimi del valore dell'edificio e voto contrario degli odierni appellanti: a) l'introduzione, mediante l'inserimento di un nuovo art. 3 bis nel regolamento, di orari per lo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione (taglio erba, giardinaggio, manutenzioni casa), consentiti, in particolare, solo "dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00, sabato dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,00" e con divieto di eseguirli nei giorni festivi;
b) il cambio di destinazione d'uso del viale interno condominiale, con introduzione della facoltà di sosta e parcheggio di n. I autovettura per nucleo familiare, previa soppressione dell'art. 3, lettera O, dello stesso regolamento (per il quale nel viale di accesso era
"vietato sostare con autoveicoli, cicli e motocicli"), sostituito dal nuovo art. 3 ter, con conseguenti modifiche apportate al regolamento condominiale.
Avverso tali delibere proponevano impugnazione i signori e con Parte_1 Parte_2 citazione avanti al Tribunale di Milano che dava luogo al primo dei giudizi ut supra.
Il ricevuta la notifica della citazione procedeva alla convocazione di nuova CP_1 assemblea che si teneva il 20 giugno 2013 avente ad oggetto, tra le altre, le medesime questioni oggetto della precedente delibera già impugnata.
Ed infatti i punti 6 e 7 dell'ordine del giorno riprendevano, integrandoli, i contenuti della precedente delibera con modifiche sia con riferimento all'introduzione delle fasce orarie per lo svolgimento delle attività rumorose, sia con riguardo alle concrete modalità di fruizione delle aree di sosta per gli autoveicoli create sullo spazio comune.
In particolare con riferimento all'introduzione delle fasce orarie per lo svolgimento delle attività rumorose, fermi gli orari della precedente delibera, esse venivano descritte in un elenco dettagliato ancorchè "non esaustivo". Veniva inoltre precisato che l'assemblea stava operando in esecuzione dell'art. 3, lettera I, del regolamento condominiale limitando il divieto alle sole pagina 5 di 12 "attività rumorose", individuate in quelle cosi qualificate dalla legge 447/95 e ad una serie di ulteriori attività, tra le quali l'utilizzo di tosaerba con motore a scoppio e di soffiatore di fogliame.
Quanto invece alle modalità di fruizione delle aree di sosta per gli autoveicoli create sullo spazio comune, veniva ribadito che tale facoltà era limitata ad un'autovettura per nucleo familiare "senza alcuna assegnazione a posto fisso o riconosciuto" e a condizione che fosse garantita la presenza all'interno dell'abitazione di una persona che potesse provvedere allo spostamento del veicolo in caso di urgenza o di necessità, con ulteriore precisazione che, in caso fosse occorso il transito e l'accesso alle singole proprietà di mezzi particolarmente sovradimensionati, il condòmino interessato avrebbe potuto affiggere cartelli indicanti il divieto di sosta temporaneo lungo il vialetto condominiale nel giorno e nell'ora dell'intervento.
La delibera veniva approvata con voto della maggioranza formata da 687,60 millesimi del valore dell'edificio e con voto contrario degli attori.
I condomini e impugnavano anche detta seconda delibera Parte_1 Parte_2 con la citazione del 19.7.2013 che dava origine alla causa n. 2429/13 poi riunita alla prima.
Entrambi i giudizi venivano quindi definiti con la sentenza n. 697/2014 con la quale il Tribunale di Pavia rigettava integralmente le domande promosse dagli attori confermando le impugnate delibere del 7.2.2013 e del 20.6.2013 con conseguente condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza interponevano appello i condomini deducendo i seguenti motivi di gravame:
1. quanto alla delibera del 7.2.2013: accertare e dichiarare l'invalidità/nullità/ annullabilità/inefficacia della delibera per:
- violazione dell'art. 1105, 3° comma e articolo 1136 VI° comma Codice Civile per la mancata preventiva informazione ai partecipanti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione della necessità di discutere e deliberare il cambio di destinazione d'uso del viale interno condominiale al fine di consentire la sosta degli autoveicoli nonché di introdurre orari per lo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle proprietà individuali, con esclusione dei giorni festivi;
- violazione dell'art. 1372 Cod. Civile per essere stata la delibera di introduzione di orari per lo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione nelle proprietà individuali, con esclusione dei giorni festivi assunta con una maggioranza inferiore rispetto a quella
pagina 6 di 12 prescritta dalla legge, in quanto trattasi di clausola limitatrice dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive e, come tale, di natura contrattuale.
- violazione dell'art. 1117 ter per essere la delibera di introduzione di nuove modalità di fruizione degli spazi già adibiti a parcheggio e sosta di autovettura sul viale di transito condominiale da qualificarsi quale modifica di destinazione d'uso, pertanto soggetta a precisi obblighi di convocazione e quorum deliberativi, non rispettati nel caso de quo;
- contrarietà al regolamento della delibera di cambio di destinazione d'uso del vialetto di transito condominiale per essere stata adottata con una maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta;
2. quanto alla delibera del 20.6.2013: accertare e dichiarare l'invalidità / nullità /annullabilità della delibera per:
-violazione dell'art. 1105, 3° comma e articolo 1136 VI° comma Codice Civile per la mancata preventiva informazione ai partecipanti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione delle questioni effettivamente discusse in assemblea e delle relative delibere assunte;
-violazione dell'art. 1372 Cod. Civile per essere stata la delibera di modifica del regolamento condominiale finalizzata ad introdurre delle modifiche circa la natura delle attività svolte all'interno delle proprietà esclusive da considerarsi rumorose ed in quanto tali vietate se esercitate fuori dagli orari già stabiliti nel corso di una precedente delibera, in quanto, trattandosi di introduzione di clausola imitatrice dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive, è stata assunta con maggioranza inferiore rispetto a quella prescritta dalla legge;
-violazione dell'art. 1117 ter per essere la delibera di introduzione di nuove modalità di fruizione degli spazi già adibiti a parcheggio e sosta di autovettura sul viale di transito condominiale da qualificarsi quale modifica di destinazione d'uso, pertanto soggetta a precisi obblighi di convocazione e quorum deliberativi, non rispettati nel caso de quo;
-violazione del regolamento di condominio, per essere la delibera di introduzione di nuove modalità di fruizione degli spazi già adibiti a parcheggio e sosta di autovetture sul viale di transito condominiale da qualificarsi quale modifica di destinazione d'uso, vietata dal regolamento salvo il voto unanime degli aventi diritto.
Si costituiva il instando per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di CP_1 primo grado.
Con sentenza n. 4217/2017 la Corte d'Appello di Milano accoglieva parzialmente l'appello annullando la delibera del 20 giugno 2013 limitatamente a quanto disposto al punto 7 dell'ordine del giorno, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle delibere pagina 7 di 12 assunte dall'assemblea del 7 febbraio 2013 e compensava nella misura di 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e condannando gli attori al pagamento dei residui due terzi in favore dell'appellato . CP_1
L'ordinanza n.14377/2024 della Corte di Cassazione
Avverso tale sentenza, i condomini e proponevano ricorso Parte_1 Parte_2 per Cassazione deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1. violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 1372 c.c. nonché dell'art. 832 c.c. in merito alla corretta interpretazione dell'art. 3 del regolamento di condominio per avere la Corte d'appello di Milano confermato la legittimità della delibera assembleare del 20 giugno 2013 che, a maggioranza semplice, ha introdotto fasce orarie per l'esercizio di attività rumorose all'interno delle proprietà esclusive;
2. violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 1362 c.c. in merito all'applicabilità alle parti esclusive dell'art. 3 del regolamento di condominio per avere la Corte d'appello fornito un'interpretazione estensiva del significato della clausola del regolamento contrattuale;
3. violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell'art. 1136 c.c. in merito alle maggioranze richieste per le delibere che incidono sui diritti dei condomini inerenti la proprietà esclusiva;
4. omesso esame, ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., del punto controverso tra le parti e decisivo ai fini del decidere consistente nell'esame dei motivi d'appello della sentenza in tema di errata e falsa applicazione delle norme di legge in relazione all'introduzione di fasce orarie per lo svolgimento di attività rumorose;
5. violazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. degli artt. 112, 131 e 132 c.p.c. circa i motivi d'appello della sentenza in tema di errata e falsa applicazione delle norme di legge in relazione all'introduzione di fasce orarie per lo svolgimento di attività rumorose.
Il si costituiva in giudizio con controricorso chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 14377/2024 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso ritenendo fondati i primi tre motivi ed assorbiti i restanti e cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa, anche per le spese di giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di
Milano in diversa composizione.
pagina 8 di 12 Il presente giudizio di riassunzione
A seguito di tale ordinanza e hanno tempestivamente Parte_1 Parte_2 introdotto l'odierno giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c avanti la Corte d'Appello al fine di ottenere la riforma della sentenza di appello impugnata in applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte e per l'effetto la riforma della sentenza del Tribunale di Pavia.
Si è costituito in giudizio il chiedendo di rigettare tutte le domande spiegate dagli CP_1 appellanti in riassunzione in quanto in parte coperte da giudicato ed in parte infondate.
All'udienza del 18.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 9.6.2025.
***
Va preliminarmente evidenziato che nel presente giudizio di riassunzione il thema disputandum
è circoscritto al punto 6 della delibera 20.6.2013 posto che la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla delibera del 7.2.2013 e che tale questione non è stata impugnata in sede di ricorso per Cassazione e che parimenti non veniva impugnata la statuizione della Corte che, in accoglimento la domanda dei condomini, annullava la delibera al punto 7 concernente le modalità di fruizione delle aree di sosta per gli autoveicoli create sullo spazio comune.
Devono pertanto considerarsi coperte da giudicato, in quanto non impugnate in sede di ricorso per cassazione, le statuizioni di cui ai capi 1) e 2) della sentenza n. 4217/2017 della Corte
d'Appello di Milano: 1): “dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle delibere assunte dall'assemblea del 7 febbraio 2013 del
[...]
, via delle Mondine” e (2): “annulla la delibera del 20 giugno Controparte_2
2013 del medesimo , limitatamente a quanto disposto con riferimento al punto 7 CP_1 dell'ordine del giorno”e pertanto le relative domande non possono essere esaminate.
Tanto premesso quanto alla delibera di cui al punto 6 o.d.g. si osserva quanto segue.
La delibera 20.6.2013 al punto 6 dell'ordine del giorno testualmente prevede “Conferma e chiarimenti sulla delibera del 7 febbraio 2013 in ordine alle fasce orarie per le attività rumorose - da inserire ed integrare al regolamento condominiale: delibera relativa;
”
Sul punto dunque il così deliberava “Vi è una mozione da parte di un gruppo di CP_1 condomini che viene letta e riportata come allegato n. 2 al presente verbale, in merito alla
pagina 9 di 12 precisazione di quanto già stabilito e deliberato nel corso dell'assemblea del 7 febbraio 2013.
Tale precisazione, allegata, viene comunque letta e commentata in assemblea, che passa di seguito a votare per identificare le attività rumorose consentite e a definire con maggior precisione le fasce orarie entro le quali svolgere attività rumorose. Inoltre in tale allegato sono precisati i macchinari che non possono essere utilizzati per non compromettere la quiete condominiale. Si passa a votare tale mozione come da allegato: a favore di tale mozione votano
i sigg.ri e deleghe, e (mill.687,6), mentre a sfavore Parte_3 Persona_1 Pt_4 Pt_5 votano i sigg.ri ” Parte_1
Punto centrale della disputa è, in particolare, la pretesa degli appellanti in riassunzione di utilizzare la motosega, il tosaerba con motore a scoppio ed il soffiatore di fogliame senza limitazioni di orario e, per contro, la richiesta del Condominio di fissare fasce orarie entro le quali consentire “lavori rumorosi” ovvero di “arrecare molestia con rumori provocati da macchine o motori”, trattandosi di attività specificamente vietate ex art. 3 lett. l), se non, altrimenti, regolamentata da delibera che l'assemblea può legittimamente assumere a maggioranza come previsto dall'art. 3 lett l) e 19 del regolamento condominiale.
Ritiene il Condominio che la pretesa dei signori di utilizzare la Parte_6 motosega, il tagliaerba con motore a scoppio ed il soffiatore di fogliame ad ogni ora del giorno sia illegittima in quanto contraria all'art. 3 del regolamento condominiale, alla lett. l) che fa espresso divieto di eseguire lavori rumorosi e arrecare molestia con rumori provocati da macchine o motori, come la motosega e il soffiatore di fogliame, elencati nell'allegato 2 della delibera 20.6.2013 che provocano rumori molesti.
Ad avviso della Corte d'Appello di Milano il citato art. 3, lett. L, pur collocato all'interno della disciplina destinata all'uso delle parti comuni, prevede divieti o comunque limitazioni ai condomini che sono riferibili anche alle porzioni di proprietà esclusiva, fra cui “battere tappeti e coperte, eseguire lavori rumorosi, arrecare molestia con rumori provocati da macchine o motori, nonché da autoveicoli e motocicli e quant'altro, fuori dagli orari stabiliti dall'assemblea, demandando all'assemblea il potere di stabilire gli orari per l'esercizio delle predette attività”, potere da esercitarsi con maggioranza non qualificata, in assenza di diversa specificazione. La
Corte aveva partano confermato la decisione dell'assemblea pagina 10 di 12 Sul punto tuttavia la Suprema Corte sottolinea come la delibera che ha introdotto un nuovo articolo, il 3-bis, nel regolamento - che impone determinati orari per lo svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, come taglio erba, giardinaggio e manutenzioni della casa, durante la settimana, con divieto di eseguirli nei giorni festivi e incide così sulla utilizzabilità di parti dell'edificio di proprietà esclusiva – avrebbe dovuto essere approvata dall'assemblea all'unanimità, dovendo in caso contrario considerarsi nulla perché eccedente i limiti dei poteri dell'assemblea (si veda, al riguardo, Cass. n. 7630/1990 e Cass. n. 4632/1994).
La Suprema Corte infatti ritiene non condivisibile la soluzione della Corte d'Appello di fondare la legittimità della delibera sul regolamento, nello specifico all'art. 3 lett. L. In particolare ad avviso della Suprema Corte “ non convince il ragionamento seguito dalla Corte d'appello secondo cui tale incisione dell'utilizzabilità della proprietà esclusiva troverebbe la propria fonte nell'art. 3 del regolamento , che pone il divieto di eseguire lavori rumorosi e arrecare molestia con rumori provocati da macchine o motori , nonché da autoveicoli e motocicli, fuori dagli orari stabiliti dall'assemblea senza, da un lato, indicare il quorum necessario per
l'individuazione degli orari e senza, dall'altro lato, porre un precetto sovrapponibile a quello di cui all'art.
3-bis, che parla di svolgimento di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione senza fare riferimento alla rumorosità ovvero alla molestia arrecata dai medesimi.”
Inoltre, la Corte di Cassazione ha richiamato il seguente principio di diritto “il regolamento contrattuale può imporre divieti e limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in esclusiva proprietà, sia mediante elencazione di attività vietate, sia con riferimento ai pregiudizi che si intende evitare, ma “la compressione di facoltà normalmente inerenti alle proprietà esclusive deve risultare da espressioni incontrovertibilmente rilevatrici di un intento chiaro, non suscettibile di dar luogo ad incertezze;
pertanto, l'individuazione della regola dettata dal regolamento condominiale di origine contrattuale, nella parte in cui impone detti limiti e divieti, va svolta rifuggendo da interpretazioni di carattere estensivo, sia per quanto concerne l'ambito delle limitazioni imposte alla proprietà individuale, sia per quanto attiene ai beni alle stesse soggetti” (così
Cass. n. 21307/2016)
Pertanto in applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione deve essere dichiarata l'illegittimità della delibera assembleare del 20 giugno 2013 limitatamente al punto pagina 11 di 12 6 o.d.g. che a maggioranza semplice, ha introdotto fasce orarie per l'esercizio di attività rumorose all'interno delle proprietà esclusive nonché limiti alla facoltà di godimento ed utilizzo delle proprietà esclusive senza il consenso unanime di tutti i condomini.
In conclusione l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 697/2024 è parzialmente fondato e la stessa deve essere riformata nei termini sopra esposti.
Quanto alle spese processuali di lite attesa la totale soccombenza del le stesse CP_1 vanno poste a carico dello stesso come liquidate in dispositivo ai sensi del DM 147/2022 e del valore indeterminato della controversia.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio in riassunzione promosso ex art. 392 c.p.c. da e a seguito di ordinanza Parte_1 Parte_2 della Corte di Cassazione n. 14377/2024 pubblicata il 23.5.2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Pavia n. 697/2024 e per l'effetto annulla la delibera assembleare del
[...]
del 20.6.2013 limitatamente al punto 6 dell'ordine del giorno;
Controparte_1
2. Condanna Il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e delle spese processuali del giudizio avanti la Corte di Cassazione
[...] Parte_2 liquidate in complessivi € 6.585,00 per compensi, di cui € 2.869,00 per la fase di studio, €
2.224,00 per la fase introduttiva ed € 1.492,00 per la fase decisionale, oltre spese, oltre IVA e
CPA secondo legge;
3. Condanna il al pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio in favore CP_1 di e liquidate in complessivi € 6.079,00 per compensi, di Parte_1 Parte_2 cui € 1.259,00 per la fase di studio, € 1833,00 per la fase introduttiva ed € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 2.144,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 9.6.2025 Il Presidente est.
Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 12 di 12