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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2226/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3384/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240286140903000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e al Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento della giustizia tributaria in data 3.2.2025, depositato in Corte il 3.2.2025, la società Società_1 S. R.L. (P.IVA P.IVA_1 ), in persona dell'amministratore pro tempore Ing. Rappresentante_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria cartella di pagamento n°09720240286140903000 dell'importo totale di 1.937,07 relativo a CUT per il procedimento n. R.G.R. 1282/20, oltre sanzioni, notificata il 4.1.2025, limitatamente alle sanzioni irrogate, chiedendone l'annullamento per tale parte con vittoria di spese, da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario
Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto la illegittimità dell'automatico computo delle sanzioni nella misura del 200 per cento del cut non versato, all'art. 248 del D.P.R. 115/2002 alla data del 28/02/2020 (ossia alla data di asserita notifica dell'Invito n. 510/23) non risultava affatto prevista la comminazione della sanzione ex art. 16, comma 1 bis, del D.P.R. 115/2002, che risulta introdotta a far data dal 01/01/2024 dall'art. 1, comma 539, della L. 213/2023, stabilendosi altresì la doverosa ed espressa menzione di tale conseguenza sanzionatoria all'interno dell'invito in questione. In via subordinata chiedeva la riduzione delle sanzioni nella misura del 70% in quanto a far data dal 29/06/2024 la sanzione prevista dall'art. 71 del D.P.R. 131/1986, a cui fa espresso richiamo l'art. 16, comma 1 bis, del D.P.R. 115/2002, è stata ampiamente ridotta in tale misura.
Si costituiva in giudizio con memoria datata 11.3.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando la fondatezza del proposto gravame di cui chiedeva il rigetto ed evidenziando il difetto di legittimazione passiva attesa la natura delle doglianze.
Si costituiva in giudizio volontariamente l'ufficio di segreteria presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, rilevando il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Finanze convenuto, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo competente secondo il disposto di cui all'art. 247 del D.P.R. n.
115/2002 l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato tanto che ai sensi l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato. Nel merito rilevava la inammissibilità del ricorso avendo notificato correttamente via pec in data
28.2.2020l'invito di pagamento prot. n. 3041/2020 del 28/02/2020 recante il CUT dovuto di € 620,00, oltre accessori, non opposto e successivamente, trascorso infruttuosamente il termine per il pagamento, data
1/10/2020 sempre a mezzo a mezzo PEC l'avviso di irrogazione della sanzione prot. n. 9442/2020 del
18/09/2020, con cui richiedeva al menzionato contribuente la somma di € 1.240,00 oltre le spese di notifica di € 8,75, anch'esso non impugnato con consolidamento delle pretese. Nel merito contestata la interpretazione normativa.
Con due memorie depositate successivamente parte ricorrente contestava quanto adverso eccepito e insisteva nelle doglianze mosse
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile
Invero risulta dalla documentazione prodotta dall'Ufficio di segreteria presso la Corte di Giustizia Tributaria che lo stesso ha regolarmente notificato alla parte presso il domicilio eletto tramite Pec sia sin data 28.2.2020
l'invito di pagamento prot. n. 3041/2020 del 28/02/2020 recante il CUT dovuto di € 620,00, oltre accessori, contenente anche l'indicazione della futura applicazione di sanzioni diversificati in ragione del tempo trascorso dalla notifica al pagamento in relazione ai giorni di ritardo fino al 200% del cut non versato ( e segnatamente 33% in caso di versamento effettuato entro 60 giorni, 150% in caso di versamento effettuato tra 61° e 90° giorno, 200% in caso di versamento effettuato oltre i 90 giorni o non effettuato)., sia in data
1/10/2020 l'avviso di irrogazione della sanzione prot. n. 9442/2020 del 18/09/2020, con cui richiedeva al menzionato contribuente la somma di € 1.240,00 oltre le spese di notifica di € 8,75,
trattasi di atti che non risultano opposti, con conseguente irretrattabilità del relativo credito e inammissibilità delle doglianze mosse.
Né parte ricorrente ha avanzato motivi di doglianza in relazione alla cartella di pagamento impugnata.
Giova citare in proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed in particolare, caso di impugnazione di cartella di n. 26510 del 21.12.2016 (Sez. 5), nella quale è affermato che, in per omesso o irregolare pagamento del contributo unificato, per i vizi relativi agli atti presupposti (inviti al pagamento e avvisi d i ogazione delle sanzioni) l'inammissibilità del ricorso costituisce pagamento, notificata questione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La Suprema Corte nella citata decisione, continua precisando che: "Ne consegue che, in mancanza di autonoma impugnazione di tali avvisi di regolarizzazione - qualificabili alla stregua di avvisi di accertamento tipici, e quindi impugnabili ex art.19 d. e non condizionata pretesa impositiva per Igs. 546/92, perché univocamente denotanti una puntuale contributo unificato: Cass. 16188/14, ord.- la successiva cartella di pagamento (emessa previa regolare iscrizione a ruolo) poteva essere
Impugnata soltanto per vizi suoi propri;
non gia, come è accaduto nella specie, per questioni concernenti la fondatezza della pretesa accertativa medesima. (..) Stante la regolarità della notifica degli inviti di pagamento in oggetto, non poteva la società ricorrente far valere l'infondatezza di tale pretesa mediante impugnazione
(per la prima volta) della cartella di pagamento;
allorquando i termini per impugnare gli inviti stessi erano ormai ampiamente decorsi (Cass. 4818/15 ed altre)". D'altronde è pacifico che "In presenza di un atto prodromico validamente notificato non è consentito impugnare un atto della riscossione e rimettere in discussione la pretesa tributaria ormai resasi definitiva" (cfr. Cass. 3005/2020).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura della causa e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti costituiti delle spese processuali che si liquidano per ciascuna di esse in complessivi e 700, 00 oltre accessori se dovuti.
Roma 11.2.202
Il Giudice
Dott.ssa AR NT
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3384/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240286140903000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e al Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento della giustizia tributaria in data 3.2.2025, depositato in Corte il 3.2.2025, la società Società_1 S. R.L. (P.IVA P.IVA_1 ), in persona dell'amministratore pro tempore Ing. Rappresentante_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria cartella di pagamento n°09720240286140903000 dell'importo totale di 1.937,07 relativo a CUT per il procedimento n. R.G.R. 1282/20, oltre sanzioni, notificata il 4.1.2025, limitatamente alle sanzioni irrogate, chiedendone l'annullamento per tale parte con vittoria di spese, da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario
Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto la illegittimità dell'automatico computo delle sanzioni nella misura del 200 per cento del cut non versato, all'art. 248 del D.P.R. 115/2002 alla data del 28/02/2020 (ossia alla data di asserita notifica dell'Invito n. 510/23) non risultava affatto prevista la comminazione della sanzione ex art. 16, comma 1 bis, del D.P.R. 115/2002, che risulta introdotta a far data dal 01/01/2024 dall'art. 1, comma 539, della L. 213/2023, stabilendosi altresì la doverosa ed espressa menzione di tale conseguenza sanzionatoria all'interno dell'invito in questione. In via subordinata chiedeva la riduzione delle sanzioni nella misura del 70% in quanto a far data dal 29/06/2024 la sanzione prevista dall'art. 71 del D.P.R. 131/1986, a cui fa espresso richiamo l'art. 16, comma 1 bis, del D.P.R. 115/2002, è stata ampiamente ridotta in tale misura.
Si costituiva in giudizio con memoria datata 11.3.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando la fondatezza del proposto gravame di cui chiedeva il rigetto ed evidenziando il difetto di legittimazione passiva attesa la natura delle doglianze.
Si costituiva in giudizio volontariamente l'ufficio di segreteria presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, rilevando il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Finanze convenuto, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo competente secondo il disposto di cui all'art. 247 del D.P.R. n.
115/2002 l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato tanto che ai sensi l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato. Nel merito rilevava la inammissibilità del ricorso avendo notificato correttamente via pec in data
28.2.2020l'invito di pagamento prot. n. 3041/2020 del 28/02/2020 recante il CUT dovuto di € 620,00, oltre accessori, non opposto e successivamente, trascorso infruttuosamente il termine per il pagamento, data
1/10/2020 sempre a mezzo a mezzo PEC l'avviso di irrogazione della sanzione prot. n. 9442/2020 del
18/09/2020, con cui richiedeva al menzionato contribuente la somma di € 1.240,00 oltre le spese di notifica di € 8,75, anch'esso non impugnato con consolidamento delle pretese. Nel merito contestata la interpretazione normativa.
Con due memorie depositate successivamente parte ricorrente contestava quanto adverso eccepito e insisteva nelle doglianze mosse
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile
Invero risulta dalla documentazione prodotta dall'Ufficio di segreteria presso la Corte di Giustizia Tributaria che lo stesso ha regolarmente notificato alla parte presso il domicilio eletto tramite Pec sia sin data 28.2.2020
l'invito di pagamento prot. n. 3041/2020 del 28/02/2020 recante il CUT dovuto di € 620,00, oltre accessori, contenente anche l'indicazione della futura applicazione di sanzioni diversificati in ragione del tempo trascorso dalla notifica al pagamento in relazione ai giorni di ritardo fino al 200% del cut non versato ( e segnatamente 33% in caso di versamento effettuato entro 60 giorni, 150% in caso di versamento effettuato tra 61° e 90° giorno, 200% in caso di versamento effettuato oltre i 90 giorni o non effettuato)., sia in data
1/10/2020 l'avviso di irrogazione della sanzione prot. n. 9442/2020 del 18/09/2020, con cui richiedeva al menzionato contribuente la somma di € 1.240,00 oltre le spese di notifica di € 8,75,
trattasi di atti che non risultano opposti, con conseguente irretrattabilità del relativo credito e inammissibilità delle doglianze mosse.
Né parte ricorrente ha avanzato motivi di doglianza in relazione alla cartella di pagamento impugnata.
Giova citare in proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ed in particolare, caso di impugnazione di cartella di n. 26510 del 21.12.2016 (Sez. 5), nella quale è affermato che, in per omesso o irregolare pagamento del contributo unificato, per i vizi relativi agli atti presupposti (inviti al pagamento e avvisi d i ogazione delle sanzioni) l'inammissibilità del ricorso costituisce pagamento, notificata questione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La Suprema Corte nella citata decisione, continua precisando che: "Ne consegue che, in mancanza di autonoma impugnazione di tali avvisi di regolarizzazione - qualificabili alla stregua di avvisi di accertamento tipici, e quindi impugnabili ex art.19 d. e non condizionata pretesa impositiva per Igs. 546/92, perché univocamente denotanti una puntuale contributo unificato: Cass. 16188/14, ord.- la successiva cartella di pagamento (emessa previa regolare iscrizione a ruolo) poteva essere
Impugnata soltanto per vizi suoi propri;
non gia, come è accaduto nella specie, per questioni concernenti la fondatezza della pretesa accertativa medesima. (..) Stante la regolarità della notifica degli inviti di pagamento in oggetto, non poteva la società ricorrente far valere l'infondatezza di tale pretesa mediante impugnazione
(per la prima volta) della cartella di pagamento;
allorquando i termini per impugnare gli inviti stessi erano ormai ampiamente decorsi (Cass. 4818/15 ed altre)". D'altronde è pacifico che "In presenza di un atto prodromico validamente notificato non è consentito impugnare un atto della riscossione e rimettere in discussione la pretesa tributaria ormai resasi definitiva" (cfr. Cass. 3005/2020).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura della causa e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti costituiti delle spese processuali che si liquidano per ciascuna di esse in complessivi e 700, 00 oltre accessori se dovuti.
Roma 11.2.202
Il Giudice
Dott.ssa AR NT