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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10528 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28270/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 1412/2024- R.G. n. 438/2024- depositata in data 26/11/2024 dal Giudice di
Pace di Capri, e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
ER ER (C.F. ) e dall'Avv. Fabrizio Niceforo (C.F. , in virtù C.F._1 C.F._2
di procura allegata agli atti appellante
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Leonetti (C.F. CP_1 C.F._3
) e dall'avv. Emilio Orsini (C.F. ), in virtù di procura allegata in atti C.F._4 C.F._5 appellata
NONCHE'
(C.F. ) con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Controparte_2 P.IVA_2
n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. rappresentata e difesa dall' avv. Fabio Marinelli CP_3
(C.F. ), in virtù di procura allegata agli atti C.F._6
Appellata
Svolgimento del processo
1. Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Capri, citava in giudizio l' CP_1 [...]
e la ed impugnava il preavviso di fermo n. 06680202400001597000 Controparte_2 Parte_1
notificato in data 05/03/2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 06620110014311510000, ruolo
2011/3008, facente riferimento a Tassa automobilistica art.17 legge 449/97 (Ente creditore: Pt_1
, anno 2007, per l'importo di euro 3.012,68. In particolare, eccepiva la maturata prescrizione
[...] triennale dei crediti, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa debitoria. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 438/2024, si costituiva in giudizio l' , chiedendo Controparte_2
1 preliminarmente di accertare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice nonché, in subordine, il difetto di competenza territoriale.
Si costituiva, altresì, la , eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito Parte_1
Giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla cognizione del Giudice tributario, nonché, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa, essendo stati ritualmente notificati sia gli atti impositivi che quelli interruttivi della prescrizione.
Sicché, con sentenza n. 1412/2024- R.G. n. 438/2024- depositata in data 26/11/2024, il Giudice di Pace di
Capri accoglieva l'opposizione proposta da ritenendo prescritto il credito;
condannava la CP_1
alle spese di lite del giudizio e compensava le stesse tra il ricorrente e l'agente della Parte_1 riscossione.
La , nell'appellare la prefata sentenza, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito Parte_1
in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente, nonché, in ogni caso, nel merito, l'infondatezza della domanda stante la rituale e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituiva che resisteva al gravame, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, CP_1
proposto in aperta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, rigettarlo poiché infondato in fatto ed in diritto, stante la giurisdizione del giudice ordinario, nonché la fondatezza della domanda proposta in primo grado e l'intervenuta prescrizione triennale del credito.
Si costituiva, altresì, l' che reiterava le medesime contestazioni già sollevate Controparte_2
nel primo grado di giudizio, deducendo, in particolare, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Tributario, nonché, in subordine, il difetto di competenza territoriale del primo Giudice in favore del Giudice di pace di La Spezia, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 14.11.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
2. L'appello è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminare ad ogni altra valutazione è la questione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dalla Pt_1
e dall' .
[...] Controparte_2
Va, infatti, rilevato che in ordine all'iscrizione del fermo, che il D.Lgs. 546/92, all'art.19, con le modifiche apportate dal D.L. n. 248/06, art. 35 co. 26 quinquies, convertito con modificazioni con L. n. 296 del 2006, che ha introdotto le lettere e bis) ed e ter), indica, tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie,
l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 D.P.R. 602/73 ed il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 D.P.R. 602/73.
Immediatamente dopo la modifica normativa si era ritenuto (mutando l'orientamento precedente che riteneva vi fosse, per tali atti, la giurisdizione esclusiva del G.O.; cfr. Cass. SS.UU. 2053/06; Cass. SS.UU.
14701/06) che la giurisdizione appartenesse, con riguardo alle opposizioni proposte avverso tali atti, alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie.
2 Successivamente, si è venuto affermando un diverso orientamento, divenuto ormai pacifico, secondo il quale: “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (Cass. S.U. 5/6/2008 n. 14831; Cassazione S.U. n.
15425/2014).
Tale orientamento è stato rimarcato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite, con sent. 15354/15 nonché da Cass. S.U. 959/2017 e da Cass. S.U. 18079/17; da ultimo Cass. SU n. 8069/2025).
Nella sentenza della Cassazione n. 14831/2008, in particolare, la S.C. si riporta ad alcune pronunce della Corte
Costituzionale secondo le quali l'interpretazione propugnata è l'unica accettabile in base ai principi costituzionali che vietano l'istituzione di giudici speciali, atteso che “la giurisdizione del giudice tributario, in base all'art. 102, secondo comma della Costituzione, deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto. Pertanto, l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria - sia che derivi direttamente da un'espressa disposizione legislativa ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di "tributaria" data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia - comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali” (C.Cost. 130/08).
Applicando i principi appena enunciati al caso di specie, è necessario individuare la natura del credito posto a base della cartella di pagamento presupposta all'impugnato preavviso di fermo.
In particolare, dalla documentazione in atti emerge che la cartella n. 06620110014311510000, ruolo
2011/3008, si riferisce ad un credito di € 3.012,68 per il mancato pagamento di Tassa automobilistica art.17 legge 449/97 riferita all' anno 2007. Il credito azionato ha quindi natura tributaria.
Deve, pertanto, ritenersi fondata la questione sul difetto di giurisdizione in relazione ai crediti portati dal preavviso di fermo n. 06680202400001597000.
3. Le spese di lite del primo grado di giudizio vanno poste a carico di in considerazione della CP_1
sua soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 457,00 (di cui euro 118,00 per la fase di studio, euro
126,00 per la fase introduttiva, euro 213,00 per quella decisionale), sia in favore dell' Controparte_2
che della , in base alle tariffe forense fissate per lo scaglione da euro 1101,00
[...] Parte_1
fino ad euro 5.200,00, ridotte al minimo in virtù della semplicità delle questioni esaminate e della natura della decisione in rito.
Anche le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di in considerazione CP_1 della sua soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 852,00 (di cui 213,00 euro per la fase di studio, euro 213,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per quella decisionale), sia in favore dell'
[...]
che in favore della , in base alle tariffe forense fissate per lo scaglione Controparte_2 Parte_1
da euro 1101,00 fino ad euro 5.200,00, ridotte al minimo sempre in virtù della semplicità delle questioni esaminate e della natura della decisione in rito.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado e concede 60 gg per la riassunzione della causa innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente;
-condanna a corrispondere le spese del primo grado di giudizio, quantificati in complessivi CP_1
euro 457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, in favore dell' Controparte_2
nonché a corrispondere euro 457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP in favore
[...] della , in riforma della sentenza appellata;
Parte_1
-condanna a corrispondere le spese del presente giudizio, quantificate in euro 852,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, in favore della nonché a corrispondere Parte_1
euro 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, in favore dell' Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Napoli il 14.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Luisa Buono
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28270/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 1412/2024- R.G. n. 438/2024- depositata in data 26/11/2024 dal Giudice di
Pace di Capri, e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
ER ER (C.F. ) e dall'Avv. Fabrizio Niceforo (C.F. , in virtù C.F._1 C.F._2
di procura allegata agli atti appellante
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Leonetti (C.F. CP_1 C.F._3
) e dall'avv. Emilio Orsini (C.F. ), in virtù di procura allegata in atti C.F._4 C.F._5 appellata
NONCHE'
(C.F. ) con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Controparte_2 P.IVA_2
n.14, in persona del legale rapp.te p.t dott. rappresentata e difesa dall' avv. Fabio Marinelli CP_3
(C.F. ), in virtù di procura allegata agli atti C.F._6
Appellata
Svolgimento del processo
1. Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Capri, citava in giudizio l' CP_1 [...]
e la ed impugnava il preavviso di fermo n. 06680202400001597000 Controparte_2 Parte_1
notificato in data 05/03/2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 06620110014311510000, ruolo
2011/3008, facente riferimento a Tassa automobilistica art.17 legge 449/97 (Ente creditore: Pt_1
, anno 2007, per l'importo di euro 3.012,68. In particolare, eccepiva la maturata prescrizione
[...] triennale dei crediti, con conseguente richiesta di annullamento della pretesa debitoria. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 438/2024, si costituiva in giudizio l' , chiedendo Controparte_2
1 preliminarmente di accertare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice nonché, in subordine, il difetto di competenza territoriale.
Si costituiva, altresì, la , eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito Parte_1
Giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla cognizione del Giudice tributario, nonché, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa, essendo stati ritualmente notificati sia gli atti impositivi che quelli interruttivi della prescrizione.
Sicché, con sentenza n. 1412/2024- R.G. n. 438/2024- depositata in data 26/11/2024, il Giudice di Pace di
Capri accoglieva l'opposizione proposta da ritenendo prescritto il credito;
condannava la CP_1
alle spese di lite del giudizio e compensava le stesse tra il ricorrente e l'agente della Parte_1 riscossione.
La , nell'appellare la prefata sentenza, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito Parte_1
in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente, nonché, in ogni caso, nel merito, l'infondatezza della domanda stante la rituale e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituiva che resisteva al gravame, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, CP_1
proposto in aperta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, rigettarlo poiché infondato in fatto ed in diritto, stante la giurisdizione del giudice ordinario, nonché la fondatezza della domanda proposta in primo grado e l'intervenuta prescrizione triennale del credito.
Si costituiva, altresì, l' che reiterava le medesime contestazioni già sollevate Controparte_2
nel primo grado di giudizio, deducendo, in particolare, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Tributario, nonché, in subordine, il difetto di competenza territoriale del primo Giudice in favore del Giudice di pace di La Spezia, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 14.11.2025 la causa veniva riservata in decisione.
Motivi della decisione
2. L'appello è fondato e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
Preliminare ad ogni altra valutazione è la questione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dalla Pt_1
e dall' .
[...] Controparte_2
Va, infatti, rilevato che in ordine all'iscrizione del fermo, che il D.Lgs. 546/92, all'art.19, con le modifiche apportate dal D.L. n. 248/06, art. 35 co. 26 quinquies, convertito con modificazioni con L. n. 296 del 2006, che ha introdotto le lettere e bis) ed e ter), indica, tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie,
l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 D.P.R. 602/73 ed il fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 D.P.R. 602/73.
Immediatamente dopo la modifica normativa si era ritenuto (mutando l'orientamento precedente che riteneva vi fosse, per tali atti, la giurisdizione esclusiva del G.O.; cfr. Cass. SS.UU. 2053/06; Cass. SS.UU.
14701/06) che la giurisdizione appartenesse, con riguardo alle opposizioni proposte avverso tali atti, alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie.
2 Successivamente, si è venuto affermando un diverso orientamento, divenuto ormai pacifico, secondo il quale: “ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari” (Cass. S.U. 5/6/2008 n. 14831; Cassazione S.U. n.
15425/2014).
Tale orientamento è stato rimarcato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite, con sent. 15354/15 nonché da Cass. S.U. 959/2017 e da Cass. S.U. 18079/17; da ultimo Cass. SU n. 8069/2025).
Nella sentenza della Cassazione n. 14831/2008, in particolare, la S.C. si riporta ad alcune pronunce della Corte
Costituzionale secondo le quali l'interpretazione propugnata è l'unica accettabile in base ai principi costituzionali che vietano l'istituzione di giudici speciali, atteso che “la giurisdizione del giudice tributario, in base all'art. 102, secondo comma della Costituzione, deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto. Pertanto, l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria - sia che derivi direttamente da un'espressa disposizione legislativa ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di "tributaria" data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia - comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali” (C.Cost. 130/08).
Applicando i principi appena enunciati al caso di specie, è necessario individuare la natura del credito posto a base della cartella di pagamento presupposta all'impugnato preavviso di fermo.
In particolare, dalla documentazione in atti emerge che la cartella n. 06620110014311510000, ruolo
2011/3008, si riferisce ad un credito di € 3.012,68 per il mancato pagamento di Tassa automobilistica art.17 legge 449/97 riferita all' anno 2007. Il credito azionato ha quindi natura tributaria.
Deve, pertanto, ritenersi fondata la questione sul difetto di giurisdizione in relazione ai crediti portati dal preavviso di fermo n. 06680202400001597000.
3. Le spese di lite del primo grado di giudizio vanno poste a carico di in considerazione della CP_1
sua soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 457,00 (di cui euro 118,00 per la fase di studio, euro
126,00 per la fase introduttiva, euro 213,00 per quella decisionale), sia in favore dell' Controparte_2
che della , in base alle tariffe forense fissate per lo scaglione da euro 1101,00
[...] Parte_1
fino ad euro 5.200,00, ridotte al minimo in virtù della semplicità delle questioni esaminate e della natura della decisione in rito.
Anche le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di in considerazione CP_1 della sua soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 852,00 (di cui 213,00 euro per la fase di studio, euro 213,00 per la fase introduttiva, euro 426,00 per quella decisionale), sia in favore dell'
[...]
che in favore della , in base alle tariffe forense fissate per lo scaglione Controparte_2 Parte_1
da euro 1101,00 fino ad euro 5.200,00, ridotte al minimo sempre in virtù della semplicità delle questioni esaminate e della natura della decisione in rito.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado e concede 60 gg per la riassunzione della causa innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente;
-condanna a corrispondere le spese del primo grado di giudizio, quantificati in complessivi CP_1
euro 457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, in favore dell' Controparte_2
nonché a corrispondere euro 457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP in favore
[...] della , in riforma della sentenza appellata;
Parte_1
-condanna a corrispondere le spese del presente giudizio, quantificate in euro 852,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, in favore della nonché a corrispondere Parte_1
euro 852,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, in favore dell' Controparte_2
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[...]
Così deciso in Napoli il 14.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Luisa Buono
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