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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 848/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente
D'ALTERIO GERARDO, Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4437/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150009343147000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190003855465000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190003855465000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190034009002000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190034009002000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190034009002000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200009596174000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240005822225000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240027580884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore Difensore_1, in collegamento da remoto, si riporta al ricorso ed alle eccezioni ivi formulate, in particolare la mancata notifica, nonchè alle memorie;
insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: il difensore presente in aula si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato nei termini di legge il ricorrente Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 02880202500009273, notificata il 15/10/2025, dell'importo complessivo di sanzioni ed interessi pari ad euro 42.939,54. L'impugnazione era relative solo a sei delle sottese cartelle e precisamente cartella: n. 02820240005822225000 (tasse auto 2018) -; n.
02820240027580884000 (tasse auto 2017); n. 02820190003855465000(ritenute Irpef 2015); n.
02820150009343147000 (tasse auto 2010); n. 02820190034009002000 (Irpef sanzioe2016); n.
02820200009596174000(iva 2016); per un totale complessivo di € 23481,38.
Parte ricorrente eccepiva: a) nullità delle cartelle di pagamento per violazioni norme endoprocedimentali;
b) omessa notifica degli atti presupposti con conseguenza nullità dell'atto impugnato;
c) intervenuta decadenza;
d) estinzione del debito per intervenuta prescrizione); e) intervenuta prescrizione per sanzioni ed interessi.
Conclude con la richiesta che venga dichiarato nullo l'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva di aver regolarmente notificato, nei termini e nei modi di legge le cartelle sottostanti. Tali cartelle non erano state tempestivamente opposte e, pertanto erano divenute definitive. Non solo ma non erano state oggetto di impugnativo i successivi atti di interruzione della prescrizione (intimazione-). Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avverso ricorso.
All'udienza di discussione del giorno 02/02/2026 la Corte, sentite le parti, provvedeva a deliberare in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiara che il ricorso deve essere disatteso in quanto integralmente infondato. Secondo una consolidata ermeneusi della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D. Lgs. N. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionale di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (Cass. sez.V, 28/7/2015 n.
15957).
L'adesione a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, se induce a ritenere ammissibile la impugnativa proposta avverso la intimazione di pagamento, ancorché la stessa non sia contemplata nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, non consente di riaprirei termini per sindacare atti dell'amministrazione fiscale espressivi di pretese già cristallizzate per mancata tempestiva impugnazione nei termini di rito o, per converso, coperto dal giudicato.
La parte ricorrente deduce di non aver avuto ricevuto le cartelle esattoriali indicate nell'atto di intimazione impugnato, ma tale doglianza si rileva assolutamente infondata.
L'ADER ha prodotto in giudizio, all'atto di costituzione, copie dell'avviso di ricevimento delle raccomandate inviate relativamente alle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento, addirittura una di queste cartelle e precisamente la n. 02820150009343147, è stata oggetto di domanda di definizione agevolata (art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito nella legge n. 225/2016).
Tali inequivoche risultanze documentali dimostrano come tutte le cartelle di pagamento indicate nell'atto di preavviso di fermo e oggetto della impugnativa siano state ritualmente notificate al ricorrente in epoca ampiamente anteriore alla presentazione dell'atto di preavviso di fermo impugnato e, pertanto, come tutte le censure formulate dalla parte ricorrente relativamente alle cartelle esattoriali e dalla fondatezza della pretesa impositiva vantata dall'erario siano inammissibili quanto dedotte tardivamente in tale sede.
Assolutamente infondata si rileva la eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente.
Considerato che
successivamente alla notifica delle cartelle si è provveduto ad emettere due intimazioni di pagamento notificate il 21/02/2019 e 13/11/2023. Nel caso di mancata proposizione di opposizione alle cartelle esattoriali, infatti, la pretesa contributiva ad essa sottesa diviene intangibile e non più soggetta ad estinzione per prescrizione, potendo prescriversi soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi che, in difetto di diverse disposizioni ed in sostanziale conformità a quanto previsto dall'art. 2953c.c. , è soggetta al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. , sez.
L, 15 marzo 2016 n. 5060).,
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere disatteso in quanto integralmente infondato.
Alla soccombenza consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 500,00, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in € 500,00 , oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, a favore della parte resistente.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente
D'ALTERIO GERARDO, Relatore
CRISCI LUCIANA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4437/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150009343147000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190003855465000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190003855465000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190034009002000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190034009002000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190034009002000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200009596174000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240005822225000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240027580884000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore Difensore_1, in collegamento da remoto, si riporta al ricorso ed alle eccezioni ivi formulate, in particolare la mancata notifica, nonchè alle memorie;
insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: il difensore presente in aula si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato nei termini di legge il ricorrente Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 02880202500009273, notificata il 15/10/2025, dell'importo complessivo di sanzioni ed interessi pari ad euro 42.939,54. L'impugnazione era relative solo a sei delle sottese cartelle e precisamente cartella: n. 02820240005822225000 (tasse auto 2018) -; n.
02820240027580884000 (tasse auto 2017); n. 02820190003855465000(ritenute Irpef 2015); n.
02820150009343147000 (tasse auto 2010); n. 02820190034009002000 (Irpef sanzioe2016); n.
02820200009596174000(iva 2016); per un totale complessivo di € 23481,38.
Parte ricorrente eccepiva: a) nullità delle cartelle di pagamento per violazioni norme endoprocedimentali;
b) omessa notifica degli atti presupposti con conseguenza nullità dell'atto impugnato;
c) intervenuta decadenza;
d) estinzione del debito per intervenuta prescrizione); e) intervenuta prescrizione per sanzioni ed interessi.
Conclude con la richiesta che venga dichiarato nullo l'atto impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deduceva di aver regolarmente notificato, nei termini e nei modi di legge le cartelle sottostanti. Tali cartelle non erano state tempestivamente opposte e, pertanto erano divenute definitive. Non solo ma non erano state oggetto di impugnativo i successivi atti di interruzione della prescrizione (intimazione-). Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avverso ricorso.
All'udienza di discussione del giorno 02/02/2026 la Corte, sentite le parti, provvedeva a deliberare in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiara che il ricorso deve essere disatteso in quanto integralmente infondato. Secondo una consolidata ermeneusi della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D. Lgs. N. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionale di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (Cass. sez.V, 28/7/2015 n.
15957).
L'adesione a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, se induce a ritenere ammissibile la impugnativa proposta avverso la intimazione di pagamento, ancorché la stessa non sia contemplata nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, non consente di riaprirei termini per sindacare atti dell'amministrazione fiscale espressivi di pretese già cristallizzate per mancata tempestiva impugnazione nei termini di rito o, per converso, coperto dal giudicato.
La parte ricorrente deduce di non aver avuto ricevuto le cartelle esattoriali indicate nell'atto di intimazione impugnato, ma tale doglianza si rileva assolutamente infondata.
L'ADER ha prodotto in giudizio, all'atto di costituzione, copie dell'avviso di ricevimento delle raccomandate inviate relativamente alle cartelle e delle successive intimazioni di pagamento, addirittura una di queste cartelle e precisamente la n. 02820150009343147, è stata oggetto di domanda di definizione agevolata (art. 6 del D.L. n. 193/2016 convertito nella legge n. 225/2016).
Tali inequivoche risultanze documentali dimostrano come tutte le cartelle di pagamento indicate nell'atto di preavviso di fermo e oggetto della impugnativa siano state ritualmente notificate al ricorrente in epoca ampiamente anteriore alla presentazione dell'atto di preavviso di fermo impugnato e, pertanto, come tutte le censure formulate dalla parte ricorrente relativamente alle cartelle esattoriali e dalla fondatezza della pretesa impositiva vantata dall'erario siano inammissibili quanto dedotte tardivamente in tale sede.
Assolutamente infondata si rileva la eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente.
Considerato che
successivamente alla notifica delle cartelle si è provveduto ad emettere due intimazioni di pagamento notificate il 21/02/2019 e 13/11/2023. Nel caso di mancata proposizione di opposizione alle cartelle esattoriali, infatti, la pretesa contributiva ad essa sottesa diviene intangibile e non più soggetta ad estinzione per prescrizione, potendo prescriversi soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi che, in difetto di diverse disposizioni ed in sostanziale conformità a quanto previsto dall'art. 2953c.c. , è soggetta al termine decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. , sez.
L, 15 marzo 2016 n. 5060).,
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere disatteso in quanto integralmente infondato.
Alla soccombenza consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in € 500,00, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in € 500,00 , oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, a favore della parte resistente.