Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 100 milioni, derivante dalla presente legge, si fa fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla maggiore spesa di lire 100 milioni, derivante dalla presente legge, si fa fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.