Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All'udienza del 20.12.2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 330 r.g.a.c per l'anno 2021
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Paola Forgione presso cui el.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi 55 Pt_1
Appellante
E
rapp.ta e difesa dall'avv. Rosa Ricci preso cui e.te dom.ta in via Spazzilli 134/40 Giugliano Controparte_1 di Napoli Appellata
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 5.2.2021, l' chiedeva la riforma della sentenza n. 2718 dell'8.9.2020 del Pt_1
Tribunale di Napoli nord che aveva accolto la domanda dell'appellata di pagamento dell'assegno sociale con la maggiorazione.
Con un unico , articolato motivo di appello l' censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuta Pt_1 raggiunta la prova della separazione dell'appellata con il coniuge temporalmente sospetta oltre alla prova dello stato di bisogno visto che aveva accettato un assegno di mantenimento tanto basso da essere inesistente ( 150 euro al mese).
Si costituiva l'appellata ed eccepiva l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza correttamente motivata.
All'esito dell' udienza la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Invero la prova della separazione è in atti con il decreto di omologa del Tribunale di Napoli nord sulla separazione consensuale. Circa la tempistica , essa è del tutto irrilevante ai fini di causa . L' avrebbe dovuto provare il carattere simulato della detta separazione e ciò Pt_1
La situazione familiare e quella personale dell'appellata erano in chiaro stato di bisogno con il diritto ad avere l'assegno sociale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre iva e cpa e Pt_1 rimborso spese come per legge con attribuzione;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr
115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 20.12.2024 Il Presidente rel.