Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/12/2024, n. 33973
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Sentenza 23 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 5 dicembre 2024, con relatore il Consigliere Roberto Succio. La controversia riguarda un interpello presentato da una società per chiarire il regime di imponibilità IVA di alcune operazioni, in seguito a un'attività di verifica su un'altra società del gruppo. La ricorrente contestava l'inammissibilità dell'istanza di interpello, sostenendo di non essere formalmente a conoscenza di alcuna attività di controllo a suo carico. L'Agenzia delle Dogane, al contrario, sosteneva che la conoscenza di attività di controllo su una società controllante precludesse la possibilità di presentare l'interpello.

Il giudice ha accolto il ricorso della società, ritenendo che la "formale conoscenza" necessaria per l'inammissibilità dell'interpello non potesse derivare da atti o provvedimenti relativi a terzi, ma dovesse riguardare direttamente l'interessato. La Corte ha chiarito che la conoscenza di attività di controllo su un'altra società non equivale a una conoscenza diretta e formale, e che l'interpretazione adottata dalla Corte di merito non rispettava i principi giuridici stabiliti. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e l'istanza di interpello è stata accolta, con condanna alle spese processuali.

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Massime1

In tema di interpello del contribuente, l'art. 5, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 156 del 2015 - che prevede l'inammissibilità dell'istanza concernente questioni sulle quali sono già state avviate attività di controllo di cui il contribuente è formalmente a conoscenza - non è applicabile alla società controllata, quando la "formale conoscenza" dell'attività dell'Amministrazione finanziaria non deriva da una relazione diretta con la stessa, ma indirettamente, tramite la società controllante del gruppo quale società verificata; ne consegue che l'aver fatto menzione nell'atto di interpello dell'attività di controllo svolta dall'Amministrazione nei confronti della società controllante e l'essere il legale rappresentante delle due società, controllante e controllata, la stessa persona fisica, non sono circostanze sovrapponibili, ai fini dell'inammissibilità dell'istanza di interpello, non realizzandosi alcuna interferenza con l'esercizio dei poteri accertativi ai fini di una eventuale revisione degli esiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/12/2024, n. 33973
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33973
    Data del deposito : 23 dicembre 2024

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